Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4023 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4023 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3037-2023 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, nato in Marocco, il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Torino, INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore; Prefetto e Questore RAGIONE_SOCIALEa provincia di Monza e RAGIONE_SOCIALEa Brianza.
-intimati – avverso l ‘ ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Monza e RAGIONE_SOCIALEa Brianza in data 4 ottobre 2022, depositata e comunicata in data 5 ottobre 2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
NOME, cittadino marocchino, giungeva irregolarmente in Italia nel DATA_NASCITA e, presentata domanda di emersione, otteneva il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato: avendo maturato, infatti, i requisiti di cui all’art. 9, T.U. Immigrazione, il ricorrente otteneva il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, poi revocato.
2.Il ricorrente sposava e successivamente divorziava da una connazionale e d all’unione coniugale nascevano tre figli. Nel 2012 il ricorrente veniva tuttavia condannato ad anni 5 e mesi 4 di reclusione con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano il 15 dicembre 2014, circostanza che provocava la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Liberato nel 2019, COGNOME si trasferiva a Lomagna (LE), INDIRIZZO, presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALEa figlia, NOME COGNOME, cittadina italiana.
Presentata, pur in assenza dei requisiti, domanda per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il ricorrente era destinatario di alcuni provvedimenti di irricevibilità adottati dall’Amministrazione. Recatosi in visita presso l’abitazione del figlio, NOME COGNOME, s ita in Bernareggio (INDIRIZZO, NOME veniva fermato dalle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine e raggiunto dalla notifica di un provvedimento di espulsione dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato e da un contestuale ordine di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE.P.R. di Torino del 1 giugno 2022.
4.Avverso il decreto di espulsione, il ricorrente presentava ricorso al Giudice di Pace di Monza che lo respingeva con ordinanza del 4 ottobre 2022, depositata e comunicata il 5 ottobre 2022.
Il Giudice di Pace di Monza sosteneva che: (i) ‘ deve ritenersi legittimo il provvedimento impugnato che risulta adottato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5/ter del D. Lvo n. 286/98 e sul presupposto del soggiorno illegale del ricorrente sul territorio nazionale ‘; (ii) ‘ la valutazione operata dalla Prefettura sia fondata, giacché la condotta di vita del ricorrente comprova che egli possa essere annoverato tra coloro che sono abitualmente dediti alla commissione di reati “.
Il provvedimento, pubblicato il 4.10.2022, è stato impugnato da COGNOME NOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del pri ncipio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, c. 2, lett. c), T.U. Immigrazione (pp. 4 -5 ) ‘.
2.Il secondo mezzo è così rubricato: ‘ 2° vizio: Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazio ne del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, c. 1.1, terzo periodo e ss., T.U. Immigrazione e art. 8, CEDU (pp. 6-8) ‘ .
2.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento anche RAGIONE_SOCIALEa seconda doglianza.
2.2 Si evidenzia da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente che, con il primo motivo di ricorso in opposizione al decreto di espulsione prefettizio, aveva lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, c. 2, lett. c), T.U. Immigrazione, essendo egli ricorrente convivente con la figlia cittadina italiana -la cui testimonianza era stata altresì richiesta nelle conclusioni in via istruttoria -avendo sostenuto in quella difesa (p. 2 del ricorso) che ‘L’art. 19, comma 2, T.U. Immigrazione prevede, infatti, che ‘non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1, nei confronti c) degli stranieri conviventi con i parenti italiani entro il secondo g rado o con il coniuge di nazionalità italiana’. 2.2 Nel caso di specie – aggiunge il ricorrente – prima di essere trattenuto presso il C.P.R. di Torino, egli conviveva presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALEa figlia, cittadina italiana, come si evinceva dalla dichiarazione da costei sottoscritta (doc. 6) nonché come richiesto di provare nel corso RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria del giudizio di opposizione, con la conseguenza che sarebbe stata presente una condizione di inespellibilità.
2.3 Osserva ancora il ricorrente che, in relazione a tali argomenti difensivi, tuttavia, il Giudice di Pace ometteva di pronunciarsi, non esistendo nell’ordinanza impugnata alcuna decisione rispetto alla denunciata violazione di legge, né alcuna risposta all’istanza di testimonianza sul la circostanza RAGIONE_SOCIALEa convivenza, così incorrendo il giudice di prime cure nel vizio di motivazione apparente, ovvero nel vizio di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
2.4 Il motivo di doglianza è in realtà fondato.
Con deduzione sul punto autosufficiente il ricorrente ha infatti dimostrato di aver posto, in sede di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, la questione RAGIONE_SOCIALEa sua condizione di soggetto non espellibile, in quanto convivente con la figlia, cit tadina italiana, ai sensi di quanto disposto dall’art. 19, 2 comma, lett. c, T.U. immigrazione, non ricevendo sulla doglianza così proposta alcuna risposta argomentativa da parte del Giudice del pace su questione peraltro rilevante e determinate per la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, così incorrendo il giudice di prime cure nella denunciata nullità del provvedimento impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cpc (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 16899 del 13/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6835 del 16/03/2017).
Il secondo mezzo -che rimane assorbito -deduce invece sempre la ‘ Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4), c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. (nullità del provvedimento per motivazione c.d. apparente), ovvero violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, nn. 3) e 4), c.p.c. in relazione all’art. 112, c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato), in relazione alla denunciata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, c. 1.1, terzo periodo e ss., T.U. Immigrazione e art. 8, CEDU ‘.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Monza che, in persona di diverso giudice, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023