Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30133 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 30133 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13763/2022 R.G. proposto da:
ACCOLLA NOME e RACCUGLIA COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrenti
–
contro
CONSIGLIO RAGIONE_SOCIALE‘ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e RAGIONE_SOCIALE ESPERTI CONTABILI di CATANIA, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO , presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE,
rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati – avverso la decisione del RAGIONE_SOCIALE n. 44/2022 depositata il 20/4/2022;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, per i ricorrenti, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’RAGIONE_SOCIALE, gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE e altri controricorrenti e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di candidato presidente (il primo) e candidati consiglieri (gli altri) RAGIONE_SOCIALEa lista n. 1 ammessa alle elezioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, proponevano reclamo ex art. 22 d. lgs. 139/2005 dinanzi al RAGIONE_SOCIALE avverso il verbale del 25 febbraio 2022 con cui erano stati proclamati eletti, all’esito RAGIONE_SOCIALEe elezioni te nutesi in data 21 e 22 febbraio 2022, NOME COGNOME, quale presidente, e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali consiglieri, tutti appartenenti alla lista n. 2 ammessa alle elezioni. Domandavano, in via principale, che, previa declaratoria di incandidabilità/ineleggibilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per assenza dei requisiti di legge, fosse disposta l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa lista n. 2 per carenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni necessarie per la sua presentazione e, di conseguenza, venisse annullata l’elezione dei relativi candidati e proclamata l’elezione dei candidati RAGIONE_SOCIALE‘altra lista. Richiedevano, in subordine, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘intera procedura elettorale ovvero, in via di estremo subordine, l’annullamento del procedimento elettorale limitatamente ai soggetti incandidabili o ineleggibili.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con decisione n. 44/2022, rilevava, preliminarmente, che l’art. 32 d. lgs. 139/2005 prevedeva espressamente la sua competenza a decidere in materia di eleggibilità a componente del consiglio RAGIONE_SOCIALE‘ordine. Riteneva inammissibile la domanda avente ad oggetto l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa lista n. 2 dalla competizione elettorale, non essendo possibile contestare il provvedimento di ammissione del consiglio RAGIONE_SOCIALE‘ordine
RAGIONE_SOCIALE una volta trascorso il termine di decadenza di quindici giorni previsto dall’art. 8 ( rectius 10), comma 3, del regolamento elettorale.
Osservava che tale preclusione riguardava l’ammissione o l’esclusione RAGIONE_SOCIALEe liste e non poteva applicarsi in via analogica o in modo estensivo alla contestazione RAGIONE_SOCIALE‘ammissione RAGIONE_SOCIALEe singole candidature.
Reputava che NOME COGNOME e NOME COGNOME fossero ineleggibili, dato che entrambi avevano già svolto, anche solo in parte, due mandati consiliari.
Accoglieva, pertanto, parzialmente il reclamo elettorale proposto e, per l’effetto, annullava l’esito RAGIONE_SOCIALEe e lezioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con riguardo ai soli NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione di questa decisione prospettando tre motivi di doglianza, ai quali hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e, in via autonoma, NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato un controricorso adesivo con cui ha sollecitato l’accoglimento del ricorso presentato.
Gli intimati NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME non hanno svolto difese.
I ricorrenti e i controricorrenti COGNOME e altri e COGNOME hanno depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Questa sezione, con ordinanza interlocutoria del 21 marzo 2024, ha registrato che la difesa del controricorrente COGNOME aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato, facendo richiamo al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 d. lgs. 139/2005, ed ha ritenuto di rinviare il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in udienza pubblica, essendo necessario approfondire la questione posta da tale eccezione, verificando se le decisioni del RAGIONE_SOCIALE in materia elettorale siano tutte direttamente impugnabili avanti a questa Corte oppure se alcune di esse, in ragione del loro peculiare contenuto, debbano essere gravate secondo le modalità previste RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 d. lgs. 139/2005.
I ricorrenti e l’ RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE hanno presentato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa del controricorrente COGNOME.
4.1 L’art. 22 d. lgs. 139/2005, rubricato «
» prevede che « c
»
Il successivo art. 32 (sotto la rubrica « r
») stabilisce: «1.
L’art. 10, comma 3, del regolamento per lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe elezioni dei RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE prescrive che ‘ entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe liste il RAGIONE_SOCIALE delibera in merito all’ammissione o all’esclusione RAGIONE_SOCIALEe liste. L’erronea formazione RAGIONE_SOCIALEe liste e la violazione RAGIONE_SOCIALEe formalità previste per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe liste ne comporta l’esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento motivato del RAGIONE_SOCIALE. Avverso il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di ammissione o di esclusione RAGIONE_SOCIALEe liste elettorali è ammesso reclamo al RAGIONE_SOCIALE entro il termine perentorio di quindici giorni ‘.
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a fronte di un reclamo che domandava in via principale, ‘ previa incidentale declaratoria di incandidabilità/ineleggibilità del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME e del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME per assenza dei requisiti ‘ di legge, che venisse disposta l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa lista n. 2 dal procedimento elettorale, con il conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALE‘elezione dei relativi candidati, e in via di estremo subordine l’annullamento RAGIONE_SOCIALE” esito del procedimento elettorale limitatamente ai soggetti incandidabili e/o ineleggibili ‘, ha ritenuto che la domanda principale fosse inammissibile, perché presentata quando era oramai trascorso il termine decadenziale previsto dall’art. 8 ( rectius 10), comma 3, dal regolamento elettorale, giudicando, invece, tempestivo il gravame rispetto alla domanda subordinata, dato che la disciplina concernente l’ammissione RAGIONE_SOCIALEe liste non poteva essere applicata alla contestazione di altri atti del procedimento elettorale, quale l’ammissione RAGIONE_SOCIALEe singole candidature.
Per l’effetto ha annullato l’esito RAGIONE_SOCIALEe elezioni RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riguardo ai soli dott. NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Questa decisione, assunta a seguito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del avverso questo provvedimento,
giurisdizionale, del RAGIONE_SOCIALE è previsto il ricorso per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost .’ (cfr.
.
4.3 I l RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può rilevare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 3, del regolamento elettorale, l’erronea formazione di una lista in ragione del fatto che uno o più candidati non sono eleggibili a componente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dispo rre l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa stessa dalla competizione elettorale.
Una simile decisione ha una duplice e concorrente portata, perché investe, da una parte, il diritto di elettorato passivo del singolo candidato, dall’altra la corretta formazione RAGIONE_SOCIALEa lista attraverso l’inclusione di quel candidato.
Avverso questa statuizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ciascun singolo candidato, per l’aspetto concernente la specifica questione RAGIONE_SOCIALEa sua individuale eleggibilità (che rimane distinta e preliminare rispetto al tema RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa lista all’interno RAGIONE_SOCIALEa quale egli si è candidato), può proporre gravame al RAGIONE_SOCIALE, come espressamente prevede il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 d. lgs. 139/2005 (ad esempio al fine di contestare, come nel caso di specie, che il mero subentro nella NOME a di consigliere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE
possa essere computato ai fini di stabilire il ricorrere RAGIONE_SOCIALEa causa di ineleggibilità prevista dall’art. 9, comma 2, d. lgs. 139/2005).
La «deliberazione» assunta dal RAGIONE_SOCIALE a questo proposito non ha carattere giurisdizionale, dato che non riguarda l’espressione RAGIONE_SOCIALEa volontà del corpo elettorale in occasione del voto, ma amministrativo, concernendo l’eleggibilità del singolo candidato. L’art. 32 d. lgs. 139/2005 deve perciò essere inteso come volto a riconoscere a ciascun interessato (al pari del P.M.) la possibilità di impugnare in sede giurisdizionale – la deliberazione del RAGIONE_SOCIALE che nega la sua al fine di tutelare e veder riconosciuto in sede giurisdizionale il proprio diritto di elettorato passivo all’interno RAGIONE_SOCIALE organi amministrativi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a cui appartiene. Sul punto, dunque, deve essere fissato il seguente principio: l’art. 32 d. lgs. 139/2005 non costituisce uno strumento per impugnare i , da proporsi, ai sensi del precedente art. 22,
provvedimento giurisdizionale avverso il quale è possibile esperire ricorso per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., ma riguarda le deliberazioni, di natura amministrativa, assunte dal RAGIONE_SOCIALE in materia di eleggibilità a componente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALEe delibere a dottate a questo proposito dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed intende assicurare a ciascun singolo interessato il diritto di tutelare e veder riconosciuto in sede giurisdizionale ordinaria il proprio diritto di elettorato passivo in seno agli organi elettivi del proprio RAGIONE_SOCIALE.
4.4 Facendo applicazione di questo principio il ricorso in esame risulta senza dubbio ammissibile, in quanto la decisione,
giurisdizionale e definitiva, assunta dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME in esito all’impugnazione dei risultati RAGIONE_SOCIALEe elezioni non poteva che essere oggetto di un ricorso per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost..
5. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 3, del regolamento elettorale: a mente di questa norma il RAGIONE_SOCIALE delibera in ord ine all’ammissione o all’esclusione RAGIONE_SOCIALEe liste valutando non solo il rispetto RAGIONE_SOCIALEe formalità previste per la presentazione, ma anche la loro « erronea formazione »; la latitudine di un simile controllo e la positiva delibazione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE circa la corretta formazione RAGIONE_SOCIALEa lista imponevano la proposizione di un reclamo al RAGIONE_SOCIALE « entro il termine perentorio di quindici giorni » (e, dunque, entro il 1° ottobre 2021) nel caso in cui si fosse inteso contestare l’erronea formazione RAGIONE_SOCIALEa lista in ragione RAGIONE_SOCIALEa presenza di due candidati asseritamente privi dei requisiti.
Il reclamo proposto ex art. 22 d. lgs. 139/2005, invece, poteva avere quale unico fine quello di contestare « i risultati RAGIONE_SOCIALEe elezioni » e non certo l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa lista erroneamente formata.
6. Il motivo non merita accoglimento.
Il giudizio svoltosi dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, per la parte impugnata in questa sede, ha avuto pacificamente ad oggetto il risultato elettorale, poiché i reclamanti hanno chiesto che fosse annullato l’esito del procedimento elettorale limitatamente ai RAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro condizione di ineleggibilità.
Il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 3, del regolamento elettorale non riguarda il risultato RAGIONE_SOCIALEe elezioni, bensì -e ben diversamente -l’ammissione RAGIONE_SOCIALEe singole candidature e RAGIONE_SOCIALEe liste alla competizione elettorale.
Si deve perciò escludere che una norma funzionale all’individuazione dei soggetti e RAGIONE_SOCIALEe liste ammessi alla competizione elettorale in
corso di svolgimento in vista RAGIONE_SOCIALEe future elezioni possa trovare applicazione nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la contestazione dei risultati RAGIONE_SOCIALEe elezioni oramai svolte.
D’altra parte, è vero che il RAGIONE_SOCIALE, nel provvedere sull’ammissione RAGIONE_SOCIALEe liste, valuta – a mente del sopra riportato art. 10, comma 3, del regolamento elettorale – anche la loro erronea formazione (sotto il duplice profilo, come detto, RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità tanto RAGIONE_SOCIALEa singola candidatura, quanto RAGIONE_SOCIALEa lista che includa quella candidatura) e non solo la violazione RAGIONE_SOCIALEe formalità previste per la presentazione.
La medesima norma regolamentare, tuttavia, prevede un termine di impugnazione limitatamente al provvedimento « di ammissione o di esclusione RAGIONE_SOCIALEe liste elettorali », non RAGIONE_SOCIALEa singola candidatura, e non può certo essere applicata per analogia per i provvedimenti riguardanti diversi tipi di contestazione.
Giova ricordare, a questo proposito, che una cosa è l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa lista, un’altra è la personale eleggibilità del candidato, che, ove negata in sede di impugnazione dei risultati RAGIONE_SOCIALE‘elezione, comunque non inficia il risultato RAGIONE_SOCIALEa lista ma impon e solo l’annullabilità RAGIONE_SOCIALE‘elezione del professionista ineleggibile e la sua sostituzione con il primo dei non eletti (cfr. Cass. 39375/2021, Cass. 2729/2023).
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 100 e 112 cod. proc. civ., in quanto il RAGIONE_SOCIALE non si è pronunciato sull’eccezione sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE con la quale era stato rappresentato che i reclamanti non avevano interesse all’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘elezione dei singoli candidati perché sarebbero subentrati non loro, ma i primi non eletti.
Il motivo non è fondato.
Infatti, non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o sollevabile d’ufficio) quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e
decise implicitamente, in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dall’incompatibile soluzione di altra questione il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. 7406/2014, Cass. 13649/2005).
Nel caso di specie il RAGIONE_SOCIALE, dopo aver espressamente registrato (a pag. 4 RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata) la proposizione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di un’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse, dato che ai reclamanti non sarebbe derivato alcun vantaggio in caso di esito positivo RAGIONE_SOCIALEa lite, ha comunque esaminato l’impugnazione del risultato RAGIONE_SOCIALEe elezioni nel merito, ritenendo così implicitamente infondata l’eccezione sollevata.
«
»
La norma non fa alcuna distinzione rispetto alla modalità di elezione, differenziando la posizione dei consiglieri che risultano
«eletti», come espressamente prevede il successivo capoverso). In mancanza di distinzioni di sorta operate dal legislatore fra consiglieri che ricoprono la NOMEa ab origine e consiglieri nominati in sostituzione trova applicazione anche al caso di specie il principio già fissato da questa Corte in tema di elezione dei RAGIONE_SOCIALE, secondo cui l’art. 9, comma 9, appena citato disciplina la situazione di ineleggibilità alla NOMEa senza eccezioni o limitazioni, stabilendo, al fine di assicurare il preminente valore RAGIONE_SOCIALE‘avvicendamento nelle NOMEhe rappresentative, che i consiglieri ed il presidente siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 l. 113/ 2017, il quale, in tema di elezione dei componenti dei consigli RAGIONE_SOCIALE, permette la terza rielezione, se la precedente NOMEa sia cessata prima di metà del mandato (Cass. 38333/2021).
Questa decisione, in particolare, ha sottolineato come il d. lgs. 139/2005 regoli con una specifica disposizione ed in modo esplicito la situazione d’ineleggibilità alla NOMEa, non ponendo al divieto eccezioni o limitazioni di sorta, dovendosi di conseguenza escludere l’esistenza di alcun vuoto da colmare.
« Se, invero, il principio generale è proprio quello RAGIONE_SOCIALEa limitazione ai due mandati, l’irrilevanza del parziale espletamento di uno dei due, contenuta nell’art. 3, comma 4, l. n. 113 del 2017, si palesa regola non applicabile in via analogica, né tantomeno espressione di un principio generale limitativo RAGIONE_SOCIALEa incapacità. Al contrario, nel ricordato contesto normativo e sistematico, la regola del limite a due mandati consecutivi per gli organi elettivi professionali costituisce un principio di carattere generale, mentre la rieleggibilità per il terzo mandato a date condizioni si configura come eccezione, di natura
tassativa e, quindi, insuscettibile di interpretazione analogica o applicazione oltre i casi espressamente previsti (art. 14 disp. prel. cod. civ .)» (Cass. 38333/2021, § 4.7).
11. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione preliminare sollevata dal controricorrente COGNOME, a cui anche gli altri controricorrenti hanno dichiarato di aderire, le spese di lite debbono essere integralmente compensate, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 25 ottobre 2024.