Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34404 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 34404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4087/2025 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
Contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE REGIONALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PALERMO
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 89/2025 depositata il 22/01/2025.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME COGNOME NOME, secondo dei non eletti alle elezioni dell’RAGIONE_SOCIALE Regionale Siciliana del 25/9/2022, ha chiesto di accertarsi e dichiararsi la ineleggibilità e/o incandidabilità di COGNOME NOME, primo dei non eletti, che era subentrato nella carica di deputato regionale a COGNOME NOME, dichiarato ineleggibile. Ha dedotto che COGNOME, in quanto dirigente della Regione Sicilia presso la sede di Catania, era stato collocato in aspettativa soltanto in data 12/8/2022, e, quindi, non aveva rispettato il termine di 180 giorni prima della scadenza naturale della legislatura (4/11/2022) prescritto dall’art. 8 L.R. n. 29/1951, né il termine prescritto dall’art. 10 della stessa legge regionale. Ha dedotto che durante l’intero periodo della campagna elettorale, il COGNOME quale dirigente regionale, aveva continuato a ricoprire e ad esercitare le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) e di DEC (direttore esecuzione contratto).
Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda ritenendo tempestiva la collocazione in aspettativa, come prevista dall’art. 10 -bis della L.R. 29/1951 (entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi) norma che è dettata per le ipotesi di conclusione anticipata della legislatura, poiché il collocamento in aspettativa del COGNOME è stato domandato il 12/8/2022 e il decreto che aveva disposto le elezioni anticipate era del 10/8/2022. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che il decreto di collocamento in aspettativa fosse stato correttamente emesso pure in mancanza di nulla osta da parte del segretario generale e che non vi fosse prova che il COGNOME avesse continuato a operare come RUP TARGA_VEICOLO, dal momento che vi era prova soltanto del fatto che
l’amministrazione non l’aveva sostituito e che allo stesso era indirizzata della corrispondenza.
COGNOME ha interposto gravame, che la Corte d’appello di Palermo ha accolto, rilevando che la disposizione dell’art. 10 -bis della L.R. 29/1951 -la quale prevede che, in caso di cessazione anticipata della legislatura le cause di ineleggibilità non sono applicabili coloro che sono effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi elettorali -deve essere letta insieme agli articoli 8 e 10 della stessa legge regionale che prevedono rispettivamente che il termine entro il quale rimuovere la causa di ineleggibilità sia di 180 giorni o 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali. La Corte d’appello di Palermo, nella sentenza qui impugnata, ha osservato che nel caso di specie è vero che la legislatura si è conclusa anticipatamente -e cioè in data 10 agosto 2022 -ma quasi a ridosso del quinquennio dalle precedenti elezioni che si sarebbe compiuto il 4 novembre 2022, rispetto al quale sia il termine di 180 giorni sia quello di 90 erano ormai decorsi, e scaduti, rispettivamente, il giorno 8 maggio 2022 e il giorno 6 agosto 2022. Scaduti questi termini, non è possibile essere rimesso in termini dalla scadenza anticipata dalla legislatura, diversamente vi sarebbe un’alterazione della par condicio perché chi ha rimosso l’ineleggibilità tempestivamente si troverebbe a concorrere con chi invece non la ha rimossa.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. NOME si è difeso con controricorso e ha depositato memoria. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e all’udienza pubblica del 19 novembre 2025 ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso e il rigetto del primo, con assorbimento del terzo motivo; il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e il difensore del controricorrente ha insistito per il rigetto del ricorso, entrambi riportandosi agli scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360 n. 3 c.p.c., l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l’art. 10 -bis comma 1 della Legge Regionale n. 29/1951, asserendo che la conclusione anticipata della legislatura sarebbe avvenuta dopo la scadenza dei termini indicati dagli artt. 8 e 10 della L.R. n. 29/1951. Il ricorrente deduce che è evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello è evidente giacché la « conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto » – cui fa rifermento l’art. 10 bis – non è avvenuta il 10 agosto (data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali), ma il 4 agosto 2022, in seguito alle dimissioni del Presidente della Regione, per effetto delle suddette dimissioni e quindi prima della scadenza dei termini indicati dagli artt. 8 e 10 della L.R. 29/1951. Rileva che poiché l’art. 10 dello Statuto dispone che « In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell’RAGIONE_SOCIALE regionale e del Presidente della Regione », non sussiste alcun dubbio sul fatto che la conclusione della legislatura si sia verificata al momento delle dimissioni del Presidente della Regione e non certo con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi, che è solo una conseguenza di tale scioglimento.
2. -Con il secondo motivo di ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. l’erroneità della sentenza impugnata laddove la Corte d’appello di Palermo ha accolto il primo motivo d’appello del COGNOME, con cui era stata dedotta l’omessa applicazione degli articoli 8 e 10 della L.R. n.29/1951 regione Sicilia anche nella applicazione dei termini previsti ed errata applicazione dell’art. 10 bis L.R. n.29/1951. Il ricorrente deduce l’erroneità dell’interpretazione estensiva fornita dalla Corte d’Appello della normativa regionale in materia elettorale, in quanto, come noto, le norme
in materia elettorale devono essere oggetto di una interpretazione strettamente letterale. Rileva che è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione, sicché le norme che disciplinano quest’ultima sono di stretta interpretazione. Osserva inoltre che la sentenza impugnata, a sostegno dei proprio assunti, ha erroneamente richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 6845/2011. La suddetta sentenza è, infatti, relativa ad una fattispecie inerente la legge elettorale della Regione Sardegna e non è conferente con il caso di cui alla presente controversia.
3. -Con il terzo motivo di ricorso, viene, in subordine e cautelativamente, reiterata la questione di legittimità costituzionale, già proposta nel giudizio di merito, erroneamente non esaminata in nessun modo dalla Corte d’appello che ha omesso di pronunciarsi sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della stessa. In particolare, viene dedotto che la disciplina regionale si pone in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione laddove introduce, ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità, un termine notevolmente diverso (e più gravoso) rispetto a quello previsto per l’elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario, in tal modo limitando notevolmente il diritto di elettorato passivo dei cittadini siciliani. Deduce che l’introduzione, in Sicilia, di una disciplina -in materia di ineleggibilità -diversa rispetto a quella prevista per le regioni a statuto ordinario risulta immotivata e si pone in contrasto gli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto determina un trattamento -in tema di elettorato passivo -ingiustificatamente deteriore rispetto alla normativa prevista in via generale. Appare evidente, secondo il ricorrente, come la normativa regionale siciliana si ponga in contrasto con la Costituzione, laddove prevede che le cause di ineleggibilità vadano rimosse (a seconda dei casi) 180 o 90 giorni ‘ prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionale ‘, anziché disporre che le stessa
vadano rimosse ” non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”.
-Il primo e il secondo motivo del ricorso possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.
4.1. -Lo Statuto della Regione Siciliana (R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948,) all’art. 3 comma 2) prevede che « L’RAGIONE_SOCIALE regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni »; al successivo art. 10 comma 2) prevede che « In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell’RAGIONE_SOCIALE regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi ».
Pertanto, non può dirsi che le dimissioni costituiscano la conclusione della legislatura, poiché esse sono, invece, il fatto (uno dei fatti) che determina la necessità di procedere a nuova elezione, contestualmente, del Presidente e della Regione. Il fatto non produce ipso iure la conclusione della legislatura, ma mette in moto un meccanismo che porta alla sua conclusione anticipata, la cui data va individuata nell’atto formale che indice le nuove elezioni, e cioè la data di convocazione dei comizi o fissazione elezioni, in questo caso il 10 agosto 2022, data della pubblicazione del « Decreto di indizione dei comizi elettorali, in seguito alle dimissioni del Presidente della Regione »; questo atto segna l’inizio ufficiale della campagna elettorale, rispetto alla quale si evidenziano le esigenze di par condicio . In tal senso, anche il Procuratore generale rileva che per concludere l’iter politico, giuridico ed amministrativo della legislatura, occorre avere riguardo al bando di indizione di nuove elezioni ed alla conseguente pubblicazione sulla GURS come notizia pubblica di fine legislatura.
4.2. -Anche il citato art 10 -bis della L.R. n. 29/1951 considera la convocazione dei comizi come la data di conclusione della legislatura,
prevedendo che « in caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell’RAGIONE_SOCIALE regionale, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» . Nel prevedere un termine speciale ed eccezionale per la rimozione delle cause di incompatibilità in caso di conclusione anticipata della legislatura, coerentemente il legislatore individua il momento in cui la legislatura si conclude nella data di convocazione dei comizi.
5. -Si tratta però di termine eccezionale, legato al verificarsi di una circostanza specifica che impedisce -ed in quanto impedisce -la applicazione la norma ordinaria.
L’articolo 10 -bis della L.R. 29/1951 è infatti norma che fa eccezione alla regola di cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge regionale nella parte che qui interessa, e cioè i commi 2 e segg., i quali non prevedono cause di limitazione dell’elettorato passivo, ma indicano come e in che tempi le limitazioni previste dal comma primo (condizioni di ineleggibilità) possono essere rimosse. Ed infatti il comma 2 dell’art. 8, che segue la elencazione delle cariche pubbliche che comportano ineleggibilità (sindaco e assessori comunali, prefetto e vice prefetto, capo e vicecapo di polizia, etc.) dispone che « 2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale»; il comma 2 dell’art. 10, che segue la elencazione delle cariche private che comportano ineleggibilità (amministratori e dirigenti di società vincolate con Stato e Regione o in vigilanza etc.) dispone che «2. Le cause di ineleggibilità previste dal
presente articolo non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali ».
5.1. -Non può quindi genericamente parlarsi di interpretazione estensiva o analogica delle norme che regolano le cause di ineleggibilità, dovendosi correttamente ristabilire il rapporto regola -eccezione tra le norme in esame.
In particolare, rileva qui il rapporto tra norma ordinaria ( ius generale) e norma eccezionale ( ius singulare ), che si distingue dalla norma ordinaria perché la sua applicazione presuppone che ricorrano le circostanze eccezionali in essa contemplate: eccezionali rispetto a quelle previste nella regola data dallo ius generale . Lo ius singulare è quindi una norma che può essere compresa soltanto se riferita alle norme alle quali deroga in ragione dell’evento eccezionale, in presenza del quale l’applicazione dello ius generale comporterebbe effetti distorsivi rispetto alle esigenze di equità del sistema, compromettendo la realizzazione di quegli stessi interessi che lo ius generale persegue. L’evento eccezionale previsto dalla norma, e che ne consente l’applicazione, deve quindi essere indagato dall’interprete non solo in relazione al suo manifestarsi, ma anche in relazione agli effetti che produce; in tanto esso rileva in quanto comporta quegli effetti distorsivi che il legislatore ha inteso evitare con la previsione dello ius singulare .
5.2. -Le norme che stabiliscono cause di ineleggibilità fanno eccezione al principio della universalità dell’elettorato passivo stabilito dall’art. 51 Cost., ma sono giustificate dalla stessa norma costituzionale, la quale prevede che l’accesso debba avvenire in condizioni di uguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La norma che prevede in che termini e modi restano prive di effetto le cause di ineleggibilità introduce
un temperamento alla norma che le stabilisce e in tal senso la integra, ma opera come ius generale sulla fattispecie contemplata (rimozione delle cause di incompatibilità); l’art. 10 -bis è una norma che nella previsione di una circostanza di fatto eccezionale (la scadenza anticipata delle legislatura), chiude il sistema, come ritenuto dalla Corte d’appello, cosicché in ogni occasione possa essere rispettata la ratio fondamentale delle cause di ineleggibilità, che è quella di assicurare la par condicio tra i candidati.
5.3. -Dal complessivo esame delle norme in oggetto, si desume che il legislatore siciliano, nel prevedere le cause di ineleggibilità, al tempo stesso, all’evidente fine di non limitare in maniera irragionevole l’elettorato passivo, ha stabilito come e in che tempi le predette cause di ineleggibilità si possono rimuovere o divengono comunque inefficaci.
La limitazione dell’elettorato passivo è giustificata solo e nella misura in cui, per garantire la par condicio, devono evitarsi posizioni di vantaggio di cui il soggetto si può avvalere per influenzare in suo favore il corpo elettorale (v. Cass. n. 29277/2024). Posizione di vantaggio che il legislatore siciliano ha individuato in certe cariche, sempre però che esse siano effettive e attive, stimando anche il tempo necessario affinché cessino gli effetti di questa posizione di vantaggio se la carica è dismessa, in via effettiva e non solo nominale (Cass. n. 27832/2011).
In questa valutazione, espressa in norme di legge, il tempo gioca un ruolo importante, perché soltanto decorso un certo periodo da quando la posizione è dismessa la causa di ineleggibilità è ritenuta dal legislatore, nell’ambito della sua discrezionale valutazione, inefficace; vale a dire che la posizione di vantaggio si neutralizza, nella valutazione del legislatore, per effetto combinato della dismissione della carica e del decorso del tempo rispetto al momento in cui i candidati devono confrontarsi nella campagna elettorale.
Il tempo necessario perché maturi la inefficacia della posizione di vantaggio dimessa può essere superiore a quello stimato dal legislatore, ma non inferiore e ciò viene espresso dalla formula «almeno centottanta giorni prima» e «almeno novanta giorni prima» .
6. -La regola (di temperamento) generale è dunque che occorre rimuovere le cause di ineleggibilità 180 o 90 giorni (secondo il tipo di carica) prima della scadenza del quinquennio che costituisce la cessazione legale della legislatura -e quindi l’apertura della nuova campagna elettorale -per evitare la captatio benevolentiae e potenzialmente inquinare, utilizzando la propria posizione, l’esito delle elezioni, o comunque anche indirettamente influenzare l’elettore per il fatto stesso di godere del prestigio legato alla carica.
6.1. -L’ipotesi di cui all’art.10 -bis è una norma che opera soltanto nei limiti in cui si verifichi il caso specifico non contemplato dalle norme che lo precederono, e cioè che la scadenza della legislazione non sia quella fisiologica quinquennale. Quindi, è una norma eccezionale non rispetto al principio dell’universalità dell’elettorato passivo, ma rispetto a quella parte della norma che computa i termini a ritroso dalla scadenza del quinquennio.
La norma eccezionale è distinguibile dalla norma ordinaria proprio perché è applicabile solo in circostanze eccezionali. Secondo l’art. 14 delle preleggi « Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati ». Il caso considerato dall’art. 10 bis è la «conclusione anticipata della legislatura» contemplato come fatto che rende necessario introdurre una regola diversa rispetto a quella generale e modificare i termini entro i quali occorre rimuovere le cause di incompatibilità.
La scadenza anticipata della legislatura rileva in quanto essa determini la impossibilità di rispettare (utilmente) il termine dei 180 o dei 90 giorni, diversamente non vi sarebbe stata alcuna necessità di
introdurre la norma eccezionale. Di conseguenza l’art. 10 -bis può applicarsi solo nel caso in cui l’anticipazione della chiusura della legislatura e dell’indizione delle nuove elezioni avvenga prima dello spatium temporis (rispettivamente 180 o 90 giorni) ordinario. E ciò non perché, in tal caso, sarebbe materialmente impossibile calcolare i termini rispetto alla scadenza del quinquennio, ma perché il quinquennio viene in rilievo quale termine di scadenza fisiologico della legislatura e che segna l’apertura della nuova campagna elettorale; quindi la norma serve ad evitare che si apra una campagna elettorale in cui il soggetto che gode della posizione di vantaggio la possa mantenere fino al momento in cui sta per scadere il termine di 180 (o 90) giorni prima della scadenza quinquennale; invece deve rimuoverla al più presto possibile e cioè entro dieci giorni dalla convocazione dei comizi. Di contro, la scadenza anticipata della legislatura, se avviene dopo il suddetto spatium temporis , non impedisce al soggetto che aspira a candidarsi di essere diligente e di rimuovere per tempo la causa di ineleggibilità. Diversamente ragionando la scadenza anticipata della legislatura costituirebbe un fatto idoneo a scardinare completamente il sistema delle ineleggibilità e della loro tempestiva rimozione e come tale potrebbe essere utilizzato, operando come un mezzo per rimettere in termini il soggetto già decaduto dalla facoltà di rimuovere la causa impeditiva.
6.2. -Si immagini una legislatura che dura solo due anni: se non vi fosse l’art. 10 -bis una persona che riveste un dato ruolo pubblico, ad esempio un assessore comunale, potrebbe iniziare e concludere la sua campagna elettorale restando in carica, perché a norma dell’art. 8 dovrebbe dimettersi solo 180 giorni prima della scadenza del quinquennio. Si immagini invece una legislatura che dura, come quella in esame, quattro anni e nove mesi (o quattro anni e undici mesi): se l’art 10 -bis dovesse interpretarsi nel senso prospettato dal ricorrente, la persona che riveste il ruolo de quo potrebbe condurre la campagna elettorale prima
che sia maturato il tempo ritenuto utile dal legislatore a neutralizzare gli effetti del prestigio connesso alla carica e idoneo a influenzare l’elettorato, mentre altri invece, confidando nella scadenza legale, abbiano rimosso la causa di ineleggibilità tempestivamente. Invece, la deroga alla regola che deve decorrere un certo tempo tra la cessazione della carica e l’inizio della campagna elettorale, può ammettersi solo a due condizioni: a) che vi sia l’evento imprevisto ed eccezionale della conclusione anticipata della legislatura; b) che sia rispettata la par condicio tra i candidati.
7. -La Corte d’appello ha adeguatamente circoscritto l’ambito di applicabilità dell’articolo 10 -bis in relazione a quella che è la finalità perseguita dalla norma; una diversa lettura, infatti, porrebbe un problema di costituzionalità per la violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza. Come rileva la Corte d’appello, si avrebbe disparità ingiustificata di trattamento tra coloro che confidando nella scadenza fisiologica della legislatura e intendendo candidarsi abbiano rimosso tempestivamente la ragione di ineleggibilità; e non vi è invece alcuna ragione di tutelare coloro i quali abbiano maturato la decisione di candidarsi successivamente alla scadenza del termine fisiologico; e sempre che di decisione maturata successivamente si tratti, o non piuttosto, in ipotesi, del tentativo di utilizzare finché è possibile la propria posizione per conseguire ingiustificati vantaggi.
7.1 -Sul punto si veda, anche se riferita a un caso diverso Cass. 6845/2011, citata dalla Corte d’appello; diversa è la Regione e diverso il quadro normativo, ma ben si individua la ragione per cui è necessario procedere tempestivamente alla rimozione delle cause di ineleggibilità e non si può consentire una ingiustificata rimessione in termini per coloro che non vi hanno provveduto. In detta sentenza si evidenza che il parametro teleologico deve essere apprezzato, in sede ermeneutica, anche per norme di stretta interpretazione, quali quelle in tema di elettorato passivo e che si avrebbe violazione della par condicio nel
procrastinare la rimozione della condizione di vantaggio rispetto ad eventuali candidati, parimenti ineleggibili, che abbiano però rinunciato, per tempo, alla loro carica.
Pertanto, può enunciarsi il seguente principio di diritto:
L’art. 10 -bis della L.R. Siciliana, il quale prevede che in caso di scioglimento anticipato della legislatura le cause di ineleggibilità non sono applicabili a coloro che sono cessati dalle funzioni entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e non nel termine di cui agli artt. 8 e 10 della stessa legge, opera come norma eccezionale rispetto alle norme generali sul decorso del tempo necessario per privare di effetti le cause di ineleggibilità. La norma eccezionale ( ius singulare ), si distingue dalla norma ordinaria ( ius generale ) perché la sua applicazione presuppone che ricorrano le circostanze eccezionali in essa contemplate, in presenza delle quali l’applicazione dello ius generale comporterebbe effetti distorsivi rispetto alle esigenze di equità del sistema, compromettendo la realizzazione degli interessi che lo stesso ius generale persegue. Pertanto, la norma contenuta nell’art 10 -bis della L.R. Siciliana n. 29/1951 va intrepretata nel senso che essa non opera per sanare il difetto di diligenza dell’aspirante candidato, quando la conclusione anticipata della legislatura è a ridosso della sua conclusione legale e sono già scaduti i termini previsti dagli artt. 8 e 10 della stessa legge regionale per la rimozione delle cause di ineleggibilità.
-La questione attinente al dubbio di legittimità costituzionale della normativa applicata dalla Corte d’appello è manifestamente infondata.
8.1. -In più occasioni questa Corte ha esaminato la legislazione in materia elettorale della Regione Sicilia, affermando che sussiste in materia un ambito di discrezionalità del legislatore siciliano, non solo in quanto si tratta di Regione a statuto speciale ma anche in relazione alle
specifiche peculiarità locali che debbono essere congruamente e ragionevolmente apprezzate (Cass. 18692/2025; Cass. 29277/2024)
I principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 438 del 1994 invocata dal ricorrente – relativa alla Regione Friuli Venezia Giulia -non possono essere sic et simpliciter trasposti al caso di specie.
La Consulta ha osservato che, a seguito dell’adozione della L. 2 luglio 2004 n. 165 è stato inevitabilmente lasciato ampio spazio alla legislazione regionale proprio in tema di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con conseguente sensibile attenuazione della rigida disciplina unitaria dell’elettorato passivo e ampliamento dei confini alla discrezionalità legislativa regionale in tema di ineleggibilità. E in particolare ha affermato che è evidente che la Regione siciliana non può incontrare, nell’esercizio della propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi dell’art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Ancora, si è osservato che nell’esercizio di una competenza legislativa come quella prevista dallo statuto siciliano, si possono anche diversificare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, ma occorre che ciò avvenga sulla base di «condizioni peculiari locali», che quindi «debbono essere congruamente e ragionevolmente apprezzati dal legislatore siciliano» (Corte Cost. sentenza n. 276 del 1997) e che la potestà legislativa della Regione siciliana in tema di elezioni dell’RAGIONE_SOCIALE regionale sia più ampia rispetto a quella relativa alle elezioni degli enti locali, pur se incontra un limite nell’esigenza di garantire che sia rispettato il diritto di elettorato passivo in condizioni di sostanziale uguaglianza su tutto il territorio nazionale ( Corte Cost. 143/2010).
Tutta la giurisprudenza costituzionale afferma sì che le categorie dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità devono muoversi nell’alveo di una disciplina comune in tutte le regioni, siano esse a statuto ordinario che a
statuto speciale, ma ha anche costantemente ammesso un adattamento a livello locale delle singole disposizioni ed ancor di più in Sicilia, in ragione di più gravi fenomeni di infiltrazioni delinquenziali nelle amministrazioni pubbliche e di condizioni locali “peculiari ed eccezionali” . Si veda ad esempio Corte Cost. n. 288/2007: « Questa Corte in specifico riferimento alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana in tema di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri degli enti locali (di cui agli artt. 14, lettera o, e 15, terzo comma, dello statuto) ha in molte occasioni affermato che «la disciplina regionale d’accesso alle cariche elettive dev’essere strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa della esigenza di uniformità in tutto il territorio nazionale discendente dall’identità di interessi che Comuni e Province rappresentano riguardo alle rispettive comunità locali, quale che sia la Regione di appartenenza ……. Al tempo stesso, peraltro, questa Corte ha costantemente riconosciuto che discipline legislative differenziate possono essere ammissibili «in presenza di situazioni concernenti categorie di soggetti, le quali siano esclusive per la Sicilia ovvero si presentino diverse, messe a raffronto con quelle proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio nazionale ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e finalizzati alla tutela di un interesse generale». Su questa base sono state ritenute non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti talune norme della Regione siciliana che disciplinavano cause di ineleggibilità non previste dal legislatore statale (sentenze n. 539 del 1990 e n. 130 del 1987).
Nel caso di specie, il legislatore siciliano si è mosso nell’ambito della sua discrezionalità, apprezzando come in Sicilia l’effetto potenzialmente condizionante del ricoprire una determinata carica può protrarsi nel tempo a seconda del tipo di carica ricoperto e in relazione a quella che è la struttura economico sociale della Regione, ma senza incidere sostanzialmente sull’elettorato passivo dal momento che alle situazioni di
incompatibilità o ineleggibilità può porsi tempestivo rimedio e, come sopra si è detto, in condizioni di parità tra tutti gli aspiranti candidati. Inoltre, l’art. 10 -bis, come sopra si è detto, mira a stabilire un termine speciale per la rimozione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità che tenga conto della impossibilità di rispettare il termine ordinario, nel rispetto della par condicio , e pertanto da questo punto di vista favorisce anziché impedire l’esercizio del diritto di elettorato, senza però creare ingiustificati vantaggi per alcuno.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in euro 6.000,00 per compensi euro 200,00 per spese non documentabili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 euro 200,00 per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/11/2025.
Il Consigliere est.
COGNOME NOME NOME
Il Presidente NOME COGNOME