Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6962 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6962 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1613/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, GIGLIETTI PATRIZIO, rappresentati e difesi da ll’avvocato NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 2066/2022 depositata il 13/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ha dal Tribunale di Sondrio ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE, debitrice della banca per l’ammontare di 80.774,14 euro.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo.
Nel frattempo, il credito è stato ceduto alla società RAGIONE_SOCIALE, che si è costituita e, oltre ad essersi opposta a che la notifica venisse dichiarata inesistente, ha domandato l’accertamento del credito vantato.
Il Tribunale ha dichiarato inesistente la notifica del decreto ingiuntivo, ma ha comunque esaminato la domanda nel merito, riconoscendo il debito a carico dei due opponenti, condannati dunque ad adempiere nei confronti di NOME.
La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione.
Avverso la pronunzia della corte di merito la RAGIONE_SOCIALE e il COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a unico motivo di censura.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 188 disp. att. c.p.c., 644 e 645, 112 c.p.c.
Lamentano che, avendo il giudice di merito ritenuto inesistente la notifica del decreto ingiuntivo, non avrebbe potuto decidere la pretesa nel merito, stante quanto affermato da Cass. 28573/2021,
ove si è precisato che altro è il caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, allorquando non è impedito al giudice di decidere comunque nel merito, in quanto l’ opposizione a decreto ingiuntivo instaura comunque un autonomo procedimento di cognizione; altro è viceversa l’ipotesi in cui la notifica venga dichiarata inesistente, rimanendo in tal caso al giudice viceversa precluso decidere nel merito, presumendosi che la parte abbia abbandonato il titolo.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, <> (Cass. 28573/2021, p. 7 nei motivi).
Ne consegue che, ove venga dichiarata l’i nesistenza della notifica del decreto ingiuntivo non opera il principio secondo cui <> (p. 7).
Ciò in quanto la regola che il giudice, pur avendo dichiarata nulla la notifica del decreto ingiuntivo possa procedere a decidere la causa nel merito è valida solo in ipotesi di notifica nulla, e non anche allorché la medesima sia inesistente.
In altri termini, in caso di notifica inesistente è come se non si instaurasse alcun rapporto, sicché il giudizio di opposizione non può valere come giudizio autonomo; o meglio, l’opposizione a decreto
ingiuntivo con notifica inesistente non vale ad instaurare un autonomo o giudizio di merito, che possa essere deciso pur dopo aver dichiarato inesistente la notifica del decreto ingiuntivo.
Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso il suindicato principio, avendo deciso la causa nel merito in ordine alla pretesa creditoria pur all’esito d ella ravvisata inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione l ‘ impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ‘ Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 30/9/2025
Il Presidente
NOME COGNOME