Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17115 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5265/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in TARANTOINDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.
DI TARANTO n. 416/2021 depositata il 10/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- COGNOME COGNOME propone un motivo di ricorso per cassazione nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 416 del 2021, depositata il 19 novembre 2021, pubblicata il 10 dicembre 2021 e notificata il 15 dicembre 2021; il ricorso è stato notificato il 14 Febbraio 2022.
Resiste la banca con controricorso illustrato da memoria.
– Questa la vicenda processuale:
-il COGNOME conveniva in giudizio la banca controricorrente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE; esponeva di aver prestato garanzia a favore del fratello per un finanziamento concessogli dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di non aver ricevuto nessuna comunicazione dall’istituto di credito in merito alla regolarità o meno dei pagamenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘obbligato principale, per cui riteneva che il finanziamento venisse mensilmente regolarmente rimborsato e che, solo dopo aver sottoscritto una proposta di acquisto di un’auto per la quale necessitava a sua volta di un finanziamento, quest’ultimo gli veniva negato avendo la concessionaria verificato che il ricorrente risultava iscritto alla RAGIONE_SOCIALE, circostanza RAGIONE_SOCIALEa quale era all’oscuro.
Sosteneva di aver subito un danno, in quanto non gli era stato concesso il finanziamento per l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa vettura e aveva perso l’acconto versato.
Previo esperimento di un tentativo di conciliazione infruttuoso, il tribunale accoglieva la domanda, liquidando in favore RAGIONE_SOCIALE‘attuale ricorrente l’importo di euro 2.000, pari all’acconto versato.
3. – Il COGNOME proponeva appello, la banca proponeva appello incidentale e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava l’appello principale ed accoglieva l’incidentale condannando il COGNOME a restituire quanto percepito, non ritenendo provata la responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito.
4. – La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALEa decisione nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo di ricorso il COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 125, terzo comma, TUB, in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto la banca indenne da ogni responsabilità, avendo quest’ultima adempiuto correttamente al proprio obbligo di informativa preventiva nei confronti del ricorrente prima di procedere alla sua segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la banca avesse adempiuto ai propri obblighi di preventiva informazione, per consentire all’obbligato di regolarizzare la propria situazione evitando il discredito e il pregiudizio derivanti da una segnalazione alla RAGIONE_SOCIALE, con il semplice invio di una preventiva raccomandata al COGNOME.
Segnala che, come si deduce dall’articolo 125 del TUB, quando la banca deve segnalare per la prima volta un consumatore inadempiente alla banca dati, lo deve avvisare preventivamente, mentre nel caso di specie gli è stata inviata una raccomandata che non poteva valere da valida comunicazione preventiva.
Sostiene che la Corte d’appello ha ritenuto adempiuto l’onere di preventiva comunicazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘istituto di credito facendo riferimento ad una informativa pervenuta a novembre 2015, quando il ricorrente già aveva formulato la richiesta di finanziamento per l’acquisto di una vettura.
Aggiunge, peraltro, di essere stato destinatario già nel 2014 di una precedente informativa da parte RAGIONE_SOCIALEa banca RAGIONE_SOCIALEa quale assume che non sarebbe giunta a buon fine perché notificata a un indirizzo dove il COGNOME risultava irreperibile.
Il ricorso è inammissibile .
L’articolo 125 del TUB impone, ai fini di una corretta segnalazione alla centrale rischi che non sia lesiva dei diritti del consumatore, che il segnalante provveda ad una preventiva informativa all’eventuale destinatario RAGIONE_SOCIALEa segnalazione rappresentandogli la situazione di inadempimento personale o RAGIONE_SOCIALEa persona per cui si garantisce che potrebbe determinare la segnalazione, al fine di consentirgli di evitarla mettendosi in regola coi pagamenti. Tuttavia, la Corte d’appello ha accertato che la preventiva segnalazione è stata effettuata, con una ricostruzione dei fatti, riportata a pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che non è neppure contestata, né sono svolte idonee considerazioni in diritto. Il ricorrente sostiene non che la segnalazione del 2015 non sia stata effettuata ma che fosse tardiva perché è arrivata a sua conoscenza dopo che l’iscrizione era già stata compiuta. Tuttavia, è lui stesso ad indicare l’esistenza di una precedente comunicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa banca, risalente già al 2014, e non andata a buon fine per sua irreperibilità. Non contesta che la raccomandata gli sia stata notificata la prima volta ad un indirizzo errato o che non avesse alcun riferimento con la sua persona.
Il ricorso è inammissibile perché non sviluppa alcuna argomentazione tesa a dimostrare le ragioni per cui le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata sarebbero in contrasto
con la disposizione invocata e in definitiva in cosa consisterebbe la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 125 TUB .
Tale omissione determina l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, co. I, n. 4, c.p.c. poiché – come anche assai di recente puntualizzato da questa Corte – la censura dinanzi al Giudice di legittimità presuppone l’indicazione specifica dei motivi per cui le ‘ norme di diritto ‘ siano state violate o erroneamente applicate: ‘ il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti; di conseguenza, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità ‘1; ed ancora ‘ il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme asseritamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla
Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione ‘ (da ultimo, Cass. n. 8552 del 2024; Cass. n. 5370 del 2024).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.200,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione il 31