Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20473 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20473 Anno 2024
Presidente: CONDELLO NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14345/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1185/2021 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
-La società RAGIONE_SOCIALE ha stipulato un contratto di consulenza professionale, dunque di prestazione d’opera, con lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE, finalizzato al recupero crediti da somministrazione di energia elettrica.
Inizialmente, le parti, per definire le modalità dell’incarico, hanno concluso un contratto quadro dal quale sono scaturiti successivamente singoli mandati volti al recupero dei singoli crediti.
Per tale scopo lo RAGIONE_SOCIALE legale ha depositato ricorsi per decreto ingiuntivo nei confronti dei clienti morosi nel pagamento verso RAGIONE_SOCIALE
1.2. -L’incarico inizialmente conferito allo RAGIONE_SOCIALE legale è stato successivamente ridimensionato nel senso che la società ha revocato il mandato conferito per alcune posizioni ed ha confermato l’incarico soltanto per 26 circa degli iniziali crediti da recuperare.
1.3. -Insorta, tuttavia, controversia sull’ammontare dei compensi, la società, opponendosi al decreto ingiuntivo proposto dallo RAGIONE_SOCIALE legale, ha eccepito l’annullabilità dei contratti di prestazione d’opera per mancanza dell’informativa circa la possibilità di esperire la mediazione, e dunque per violazione dell’ articolo 4 della legge numero 28 del 2010.
Il Tribunale di Savona ha rigettato l’opposizione osservando come, da un lato, per il decreto ingiuntivo non è prevista la mediazione, e dunque neanche l’obbligo di relativa informazione, per altro verso, la società aveva manifestato interesse a che i decreti ingiuntivi venissero celermente depositati, e di questo si doleva piuttosto che della mancata informazione circa l’informativa sulla mediazione.
1.4. -La Corte di appello di Genova ha riformato questa decisione.
Ha, invece, ritenuto che l’informazione circa la possibilità di esperire la mediazione deve essere fornita dall’avvocato alla parte anche quando la mediazione non è obbligatoria e che la conseguenza dell’annullabilità si caratterizza come sanzione per il comportamento negligente del difensore piuttosto che come
sanzione per un vizio della volontà in cui incorre o è fatta incorrere la parte.
1.5. -Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE con un motivo di ricorso illustrato da memoria.
La società RAGIONE_SOCIALE ne chiede il rigetto con controricorso.
Considerato che
come si può desumere da quanto esposto, la controversia, avendo ad oggetto la validità di un contratto d’opera professionale, rientra nella competenza tabellare della seconda sezione di questa Corte;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Seconda sezione civile di questa Corte, cui compete per competenza tabellare.
Così deciso in Roma, il 24/06/2024.