Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24172 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
Sui ricorsi riuniti iscritti ai n. 1843/2023 e 3911/2023 R.G. proposti da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro QUESTORE DI TORINO
-intimati- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE TORINO n. 11181/2022 depositato il 02/09/2022.
e avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE TORINO n. 16497/2022 depositata il 15/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente ha proposto opposizione al decreto con il quale il Giudice di Pace di Torino, richiesto dal AVV_NOTAIO di Torino ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha convalidato il suo trattenimento presso il locale CPR. Ne chiede la cassazione per violazione degli artt. 10, comma 4 e 10 -ter d.lgs. 286/1998 non avendo il decidente rilevato l’illegittimità del presupposto respingimento, atteso che all’atto del suo ingresso nel territorio nazionale non gli erano state fornite le informazioni circa la possibilità di presentare la domanda di protezione internazionale.
Nel ricorso rubricato al RG. 3911/2023, inoltre, ha proposto ricorso avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Torino, richiesto dal AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, dopo la sua richiesta di protezione internazionale, ha convalidato il trattenimento del medesimo in atto presso il locale CPR e ne chiede la cassazione sul rilievo del medesimo motivo di cui sopra.
I procedimenti sono stati riuniti con ordinanza interlocutoria del 13/10/2023 n. 31775/2023 che ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per attesa della decisione di analoga questione fissata alla pubblica udienza del 14/11/2023. Il ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO CHE
-Entrambi i ricorsi sono affidati ad un unico motivo con il quale si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10 -ter, D.lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE e la manifesta illegittimità dei provvedimenti per mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale.
Il ricorrente deduce che l’informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale è onere preliminare, ed essenziale, a qualunque determinazione della pubblica amministrazione. Rileva che la compilazione di un foglio notizie in
assenza della preventiva informativa in merito alla possibilità di chiedere asilo ne determina l’inutilizzabilità in merito alla determinazione della condizione giuridica dello, al quale deve essere concretamente garantito l’esercizio dei diritti fondamentali attraverso l’adeguata informazione. Osserva che ha errato il Giudice di pace a ritenere che la mancata manifestazione della volontà di chiedere asilo al momento dello sbarco sani l’omessa informativa in materia di protezione internazionale. Di contro, in assenza di qualunque prova dell’avvenuta informativa in favore del ricorrente -che in sede di udienza di convalida affermava ulteriormente di non essere stato informato in merito alla possibilità di chiedere la protezione internazionale e di volerla richiedere -emerge la palese illegittimità del respingimento e di conseguenza anche del trattenimento, poiché si è ostacolato di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale.
2. Il motivo è fondato.
Questa Corte, in esito alla pubblica udienza del 14 novembre 2023, ha affermato che ai sensi dell’art. 10 -ter del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere assicurata a tutti gli stranieri, condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi punti di crisi, un’informazione, completa ed effettiva, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito, trattandosi di un obbligo diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore operativo; detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, posto che il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e
non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata (Cass. n. 32070 del 20/11/2023). Nella medesima sentenza si è inoltre affermato che non è sufficiente, al fine di ritenere assolto l’obbligo di informativa di cui all’art 10 -ter del d.lgs. n. 286 del 1998, che nel decreto di respingimento o di trattenimento si indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se, a seguito della contestazione dell’interessato, nulla emerge in ordine alla informativa dal foglio notizie o da altri atti, documenti o mezzi di prova offerti dalla amministrazione, in particolare dovendosi apprezzare, al fine di consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni fornite, i tempi e le modalità con cui l’informativa è stata somministrata, con specifico riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale.
Pertanto, le autorità competenti hanno il dovere di fornire, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento dell’accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, trattandosi di attività funzionali a garantire un accesso effettivo alle procedure di asilo (Cass. n. 4223 del 15/02/2024; Cass. n. 10819 del 22/04/2024).
La contestazione mossa dal ricorrente, di non avere ricevuto l’informativa prevista dall’art. 10 ter del TUI, non poteva essere obliterata dal Giudice di pace sul rilievo che il soggetto non ha inteso chiedere la protezione internazionale, posto che l’obbligo di informativa, come previsto dall’art. 10 ter citato, prescinde, come si è detto, dalla preventiva rilevazione della volontà di chiedere la protezione internazionale e rende sostanzialmente irrilevante un eventuale dichiarazione fatta ‘al buio’ e cioè prima di essere
adeguatamente informato sulle possibili alternative che assicura l’ordinamento in esito all’accertamento della identità del migrante.
Dichiarando di non avere ricevuto alcuna informativa, il ricorrente ha quindi posto una questione di manifesta illegittimità del trattenimento, sulla quale il Giudice di pace avrebbe dovuto necessariamente indagare prima di emettere il provvedimento di convalida. E’ infatti principio consolidato che il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 D.lgs n. 286 del 1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo (Cass. n. 18404/2023, Cass. n. 5750/2017).
Analogamente, ha errato il Tribunale di Torino a dare risalto alla circostanza che il trattenuto avesse dichiarato sul foglio notizie in data 31.08.22 di essere venuto in Italia ‘per lavoro’ perché ciò nulla dimostra a proposito della consapevolezza circa la facoltà di chiedere la protezione, facoltà il cui esercizio blocca lo stesso potere di respingimento fino all’avvenuta decisione in materia (Cass. n. 12592/2023).
Ne consegue in accoglimento di entrambi i ricorsi, la cassazione senza rinvio dei decreti impugnati, in applicazione dell’art. 382, ult. comma, c.p.c., poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato validamente convalidato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato, dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace e dal Tribunale.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi e cassa senza rinvio i provvedimenti impugnati.
Così deciso in Roma, il 27/06/2024.