Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5427 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 5427 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5644/2023 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO e dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
e
REGIONE CALABRIA e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CATANZARO;
-intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 139/23, depositata
il 9 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delo AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, primo dei candidati non eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria nelle elezioni indette per il 3-4 ottobre 2021, convenne in giudizio NOME COGNOME, eletto alla medesima carica, per sentirne accertare l’ineleggibilità ai sensi dell’art. 2, primo comma, nn. 8 e 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nonché per sentir disporre la surroga in proprio favore, con il pagamento degli arretrati delle indennità e delle spettanze dovute fino al momento del suo insediamento effettivo.
A sostegno della domanda, riferì che il AVV_NOTAIO, pur ricoprendo gl’incarichi di Direttore della Struttura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Direttore del RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE e Componente del Collegio di Direzione, aveva avanzato domanda di aspettativa soltanto per quello di Direttore dipartimentale, che, in quanto conferito a tempo determinato, avrebbe richiesto le dimissioni. Aggiunse che, nonostante la proposizione della predetta domanda, egli non aveva di fatto cessato di esercitare le funzioni di Direttore dipartimentale, avendo sottoscritto la determinazione n. 88 dell’8 settembre 2021, avente ad oggetto la liquidazione del compenso per l’esecuzione di tamponi molecolari ed antigenici.
Si costituì il AVV_NOTAIO, e resistette alla domanda, sostenendo di essere stato tempestivamente collocato in aspettativa da tutti gl’incarichi ricoperti, ivi compreso quello di Direttore dipartimentale, e precisando di aver sottoscritto la determinazione quando ancora era nella piena titolarità dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Con ordinanza del 23 marzo 2022, il Tribunale di Catanzaro rigettò
la domanda.
L’impugnazione proposta dal COGNOME è stata rigettata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 9 febbraio 2023.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto provato che il AVV_NOTAIO avesse provveduto a rimuovere la causa d’ineleggibilità nel termine perentorio previsto dall’art. 2 della legge n. 154 del 1981, mediante la proposizione della domanda di collocamento in aspettativa non retribuita per un periodo di quaranta giorni, accolta dal Commissario straordinario dell’Asp con delibera del 27 agosto 2021. Ha aggiunto che la partecipazione al procedimento per l’adozione della determinazione n. 88 del 2021 aveva avuto luogo in epoca anteriore all’inizio del periodo di aspettativa, reputando a tal fine irrilevante il momento in cui si era concluso il procedimento amministrativo, giacché, come attestato dal Direttore amministrativo e dal Commissario straordinario, il AVV_NOTAIO si era limitato ad attestare la conformità del provvedimento alla legge, all’esito dell’istruttoria, ed a sottoscrivere la proposta e l’atto di liquidazione del compenso spettante ad un operatore sanitario per l’esecuzione di tamponi molecolari ed antigenici, privi di data ma da ritenersi firmati il 26 agosto 2021, conformemente alla prassi amministrativa in vigore presso l’Asp, come risultava anche da una nota rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE. Ha osservato inoltre che la richiesta di aspettativa presentata in qualità di dipendente e Direttore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si estendeva anche all’incarico di Direttore dipartimentale, avente come presupposto proprio la titolarità della predetta carica, ai sensi dell’art. 17bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Ha ritenuto che il collocamento in aspettativa non fosse precluso dalla natura del predetto incarico, il cui conferimento a tempo determinato non era assimilabile all’assunzione di un dipendente a tempo determinato, trattandosi di un incarico fiduciario rimesso alla discrezionalità del Direttore generale.
Avverso la predetta sentenza il NOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il AVV_NOTAIO ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 154 del 1981, degli artt. 1, 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 1 disp. prel. cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della tempestività della rimozione della causa d’ineleggibilità, ha ritenuto irrilevante il momento in cui la determinazione sottoscritta dal AVV_NOTAIO era venuta giuridicamente ad esistenza. Premesso che la determinazione costituiva l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo in cui il AVV_NOTAIO aveva svolto la triplice funzione di proponente, adottante e responsabile del procedimento, senza essere mai stato sostituito, sostiene che gli effetti della sottoscrizione si sono prodotti soltanto con la pubblicazione del provvedimento, rispetto alla quale non può assumere alcun rilievo la prassi contra legem invalsa presso l’Asp. Aggiunge che la mancata cessazione del AVV_NOTAIO dalle proprie funzioni era testimoniata anche dall’avvenuta pubblicazione della determinazione, a lui affidata in qualità di responsabile del procedimento.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, secondo comma, della legge n. 154 del 1981, dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ., osservando che, nell’individuazione della data di sottoscrizione della determinazione, la Corte d’appello ha utilizzato documenti esterni al provvedimento, senza considerare che questo ultimo aveva efficacia di atto pubblico, il cui contenuto ricalcava esattamente le fasi del procedimento amministrativo. Premesso che la determinazione riportava tre firme del AVV_NOTAIO, afferma che, in quanto recante la data del 7 settembre 2021, l’attestazione di regolarità contabile, apposta dal Dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE economico-finanziaria sulla relativa proposta, dimostrava che a quella data il provvedimento non era stato ancora adottato. Aggiunge che i documenti utilizzati non rivestivano alcun valore probatorio, non essendo certificazioni pubbliche né attestazioni pubbliche, ai sensi dello art. 1 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in quanto non riferibili a stati, qualità personali e fatti risultanti da albi, elenchi o registri pubblici.
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., osservando che la sentenza
impugnata ha omesso di spiegare le ragioni per cui non si è attenuta alle risultanze della determinazione, aventi efficacia di prova legale, ma ha contraddittoriamente conferito rilievo alle attestazioni acquisite, senza considerare che nelle stesse si faceva riferimento ad una mera proposta di determinazione, e senza tenere conto dei relativi allegati.
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2, primo comma, n. 8, e secondo comma, della legge n. 154 del 1981, insistendo sulla natura apicale del ruolo rivestito dal AVV_NOTAIO, sia in qualità di componente del Collegio di direzione dell’RAGIONE_SOCIALE, organo di supporto del Direttore generale, sia in qualità di Direttore di RAGIONE_SOCIALE, cui sono attribuite responsabilità professionali e gestionali, ai fini della corretta programmazione e gestione delle risorse, nonché la rappresentanza formale del RAGIONE_SOCIALE, sia infine in qualità di Direttore di Struttura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Aggiunge che, nell’adozione della determinazione n. 88 del 2021, il AVV_NOTAIO ha agito in qualità di delegato del Commissario straordinario dell’Asp, e quindi nell’esercizio delle funzioni proprie del Direttore generale.
Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2, primo comma, n. 11, della legge n. 154 del 1981, sostenendo che, in qualità di Direttore di RAGIONE_SOCIALE, componente del Collegio di Direzione e Direttore di Struttura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il AVV_NOTAIO è un dipendente dell’Asp che esercita poteri di organizzazione e coordinamento del personale. Afferma infatti che il Direttore di RAGIONE_SOCIALE, oltre ad essere investito di una responsabilità gestionale, partecipa, in qualità di componente del Collegio di direzione, alla pianificazione strategica ed al governo clinico, coadiuvando il Direttore generale. Aggiunge che l’Asp è un’azienda dipendente della Regione, che attraverso la stessa assicura i livelli essenziali di assistenza, individuando i principi organizzativi e i criteri di finanziamento e indirizzo, disciplinandone l’articolazione sul territorio, stabilendo le modalità con cui vengono assicurate le prestazioni e i servizi e le modalità di vigilanza e controllo, nonché di valutazione dei risultati.
I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, riguardanti la tempestività della rimozione della causa d’ineleggibilità, sono infondati.
E’ opportuno premettere che nei giudizi in materia elettorale questa Corte è chiamata ad operare come giudice non solo di legittimità, ma anche di merito, disponendo a tal fine di poteri di diretta cognizione ed analisi dei fatti di causa, da esercitarsi pur sempre nell’ambito delle censure proposte e delle risultanze probatorie già acquisite nei precedenti gradi: in tali giudizi, pertanto, la deduzione del difetto di motivazione della sentenza impugnata non è inammissibile, ma irrilevante, potendo questa Corte procedere all’esame diretto degli atti di causa, indipendentemente dalla valutazione che ne ha fatto il giudice di appello (cfr. Cass., Sez. I, 17/02/2021, n. 4227; 18/10/ 2006, n. 22346; 29/04/2006, n. 10054).
Ciò posto, si osserva che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che, ai fini della rimozione della causa d’ineleggibilità, risultasse sufficiente la prova del collocamento in aspettativa del candidato, con decorrenza dal 30 agosto 2021, escludendo che lo stesso avesse continuato di fatto ad esercitare le funzioni di Direttore dipartimentale anche in epoca successiva, attraverso l’adozione, in data 8 settembre 2021, della determina di liquidazione del compenso dovuto ad un operatore sanitario per l’esecuzione di tamponi molecolari ed antigenici: come accertato dalla Corte territoriale, sulla base delle attestazioni prodotte in giudizio, nella predetta data aveva avuto infatti luogo non già la sottoscrizione della determina da parte del convenuto, ma la pubblicazione della stessa, che costituiva l’atto conclusivo del procedimento di formazione, posto in essere dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito del positivo riscontro della copertura finanziaria da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Risorse Economiche e Finanziarie.
Non può condividersi, al riguardo, la tesi sostenuta dalla difesa del ricorrente, secondo cui, ai fini della cessazione dell’esercizio delle funzioni, occorreva tenere conto del momento in cui si erano prodotti gli effetti della sottoscrizione, coincidente con quello della pubblicazione del provvedimento, alla data della quale il convenuto risultava peraltro ancora investito della funzione di responsabile del procedimento, non essendo stato sostituito dall’Amministrazione. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, ciò che assume rilievo, ai fini della rimozione della causa d’ineleggibilità, non è il momento in cui si producono gli effetti degli atti compiuti dal candidato nell’e-
sercizio delle funzioni connesse all’incarico ricoperto, ma quello in cui viene a cessare di fatto l’esercizio delle medesime funzioni, e con esso il rischio, che la norma in esame mira a prevenire, che il candidato possa approfittare del prestigio connesso al proprio ufficio per captare il consenso degli elettori, con conseguente lesione della par condicio rispetto agli altri candidati: non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini del riscontro di tale cessazione, ha fatto riferimento al momento in cui il convenuto aveva apposto la sua sottoscrizione sul provvedimento, in qualità di organo competente all’adozione dello stesso, reputando ininfluente la circostanza che l’atto avesse cominciato a produrre i suoi effetti soltanto a seguito della pubblicazione, giacché tale adempimento, effettuato successivamente, era demandato ad un ufficio diverso.
Nessun rilievo può assumere, in contrario, il carattere unitario del procedimento di formazione della determina, il quale, pur essendo destinato a sfociare in un unico provvedimento, si articolava in una pluralità di fasi, contrassegnate dal compimento di atti prodromici e adempimenti materiali (formulazione della proposta, approvazione della stessa da parte del Direttore del RAGIONE_SOCIALE, sottoposizione dell’atto al controllo contabile e, da ultimo, pubblicazione nell’albo pretorio) attribuiti alla competenza di organi diversi, il cui concorso nel perfezionamento della determina e nell’integrazione della sua efficacia non consente di posticipare alla data della pubblicazione l’esercizio delle rispettive competenze. Parimenti irrilevante, a fronte del mancato compimento di ulteriori atti da parte del convenuto successivamente all’approvazione della proposta, è la circostanza che, a seguito del collocamento in aspettativa, l’Amministrazione non avesse provveduto alla sua sostituzione nella funzione di responsabile del procedimento, a lui precedentemente attribuita: la cessazione dell’esercizio delle funzioni connesse all’ufficio ricoperto comportava infatti automaticamente il venir meno anche della predetta posizione, indipendentemente dall’adozione di un provvedimento di sostituzione, in attesa del quale avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 741, secondo cui, in assenza del responsabile del procedimento, è considerato tale il funzionario preposto alla unità organizzativa.
Quanto poi alla prova della data in cui ebbe luogo la sottoscrizione della
proposta, premesso che l’articolazione del procedimento di formazione della determina costituiva la conseguenza necessaria della pluralità di atti richiesti ai fini del suo perfezionamento e dell’integrazione della sua efficacia e delle diverse competenze degli organi chiamati a concorrervi, l’efficacia di piena prova da riconoscersi all’indicazione della data della pubblicazione, quale adempimento conclusivo della vicenda amministrativa, dal cui compimento decorrevano gli effetti del provvedimento, non escludeva la possibilità di desumere da altri documenti la scansione temporale delle singole fasi del procedimento: non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo dato atto della data di pubblicazione della determina, ha individuato quella di approvazione della relativa proposta da parte del convenuto sulla base di due note della Direzione amministrativa e dell’RAGIONE_SOCIALE, le quali riportavano le date di trasmissione della proposta firmata all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Risorse Economiche e Finanziarie, per la sottoposizione al controllo contabile, con l’indicazione del relativo numero di protocollo. Tale indicazione doveva peraltro ritenersi anch’essa assistita da fede privilegiata, in quanto desunta evidentemente dal registro di protocollo dello RAGIONE_SOCIALE, che, in quanto recante l’annotazione in ordine cronologico della corrispondenza in arrivo e in partenza, costituisce un atto pubblico dotato di rilevanza esterna, avente la funzione di provare la data dell’annotazione e la successione nel tempo delle ricezioni e delle spedizioni, e fa quindi fede fino a querela di falso della correttezza di tale data e dell’esatta rappresentazione di detta successione (cfr. Cass., Sez. lav., 30/05/2018, n. 13740; 27/04/ 2018, n. 13015; Cass., Sez. I, 8/10/1998, n. 9959).
7. Il quarto ed il quinto motivo, riguardanti la sussistenza della causa di ineleggibilità, sono invece inammissibili, in quanto volti a riproporre questioni sollevate in primo grado ed in appello, in ordine alle quali i Giudici di merito non hanno adottato alcuna pronuncia, avendole ritenute assorbite per effetto della ritenuta tempestività del collocamento in aspettativa del candidato.
Il potere di esaminare il merito della controversia, spettante al Giudice di legittimità nei giudizi in materia di elettorale, non si estende infatti ai motivi proposti in primo grado ed in sede di gravame, giacché il giudizio riguarda esclusivamente la sentenza di appello che quei motivi ha o avrebbe dovuto
esaminare, e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili, non anche le censure che ad essa hanno dato luogo (cfr. Cass., Sez. I, 29/01/2016, n. 1755; 24/02/2006, n. 4250).
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 29/11/2023