Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35001 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35001 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6546/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
-controricorrente -avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro n. 184/23, depositata il 14 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, prima dei candidati non eletti alla carica di Consigliere regionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nelle elezioni indette per il 3-4 ottobre 2021, convenne in giudizio NOME COGNOME, eletto alla medesima carica, per sentirne accertare l’ineleggibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, primo comma, nn. 8 e 11, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 aprile 1981, n. 154, in quanto dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di dirigente medico di prima fascia, con la dichiarazione di decadenza e la surroga di essa attrice nella predetta carica.
Si costituì l’COGNOME, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con ordinanza del 14 marzo 2022, il Tribunale di Catanzaro rigettò la domanda.
L’impugnazione proposta dalla COGNOME è stata rigettata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 16 febbraio 2023.
Premesso che la normativa in materia d’ineleggibilità mira ad evitare l’alterazione RAGIONE_SOCIALEa par condicio tra i candidati ricollegabile all’influenza che alcuni di essi potrebbero esercitare sul corpo elettorale, e precisato che le relative disposizioni sono di stretta interpretazione, in quanto aventi portata derogatoria rispetto al diritto di elettorato passivo sancito in via generale dall’art. 51 Cost., la Corte ha affermato che l’ineleggibilità prevista dall’art. 2, primo comma, n. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154 del 1981 è limitata al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE, e non si estende ad altre figure dirigenziali, considerate di minore esponenza.
Rilevato che all’COGNOME era stato conferito l’incarico professionale di alta specializzazione di RAGIONE_SOCIALE necroscopica, con compiti di direzione e organizzazione RAGIONE_SOCIALEa struttura affidatagli, ha ritenuto che quest’ultima costituisse una area RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, configurabile come articolazione del RAGIONE_SOCIALE, escludendo che egli fosse titolare di funzioni apicali, dal momento che, come emergeva dal contratto individuale di lavoro, la fissazione degli obiettivi da conseguire era rimessa al capo del dipartimento, mentre l’autonomia professionale del convenuto era limitata alla scelta RAGIONE_SOCIALEe modalità per il loro conseguimento.
La Corte ha escluso inoltre la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa d’ineleggibilità prevista dall’art. 2, primo comma, n. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154 del 1981, osservando
che, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni descritte da tale disposizione spettava al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. L’COGNOME ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso, in quanto depositato il 26 aprile 2023, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 370, primo comma, cod. proc. civ., ridotto RAGIONE_SOCIALEa metà ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma undicesimo, secondo periodo, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e decorrente dalla notificazione del ricorso, effettuata il 17 marzo 2023.
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154 del 1981, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE‘art. 27, comma primo, lett. c) , del CCNL 1998/2001, degli artt. 6 e ss. del CCNL 2006/2009, del Piano RAGIONE_SOCIALE medico-legali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE adottato con deliberazione n. 549 del 2013 e RAGIONE_SOCIALE‘atto RAGIONE_SOCIALEle approvato con deliberazione n. 252 del 21 giugno 2016, osservando che, nell’escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa d’ineleggibilità di cui al n. 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, primo comma, cit., la sentenza impugnata non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe funzioni di gestione, direzione e responsabilità connesse all’incarico affidato all’COGNOME, nominato responsabile RAGIONE_SOCIALE di medicina necroscopica, ed esercente tali funzioni per delega del direttore RAGIONE_SOCIALE. Premesso che le leggi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 19 marzo 2004, n. 11, 5 dicembre 2019, n. 53 e 2 luglio 2020, n. 14 hanno collocato l’RAGIONE_SOCIALE necroscopica tra gli obiettivi prioritari del Piano per la salute 2007-2009, attribuendo al medico necroscopo particolari funzioni, rileva che tale soggetto, oltre a rientrare nei quadri dirigenziali, agisce anche come pubblico ufficiale, in qualità di delegato RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale di stato civile, concorrendo a formare e manifestare la volontà RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione in materia RAGIONE_SOCIALE, e distinguendosi pertanto dagli altri dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, primo comma, n. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154 del 1981, sostenendo che l’ampia formulazione di tale disposizione consente di estenderne l’ambito applicativo agl’impiegati titolari anche di poteri di sola rappresentanza, così come a quelli titolari di poteri di organizzazione o coordinamento, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘influenza che gli stessi possono esercitare sul personale RAGIONE_SOCIALE‘ente. Aggiunge che lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni del medico necroscopo crea un rapporto con i familiari dei defunti, che colloca il titolare in una posizione ben diversa da quella degli altri medici RAGIONE_SOCIALE‘Asp, consentendogli di esercitare un condizionamento sull’orientamento degli elettori.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe particolari funzioni attribuite al medico necroscopo, e dallo stesso esercitate per delega del direttore RAGIONE_SOCIALE, né RAGIONE_SOCIALE‘incarico di responsabile RAGIONE_SOCIALE allo stesso conferito e del cospicuo numero di preferenze riportate dal convenuto proprio nell’ambito del territorio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso la quale esercita le proprie funzioni.
Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi RAGIONE_SOCIALEa medesima questione, sono infondati.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, primo comma, n. 8 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154 del 1981 (rimasto in vigore per l’elezione alla carica di consigliere regionale anche a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ne ha disposto l’abrogazione per l’elezione dei consiglieri comunali e provinciali), la sentenza impugnata si è infatti attenuta puntualmente all’orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo cui la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘ufficio di direzione RAGIONE_SOCIALEe unità sanitarie locali, disposta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nell’ambito del riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina del Servizio RAGIONE_SOCIALE, non ha comportato il venir meno RAGIONE_SOCIALEa causa d’ineleggibilità prevista da tale disposizione nei confronti dei dipendenti facenti parte del predetto ufficio, giacché, avuto riguardo alla ratio RAGIONE_SOCIALE‘ineleggibilità, consistente nella rimozione RAGIONE_SOCIALEe situazioni potenzialmente inquinanti la libertà di voto, la stessa è destinata a continuare ad operare anche nell’ambito del nuovo sistema, sia pure con esclusivo riferimento alle tre attuali figure di
vertice RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ovverosia al direttore generale, al direttore RAGIONE_SOCIALE e al direttore amministrativo, nonché con riferimento a quelle eventuali ulteriori figure alle quali la legge attribuisca funzioni apicali assimilabili a quelle svolte dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. I, 21/03/2007, n. 6810; 29/11/2000, nn. 15284 e 15285).
Tale assimilabilità è stata nella specie esclusa, con motivazione giuridicamente corretta e logicamente coerente, sulla base di un approfondito esame RAGIONE_SOCIALEe funzioni spettanti al candidato eletto in qualità di titolare RAGIONE_SOCIALE‘incarico di RAGIONE_SOCIALE necroscopica, avendo la Corte territoriale rilevato che tale incarico comporta l’attribuzione di compiti di direzione ed organizzazione limitati alla struttura affidata all’RAGIONE_SOCIALE, la quale costituisce soltanto un’area RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a sua volta configurabile come un’articolazione del RAGIONE_SOCIALE, ed avendo altresì precisato che il convenuto non è abilitato ad operare in piena autonomia, dal momento che i predetti compiti devono essere svolti in funzione del conseguimento di obiettivi la cui fissazione non è demandata a lui stesso, ma al Direttore del RAGIONE_SOCIALE.
Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata trovano conferma nel confronto tra la portata circoscritta dei compiti inerenti all’incarico conferito all’COGNOME e l’ampiezza RAGIONE_SOCIALEe funzioni attribuite invece al direttore generale, al direttore RAGIONE_SOCIALE e al direttore amministrativo RAGIONE_SOCIALEe usl, ai sensi RAGIONE_SOCIALEo art. 3, commi 1quater , 1quinquies , 6 e 7 del d.lgs. n. 502 del 1992: le prime, infatti, pur comprendendo l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALEe risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate all’ufficio, hanno ad oggetto uno specifico settore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, affidato peraltro ad un’articolazione organizzativa più ampia, e il loro esercizio risulta comunque orientato al conseguimento di obiettivi individuati da un organo superiore, cui è demandata anche la verifica dei risultati ottenuti; le seconde riguardano invece l’intera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e comprendono rispettivamente la gestione e la rappresentanza RAGIONE_SOCIALEa stessa, con il potere di nominare i responsabili RAGIONE_SOCIALEe strutture operative e il compito di verificare la corretta ed economica gestione RAGIONE_SOCIALEe risorse nonché l’imparzialità e il buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, la direzione dei RAGIONE_SOCIALE sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, e la direzione dei RAGIONE_SOCIALE am-
ministrativi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Nessun rilievo possono assumere, in contrario, né la dimensione territoriale dei poteri spettanti al medico necroscopo, coincidente con la competenza RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, né l’efficacia esterna degli atti da lui posti in essere in qualità di ufficiale di stato civile, trattandosi di elementi non menzionati in alcun modo dall’art. 2, primo comma, n. 8, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154 del 1981, il quale, nell’individuare i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘ineleggibilità, fa riferimento, in coerenza con la ratio RAGIONE_SOCIALEa stessa, esclusivamente alla posizione apicale ricoperta dal candidato nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘usl, ritenuta idonea a consentirgli l’esercizio di una captatio benevolentiae o un metus publicae potestatis nei confronti degli elettori, con conseguente alterazione RAGIONE_SOCIALEa par condicio tra i candidati. Per le medesime ragioni, devono ritenersi ininfluenti le modalità RAGIONE_SOCIALEa designazione del dipendente destinato all’esercizio RAGIONE_SOCIALEe predette funzioni, le quali, peraltro, consistono in una delega del direttore RAGIONE_SOCIALE soltanto nel caso in cui le stesse siano esercitate all’interno di un ospedale, mentre nel caso in cui, come nella specie, le medesime funzioni siano esercitate presso un’usl, si risolvono nella mera assegnazione al relativo ufficio, operante nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe competenze istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (cfr. art. 4 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l’approvazione del regolamento di polizia mortuaria).
6. Il secondo motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ alla correzione RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALEa causa d’ineleggibilità prevista dall’art. 2, primo comma, n. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154 del 1981, si è limitata a rilevare che nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE l’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di rappresentanza o dei poteri di organizzazione o coordinamento del personale spetta al RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE.
Tale affermazione, implicando logicamente che il riferimento alle aziende dipendenti dalla regione, contenuto nella norma in esame, includa anche le usl, i cui dipendenti, se investiti RAGIONE_SOCIALEe predette funzioni, dovrebbero quindi considerarsi ineleggibili alla carica di consigliere regionale, non tiene conto del carattere speciale RAGIONE_SOCIALEa causa d’ineleggibilità prevista dal n. 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2,
primo comma, cit., il cui riferimento specifico ai dipendenti RAGIONE_SOCIALEe usl consente di escludere che, al di fuori RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi in cui siano investiti RAGIONE_SOCIALEe funzioni ivi descritte, gli stessi possano essere considerati ugualmente ineleggibili ai sensi del n. 11 RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione, in quanto operanti al RAGIONE_SOCIALEo di un’RAGIONE_SOCIALE dipendente dalla regione: in tal senso depone non soltanto il principio generale secondo cui le norme che prevedono cause d’ineleggibilità hanno carattere eccezionale, introducendo limitazioni al diritto di elettorato passivo, e devono quindi essere interpretate restrittivamente, in quanto poste in deroga all’art. 51 Cost., ma anche e soprattutto la chiara intenzione del legislatore di regolare specificamente ed esaustivamente, con la disposizione di cui al n. 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, primo comma, cit., la materia RAGIONE_SOCIALE‘ineleggibilità per i dipendenti RAGIONE_SOCIALEe usl (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/1996, n. 4511; v. anche Cass., Sez. I, 12/12/2011, n. 26532). Nessun rilievo può dunque assumere, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui all’art. 2, primo comma, n. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154 del 1981, la circostanza che, nell’ambito del riordino del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disposto dal d.lgs. n. 502 del 1992, le usl, originariamente configurate dall’art. 15, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1978, n. 833 come strutture organizzative dei comuni singoli o associati e RAGIONE_SOCIALEe comunità montane, siano state trasformate in aziende strumentali RAGIONE_SOCIALEa regione, dotate di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, non risultando tale qualificazione sufficiente a comportarne l’equiparazione, ai fini che qui interessano, agli altri istituti, consorzi o aziende dipendenti dagli enti territoriali, i cui amministratori e dipendenti risultano ineleggibili, se investiti di funzioni di rappresentanza o di poteri di organizzazione e coordinamento.
Il diverso trattamento in tal modo riservato ai dipendenti RAGIONE_SOCIALEe usl, la cui ineleggibilità risulta limitata alla sola ipotesi in cui gli stessi siano investiti di funzioni apicali, non può d’altronde ritenersi contrastante con gli artt. 3 e 51 Cost., costituendo manifestazione RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità di cui il legislatore gode nell’individuazione dei limiti di accesso dei cittadini alle cariche politiche (cfr. ex plurimis , Corte cost., ord. n. 276 del 2012, sent. 240 del 2008 e n. 160 del 1997), le cui modalità di esercizio appaiono nella specie tutt’altro che irragionevoli, avuto riguardo al generalizzato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa natura dirigenziale RAGIONE_SOCIALEe funzioni attribuite ai medici nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe strutture sanita-
rie, emergente dal d.lgs. n. 502 del 1992, e RAGIONE_SOCIALE‘eccessivo ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘ambito di operatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, primo comma, n. 8, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 154 del 1981 che ne conseguirebbe, ove tale disposizione fosse ritenuta applicabile a tutti i dipendenti investiti di funzioni dirigenziali.
Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione del controricorrente.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 14/09/2023