Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16920 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20483/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, INDIRIZZO, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
NOME, rappresentato e difeso dall ‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LECCE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 717/2023 depositata il 13/09/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Gli odierni ricorrenti, in qualità di cittadini elettori del Comune di Poggiardo, hanno agito in giudizio nei confronti di COGNOME NOME e del Comune RAGIONE_SOCIALE Poggiardo, chiedendo, previo accertamento della causa di ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1, n. 7) del D.lgs. n. 267/2000, essendo COGNOME dipendente comunale, la dichiarazione di invalidità della sua proclamazione a sindaco, avvenuta, all’esito della consultazione elettorale, il 4 ottobre 2021, e della delibera del Consiglio Comunale di convalida degli eletti n. 37 del 18/10/2021, nonché la declaratoria di decadenza dalla carica suddetta. COGNOME opponeva di avere richiesto aspettativa non retribuita ai sensi del comma 3 dell’art. 60 cit.; in primo grado la domanda è stata respinta.
Gli elettori hanno proposto appello deducendo che il candidato sindaco dovrebbe richiedere la collocazione in aspettativa non retribuita, entro il termine ultimo per la proposizione della propria candidatura, per l’intero periodo di durata del mandato; che, invece, COGNOME aveva richiesto la collocazione in aspettativa solo fino al 4.10.2021 (giorno di proclamazione degli eletti) e che, venutosi a trovare -a seguito della propria elezione -scoperto di aspettativa non retribuita, aveva inoltrato una nuova richiesta, dopo la scadenza del termine di legge, ovvero nella tarda mattinata del 5.10.2021, così rimanendo a tutti gli effetti scoperto dalle ore 00.01 della medesima giornata quantomeno fino all’ora di presentazione delle suddette richieste, se non anche sino a quella di concessione dell’aspettativa.
La Corte d’appello ha respinto il gravame, ritenendo non sussistente la condizione di ineleggibilità poiché il candidato aveva inoltrato tempestivamente, entro la data prevista per la presentazione delle liste, la richiesta di congedo senza retribuzione dalle proprie mansioni, per tutto il periodo della campagna elettorale, sino alla data di proclamazione degli eletti e successivamente a tale data, essendo stato eletto a sindaco, richiesto ed ottenuto il proseguimento del congedo per tutto il mandato. Secondo la Corte d’appello non vi è stata alcuna soluzione di continuità tra i due periodi, posto che l’eventuale incompatibilità verificatasi successivamente all’elezione (nel dedotto arco temporale di circa 12 ore) era rimovibile anche ex post .
Gli elettori hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. NOME ha svolto difese con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria ed eccepito la tardività del controricorso. Anche il controricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 60 commi 1,3,7 del D.lgs. 327/200 (TUEL) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 TUEL, nonché la violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2017. Secondo i ricorrenti avrebbe errato la Corte d’appello nella lettura ed applicazione delle norme citate, ritenendo che non vi sia stata alcuna soluzione di continuità tra i periodi di aspettativa richiesti e concessi e, soprattutto, nel ritenere che il candidato sindaco abbia rimosso una causa di ineleggibilità, che tuttavia non era sopravvenuta bensì preesistente. Rilevano che il D.lgs. n. 267 del 2000, art. 69, è chiarissimo nel prevedere quali cause di decadenza sia le incompatibilità preesistenti sia quelle
sopravvenute all’elezione e che la posizione del candidato ineleggibile possa essere legittimata unicamente attraverso la rimozione della causa di ineleggibilità entro il termine di legge, così da evitare l’inquinamento della campagna elettorale riveniente dalla oggettiva turbativa costituita dal potenziale conflitto di interessi tra la posizione preesistente e la carica elettiva eventualmente assunta in esito alla tornata elettorale. Rilevano che entrambi i giudici di merito hanno obliato quanto affermato dalla Consulta, la quale, con la pronunzia n. 56/2017, ha chiarito come gli effetti dell’aspettativa per motivi elettorali, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, decorrono dal provvedimento dell’amministrazione. La concessione della seconda aspettativa, certamente successiva alle ore 12.50 del 5.4.2021, non sana né può sanare il precedente lasso temporale, ricadente indubitabilmente durante l’orario di lavoro del COGNOME proprio presso lo stesso Comune ove era stato proclamato sindaco.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art 60 commi 1,3,7 del D.lgs. 327/200 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 TUEL, nonché la violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 56/2017; la violazione dell’art. 115 c.p.c.. I ricorrenti rimarcano che vi è soluzione di continuità tra le due richieste di aspettativa e vi è stato travisamento nell’esame delle richieste di aspettativa e dei relativi provvedimenti di concessione della stessa. Il tutto in relazione all’art. 360 co. I n. 4 c.p.c.. Secondo i ricorrenti la Corte di merito ha omesso di considerare che la nuova domanda di aspettativa avanzata dal COGNOME, era stata proposta una volta eletto sindaco: ed infatti essa è presentata in data 5.10.2021 alle ore 12.50 su carta intestata della Città di Poggiardo e risulta sottoscritta da NOME COGNOME nella qualità di
sindaco. Osservano che il COGNOME non solo aveva richiesto la nuova collocazione in aspettativa ben oltre il termine di cui all’art. 60 TUEL, ma anche oltre la scadenza della prima aspettativa e dopo aver accettato ed assunto la carica di sindaco. Non può dirsi, pertanto, che la sequenza delle domande di aspettativa presentate sia priva di soluzione di continuità, e ciò non solo sotto il profilo strettamente temporale ma soprattutto avuto riguardo alla qualità del richiedente ed alla veste giuridica nella quale ha avanzato la richiesta, posto che con la prima richiesta il COGNOME si qualifica dipendente comunale ed in tale qualità chiede di essere collocato in aspettativa per la stretta durata della campagna elettorale; con la seconda richiesta il COGNOME, già eletto sindaco, in tale veste richiede l’aspettativa per la durata del mandato.
3. -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. dell’art. 60 commi, 1,3, 7 del D.lgs. 327/200 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 81 TUEL, per la illegittimità della prima domanda di aspettativa e della relativa concessione e la illegittimità della seconda domanda di aspettativa e della relativa concessione. I ricorrenti deducono che il vigente quadro normativo di cui in rubrica impone che qualora candidati, i lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Così si pongono due cardini inderogabili, difettando i quali ne discende l’ineleggibilità: il candidato dipendente dell’ente locale candidato alle elezioni dello stesso deve presentare domanda di aspettativa non retribuita entro l’ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature; e la richiesta di aspettativa deve necessariamente essere avanzata per l’intera durata del mandato. Rilevano che il candidato sindaco non ha ottemperato a nessuno dei due presupposti innanzi enunciati e in particolare non ha sanato
la propria posizione con la richiesta di concessione di aspettativa non retribuita del 5.10.2021, atteso che essa era vincolata al rispetto tassativo del termine di cui al comma 3 dell’art. 60 TUEL, da intendersi di natura perentoria. Osservano che occorre una indefettibile conformità tra la domanda di concessione dell’aspettativa ed il provvedimento che la riconosce, non potendosi, in altri termini, ipotizzare una difformità tra la prima e la seconda, con la conseguenza che un’aspettativa per motivi elettorali richiesta in modo difforme deve essere respinta.
-I primi tre motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente.
4.1. In via preliminare, tuttavia, deve esaminarsi l’eccezione di tardività del controricorso che è fondata. L’art. 22 del D.lgs. 150/2011 al comma 11 stabilisce che tutti i termini del procedimento (in materia elettorale) sono ridotti della metà. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 13.10.2023 e depositato in cancelleria il 23.10.2023; il controricorso è stato invece depositato il 20.11.2023, sicché ha superato i termini di all’art 370 c.p.c. ridotti della metà. Del controricorso, pertanto, non si terrà conto ed analogamente della memoria.
4.2. -I primi tre motivi del ricorso sono infondati.
L’art. 60 comma 3 del D.lgs. 267 /2000 (TUEL) dispone che le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) (e tra queste l’essere un dipendente del Comune ove il soggetto si è candidato) non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, nonché – e questo è il punto qui di interesse -per collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidatura. L’art. 68 del TUEL dispone inoltre che la perdita delle condizioni di
eleggibilità previste importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale e ugualmente per le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa. Infine l’art. 69 dispone che ‘ quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta. L’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il temine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso ‘
4.3. -Così ricostruito il quadro normativo si osserva che la Corte di merito ha accertato e verificato che NOME, dipendente comunale, ha inoltrato tempestivamente, entro la data prevista per la presentazione delle liste, la richiesta di aspettativa senza retribuzione dalle proprie mansioni, per tutto il periodo della campagna elettorale, sino alla data di proclamazione degli eletti (4 ottobre) e, successivamente a tale data (5 ottobre), essendo stato eletto a sindaco, ha richiesto ed ottenuto il proseguimento della aspettativa per tutto il mandato. Negli stessi termini il fatto è narrato dalla parte ricorrente, la quale osserva che dalla determina n. 5/2021 risulta che l’istanza di aspettativa non retribuita è stata acquisita al protocollo del Comune in data 02.09.2021, vale a dire il giorno prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature, fissato al giorno successivo, cioè al 03.09.2021, e che l’aspettativa è stata concessa fino al 4.10.2021 ed inoltre che il
giorno dopo la conclusione della consultazione elettorale e cioè il 05.10.2021, alle ore 12.50, con annotazione al prot. generale n. NUMERO_DOCUMENTO del Comune, COGNOME avanzava nuova formale richiesta di aspettativa per espletamento di mandato amministrativo.
Da questi fatti la Corte d’appello ha tratto la conclusione che non vi è soluzione di continuità tra i due periodi, ed in ogni caso che tale asserita frattura temporale non ha in alcun modo leso gli interessi protetti dalla disciplina normativa poiché l’eventuale incompatibilità verificatasi successivamente all’elezione, poteva essere rimossa e anche ex post.
5. -Il ragionamento della Corte di merito appare corretto ove si consideri che proprio la sentenza della Consulta n. 56/2017 citata dalla parte ricorrente chiarisce che ‘ Le dimissioni e il collocamento in aspettativa, invero, sono ragionevolmente considerati dal legislatore quali strumenti entrambi idonei a scongiurare, mediante la cessazione definitiva o temporanea dalle funzioni, il pericolo di inquinamento del voto derivante da potenziali indebite pressioni sul corpo elettorale e, comunque, da condizionamenti del suffragio impliciti in eventuali candidature di pubblici funzionari.’
Negli stessi termini la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la quale ha affermato che in tema di elezione del sindaco, la ratio della previsione normativa della causa di ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1 n. 11, d.lgs. n. 267/2000, sta nell’evitare l’esistenza di posizioni che possano ledere la par condicio dei candidati, in ragione dell’attività di amministratori o organi dagli stessi svolta all’interno di istituti, consorzi o aziende dipendenti dal Comune. Detta attività può determinare una posizione di privilegio per l’esercizio di funzioni potenzialmente incidenti sulla volontà degli elettori, con l’uso strumentale degli enti di cui essi sono organi o
amministratori, così creando un intrinseco potenziale conflitto di interessi nell’eletto (Cass. 21/11/2013, n.26123).
5.1. -E’ quindi da escludere che durante la campagna elettorale si sia potuta verificare la situazione di rischio citata poiché il candidato era stato posto in aspettativa, a seguito di sua tempestiva domanda, fino al 4 ottobre 2021, data della sua proclamazione. Contrariamente a quanto deduce la parte ricorrente, non vi è alcuna condizione di ineleggibilità originaria poiché prima della presentazione delle liste era stata inoltrata la domanda e il soggetto era in aspettativa e pertanto pienamente eleggibile per tutta la durata della campagna elettorale.
La scadenza della aspettativa dopo la proclamazione e quindi l’essere nuovamente un dipendente in servizio attivo, integra piuttosto la fattispecie di cui all’art. 68 dello stesso TUEL e cioè una perdita della condizione di eleggibilità avvenuta successivamente alla consultazione elettorale, causa di decadenza e rispetto alla quale l’amministratore, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 69 ha dieci giorni di tempo (dalla contestazione o dal ricorso) per la rimozione e ciò sia che si tratti di ineleggibilità sopravvenuta che di incompatibilità. Nel caso di specie la condizione di dipendente comunale nuovamente in servizio attivo è stata rimossa prima ancora che venissero avanzate contestazioni.
La parte ricorrente non considera che questa sequenza temporale è idonea, nella sua linearità, a salvaguardare gli interessi protetti dalla compagine normativa sopra citata, e legge la giurisprudenza in materia di questa Corte di legittimità, nonché della Corte costituzionale, in maniera parziale, estrapolandone frasi che adatta ad una formalistica ed erronea lettura della norme in esame.
Di contro, il quadro normativo è sufficientemente chiaro ad attestare che, nel caso di specie, nessun errore hanno commesso i
giudici di merito -e segnatamente la Corte d’appello di Lecce -a ritenere regolare la elezione a sindaco di NOME COGNOME.
6. -Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. in relazione all’art. 360 co. I n. 3 c.p.c. I ricorrenti deducono che la materia elettorale si inquadra notoriamente nel novero delle azioni popolari. Non si giustifica pertanto l’ascrivibilità di essa allo scaglione indeterminato ma piuttosto dovrebbe ragguagliarsi a quello, al più, di minimo valore e che anche a voler parametrare i compensi secondo soccombenza allo scaglione indeterminabile, prudenza avrebbe imposto che fossero liquidati i minimi di tariffa.
6.1. -Il motivo è inammissibile.
Non viene esplicitata la ragione per la quale l’azione popolare dovrebbe essere considerata di valore minimo, posto che in questo genere di controversie non si controverte sulla attribuzione all’uno o all’altro dei contendenti di una somma di denaro o di un bene avente un valore determinato, quanto di tutelare un interesse pubblico attraverso il riconoscimento della legittimazione diffusa; di conseguenza non è monetizzabile il vantaggio che ne consegue l’una o l’altra parte. Inoltre, la necessità di esercitare la ‘prudenza’ nella liquidazione delle spese è una affermazione priva di qualsivoglia riferimento normativo, e meno che mai è contenuta nell’invocato art 91 c.p.c., intrepretato da questa Corte di legittimità nel senso che la quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice (Cass. 13/12/2023, n.34842; Cass. 04/08/2017, n.19613).
Ne consegue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di tempestiva costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024.