Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24146 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sui seguenti ricorsi riuniti
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
promosso da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , e Questura di RAGIONE_SOCIALE , in persona del Questore pro tempore
intimati
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 14/09/2022, comunicata il 15/09/ 2022, nell’ambito del procedimento n. 16367/2022 R.G., di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di RAGIONE_SOCIALE -‘Brunelleschi’ ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2015;
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
promosso da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , e Questura di RAGIONE_SOCIALE , in persona del Questore pro tempore;
intimati
avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE il 02/09/2022, comunicato il medesimo giorno, nell’ambito del procedimento n. 11141/2022 R.G., di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di RAGIONE_SOCIALE -‘Brunelleschi’, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, c omma 5, d.lgs. 286/1998.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
promosso da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , e Questura di RAGIONE_SOCIALE , in persona del Questore pro tempore;
intimati
avverso l’ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 10/10/2022, comunicata l’11/10/2022, nell’ambito del procedimento n. 17347/ 2022 R.G., con cui è stata respinta l’istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 28/08/2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali e all’atto RAGIONE_SOCIALEo sbarco veniva sottoposto a controllo dalla Questura di Agrigento, come attestato dal relativo foglio notizie.
Trasferito presso l’hotspot RAGIONE_SOCIALE‘isola, il cittadino straniero riceveva il 31/08/2022 la notifica di un decreto di respingimento – per essere stato fermato all’atto RAGIONE_SOCIALE‘ingresso nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato , avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera, essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso -con contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE, dove veniva condotto il medesimo giorno.
Nella stessa data, il Questore di RAGIONE_SOCIALE chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, che convalidava la misura restrittiva il 02/09/2022, con provvedimento che veniva impugnato per cassazione, con ricorso affidato a due motivi di censura (ricorso R.G.N. 02937/2023).
In occasione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida, il ricorrente manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale, chiarendo di non avere ricevuto alcuna informativa in merito successivamente allo sbarco in Italia.
Il 12/09/2022 la Questura di RAGIONE_SOCIALE adottava un nuovo decreto di trattenimento ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, nei confronti del ricorrente, ritenendone la domanda esclusivamente strumentale, e il 14/09/2022 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE convalidava il trattenimento, con provvedimento che veniva impugnato per cassazione, con ricorso affidato ad un solo motivo di censura (R.G.N. 01910/2023).
Il 17/09/2022 il ricorrente riceveva la notifica RAGIONE_SOCIALEa convocazione per l’audizione personale avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale di RAGIONE_SOCIALE, fissata per il giorno 05/10/2022.
Il 27/09/2022 il medesimo ricorrente depositava l’istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo le immediate dimissioni dal RAGIONE_SOCIALE, in ragione del superamento dei termini previsti per la procedura accelerata ex art. 28 bis , comma 2, d.lgs. 25 del 2008, ma l’istanza veniva respinta c on ordinanza del 10/10/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che veniva impugnata per cassazione, con ricorso affidato a un solo motivo di censura (R.G.N. 08066/2023).
Gli intimati non si sono difesi con controricorso.
Fissata udienza camerale per il 13/10/2023 in tutti i procedimenti indicati, il ricorrente depositava memoria difensiva solo nei procedimenti R.G.N. 01910/2023 e R.G.N. 02937/2023.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza, con ordinanza interlocutoria n. 35265/2023, il Collegio, disponeva la riunione dei tre procedimenti, stante la connessione soggettiva e oggettiva, rinviandoli a nuovo ruolo, poiché in ordine alla questione oggetto di ricorso, in NOME giudizi, con ordinanze interlocutorie n. 22806/2023 e n. 23843/2023 era stata disposta la trattazione alla pubblica udienza e, pertanto, era opportuno differire la decisione all’esito di tale pubblica udienza.
Intervenute le sentenze n. 5797/2024 e 32070/2023, è stata fissata nuova udienza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso nei procedimenti riuniti
Con il primo e unico motivo di ricorso, nel procedimento R.G.N. 01910/2023, è formulata la seguente censura: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98,
8, Direttiva 2013/32/UE -mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili (Cass., n. 5926/15).»
Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto infondata l’eccezione difensiva relativa all’omessa informativa in merito al diritto di chiedere la protezione internazionale, per avere il cittadino straniero, in tempi molto recenti e per ben due volte, indicato come motivazione del viaggio intrapreso la ricerca di un lavoro, senza manifestare la volontà di richiedere la protezione internazionale. Secondo il Tribunale, la mancata richiesta di protezione internazionale al momento RAGIONE_SOCIALEa compilazione dei due fogli notizie del 28 e del 31 agosto 2022 aveva sanato l’omessa informativa in merito alla possibilità di chiedere asilo in Italia.
Secondo il ricorrente, invece, era decisivo il fatto che la normativa nazionale impone la somministrazione RAGIONE_SOCIALE‘informativa sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale al momento RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia RAGIONE_SOCIALEo straniero e, nella specie, tale informativa non risultava essere stata data, in base a ll’esame del figlio notizie compilato al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco il 28 agosto 2022 e neppure di quello compilato il 31 agosto 2022.
Il ricorso nel procedimento R.G.N. 02937/2023 reca due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto -mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15).»
Il ricorrente ha dedotto di essersi opposto alla convalida del trattenimento, rilevando la manifesta illegittimità del decreto di
respingimento, in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata somministrazione RAGIONE_SOCIALE‘informativa relativa al diritto di chiedere protezione internazionale in Italia, aggiungendo che il Giudice di Pace aveva respinto l’ eccezione, dando rilievo al fatto che dal foglio notizie risultava lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e che non aveva richiesto la protezione internazionale, senza tenere conto che la menzionata informativa è un adempimento preliminare ed essenziale all’adeguata raccolta di tali informazioni dallo straniero. Nel caso di specie, né il foglio notizie del 28 agosto 2022 né quello compilato il 31 agosto 2022 attestavano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, e neppure agli atti era allegata la ‘Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2013/32/UE’.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE -violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento .»
Il ricorrente ha ricordato di avere dedotto, n el corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convalida, la natura seriale del respingimento, proprio e dei 21 connazionali sbarcati insieme a lui il medesimo giorno e trattenuti presso lo stesso centro di permanenza, senza che avessero ricevuto informazioni in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale o che avessero avuto modo di esporre le rispettive condizioni individuali.
Con il primo e unico motivo di ricorso, nel procedimento R.G.N. 08066/2023, è formulata la seguente censura: «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, c. 6, D. Lgs. 142/15, 27, 28bis, D. Lgs. 25/08 -violazione dei termini per la procedura accelerata
di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale -cessazione RAGIONE_SOCIALEa misura del trattenimento presso il C.P.R. (Cass., n. 2458/21, pp. 1015).»
La censura è svolta deducendo il superamento dei termini RAGIONE_SOCIALEa procedura accelerata di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, con particolare riferimento alla tardività RAGIONE_SOCIALE‘audizione personale del ricorrente e all’omessa informazione del ritardo.
Occorre prima di tutto esaminare il ricorso R.G.N. 02937/2023, proposto contro il primo atto adottato nella sequenza temporale, costituito dalla convalida del decreto di trattenimento, operata dal Giudice di Pace in data 02/09/2022, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998.
Il ricorso R.G.N. 02937/2023
Il primo motivo di ricorso, formulato nel procedimento R.G.N. 02937/2023, è fondato.
La questione è stata già esaminata da questa Corte con orientamento condiviso dal Collegio (Cass. 32070/2023; Cass. 4223/2024; Cass. 10819/2024; Cass. 10857/2024; Cass. 10895/2024).
5.1. L’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che «qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla procedura di asilo» .
L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e RAGIONE_SOCIALEa revoca RAGIONE_SOCIALEo status di protezione internazionale) stabilisce che «le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento RAGIONE_SOCIALEa manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di chiedere la protezione internazionale» , mentre il successivo art. 3 regola le modalità con cui sono rese le informazioni ai cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi (prevedendo che «1. L’ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all’interessato RAGIONE_SOCIALE‘opuscolo di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 2. L’opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove necessario con l’ausilio di un interprete o di un mediatore culturale anche presso i centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda. 4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale» ).
L’art. 10 ter , comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 17, comma 1, d.l. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 46 del 2017, prevede, infine, che presso i punti di crisi dove lo straniero rintracciato in occasione RAGIONE_SOCIALE‘attraversamento irregolare RAGIONE_SOCIALEa frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze
di soccorso e di prima assistenza « è assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale» .
5.2 . L’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa normativa interna rende evidente che il legislatore nazionale ha ritenuto, da ultimo, in re ipsa sussistente -nelle ipotesi appena indicate, tra le quali rientra il caso in esame – la condizione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di indicazioni che rivelino il desiderio del migrante di presentare domanda di protezione internazionale (nel senso previsto dalla direttiva comunitaria) quale presupposto per fornire a quest’ultimo informazioni sulla possibilità di richiedere asilo, stabilendo, appunto, che allo straniero condotto nei punti di crisi dopo essere stato rintracciato in occasione RAGIONE_SOCIALE‘attraversamento irregolare RAGIONE_SOCIALEa frontiera interna o essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare ‘è assicurata’ e dunque sempre e incondizionatamente, al momento RAGIONE_SOCIALE‘accoglienza -l’informazione sulla procedura di protezione internazionale’ .
La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 10743/2017), formatasi a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d.lgs. n. 142 del 2015 va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi ritenere -in coerenza con i principi di recente affermati da questa sezione (cfr. Cass. 32070/2023) – che allo straniero condotto nei punti di crisi, dopo essere stato rintracciato in occasione RAGIONE_SOCIALE‘attraversamento irregolare RAGIONE_SOCIALEa frontiera interna o dopo essere giunto sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 ter , comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, sempre e incondizionatamente, presso i punti di crisi ed al momento RAGIONE_SOCIALE‘accoglienza, informazioni sulla procedura di protezione internazionale. Ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti
a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all’accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 NOME NOME c. Italia, § 204).
Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché, là dove ritiene che la rappresentazione, da parte del migrante, RAGIONE_SOCIALEa volontà di trovare lavoro in Italia abbia esentato le autorità competenti dall’obbligo di fornire info rmazioni sulla procedura di protezione internazionale, valorizza una circostanza di nessun rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 ter , comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998, che, come detto, non individua condizioni di sorta da cui far dipendere il dovere informativo in parola, che deve essere assolto in conseguenza del mero accoglimento del migrante presso i punti di crisi.
In NOME termini, nella prospettiva delineata dal quadro normativo sopra indicato non è concludente quanto osservato dal giudice di pace nell’ordinanza impugnata, sia perché è irrilevante che nel foglio notizie si prospetti una ragione di espatrio (quella per motivi di lavoro) diversa da quella RAGIONE_SOCIALE‘asilo, giacché il citato art. 10 ter , comma 1, impone comunque di fornire l’informativa quanto alla procedura di protezione internazionale, sia perché tale prescrizione obbedisce a una logica ben precisa, non potendosi escludere che chi sia alla ricerca di un’occupazione in Italia si trovi nella condizione che la legge valorizza ai fini del riconoscimento del diritto di asilo (il che spiega l’esigenza di rimuovere l’ostacolo costituito dalla mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEa procedura attraverso cui conseguire il pertinente titolo di soggiorno).
Ancora più inconsistente è il rilievo fondato sulla mancata proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale. Tale evenienza non può, difatti, mai giustificare la reticenza
RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione quanto ai ragguagli di cui al citato art. 10 ter , comma 1, tenuto conto che, proprio in base a detta norma, la scelta RAGIONE_SOCIALEo straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall’ordi namento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela).
5.3. Non vi dubbio, poi, che una simile nullità del decreto di respingimento potesse essere rilevata, ove fosse stata manifesta, anche in sede di convalida del trattenimento.
Invero, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d. lgs. n. 286 del 1998, in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia ‘regolare’), involge incidentalmente, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione da assumere, anche la ‘ manifesta illegittimit à̀’ del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso ex multis Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass. 5750/2017, Cass. 24415/2015).
L’ordinanza di convalida del Giudice di Pace, pertanto, risulta viziata a causa RAGIONE_SOCIALE‘errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa trascurato il valore precettivo RAGIONE_SOCIALEa richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale, che il giudice ha escluso definendo in diritto -in maniera non conforme ai principi ricordati -la questione sollevata dalla difesa del trattenuto.
Infatti, poiché l’avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale è ostativa al respingimento, quest’ultimo è illegittimo se viene disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere
d’informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto di richiedere la protezione internazionale. Tale illegittimità si riverbera anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta (cfr. Cass. 5926/2015, in motivazione).
All’accoglimento del primo motivo di ricorso, nel procedimento R.G.N. 2937/2023, consegue l’assorbimento del secondo motivo, su cui è oramai superfluo provvedere.
Il decreto di convalida del Giudice di Pace del 02/09/2022 deve pertanto essere cassato senza rinvio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, comma 2, c.p.c., dato che il processo non può essere proseguito a fronte RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento previsto dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998.
Il ricorso R.G.N. 01910/2023
Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida reso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 (negli stessi termini, Cass. 10819/2024; Cass. 10857/2024; Cass. 10895/2024).
Infatti, il venir meno di una RAGIONE_SOCIALEe condizioni imprescindibili per procedere alla convalida (costituita dal fatto che il richiedente asilo si trovasse, legittimamente, in un centro di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, momento in cui il questore ha disposto il trattenimento) comporta che il provvedimento impugnato perda la propria base giuridica e debba essere, anch’esso, inevitabilmente cassato senza rinvio, in mancanza di uno dei suoi presupposti.
Peraltro, il trattenimento di cui qui si discorre è pure condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento . La misura di trattenimento è infatti sempre strumentale all’esecuzione di
un decreto di espulsione o respingimento, onde non potrebbe adottata allorché un tale decreto sia da considerare invalido.
È evidente, quindi, che in difetto di convalida (a seguito RAGIONE_SOCIALEa cassazione qui disposta) del primo decreto di trattenimento, il trattenimento di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. cit., oggetto del secondo ricorso per cassazione, non possa ritenersi validamente adottato.
Il ricorso R.G.N. 08066/2023
Anche il ricorso R.G.N. 08066/2023 va accolto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘annullamento del decreto di convalida del primo trattenimento emesso dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in data 02/09/2022 e RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 14/09/2022, che costituiscono atti presupposti del provvedimento oggetto RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione, esaminati e cassati per le ragioni esposte ai precedenti paragrafi, che determinano la cassazione senza rinvio anche del provvedimento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 10/10/2022 (cfr. Cass., 5914/2024).
Statuizioni finali
Non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato ed è soccombente un’ Amministrazione statale.
In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione – al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010). L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato) non può, infatti, riferirsi
all’ipotesi di soccombenza di un’ Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U, 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti, come da motivazione, cassa senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE del 02/09/2022, l’ordinanza di convalida del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 14/09/2022 e il decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riesame del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 10/10/2022.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile