Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10711/2022 R.G. proposto da: CONDOMINIO DI INDIRIZZO DI SALERNO, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO INDIRIZZO DI SALERNO e COGNOME NOME , domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERNO n. 745/2022 depositata il 01/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2024 dal Pres. non titolare, relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Il Condominio di INDIRIZZO in Salerno propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi ed illustrato da memoria, nei confronti del Condominio INDIRIZZO di INDIRIZZO in Salerno e del AVV_NOTAIO COGNOME NOME, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno, n. 745 del 2022, emessa il 1.3.2022 e pubblicata in pari data.
2.Resistono con unico controricorso il Condominio Palazzo d’Arcangelo e COGNOME NOME.
3.Questa la vicenda processuale per quanto ancora d’interesse:
-il Condominio di INDIRIZZO conveniva in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME, chiedendo fossero condannate all’eliminazione di infiltrazioni provenienti dagli immobili di loro esclusiva proprietà a carico delle parti condominiali. A seguito di eccezione di carenza di legittimazione delle convenute, l’attore evocava in causa anche il Condominio INDIRIZZO di INDIRIZZO e il sig. COGNOME NOME, proprietari di altri immobili limitrofi;
-il giudice di pace estrometteva dal giudizio le signore COGNOME e COGNOME, e condannava i due chiamati alla eliminazione delle infiltrazioni ed al risarcimento dei danni;
-l’appello dei chiamati era accolto. In accoglimento del terzo motivo, il tribunale riteneva che fosse stata fornita una prova contraria rispetto al fatto non contestato dell’esistenza di infiltrazioni , attraverso l’indagine ‘sul campo’ svolta dal C.T.U., che constatava personalmente e direttamente nel secondo sopralluogo eseguito la
radicale assenza di tracce di acqua e umidità nei locali di proprietà del Condominio appellato. Ne traeva che, stante la comprovata assenza delle infiltrazioni all’interno dell’autorimessa di proprietà del condominio di INDIRIZZO, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea e non, invece, accoglierla sull’assunto, errato, della pacifica esistenza del suddetto fenomeno infiltrativo. Il tribunale rigettava quindi la domanda risarcitoria condannando il condominio attore a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi, avendo constatato l’assenza delle lamentate infiltrazioni.
4.- La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio in data 9.9.2024, all’esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo , il Condominio ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che individua nella persistenza delle denunciate infiltrazioni provenienti dal muro di contenimento, a carico dell’autorimessa del condominio stesso.
Sostiene che il tribunale avrebbe verificato la presenza o meno di infiltrazioni all’interno dell’autorimessa, ma non in corrispondenza del muro divisorio e di contenimento, sottovalutando o fraintendendo parte delle conclusioni che aveva tratto il c.t.u.
– Con il secondo motivo , il Condominio di INDIRIZZO denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., omettendo di pronunciarsi sui danni comunque già prodotti dalle infiltrazioni pregresse, prec edenti alle riparazioni dell’impianto fognario da parte del condominio di INDIRIZZO.
-Il ricorso è complessivamente infondato, con profili di inammissibilità.
La domanda risarcitoria del condominio ricorrente è stata esaminata e valutata nel suo complesso, ed il tribunale ha escluso l’esistenza di infiltrazioni in atto a carico della proprietà condominiale provenienti dalle attigue proprietà dei controricorrenti ed anche l’esistenza di danni risarcibili. L’esattezza in fatto dell’accertamento effettuato dal tribunale non è suscettibile di essere ulteriormente posto in discussione.
Il primo motivo è dunque inammissibile, perché propone una rilettura ed una diversa interpretazione in fatto delle risultanze istruttorie, a fronte di una motivazione che non può ritenersi totalmente priva di logica.
il secondo motivo è infondato perché non vi è omessa pronuncia ma rigetto nel merito della domanda risarcitoria. In memoria, il ricorrente torna a parlare di precedenti infiltrazioni fognarie, ma si duole sempre della errata valutazione delle prove e sottopone alla Corte documenti che non sarebbero stati adeguatamente valorizzati dal giudice di merito, quindi in definitiva tende ad ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi 1.200,00 euro oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se effettivamente dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il