Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 33573 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 33573 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto
Ricorso contro decisioni di giudici speciali
sul ricorso iscritto al n. 12563/2024 R.G. proposto da ,
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO domiciliata digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, domiciliati digitalmente ex lege ;
-controricorrenti –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE;
-intimate – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 9982/2023, depositata il 22 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del febbraio 2018 la RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore RAGIONE_SOCIALEo smaltimento rifiuti, impugnò, davanti al Tar RAGIONE_SOCIALE, l’ informativa antimafia interdittiva prot. n. 2071 del 22 gennaio 2018 nei suoi confronti emessa dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ( Codice RAGIONE_SOCIALEe leggi antimafia e RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 RAGIONE_SOCIALEa legge 13 agosto 2010, n. 136 ), in uno agli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, collegati, precedenti e consequenziali (proc. n. 60/2018 R.G.).
Il provvedimento faceva seguito ad una prima interdittiva prefettizia nel 2015 (poi annullata in autotutela in esito alla fase cautelare davanti al Tar, poiché fondata sul mero coinvolgimento in un ‘reato spia’ come elemento automaticamente vincolante, senza una valutazione complessiva del caso) e ad una seconda interdittiva del 27 novembre 2017 (fondata sul rinvio a giudizio del presidente COGNOME per il reato ambientale di cui al l’art . 260 d.lgs. n. 152 del 2006 e sulla presenza, in organico, di dipendenti impiegati in Campania e Sicilia con rilevanti precedenti penali e di polizia, la cui efficacia era stata però sospesa dal AVV_NOTAIO, essendo intervenuta ordinanza del Gip di Catania di custodia cautelare in carcere del
COGNOME e il sequestro RAGIONE_SOCIALEe quote con amministrazione giudiziaria RAGIONE_SOCIALEa società).
Erano poi sopraggiunti: il parziale annullamento da parte del Tribunale dei riesame RAGIONE_SOCIALEa detta ordinanza cautelare, con scarcerazione del COGNOME e restituzione RAGIONE_SOCIALEe quote ; l’adozione da parte RAGIONE_SOCIALEa società di alcune misure di ‘rigenerazione’ (licenziamento dei dipendenti ‘sensibili’, modifica degli assetti di governance , interventi sull’assetto proprietario) ; la cessazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione giudiziaria e RAGIONE_SOCIALEe misure societarie adottate .
Tali sopravvenienze avevano indotto il AVV_NOTAIO ad emettere la nuova informativa antimafia del 22 gennaio 2018, revocando la sospensione RAGIONE_SOCIALEa precedente interdittiva e sostituendola con un nuovo provvedimento interdittivo fondato su una istruttoria aggiornata, nel quale si reputavano non sufficienti, rispetto al rischio di infiltrazione connesso alla figura del COGNOME, le iniziative di ‘discontinuità’ societaria poste in essere.
1.1. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 maggio 2018 la ricorrente impugnò altresì:
─ la nota prot. n. 9724 del 27 marzo 2018 con cui il AVV_NOTAIO, in adempimento RAGIONE_SOCIALE‘ ordinanza interlocutoria del Tar RAGIONE_SOCIALE n. 52/18, dato atto RAGIONE_SOCIALE‘audizione personale RAGIONE_SOCIALEa parte e richiam ate le valutazioni del Commissario nel frattempo nominato ai sensi del l’art . 32, comma 10, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, aveva concluso che, dagli adempimenti svolti e dalla documentazione prodotta, non emergevano elementi utili per ulteriori attività provvedimentali;
─ la nota prot. n. 9775 del 23 marzo 2018 con cui il medesimo AVV_NOTAIO, sempre sulla base RAGIONE_SOCIALEa ordinanza del Tar RAGIONE_SOCIALE n. 52/18, adducendo come motivazione la « mancata istanza di permanenza » nella white list da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, aveva affermato che « non
sarebbe stato possibile mantenere l’iscrizione in white list , nemmeno se non fosse intervenuta alcuna interdittiva », dal momento che l’istanza era tardiva rispetto ai termini di legge e RAGIONE_SOCIALEa certificazione antimafia e che, comunque, alla relativa richiesta non era stato dato seguito istruttorio anche a motivo del comunicato successivo spostamento RAGIONE_SOCIALEa sede legale e RAGIONE_SOCIALEa sede operativa e amministrativa.
1.2. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 dicembre 2018 la società impugnò inoltre:
─ il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE prot. n. 30401 del primo ottobre 2018 denominato « memoria avente ad oggetto le valutazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEe misure di rigenerazione compiute dalla RAGIONE_SOCIALE », in quanto in tesi recante una inammissibile integrazione RAGIONE_SOCIALEa interdittiva (in tale relazione il AVV_NOTAIO valorizzava altre vicende penali attinenti al presidente e a soggetti collegati, tra cui il RAGIONE_SOCIALE, dando atto del quadro aggiornato);
─ la « Segnalazione per la proposta RAGIONE_SOCIALE‘irrogazione di misura di prevenzione personale RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza speciale ex art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 nei confronti di COGNOME NOME » di alcuni rappresentanti aziendali;
─ i verbali di seduta del RAGIONE_SOCIALE Interforze e RAGIONE_SOCIALE Coordinamento redatti tra settembre del 2017 e settembre del 2018;
─ le relazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.I.A. del mese di marzo, del mese di maggio e del mese di settembre 2017.
1.3. Con sentenza n. 207/2019, depositata in data 13 aprile 2019, il Tar RAGIONE_SOCIALE rigettò il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo legittima sia l’originaria interdittiva sia la sua conferma, alla luce del quadro indiziario sul legale rappresentante e RAGIONE_SOCIALEa ritenuta insufficienza RAGIONE_SOCIALEe misure di ‘rigenerazione’ adottate dalla società , considerate non idonee a recidere il legame sostanziale con il
COGNOME, che conservava un ruolo operativo centrale e rimaneva il fulcro RAGIONE_SOCIALE‘assetto proprietario e gestionale .
Con successivo ricorso iscritto al n. 212/2018 R.G. RAGIONE_SOCIALE impugnò i provvedimenti con cui la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, aveva disposto la gestione straordinaria e temporanea di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del l’art . 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, su un ampio perimetro di contratti di igiene urbana, con nomina di commissari e correlata sospensione ‘mirata’ RAGIONE_SOCIALE‘interdittiva ai soli fini dei contratti commissariati, nonché degli atti presupposti e del parere RAGIONE_SOCIALE richiamato.
2.1. Con sentenza n. 208/2019, pubblicata il 13 aprile 2019, il Tar rigettò anche questo ricorso.
Richiamata la surriferita sentenza n. 207/2019 resa in pari data, ritenne anzitutto infondato il motivo di invalidità derivata; nel merito, quanto al presunto difetto dei presupposti di cui al l’art . 32 d.l. cit., affermò che le misure straordinarie si applicano a qualsiasi tipo di impresa e che, nel caso di una PMI a conduzione fortemente accentrata come RAGIONE_SOCIALE, dove l’attenzione investigativa era concentrata sull’azionista unico/presidente/amministratore delegato, non era pertinente la soluzione ‘morbida’ del mero sostegno e monitoraggio, essendo il vertice stesso il fulcro RAGIONE_SOCIALEe criticità; di qui la legittimità del ricorso immediato alla gestione commissariale.
Investito dagli appelli separatamente proposti dalla società avverso entrambe dette pronuncie (appelli rispettivamente iscritti al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. e al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.), il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4578 del 6 giugno 2022, ne dispose la riunione e rimise all’Adunanza plenaria le questioni sul rapporto tra giudizio amministrativo contro l’interdittiva/commissariamento e controllo giudiziario volontario ex art. 34bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, chiedendo in particolare se la pendenza del controllo giudiziario comportasse la sospensione necessaria, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e
295 c.p.c., dei giudizi di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘informativa antimafia e RAGIONE_SOCIALEe misure ex art. 32, comma 10, d.l. 90/2014, e se la mancata sospensione in primo grado integrasse error in procedendo tale da imporre rimessione al TAR ex art. 105 c.p.a..
Con sentenza 13 febbraio 2023, n. 7, l’Adunanza plenaria affermò il principio di diritto secondo cui la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34bis , comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 non è causa di sospensione, né del giudizio di impugnazione contro l’informa tiva antimafia interdittiva, né del giudizio sulle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ex art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014; escluse qualsiasi rapporto di pregiudizialitàdipendenza fra i due procedimenti, sottolineando che il controllo giudiziario ha natura rimediale e ‘rigenerativa’, proiettata al futuro e accompagnata da effetti sospensivi sostanziali (sugli effetti RAGIONE_SOCIALE‘interdittiva e sui termini RAGIONE_SOCIALE‘art . 92), mentre il giudizio amministrativo sull’interdittiva ha funzione di verifica retrospettiva RAGIONE_SOCIALEa legittimità del provvedimento prefettizio al momento RAGIONE_SOCIALEa sua adozione.
Pronunciando quindi sui giudizi riuniti il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9982/2023 del 22 novembre 2023, ha rigettato entrambi gli appelli, confermando le due sentenze del Tar RAGIONE_SOCIALE e compensando le spese, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa complessità e RAGIONE_SOCIALEa lunga traiettoria processuale RAGIONE_SOCIALEa vicenda.
5.1. Sul piano processuale, il Consiglio di Stato, dato atto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza plenaria n. 7/2023, ha ritenuto corretto il mancato accoglimento, in primo grado, RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione ; h a inoltre confermato l’ammissibilità dei motivi aggiunti proposti davanti al Tar contro la ‘memoria’ prefettizia del primo ottobre 2018, qualificata come atto sostanzialmente confermativo RAGIONE_SOCIALE‘interdittiva a seguito RAGIONE_SOCIALEe ordinanze ‘propulsive’ del giudice di primo grado, ritenendo che negarne la rilevanza significherebbe svuotare di effetto
le stesse ordinanze.
5.2. Nel merito, dato atto degli eventi sopravvenuti nel corso del giudizio di appello dedotti dalla appellante con memorie depositate tra aprile, maggio e ottobre del 2023 ha riaffermato che la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘interdittiva si giudica al momento RAGIONE_SOCIALEa sua adozione secondo il principio tempus regit actum e che le sopravvenienze penali o di controllo giudiziario non incidono, perché interdittiva e processo penale rispondono a logiche diverse: prevenzione anticipatoria fondata su quadro indiziario, da un lato, e accertamento pieno di reato, dall’altro.
Ha richiamato in tal senso « la consolidata giurisprudenza amministrativa », orientata a distinguere nettamente « le due aree di intervento e le diverse procedure, quella (amministrativa) RAGIONE_SOCIALEa prevenzione in funzione di tutela RAGIONE_SOCIALEa pubblica sicurezza, che costituisce la soglia di massimo avanzamento RAGIONE_SOCIALEa prevenzione, rispetto a quella (giudiziaria) RAGIONE_SOCIALEa repressione dei reati commessi (Corte cost., sentenze nn. 180 e 118 del 2022, n. 178 del 2021 e n. 57 del 2020; Cons. Stato, Ad. plen., 6 aprile 2018, n. 3; sez. III, 4 gennaio 2022, n. 21; sez. I, pareri, 20 marzo 2023, n. 487, 20 dicembre 2022, n. 2030, 7 luglio 2022, n. 1181, 18 giugno 2021, n.
1060) ».
Alla luce di tale distinzione funzionale, ha evidenziato come fosse « da respingere l’idea che gli sviluppi e le acquisizioni successivi alla data di adozione RAGIONE_SOCIALE‘informativa interdittiva, emersi e acquisiti nella sede penale e del controllo giudiziario, possano o debbano essere posti a raffronto con le considerazioni e i giudizi in precedenza espressi dal AVV_NOTAIO e fungere da parametro di giudizio ex post RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALE‘interdittiva stessa », salvo precisare che « tali sviluppi ed esiti successivi possono incidere sul giudizio di legittimità solo quando forniscano la prova certa ed evidente di un macroscopico errore originario di cognizione del fatto e di giudizio nel quale sia incorsa l’Autorità prefettizia, ipotesi che, a giudizio del Collegio, non ricorre nella fattispecie concreta qui in esame ».
Ha rimarcato, citando diversi conformi pronunce del Consiglio di Stato, che:
─ « l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘interdittiva antimafia si configura quale giudizio non sul rapporto ma sull’atto, la cui legittimità va scrutinata alla stregua del canone tempus regit actum; pertanto, sono tendenzialmente irrilevanti, in punto di scrutinio RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALE‘informativa adottata anche sulla base di atti emanati dall’a.g. penale, le successive vicende del medesimo procedimento penale (sentenza 16 giugno 2022 n. 4912) »;
─ « i presupposti RAGIONE_SOCIALEe misure del controllo giudiziario e RAGIONE_SOCIALEa interdittiva non sono coincidenti, né vi è alcun automatismo di implicazioni valutative tra lo scrutinio svolto, rispettivamente, dall’amministrazione e dal giudice penale; la prima esprime un giudizio statico o retrospettivo su un fenomeno infiltrativo già compiutosi; il secondo effettua una prognosi sulla capacità RAGIONE_SOCIALE‘impresa di emendarsi e di reinserirsi nel circuito RAGIONE_SOCIALE‘economia legale (sentenze 7 agosto 2023, n. 7625 e 7 febbraio 2023, n. 1275 ».
Ha quindi evidenziato come, « ciò che retrospettivamente -alla
luce degli approfondimenti probatori successivamente effettuati nella sede penale e nella sede RAGIONE_SOCIALEe misure di controllo giudiziario di competenza RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria può perdere di consistenza o rivelarsi non assistito da sufficienti basi probatorie, ben può, invece, se considerato dall’angolo prospettico anticipatorio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e nel momento temporale RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura interdittiva, risultare più che sufficiente a sorreggere la logicità, la razionalità e dunque la legittimità RAGIONE_SOCIALEa misura adottata »: « le sopravvenienze », ha osservato, « rilevano prospetticamente de futuro , in quanto premessa e presupposto di una ragionevole revisione, da parte RAGIONE_SOCIALEa competente Autorità prefettizia, RAGIONE_SOCIALEa posizione RAGIONE_SOCIALE‘impresa prevenuta, essendo espressamente previsto dalla normativa di settore l’aggiornamento periodico, anche su domanda di parte, come del resto fisiologicamente avvenuto nel caso di specie, nel quale la RAGIONE_SOCIALE di Macerata, dapprima con decreto n. 54866 del 16 settembre 2021, poi con successivo rinnovo del 12 ottobre 2022, ha disposto l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella c. d. white list».
Nel merito, ha ritenuto completo e non illogico l’apprezzamento prefettizio del rischio di infiltrazione, poiché fondato: sulla posizione del legale rappresentante COGNOME (imputazioni per reati spia, vicende cautelari di Catania, precedenti penali già valutati nel 2015), sulla presenza in organico di dipendenti con gravi pregiudizi penali e contiguità mafiose in appalti campani e siciliani e sull’inadeguatezza RAGIONE_SOCIALEe misure di ‘rigenerazione’ (licenziamenti, nuovo CdA, O. d.V., usufrutto RAGIONE_SOCIALEe quote) a recidere il legame sostanziale tra COGNOME e la società.
5.3. Quanto al commissariamento ex art. 32 d.l. n. 90 del 2014, il Consiglio di Stato ha confermato che, data la concentrazione nella stessa persona dei ruoli di azionista unico, presidente e a.d., non era irragionevole escludere l’adeguatezza di misure più ‘leggere’ e procedere direttamente alla gestione straordinaria, trattandosi di
misura collegata ad un’interdittiva già legittimamente emessa e rivolta a garantire continuità di servizi essenziali e tutela dei livelli occupazionali. Ha, inoltre, ritenuto legittima l’estensione del commissariamento a tutti i contratti pubblici in corso, non solo a quelli direttamente coinvolti nelle vicende indiziarie, in quanto le esigenze cautelari, accertata l’interdittiva, riguardano l’intero rapporto RAGIONE_SOCIALE‘impresa con la P.A ..
Per la cassazione di tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui resistono, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, di Salerno.
Le società intimate sono rimaste tali.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi del l’art . 380bis.1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per la inammissibilità del ricorso.
La società ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha anche insistito nella istanza, già formulata in ricorso, di trattazione del ricorso in pubblica udienza.
La Corte si è riservata di depositare la decisione nel termine di cui all’art. 380 -bis .1. cpv. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo ─ rubricato « Violazione di legge -rilevante ex art. 360 n. 1 c.p.c. in relazione al l’art . 111 Cost. nella figura del diniego di giurisdizione -per falsa interpretazione ed applicazione del l’art . 29 del d.lgs. n. 104/10 recante ‘Codice del processo amministrativo’ nella parte in cui stabilisce che ‘l’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni’, allorquando la sentenza impugnata afferma come ‘inammissibili’, le ‘sopravvenienze’ rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALE‘atto sottoposto a
sindacato » ─ la ricorrente lamenta che il Consiglio di Stato abbia, in sostanza, negato tutela giurisdizionale escludendo radicalmente la rilevanza, nel giudizio di legittimità sull’interdittiva, RAGIONE_SOCIALEe sopravvenienze costituite dagli esiti del controllo giudiziario ex art. 34 -bis d.lgs. n. 159 del 2011 e dei procedimenti penali conclusi favorevolmente.
Sostiene che la c.d. ‘ tassatività sostanziale ‘, menzionata dalla Corte costituzionale (C. Cost. n. 57/20) ed elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, degli indicatori utili ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALE‘interdittiva antimafia, non può non implicare una verifica effettiva RAGIONE_SOCIALEa sua sussistenza in concreto e non può essere interpretata come insuscettibile di ammettere l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALE‘esito del medesimo procedimento giurisdizionale, proprio posto a base del provvedimento di tutela anticipata (la informativa interdittiva, appunto), al fine di giudicare RAGIONE_SOCIALEa fondatezza di tale misura ; l’ esito di confutazione finale ─ afferma ─ non può non essere apprezzato, perché, se così non fosse, verrebbe ammesso che la tutela anticipata si può spingere sino a colpire un innocente; la conclusione interpretativa del Consiglio di Stato, dunque, secondo cui i fatti successivi all’adozione del provvedimento sottoposto a sindacato giurisdizionale non possono mai avere ingresso e rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEo scrutinio di legittimità del medesimo provvedimento impugnato, verrebbe a configurare, sotto tale specifico profilo, un vero e proprio diniego di giurisdizione.
Con il secondo motivo -proposto in via subordinata e rubricato « Violazione di legge, rilevante ex art. 360 n. 1 c.p.c. in relazione al l’art . 111 Cost. nella figura del diniego di giurisdizione, per lesione dei principi ex art. 3 nonché ex artt. 24 e 111 ed infine ex art. 97 Cost. nonché ex art. 117 comma primo Cost. con riguardo ai principi stabiliti dagli art t. 6 e 13, rispettivamente relativi al ‘diritto all’equo processo’ al ‘diritto ad un ricorso effettivo’ RAGIONE_SOCIALEa
Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo nonché di cui all’art . 1 del Protocollo n. 1 in tema di diritti di proprietà RAGIONE_SOCIALEa medesima Convenzione ed ancora degli art t. 16 e 17 (in tema di ‘impresa’ e ‘proprietà’) nonché 47 (‘diritto ad un ricorso effettivo’) e 49 (‘proporzionalità dei reati e RAGIONE_SOCIALEe pene’) RAGIONE_SOCIALEa Carta Fondamentale dei Diritti RAGIONE_SOCIALEa Unione Europea » -la ricorrente deduce che, ove si ritenesse corretta la lettura del Consiglio di Stato sulla irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe sopravvenienze, l’intero assetto normativo (art. 34 -bis , artt. 91 e 92 d.lgs. n. 159 del 2011) risulterebbe costituzionalmente sospetto.
2.1 Sotto un primo profilo chiede sollevarsi q.l.c. del l’art . 34bis del codice RAGIONE_SOCIALEe leggi antimafia, in relazione agli artt. 24 e 3 Cost., sul rilievo che, con l’interpretazione accolta , da una parte, viene ad essere vanificato l’esito del sindacato giurisdizionale, comunque condotto all’esito del medesimo procedimento ex art. 34bis , con pregiudizio per una parte rispetto agli RAGIONE_SOCIALE componenti RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, mentre, dall’altra parte, si consente in contrasto con i principi di buon andamento ex art. 97 Cost. -che il provvedimento amministrativo, sottoposto a sindacato, possa rimanere intatto (e pienamente quanto pregiudizievolmente efficace) anche se smentito dall’accertamento in fatto condotto dall’Autorità giurisdizionale preposta alle misure di prevenzione.
2.2. Sotto altro profilo, deduce che, con la ripetuta affermazione RAGIONE_SOCIALEa autonomia ed indipendenza RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere amministrativo prefettizio in tema di informativa antimafia rispetto agli accertamenti penali condotti dalla A.G.O., si determina in sostanza la dequotazione RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale cui può aspirare il soggetto esposto all’esercizio del potere prefettizio rispetto a colui che viene attinto da una misura di prevenzione richiesta ed ottenuta dalla A.G.O..
Tanto legittimerebbe, secondo la ricorrente, i sospetti (ritenuti invece sin qui inammissibili dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 57/20) di conflitto con la previsione costituzionale ex art. 117 primo comma, Cost. per non rispettare tale soluzione interpretativa i parametri di proporzionalità in materia di misure repressive ovvero sanzionatorie imposti dal principio di legalità insito nel l’art . 2 del Protocollo n. 4 alla CEDU.
3. Con il terzo motivo -rubricato « Ulteriore violazione di legge, ancora rilevante ex art. 360 n. 1 c.p.c. in relazione al l’art . 111 Cost. nella figura del diniego di giurisdizione, per lesione, sotto ulteriore profilo, dei principi ex art. 3 nonché ex artt. 24 e 111 ed infine ex art. 97 Cost. nonché ex art. 117 comma primo Cost. con riguardo ai principi stabiliti dagli art t. 6 e 13, rispettivamente relativi al ‘diritto all’equo processo’ al ‘diritto ad un ricorso effettivo’ RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo nonché di cui all’art .1 del Protocollo n. 1 in tema di diritti di proprietà RAGIONE_SOCIALEa medesima Convenzione ed ancora degli art t. 16 e 17 (in tema di ‘impresa’ e ‘proprietà’) nonché 47 (‘diritto ad un ricorso effettivo’) e 49 (‘proporzionalità dei reati e RAGIONE_SOCIALEe pene’) RAGIONE_SOCIALEa Carta Fondamentale dei Diritti RAGIONE_SOCIALEa Unione Europea, con riguardo alla dedotta prospettiva di ‘riesame amministrativo’ quale misura compensativa rispetto al diniego di ingresso nel sindacato giurisdizionale RAGIONE_SOCIALEe sopravvenienze costituite sia dagli esiti del controllo giudiziario ex art. 34bis del d.lgs. n. 159/11 (a cui è stata ammessa la società ricorrente) sia da quelli del processo penale a cui è stato sottoposto il legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente (assolto allorquando proprio tale sottoposizione a processo penale ed ancora prima a misura cautelare in carcere venivano richiamati come ‘spie’ RAGIONE_SOCIALEa infiltrazione criminale) convergevano, entrambi, nell’escludere la fondatezza dalla originaria misura prefettizia disposta » -la ricorrente contesta l’affermazione secondo cui la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe sopravvenienze sarebbe compensata dalla possibilità di sollecitare il riesame amministrativo presso la RAGIONE_SOCIALE.
Rileva, anzitutto, che non risponde al vero che, nella specie, dinanzi ai riferiti esiti del controllo giudiziario e del processo penale le Autorità amministrative coinvolte abbiano mai avviato iniziative di ‘autotutela’ (o comunque di riesame in sede amministrativa), ad oltre cinque anni di tempo, RAGIONE_SOCIALEa sua posizione e che la riammissione alla white list non costituisce il risultato di una iniziativa di riesame bensì l’effetto legale automatico RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al controllo giudiziario ex art. 34bis del d.lgs. n. 159 del 2011; effetto legale, dunque, e non già iniziativa amministrativa di riesame. Deduce che, diversamente da quanto divisato nella sentenza impugnata, nessun risultato in termini di coerenza del sistema è mai giunto dall’esercizio del potere di autotutela.
Osserva che, comunque, tale potere, caratterizzato da una amplissima latitudine discrezionale, non è minimamente comparabile alle facoltà di domanda di tutela in sede giurisdizionale, quanto meno caratterizzata dalla terzietà RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giurisdizionale, laddove, invece, tale terzietà manca nel momento in cui il soggetto interessato sia costretto a rivolgersi alla medesima Autorità amministrativa che ha già adottato il provvedimento ritenuto (o comunque percepito come) lesivo.
Preliminarmente, va disattesa l’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica ex art. 375 cod. proc. civ..
All’esito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 c.p.c., operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, pronuncia in pubblica udienza unicamente nei casi di ricorso per revocazione ex art. 391quater cod. proc. civ. e in quelli di particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto, mentre delibera con ordinanza resa all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio ex art. 380bis.1 c.p.c., « in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza » (art. 375, secondo comma, n. 4quater , c.p.c.).
La disposizione delinea un rapporto regola/eccezione secondo cui i
ricorsi sono « normalmente » destinati ad essere definiti nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe forme previste dall’art. 380 -bis.1 c.p.c., ossia all’esito di adunanza camerale, salvo che non ricorrano le condizioni indicate nel primo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 375 c.p.c., la cui applicabilità, quanto all’ipotesi riferibile all’esercizio del potere nomofilattico, richiede che la questione di diritto sulla quale la Corte è chiamata a pronunciare si presenti di particolare rilevanza, che va esclusa, non solo nell’ipotesi in cui la questione medesima non sia nuova, perché già risolta dalla Corte, ma anche qualora il principio di diritto che la Corte è chiamata ad enunciare sia solo apparentemente connotato da novità, perché conseguenza RAGIONE_SOCIALEa mera estensione di principi già affermati, sia pure in relazione a fattispecie concrete connotate da diversità rispetto a quelle già vagliate (v., in termini, Cass. Sez. U. 20/06/2024, n. 17048; Sez. U. 19/02/2024, nn. 4331, 4340 – 4341, 4371 e 4383; Sez. U. 22/02/2024, n. 4800; Sez. U. 15/03/2024, n. 7049; ma si veda anche, con riferimento al previgente testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 c.p.c., Cass. Sez. U. 05/06/2018, n. 14437, Rv. 649623, la quale già rimarcava come la valutazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza, cioè RAGIONE_SOCIALEa particolare rilevanza RAGIONE_SOCIALEa questione di diritto coinvolta, rimane ampiamente discrezionale e rimessa al Collegio giudicante).
Nel caso in esame, la sussistenza di un tale presupposto è esclusa dal carattere consolidato dei principi giurisprudenziali che, come subito appresso si dirà, devono nella specie trovare applicazione.
I tre motivi, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili.
Essi postulano una interpretazione degli articoli 111, ottavo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice del processo amministrativo (che ammettono il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato solo per « motivi inerenti alla
giurisdizione ») più ampia di quella accolta dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 6 del 2018 e dalla giurisprudenza nazionale successiva (v., ex plurimis , Cass. Sez. U. n. 7926 del 2019; Sez. U. n. 8311 del 2019; Sez. U. n. 13243 del 2019; Sez. U. n. 29082 del 2019; Sez. U. n. 6460 del 2020; Sez. U. n. 7839 del 2020; Sez. U. n. 19175 del 2020; Sez. U. n. 18259 del 2021; Sez. U. n. 8588 del 2022).
Secondo detto orientamento, ormai consolidato, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, deve riferirsi alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vanno individuate, secondo il detto orientamento seguito a Corte cost. n. 6 del 2018, nell’ipotesi in cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed ancora nelle ipotesi in cui sia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice abbia violato i c.d. limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negando la cognizione sull’erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione ad altro giudice.
Restano invece esclusi dall ‘alveo del controllo sul rispetto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione i casi di sentenze ‘abnormi’, ‘anomale’ ovvero di ‘stravolgimento’ radicale RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento, come era invece ammesso prima RAGIONE_SOCIALEa detta sentenza del 2018 del Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, atteso che anche in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando ma non una violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione (v. ex multis , Cass. Sez. U. n. 8311 del 2019; Sez. U. n. 27770 del 2020; Sez. U. n. 19675 del 2020; Sez. U. n. 15573 del 2021; Sez. U. n. 14301 del 2022; n. 5862 del 2023; n. 34483 del
2023).
La denuncia del rifiuto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione da parte del giudice amministrativo può dunque rientrare fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi del l’art . 362 c.p.c., soltanto se tale rifiuto sia stato determinato dall’erronea affermazione di estraneità alle proprie attribuzioni giurisdizionali, così che la domanda non possa essere da lui conosciuta (cfr. Sez. U. 06/06/2017, n. 13976; Sez. U. 08/02/2013, n. 3037; Sez. U. 14/01/2015, n. 475; 04/10/2019, n. 24858; Sez. U. 26/10/2021, n. 30112). Dinanzi alle Sezioni Unite non può invece sindacarsi l’errore che non si risolva nel rifiuto di esercitare la giurisdizione, ma nella denuncia del suo cattivo esercizio.
Varrà al riguardo rammentare che con ordinanza interlocutoria n. 19598 del 2020 questa Corte a Sezioni Unite aveva dubitato RAGIONE_SOCIALEa compatibilità con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione RAGIONE_SOCIALEa detta consolidata prassi interpretativa nazionale ponendo tale dubbio a motivo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea ex art. 267 T.F.U.E.. Ciò essenzialmente sul rilievo che, in caso di dedotta violazione RAGIONE_SOCIALEe norme eurounitarie, tale orientamento « avrebbe l’effetto di fare consolidare una grave violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione in un momento in cui essa è ancora rimediabile » (per l’appunto, attraverso il ricorso per cassazione per « motivi inerenti alla giurisdizione »).
La Corte di Giustizia, pronunciandosi con sentenza del 21 dicembre 2021, C-497/20 ( RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE)ha però risposto al quesito (si trattava in particolare del primo dei quesiti proposti) affermando che « l’art icolo 4, paragrafo 3, e l’art icolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’art icolo 1, paragrafi 1 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione RAGIONE_SOCIALEe procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come
modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce del l’art icolo 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro (come l’art . 111, comma 8, Costituzione) che secondo la giurisprudenza nazionale produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di una sentenza del supremo organo RAGIONE_SOCIALEa giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro ».
7 . Nello specifico la Corte di giustizia UE ha disatteso l’argomento del giudice del rinvio, secondo cui, quando il Consiglio di Stato effettua un’applicazione o un’interpretazione di disposizioni nazionali che risulti incompatibile con le disposizioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, come interpretate dalla Corte, esso eserciterebbe un potere giurisdizionale di cui è privo o un potere di produzione normativa che non rientrerebbe nemmeno nella competenza del legislatore nazionale; e che, di conseguenza, ciò costituirebbe un difetto di giurisdizione, che dovrebbe poter essere impugnabile innanzi alle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, ai sensi del l’art . 111, comma 8, Cost..
Al contrario, la Corte di giustizia ha reputato come non sia ammissibile equiparare un motivo vertente su una violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione ad un motivo inerente alla « giurisdizione », ai sensi del citato art. 111, comma 8, Cost., secondo la linea di pensiero esposta dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale del 18 gennaio 2018, n. 6. In ordine al principio di effettività, la Corte UE ha affermato che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione non obbliga gli Stati membri a istituire mezzi di ricorso, diversi da quelli già contemplati dal diritto interno, tranne il caso che ivi non sussista nessun rimedio
giurisdizionale, che assicuri il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione. Ha concluso nel senso che il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione non impone allo Stato membro di prevedere la possibilità di impugnare, dinanzi all’organo giurisdizionale supremo, le decisioni di irricevibilità adottate dal giudice amministrativo d’appello .
Pertanto, anche il contrasto RAGIONE_SOCIALEe decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 111, ottavo comma, Cost., atteso che pure la violazione RAGIONE_SOCIALEe norme RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea o RAGIONE_SOCIALEa CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo RAGIONE_SOCIALEa gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (v. Cass. Sez. U. 11/11/2019, n. 29085; Id. 06/03/2020, n. 6460).
8 . L’effetto di tale pronuncia ─ la quale, giova ricordare, è vincolante anche fuori del contesto processuale che l’ha provocata, avendo operatività immediata negli ordinamenti interni « al pari RAGIONE_SOCIALEe norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono » (cfr. Corte cost. n. 284 del 2007) ─ è indubbiamente quello di escludere, come già riconosciuto da Cass. 30/08/2022, n. 25503, pronunciata a definizione del procedimento che aveva originato il rinvio pregiudiziale, la possibilità di rimeditare l’interpre tazione restrittiva RAGIONE_SOCIALEe menzionate norme interne sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sua compatibilità con le norme eurounitarie, interpretazione che, difatti, ha trovato ormai ripetute volte conferma nella successiva giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U. 04/10/2022, nn. 28803 e 28800; 29/09/2022, n. 28431; 28/07/2022, n. 23657; 08/04/2022, n. 11549; 16/02/2022, n. 5121; 31/01/2022, n. 2879; 24/01/2022,
n. 1996; 18/01/2022, n. 1454; 13/04/2023, n. NUMERO_DOCUMENTO; 11/12/2023, n. 34483).
9. Analogamente, come ricorda il P.G. nelle proprie conclusioni, questa Corte ha in più occasioni precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato con cui si censuri il concreto esercizio del potere di sollevare questione di legittimità costituzionale, non potendo l’esercizio di tale potere integrare un vizio di eccesso di potere giurisdizionale sindacabile dalla Corte di cassazione alla stregua degli artt. 111, comma 8, Cost. e 362, comma 1, c.p.c. (v. ex multis Cass. Sez. U. 29/03/2013, n. 7929; Sez. U. 30/07/2018, n. 20168; Sez. U. 08/04/2022, n. 11547; Sez. U. 30/09/2022, n. 28470; Sez. U. 02/08/2023, n. 23532; Sez. U. 03/06/2024, n. 15409; Sez. U. 28/10/2025, n. 28522).
La valutazione che ciascuna ‘autorità giurisdizionale’ è chiamata a fare, su eccezione di una RAGIONE_SOCIALEe parti o di ufficio, in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza di questioni di legittimità costituzionale non può che rimanere confinata entro i limiti interni RAGIONE_SOCIALEa rispettiva giurisdizione e non rientra perciò, nell’ambito del controllo che l’art . 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione» (cfr. Cass. Sez. U. 08/04/2022, n. 11547).
10. Alla luce di tale consolidato orientamento, e ricordato pure che, sebbene non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola RAGIONE_SOCIALEo « stare decisis », la conferma dei propri precedenti da parte RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento (cfr. Cass. Sez. U. n. 13620 del 31/07/2012; Sez. U. n. 25503 del 2022, cit., in motivazione, § 10), non può dubitarsi del l’inammissibilità dei motivi di ricorso, con riferimento a ciascuno dei profili di censura prospettati.
11. È naturale che qualsiasi erronea interpretazione o
applicazione di norme ovvero qualsiasi vizio di attività processuale in cui il giudice possa incorrere nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale, ove incida sull’esito RAGIONE_SOCIALEa decisione, può essere letto in chiave di lesione RAGIONE_SOCIALEa pienezza RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale cui ciascuna parte legittimamente aspira, perché la tutela si realizza compiutamente se il giudice interpreta ed applica in modo corretto le norme destinate a regolare il caso sottoposto al suo esame e se esamina e valuta tutti i punti essenziali RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Non per questo, però, ogni errore di giudizio o di attività processuale imputabile al giudice è qualificabile come eccesso di potere giurisdizionale assoggettabile al sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, quale risulta delineato dal l’art . 111, ottavo comma, Cost. e dagli artt. 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm..
Ne risulterebbe RAGIONE_SOCIALEmenti del tutto obliterata la distinzione tra limiti interni ed esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione e il sindacato di questa Corte sulle sentenze del giudice amministrativo verrebbe di fatto ad avere una latitudine non dissimile da quella che si esercita sui provvedimenti del giudice ordinario: ciò che la norma costituzionale e le disposizioni processuali dianzi richiamate non sembrano invece consentire (Cass. Sez. U. 14/09/2020, n. 19085; Cass. Sez. U. 13/01/2023, n. 963; Cass. Sez. U. 08/01/2024, n. 566).
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 6 del 2018, ha sottolineato che la tesi del concetto di giurisdizione in senso dinamico, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in iudicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione, comporta una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso, ai sensi del settimo e RAGIONE_SOCIALE‘ottavo comma RAGIONE_SOCIALE‘art . 111 Cost., e si pone in contrasto con tale disposizione costituzionale e con l’assetto pluralistico RAGIONE_SOCIALEe giurisdizioni stabilito dalla Carta fondamentale che, appunto per questo, ha sottratto le sentenze del Consiglio di Stato al controllo nomofilattico RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, stabilendo una riserva di
nomofilachia in favore RAGIONE_SOCIALE‘organo di vertice RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione speciale.
Nella specie, alla luce dei principi ora ricordati, appare chiaro come i tre motivi di ricorso pongano questioni che non attingono i limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione.
Con essi, infatti, si contestano regole di giudizio e linee interpretative adottate dal Consiglio di Stato in tema di interdittiva antimafia: in particolare, la scelta di giudicare la legittimità ex ante ( tempus regit actum ), la non commensurabilità tra prevenzione amministrativa e repressione penale, la tendenziale irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe sopravvenienze (salvo macroscopico errore originario), e la possibilità per l’interessato di attivare un riesame amministrativo (art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011). Sono, dunque, critiche al quomodo RAGIONE_SOCIALE‘esercizio giurisdizionale, non al ‘se’ (spettanza del potere), sicché rientrano nel novero degli errori di giudizio non scrutinabili in questa sede.
Anche le questioni di costituzionalità prospettate sulla disciplina degli artt. 34 -bis , 91, 92 d.lgs. n. 159 del 2011 vengono traslate sul terreno del sindacato di giurisdizione di questa Corte, ma si risolvono, nella prospettiva del ricorso per cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., in critiche al contenuto del giudizio amministrativo e alla sua regola di decisione, non al se il giudice potesse decidere.
La memoria che, come detto, è stata depositata dalla ricorrente, ai sensi del l’art . 380bis.1 , primo comma, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito RAGIONE_SOCIALE‘esposto vaglio dei motivi.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ai sensi del l’art . 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, nei
confronti RAGIONE_SOCIALEe quali vige il sistema RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito RAGIONE_SOCIALE‘imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese vive deve essere RAGIONE_SOCIALE al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass. 18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019).
16. Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ai sensi del l’art . 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dal l’art . 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del l’art . 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito
Ai sensi del l’art . 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dal l’art . 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del l’art . 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite Civili RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME