Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29869 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29869 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2019
ORDINANZA
sul ricorso 19822-2016 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CATANIA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
– intimato –
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di MESSINA, dépositato il 13/06/A16; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2019 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con’ ricorso depositatò in data 6 agosto 2012 il AVV_NOTAIO.re COGNOME NOME conveniva dinanzi alla Corte d’Appello di Messina il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, chiedendone la condanna, a titolo di risarcimento del danno quale equa riparazione per la eccessiva durata del processo amministrativo, al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 15000 (per un periodo di poco meno di 21 anni, dal 27.12.1991 al 6.8.2012). Il ricorrente deduceva di aver proposto ricorso in data 27 dicembre 1991 davanti al TAR RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sezione staccata di Catania, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, per impugnare il provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla III tornata di idoneità a professore associato. Precisava che il Tribunale amministrativo adito aveva accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ammettendolo al concorso.
La Corte di merito, con decreto del 10 maggio 2013, rigettava il ricorso. Il ricorrente impugnava tale provvedimento davanti a questa Corte di Cassazione, che, con sentenza del 26 novembre 2014 [n. 9275], cassava il decreto impugnato e rinviava alla stessa Corte d’Appello per la rinnovazione del giudizio. Il ricorso veniva respinto, all’udienza del 27 maggio 2016, con il decreto in questa sede impugnato.
COGNOME NOME propone ricorso per Cassazione deducendo quattro censure nei sensi di seguito esposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con il primo motivo di ricorso è dedotta la «Violazione art. 324 c.p.c.», sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione del giudicato formatosi per effetto RAGIONE_SOCIALEa precedente decisione di questa Corte n. 9275/2015; con i motivi secondo, terzo e quarto, il ricorrente deduce rispettivamente la «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 legge n. 89/2001», la «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 CEDU» e la «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c.».
1.1. – I motivi, che in considerazione RAGIONE_SOCIALEa loro stretta connessione logico-giuridica vanno esaminati e decisi congiuntamente, non sono fondati.
1.2. – Si deve osservare che la precedente statuizione di questa Corte nel giudizio de quo non ha affermato, neppure implicitamente, l’esistenza in concreto di un danno risarcibile, ma ha soltanto inteso dichiarare la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del giudice di merito di svolgere ogni opportuna determinazione in ordine all’accertamento del fondamento in fatto RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria in termini di natura del danno risarcibile. Nella precedente decisione di questa Corte, infatti, non è stato espresso alcun riconoscimento del merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, essendo essa limitata al sindacato di legittimità del modus pro cedendi erroneamente seguito dalla Corte di merito per l’accertamento fattuale RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALE‘attore, consistente nella verificazione RAGIONE_SOCIALEa specifica fattispecie risarcitoria.
Circoscritta in questi sensi la censura in esame, in relazione alla pretesa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 324 c.p.c., atteso che non risulta alcuna implicita statuizione avente forza di giudicato per la definizione RAGIONE_SOCIALEa presente controversia, la questione all’esame di questa Corte consiste nella considerazione del
comportamento processuale tenuto dal ricorrente in sede amministrativa, quale concausa RAGIONE_SOCIALEa anomala durata del giudizio di merito.
1.3. – Risulta infatti che (proposto ricorso in data 27 dicembre 1991 davanti al TAR RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sezione staccata di Catania, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, per impugnare il provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla III tornata di idoneità a professore associato; ed essendo stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, con ammissione al concorso) il ricorrente, nel successivo ventennio non si sia più in alcun modo attivato, «mai presentando nel corso degli anni istanze di prelievo e di fissazione di udienze» volte a segnalare, al fine di sollecitare la definizione del giudizio, urgenza RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 71 del codice del processo amministrativo.
Sicché il giudicante ha osservato che siffatto comportamento processuale, oltre a dimostrare l’assoluta “indifferenza” RAGIONE_SOCIALE‘istante (una volta aver conseguito la sospensione cautelare del provvedimento impugnato) rispetto al prosieguo del giudizio di merito davanti al TAR, «comporta necessariamente che si debba rigettare la richiesta per mancanza di un presupposto fondamentale» (decreto impugnato pagina 3).
1.4. – E’ ben vero che questa Corte ha osservato che il provvedimento cautelare, ancorché anticipi tutti gli effetti RAGIONE_SOCIALEa sentenza richiesta al giudice, è atto precario e rivedibile, di modo che non tocca il diritto RAGIONE_SOCIALEa parte attrice di ottenere la definizione entro un termine ragionevole RAGIONE_SOCIALEa controversia, né correlativamente esclude il dovere RAGIONE_SOCIALEo Stato, in linea con gli
impegni assunti in sede internazionale e recepiti nell’ordinamento interno, di assicurare la conclusione RAGIONE_SOCIALEa causa nel rispetto di quel termine (Cass. n. 10226 del 2013). Ma è altrettanto vero che il provvedimento può incidere sul diverso versante RAGIONE_SOCIALEa consistenza RAGIONE_SOCIALEe conseguenze negative del ritardo, specie quando la accordata protezione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe posizioni RAGIONE_SOCIALE‘istante sia pari a quella reclamata con la domanda di merito, non ostando alla configurabilità di un pregiudizio morale, pure se di entità ridotta, dato che la precarietà di quella protezione può non eliminare l’incertezza e la connessa sofferenza per l’attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa lite, potendo solo diminuirne l’intensità, in relazione all’aspettativa del conformarsi RAGIONE_SOCIALE‘emananda sentenza alle determinazioni di tipo interinale già adottate dal giudice (Cass. n. 21905 del 2012).
Orbene, nella specie (in cui il ricorrente aveva ottenuto in sede cautelare un provvedimento i cui effetti immediati erano pari, in termini di pieno e definitivo soddisfacimento RAGIONE_SOCIALEa pretesa azionata, a quelli conseguibili nel merito, tanto da renderlo superfluo), si aggiunge la rilevata mancata presentazione di istanze di sollecita trattazione, quale manifestazione RAGIONE_SOCIALE‘esigenza che sia posto rimedio al prodursi di un danno patrimoniale per la sofferenza derivante dall’eccessivo perdurare del processo di merito, che costutuisce un onere in capo alla parte, ed il cui mancato assolvimento (tanto più se per un periodo estremamente lungo ed a cagione RAGIONE_SOCIALEa satisfattività del provvedimento cautelare ottenuto) ragionevolmente dimostra la mancanza di interesse o “indifferenza” (e quindi RAGIONE_SOCIALEa assenza di sofferenza) del ricorrente rispetto alla definizione RAGIONE_SOCIALEa
controversia nei congrui tempi del giusto processo (Cass. n. 22503 del 2004).
– Ciò determina la infondatezza del ricorso nella sua interezza e, di conseguenza, con riferimento a tutti i motivi.
3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte RAGIONE_SOCIALE‘intimato RAGIONE_SOCIALE. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 22 2019.
Il Presidente Dr. NOME COGNOME
44
‘r
. 4) Giudizietic a COGNOME
UEVOWATO IN CAPICalERIA Roma, GLYPH INDIRIZZO uov.