Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36552 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36552 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17905/2021 R.G. proposto da:
CANISTRO ASSUNTA, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COMUNE di PRAIANO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
R.G. 17905/2021
COGNOME.
Rep.
C.C. 27/11/2023
C.C. 14/4/2022
RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
nonché contro
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di SALERNO n. 735/2021 depositata il 18/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, il Comune di Praiano e NOME COGNOME, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni riscontrate nella loro proprietà sita a Praiano.
A sostegno della domanda esposero, tra l’altro, che le infiltrazioni erano dovute in parte al cattivo stato d’uso della fogna comunale di Praiano e in parte al pessimo criterio adottato dal COGNOME per lo smaltimento delle acque piovane.
Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE, soggetto al quale era affidata la gestione delle fogne.
Si costituì il COGNOME, chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che le infiltrazioni erano da ricondurre ai lavori di ampliamento abusivamente eseguiti dagli attori sull’immobile di loro proprietà.
Si costituì anche la società RAGIONE_SOCIALE la quale, oltre a chiedere il rigetto della domanda, chiese di poter chiamare in manleva la
propria società di assicurazioni RAGIONE_SOCIALE; la quale, a sua volta, si costituì eccependo la prescrizione e la non operatività della polizza e chiedendo, comunque, il rigetto della domanda.
Fatta svolgere una c.t.u. e sentiti alcuni testimoni, il Tribunale rigettò la domanda e condannò gli attori al pagamento delle spese nei confronti sia dei convenuti che dei terzi chiamati in causa.
La pronuncia è stata impugnata dagli attori soccombenti e la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 18 maggio 2021, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado in favore di tutti gli appellati costituiti.
Ha osservato la Corte territoriale -confermando integralmente la decisione del Tribunale -che dalle prove raccolte era emerso che la causa principale delle lamentate infiltrazioni era costituita dalle opere di modifica dell’immobile eseguite dagli stessi appellanti, mentre era da escludere una qualche responsabilità dei soggetti convenuti. Richiamate e condivise le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. nominato in primo grado, la Corte d’appello ha affermato che non erano da ritenere causalmente collegati ai lamentati danni né la perdita di liquami dalla condotta fognaria né la carenza di manutenzione della scalinata di proprietà del COGNOME. Dalla ritenuta esclusione di ogni responsabilità sia di quest’ultimo che del Comune la sentenza ha tratto l’ulteriore conclusione dell’inutilità dell’ulteriore attività istruttoria, che gli appellanti avevano richiesto al Tribunale e ribadito come motivo di appello. Ciò in quanto la causa esclusiva delle infiltrazioni è stata individuata «proprio nelle opere di abbassamento del piano fondale e nello sbancamento nella roccia effettuato dagli attori per l’ampliamento dell’immobile di loro proprietà». D’altra parte, ha aggiunto la Corte salernitana, lo stesso c.t.u. non aveva del tutto escluso la possibile esistenza di concause, ma si trattava comunque di elementi che avevano «un’incidenza marginale».
Quanto alle spese di lite, la sentenza d’appello ha osservato che il Tribunale aveva correttamente posto a carico degli attori anche quelle relative ai terzi chiamati, posto che la chiamata si era resa necessaria per l’iniziativa processuale di chi aveva chiesto il risarcimento dei danni.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propone ricorso NOME COGNOME con atto affidato a tre motivi.
Resistono il Comune di Praiano, la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME con tre separati controricorsi.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il Comune di Praiano e NOME COGNOME hanno depositato memorie.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., violazione di legge per omessa, insufficiente, contraddittoria o perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, nonché violazione dell’art. 132 n. 4) del codice di rito.
Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata, limitandosi a recepire acriticamente le osservazioni del c.t.u. senza tenere in alcuna considerazione le critiche mosse dal c.t. di parte, avrebbe reso una motivazione carente e obiettivamente incomprensibile in ordine alla ricostruzione dei fatti e delle conseguenti responsabilità.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 232 cod. proc. civ., oltre ad omessa, insufficiente, contraddittoria o perplessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo.
Il motivo censura il fatto che la Corte d’appello non abbia consentito l’espletamento pieno della prova per testimoni richiesta e ammessa in primo grado e per la quale non vi era stata alcuna
rinuncia. Oltre a questo, si lamenta che la sentenza non si sia pronunciata sulla richiesta di ordinare alla società RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., l’esibizione della relazione tecnica redatta per conto dell’assicurazione dalla quale risultava che i danni erano da ricondurre anche alla condotta idrica comunale.
Il primo ed il secondo motivo, siccome evidentemente connessi tra loro, devono essere esaminati insieme, e sono entrambi, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.
La sentenza impugnata ha richiamato alcuni passaggi della c.t.u., ha dichiarato di condividerne le conclusioni e ha, con quelle argomentazioni, anche implicitamente risposto alle critiche del c.t. di parte, che aveva sostenuto una diversa ricostruzione dei fatti e delle rispettive responsabilità. Il tutto senza contare che le censure sono formulate in modo molto carente da un punto di vista dell’autosufficienza, perché richiamano atti processuali in modo vago e generico.
Quanto alle prove non ammesse, il rigetto è da ritenere implicito nella scelta di mettere in decisione la causa. Del resto, i capitoli di prova per testi indicati alla p. 23 del ricorso dimostrano di per sé la loro totale irrilevanza ai fini della decisione, mentre la perizia della società RAGIONE_SOCIALE viene evocata in modo del tutto generico. Nel resto, i primi due motivi di ricorso si risolvono nell’evidente tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in punto di liquidazione delle spese.
I ricorrenti lamentano che vi sia stata condanna alle spese verso il convenuto COGNOME, il quale aveva posto una domanda riconvenzionale che è stata rigettata; nonché il fatto che analoga
condanna sia stata inflitta anche rispetto ai soggetti chiamati, mentre la giurisprudenza esclude che ciò possa avvenire quando la chiamata in causa risulti palesemente infondata o arbitraria.
4.1. Il motivo non è fondato.
In relazione alla presunta domanda riconvenzionale che sarebbe stata formulata dal COGNOME, la Corte osserva trattarsi di una contestazione che non trova riscontro negli atti di causa, posto che simile domanda non fu mai proposta (se non in via del tutto secondaria, in relazione all’usucapione della servitù di scolo, per come emerge dalla sentenza impugnata); per cui certamente non è configurabile una soccombenza reciproca sotto tale profilo.
Quanto, infine, alla condanna alle spese posta a carico dell’odierna ricorrente anche nei confronti dei terzi chiamati, la Corte osserva che si tratta di una decisione del tutto corretta.
È stato più volte affermato da questa Corte, infatti, che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che egli non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (così, tra le altre, le ordinanze 6 dicembre 2019, n. 31889, e 18 aprile 2023, n. 10364, in linea con una consolidata giurisprudenza).
Nel caso specifico, è evidente che fu la pretesa giudiziaria infondatamente attivata dalla COGNOME a dare causa alle successive chiamate in garanzia, le quali si resero necessarie proprio per rispondere alla domanda risarcitoria; di talché è del tutto corretta
la decisione impugnata nella parte in cui ha posto tali spese a carico della parte attrice.
Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO (difensore di NOME COGNOME) che si è dichiarato antistatario.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate quanto al Comune di Praiano e a NOME COGNOME in complessivi euro 3.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarre in favore dell’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario, e quanto alla RAGIONE_SOCIALE in complessivi euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza