Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16952 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16952 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8775/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in AGRIGENTO INDIRIZZO DIGINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PREFETTURA
DI
AGRIGENTO
-intimato-
avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE AGRIGENTO n. 707/2024 depositata il 05/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con ordinanza del 5.3.2024 il giudice di pace di Agrigento respingeva l’opposizione proposta da NOME COGNOME cittadino nigeriano avverso il decreto di espulsione nr. 26/2024 emesso a suo carico dal Prefetto di Agrigento e notificato il 16/02/2024 e notificato dalla Questura di Agrigento in pari data.
Rilevava che parte ricorrente, esperita la procedura relativa alla richiesta di protezione internazionale, respinta in data 26/01/2021, aveva successivamente presentato domanda reiterata che non risultavastata allegata.
Osservava poi che nell’ambito del procedimento di espulsione il sindacato del giudice investe unicamente la legittimità del provvedimento e, se non conforme a legge, disporne l’annullamento, ma non può anche sostituire od integrare la motivazione dell’atto, trattandosi di una attività preclusa alla giurisdizione ordinaria.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui non ha resistito il Ministero che è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con un primo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per vizio di motivazione relativamente alle ragioni di doglianza fatte valere in giudizio circa
la mancata notifica della decisione da parte della Commissione territoriale sulla domanda reiterata proposta..
Si osserva che l’esistenza della detta domanda di protezione, dalla cui mancata produzione in atti il Giudice fa inopinatamente ed automaticamente discendere il rigetto integrale del ricorso, era circostanza non contestata risultante dagli atti.
Si osserva poi che neppure nel decreto prefettizio vengono esplicitate le modalità della notifica del provvedimento della Commissione territoriale.
Con un secondo motivo si deduce la nullità dell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, il difetto di motivazione di essa in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 19 TUI.
Il secondo motivo ha carattere prioritario sul piano logico e deve venire, di conseguenza, prioritariamente affrontato.
La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 30/06/2020).
Nel caso di specie l’ordinanza qui impugnata si limita a definire l’ambito cognitorio riservato al giudice di pace legato a suo dire unicamente alla verifica della conformità a legge del decreto di espulsione senza valutare le cause di inespellibilità di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che erano allegate relativamente alla sua
integrazione nel tessuto sociale – documentata dal conseguimento di titoli di formazione linguistica e regolare contratto di lavoro, e alla sua condizione vulnerabile di omosessualità.
Si tratta di circostanze non prive di rilevanza ai fini della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 19, comma 1.1. T.U. Imm. atteso che in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell’art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela “l’effettivo inserimento sociale” espressamente indicato nell’art. 19, comma 1.1. T.U. Imm. quale criterio di valutazione del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata.
Allegazioni che non risultano essere state oggetto di valutazione da parte del giudice di pace, nonostante la perimetrazione del controllo giurisdizionale sia ora estesa non solo alla previsione dell’art. 19, comma 1, ma anche dell’art. 19, comma 1.1. T.U.Imm. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo, avendo carattere prioritario l’accertamento che il gdp deve eseguire sulle allegate cause di inespellibilità.
L’impugnata ordinanza va, dunque, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al giudice di pace di Agrigento, nella persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo; cassa la decisione impugnata e rinvia al giudice di pace di Agrigento nella persona di un diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma 7.3.2025