Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15976 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 35505/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 2843/2019, pubblicata il 15 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, con ricorso depositato presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALEa Maria Capua Vetere il 30 dicembre 2011, premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE dal 21 febbraio 2007 al 30 giugno 2008 con le mansioni di ausiliario specializzato con orario di 36 ore settimanali in forza di plurimi contratti somministrazione e relative proroghe prima per il tramite di RAGIONE_SOCIALE e, in seguito, della RAGIONE_SOCIALE, ha dedotto la nullità di detti contratti per difetto di causa e forma e il superamento del limite di 36 mesi, chiedendo che fosse accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la citata RAGIONE_SOCIALE, con condanna al risarcimento del danno.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita, come pure la RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE è rimasta contumace.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALEa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2295/14, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello, notificato alla sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la quale si è costituita.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2843/2019, ha accolto, in parte, il gravame.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. in quanto la notificazione del ricorso in appello e del relativo decreto di comparazione delle parti tentata dall’appellante, attuale controricorrente, sarebbe stata non nulla, ma inesistente.
La doglianza è fondata.
L ‘ inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell ‘ atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., SU, n. 14916 del 20 luglio 2016) .
Tali elementi consistono:
nell ‘ attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall ‘ ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l ‘ atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Secondo la giurisprudenza di questa S.C. (Cass., SU, n. 14594 del 15 luglio 2016), l’erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l’inesistenza della stessa ove ad essa consegua, come nella specie, l’omessa consegna dell’atto da notificare (Cass., Sez. 3, n. 26960 del 20 settembre 2023; Cass., Sez. 5, n. 40724 del 20 dicembre 2021, non massimata).
Al riguardo, la corte territoriale ha dato atto, a pagina 2 della decisione, della circostanza che la notificazione dell’appello non era andata a buon fine ‘per essere il notificante incorso nell’errore di individuazione del luogo dove la notificazione dovesse essere effettuata’.
Indubbiamente, Cass., SU, n. 14594 del 15 luglio 2016 ha precisato che ‘in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa’.
Peraltro, questo principio è operativo purché l’esito negativo della prima notifica non sia dipeso da ragioni imputabili al l’appellante .
L ‘indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario costituisce , però, una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (Cass., Sez. 3, n. 26960 del 20 settembre 2023; Cass., Sez. 5, n. 40724 del 20 dicembre 2021, non massimata).
Inoltre, non risulta, dalla sentenza impugnata, che l’interessata abbia riattivato prontamente l’attività notificatoria.
La corte territoriale ha , quindi, errato ad autorizzare l’attuale controricorrente a rinnovare la notificazione dell’atto di gravame, atteso che oramai essa era decaduta dall’impugnazione .
Il secondo motivo, con il quale parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. e l’apparenza della motivazione atteso che, nella specie, vi sarebbe stato un litisconsorzio sostanziale originario, poiché la lavoratrice avrebbe impugnato in via diretta i contratti, chiedendo ne fosse dichiarata la nullità, e processuale sopravvenuto, siccome la RAGIONE_SOCIALE era stata parte nel giudizio di primo grado e la causa aveva natura unitaria, non deve essere esaminato, att eso l’accoglimento della prima censura.
Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo.
La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio di appello e del processo di cassazione sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della complessità delle questioni processuali affrontate.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
compensa fra le parti le spese del giudizio di appello e del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 4 aprile