Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30209 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6473/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
e nei confronti
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE presso il TRIBUNALE di TRAPANI, UFFICIO ELETTORALE CENTRALE per la ELEZIONE del PRESIDENTE RAGIONE_SOCIALEa REGIONE e dei DEPUTATI RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso la CORTE D’APPELLO
di PALERMO, RAGIONE_SOCIALE e PRESIDENZA REGIONE RAGIONE_SOCIALE
– intimati
–
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo n. 265/2024 depositata il 20/2/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza in data 15 giugno 2023, accoglieva il ricorso proposto ex art. 22 d. lgs. 150/2011 da NOME COGNOME quale cittadino elettore, dichiarava NOME COGNOME ineleggibile alla carica di deputato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in relazione alle elezioni svoltesi il 25 settembre 2022 e, per l’effetto, lo dichiarava decaduto, disponendone la sostituzione con il primo dei non eletti RAGIONE_SOCIALEa stessa lista.
Riteneva, in particolare, che sussistesse la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 10, lett. f), RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 29/1951, in ragione RAGIONE_SOCIALEa carica rivestita dal COGNOME, nel periodo RAGIONE_SOCIALEa competizione elettorale, di presidente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, RAGIONE_SOCIALE, considerandola assoggettata al potere di vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Palermo, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del COGNOME, reputava -fra l’altro e per quanto qui di interesse – che l’art. 10 -bis l.r. 29/1951, nel richiedere che il candidato, onde superare la causa di ineleggibilità, abbia effettivamente dismesso le funzioni di ostacolo alla partecipazione alla competizione elettorale, consideri sia l’aspetto formale, ovvero il venir meno RAGIONE_SOCIALEa ca rica, sia l’aspetto fattuale, ovvero l’astensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni.
Escludeva, pertanto, che la mera astensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni costituisse un’alternativa a quelle formalità (dimissioni, trasferimento, revoca RAGIONE_SOCIALE‘incarico o del comando, collocamento in aspettativa) che il legislatore RAGIONE_SOCIALE aveva individuato quali atti necessariamente prodromici all’effettiva, e anch’essa necessaria, astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
Rilevava che l’art. 22, comma 1, lett. c), d. lgs. 33/2013 d ava una definizione non degli enti vigilati, ma degli enti di diritto privato in controllo pubblico, né affermava che un ente poteva dirsi ‘vigilato’ solo quando l’amministrazione sovraordinata aveva il potere di nomina dei suoi vertici e dei componenti.
Riteneva che l’assoggettamento RAGIONE_SOCIALEe S.R.R. al potere di controllo e di vigilanza RAGIONE_SOCIALE non potesse escludersi per il fatto che le stesse non fossero annoverate nell’elenco degli enti vigilati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dato che tale elenco non aveva valore esaustivo e la sottoposizione di un ente al controllo e/o alla vigilanza di una RAGIONE_SOCIALE Amministrazione doveva essere accertata sulla base del dato normativo e statutario.
Negava che la certificazione a firma del dirigente generale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE potesse avere valore probatorio del fatto che le RAGIONE_SOCIALE di regolamentazione dei RAGIONE_SOCIALE del territorio siciliano non fossero sottoposte a vigilanza da parte di tale RAGIONE_SOCIALE, dato che una simile attestazione era frutto del mero convincimento di chi aveva predisposto l’attestazione.
Osservava che l’art. 26 l.r. Sicilia n. 9/2023, di interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALEa l.r. 9/2010, riguardava , rispetto all’art. 14 di quest’ultima legge, esclusivamente il potere di commissariamento riconosciuto dal comma 4 all’RAGIONE_SOCIALE e non il potere sostitutivo e di
commissariamento che il comma 1 riconosceva all’RAGIONE_SOCIALE.
Giudicava, una volta precisato che la vigilanza sussisteva ogni qualvolta la RAGIONE_SOCIALE si limitasse a un controllo e a una sorveglianza in ragione dei fini cui l’attività di interesse pubblico RAGIONE_SOCIALE‘ente era rivolta, che il potere di controllo sostitutivo sulle S.R.R. conferito dall’art. 14, comma 1, l.r. 9/2010 all’RAGIONE_SOCIALE (che si estrinseca va allorché l’organo superiore controllante sostitui va quello controllato nell’ipotesi di sua inerzia, ritardo o inettitudine, adottando esso stesso l’atto o il comportamento omesso ovvero nominando un commissario a ciò demandato) rientrasse nei controlli amministrativi in cui si esplicava il potere di vigilanza.
Sottolineava che l’obbligo di costituzione RAGIONE_SOCIALEe S.R.R. imposto ai Comuni dalla l.r. Sicilia n. 9/2010, la predisposizione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo schematipo RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo e RAGIONE_SOCIALEo st atuto RAGIONE_SOCIALEe S.R.R., la previsione ex lege RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo da parte RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE dei fondi regionali degli enti consorziati relativi al RAGIONE_SOCIALEo di gestione integrata dei RAGIONE_SOCIALE, la necessaria approvazione con decreto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa dotazione organica RAGIONE_SOCIALEe S.R.R. e la previsione che, con tale decreto, l’RAGIONE_SOCIALE disciplina va anche le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedevano al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna, costituivano ulteriori elementi rivelatori del fatto che la RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE fosse un ente vigilato dalla RAGIONE_SOCIALE Sicilia.
Interpretava il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, lett. f), l.r. Sicilia 29/1951 come riferito, da un canto, agli enti dipendenti dalla RAGIONE_SOCIALE, dall’altro a quelli soggetti a sua tutela o vigilanza, negando che la congiunzione
‘ovvero’ contenuta nella norma avesse natura esplicativa del rapporto di dipendenza previsto nella prima parte RAGIONE_SOCIALEa norma.
Aggiungeva che non portava a diverso convincimento il fatto che il successivo art. 10quater prevedesse quale causa di incompatibilità l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dato che la medesima posizione poteva valere, per volontà espressa dal legislatore, sia come causa di ineleggibilità, ove fosse precedente alla competizione elettorale, sia come causa di incompatibilità, se sopravvenuta all’ele zione.
Riteneva, infine, che la questione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, lett. f), l. 29/1951 per violazione degli artt. 51 e 97 Cost. fosse manifestamente infondata, perché il legislatore siciliano, la cui attività trovava limite nella Costituzione e nei principi stabiliti dalla l. 165/2004, aveva valutato che la carica ricoperta dal candidato, quale amministratore di una RAGIONE_SOCIALE soggetta alla vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, potesse turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero potesse violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto del suo appello, RAGIONE_SOCIALEta in data 20 febbraio 2024, prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
Gli intimati Ufficio Elettorale Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Ufficio Elettorale Centrale per la Elezione del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dei Deputati RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso la Corte di Appello di Palermo, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 10bis l.r. Sicilia n. 29/1951, in quanto il testo di quest’ultima norma (a cui occorre avere esclusivo riguardo, giacché il precedente art. 8 riguarda la differente ipotesi di elezioni successive alla normale conclusione RAGIONE_SOCIALEa legislatura), a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, fa riferimento non all’effettiva cessazione ‘dalla carica’ e ad adempimenti formali propedeutici a tale cessazione, ma soltanto, alla cessazione, per qualunque causa, ‘dalla funzione’ precedentemente esercitata ossia al suo mancato esercizio.
Il motivo non è fondato.
L’art. 10 -bis l.r. Sicilia n. 29/1951 prevede che ‘ in caso di conclusione anticipata RAGIONE_SOCIALEa legislatura ai sensi degli articoli 8-bis e 10 RAGIONE_SOCIALEo Statuto ovvero in caso di scioglimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 8 RAGIONE_SOCIALEo Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato RAGIONE_SOCIALE previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di RAGIONE_SOCIALEzione nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del decreto di convocazione dei comizi elettorali ‘.
Questa Corte (v. Cass. 27832/2011, § 4.2) ha già avuto occasione di occuparsi RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione di questa norma, sottolineando che « l’accento RAGIONE_SOCIALEa disposizione cad non tanto sul “titolo” RAGIONE_SOCIALEa cessazione dalle funzioni (dimissioni, collocamento in aspettativa o altra causa), quanto soprattutto sulla “effettività” di tale cessazione, da intendersi come l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito (art. 8, comma 3). Ne segue che la prova di detta cessazione – il cui onere incombe certamente sul candidato alla carica elettiva astrattamente ineleggibile – può emergere, secondo le circostanze del caso concreto, non soltanto dagli elementi formali
attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l’eleggibilità, ma anche da altri elementi probatori che supportino e/o integrino un titolo formale insufficiente od incerto (ad esempio, dimissioni dalla carica non ancora accettate), dalla complessiva considerazione dei quali risulti comunque che tale cessazione si è effettivamente verificata. Ciò, in conformità alla stessa ratio RAGIONE_SOCIALEe cause di ineleggibilità, le quali mirano – com’è noto – a prevenire effetti distorsivi quanto alla parità di condizioni tra i vari candidati, in ragione del fatto che il soggetto non eleggibile – avvalendosi RAGIONE_SOCIALEa particolare carica che ricopre – può influenzare a suo favore il corpo elettorale ».
Una simile interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione in esame, « che privilegia l’integrazione tra elementi probatori formali e sostanziali », non assume certo che gli elementi formali attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l’eleggibilità siano irrilevanti, ma spiega che in presenza di un titolo formale insufficiente od incerto la prova che la cessazione si sia effettivamente verificata può essere tratta anche da altri elementi che integrino o supportino lo stesso.
In questa prospettiva interpretativa va allora osservato come la norma in discorso escluda l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe cause di ineleggibilità a chi sia cessato dalle proprie funzioni non sic et simpliciter , ma ‘ per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa ‘, ricollegando così la cessazione richiesta a un atto formale di dismissione RAGIONE_SOCIALEe funzioni; « la rimozione RAGIONE_SOCIALEa condizione di ineleggibilità, è dunque, collegata alle dimissioni o alle altre cause che, a loro volta, possano comportare un’effettiva cessazione dalle funzioni. Fondamentale, dunque, ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEo stato di ineleggibilità è, a sua volta, la prova RAGIONE_SOCIALEe avvenute dimissioni o RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di altra causa che comportò l’effettiva cessazione dalle funzioni » (Cass. 7123/1998, § 2.3).
Non basta una semplice e spontanea astensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni che determinano la causa di ineleggibilità, ma occorre una
definitività RAGIONE_SOCIALEa dismissione RAGIONE_SOCIALEe stesse legata a un atto formale che impedisca al candidato di riprendere, a sua discrezione, la sua attività; e ciò per l’evidente ragione che solo tale definitività persegue lo scopo RAGIONE_SOCIALEa norma, in quanto il soggetto non eleggibile, solo nel momento in cui si disfi definitivamente RAGIONE_SOCIALEa particolare carica che ricopre e non la possa più esercitare, fa venire meno la sua eventuale influenza sul corpo elettorale.
Non si presta perciò a censure la decisione impugnata, laddove, in conformità ai principi appena illustrati, dapprima ha ritenuto che l’art. 10 -bis l.r. Sicilia n. 29/1951, nel richiedere che il candidato, onde superare la causa di ineleggibilità, abbia effettivamente dismesso le funzioni di ostacolo alla partecipazione alla competizione elettorale, consideri tanto l’aspetto formale, ovvero il venir meno RAGIONE_SOCIALEa carica, quanto l’aspetto fattuale, ovvero l’astensione dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni, quindi ha re putato che il COGNOME si trovasse in una condizione di ineleggibilità, perché aveva mantenuto la carica di presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sin dopo il termine RAGIONE_SOCIALEa competizione elettorale.
6. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, lett. f), l.r. Sicilia 29/1951, 22, comma 1, lett. c), d. lgs. 33/2013 e 26 l.r. Sicilia 9/2923, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE, presso la quale il COGNOME aveva svolto le funzioni di amministratore, fosse una RAGIONE_SOCIALE vigilata dalla RAGIONE_SOCIALE siciliana.
I giudici distrettuali hanno sostenuto l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico di certificazione rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE di Palermo, asserendo che a questo documento poteva attribuirsi valore probatorio limitatamente ai fatti che il dirigente aveva attestato come compiuti o meno dal RAGIONE_SOCIALE, ma non in ordine alle valutRAGIONE_SOCIALE riportate nell’ultimo capoverso (ove si sosteneva che le S.R.R. « non sono sottoposte a vigilanza »), che costituivano una mera espressione del
convincimento del funzionario pubblico; al contrario, tale atto pubblico, oltre a far piena prova fino a querela di falso, era certamente rilevante e dirimente, avendo ad oggetto un fatto oggettivo (ossia il mancato esercizio di un potere di vigilanza sulle S.R.R. da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, organo individuato dalla L.R. Sicilia n. 9/2010 quale unico ad avere competenza in materia di RAGIONE_SOCIALE) e non già una semplice valutazione o un convincimento.
La Corte distrettuale, inoltre, ha erroneamente escluso -a dire del ricorrente che la mancata inclusione RAGIONE_SOCIALEe S.R.R. nell’elenco degli enti vigilati nella sezione amministrazione trasparente del portale istituzionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE determini la non assoggettabilità RAGIONE_SOCIALE‘ente alla vigilanza RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’elenco di cui all’art. art. 22, comma 1, lett. c), d. lgs. 33/2013 è stato istituito al fine di indicare tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed ha valore esaustivo.
La decisione impugnata, infine, ha erroneamente ritenuto -aggiunge il ricorrente che l’esistenza di un potere sostitutivo ( recte di commissariamento) in capo all’RAGIONE_SOCIALE integri un potere di vigilanza.
Questo potere di commissariamento, oltre a essere esercitato nei confronti dei Comuni soci e non RAGIONE_SOCIALEa S.R.R., non integra un potere di vigilanza, giacché la RAGIONE_SOCIALE non esercita alcun controllo idoneo ad incidere sul processo formativo RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe S.R.R..
L’assenza in capo alla RAGIONE_SOCIALE di qualsivoglia potere di vigilanza o controllo trova conferma nel disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 RAGIONE_SOCIALEa l.r. Sicilia 9/2023, secondo cui alla RAGIONE_SOCIALE competono esclusivamente ‘ funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del RAGIONE_SOCIALEo di gestione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, restando ‘ le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali ‘.
Nessun rilievo assume, poi, il fatto che l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE mantengano il potere di nominare commissari, in quanto la norma di interpretazione autentica non ha sottratto alla RAGIONE_SOCIALE poteri precedentemente previsti, quale il potere di commissariamento, ma ha solo chiarito che gli stessi non integrano un’ipotesi di vigilanza.
Neppure gli interventi elencati dalla Corte distrettuale a conforto RAGIONE_SOCIALEe proprie valutRAGIONE_SOCIALE varrebbero ad attribuire alla RAGIONE_SOCIALE una forma di vigilanza o controllo sulla S.R.R., perché gli stessi, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 l.r. Sicilia 9/2023, sono espressione RAGIONE_SOCIALEe ‘ funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del RAGIONE_SOCIALEo di gestione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘, restando ‘ le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali ‘, e non sono idonei ad incidere sul processo formativo RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Il motivo, nel suo complesso, non merita accoglimento.
7.1 L’art. 10, comma 1, l.r. Sicilia 29/1951 stabilisce che ‘ non sono eleggibili inoltre: f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla RAGIONE_SOCIALE ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza ‘.
Questa Corte, nell’occuparsi di individuare i rapporti di dipendenza, controllo e vigilanza tra la RAGIONE_SOCIALE Sicilia e gli enti i cui organi e amministratori non sono eleggibili in ragione di simili tipi di relRAGIONE_SOCIALE con il soggetto pubblico, ha ritenuto che essi devono fondarsi non su generici o astratti poteri di indirizzo politico o amministrativo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sugli enti operativi, « ma su una concreta potestà di ingerenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE stessa, che si manifesta in poteri di direzione o controllo degli enti indicati e RAGIONE_SOCIALEe loro attività o atti » (Cass. 16877/2010, § 4.1, la quale ha sottolineato che « la ratio RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa RAGIONE_SOCIALEe cause di ineleggibilità … è quella di evitare l’esistenza di posizioni che possano ledere la par condicio dei candidati in ragione di un’attività da loro svolta tale da determinare
una posizione di privilegio per l’esercizio di funzioni socialmente utili e potenzialmente incidenti sulla volontà degli elettori, con l’uso strumentale degli enti di cui essi sono organi o amministratori, sui quali incide in vario modo la RAGIONE_SOCIALE per il cui organo legislativo essi si candidano, così creando un intrinseco potenziale conflitto di interessi nell’eletto, che può operare a favore RAGIONE_SOCIALE‘ente da cui proviene, quanto meno per i finanziamenti cui aspira, con una evidente limitazione RAGIONE_SOCIALEa piena libertà di questo nell’espletare l’alta funzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa carica cui l’elezione lo porterebbe »).
7.2 Va detto, innanzitutto, che nell’ambito di questo giudizio il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 l.r. Sicilia n. 9/2010 non può essere inteso alla luce di quanto previsto dall’ art. 26 l.r. Sicilia 9 del 27 luglio 2023 (di « interpretazione autentica di disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALE n. 9/2010 »), posto che le elezioni regionali rispetto alle quali la causa di ineleggibilità è stata denunciata si sono svolte il 25 settembre 2022.
Giova, al riguardo, far richiamo a quanto sostenuto da questa Corte nella sentenza n. 7123/1998, che ha spiegato come la tesi secondo cui, vista la condizione di ineleggibilità come causa limitativa del diritto di elettorato passivo, il giudice dovrebbe tener conto RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta legge che, al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione, ha ormai rimosso quel limite, permettendo la libera espansione del diritto elettorale, non sia condivisibile perché non tiene conto « di una circostanza ineludibile alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEe disposizioni preliminari al codice civile: ossia che quello status è inseparabilmente connesso ad un fatto presupposto (la competizione elettorale) che si è storicamente compiuto e che non può essere più messo in discussione. Il che vale a dire che colui il quale era ineleggibile al momento di una determinata competizione elettorale, permane ineleggibile anche se la questione RAGIONE_SOCIALEa sua eleggibilità è sub judice al momento in cui il legislatore ha deciso che da un certo momento in poi la causa di ineleggibilità non esiste più, per il
semplice fatto che le elezioni sono avvenute e si sono esaurite quando quelle regole erano vigenti. La teoria RAGIONE_SOCIALEo status ha valore ed efficacia quando è in discussione una determinata condizione personale che impedisce l’esercizio di diritti e facoltà e che, una volta rimossa, consente la libera espansione del diritto o RAGIONE_SOCIALEa facoltà stessi; essa non può, però, valere nei casi in cui quella condizione è strettamente correlata a fatti o atti che hanno esplicato ed esaurito la loro efficacia. Vale a dire che, nel caso che ci interessa, la competizione elettorale è il necessario aggancio cui è legato la condizione di ineleggibilità: esauritosi il primo, la seconda non può essere più oggetto di discussione ».
Questa particolare situazione ricorre anche nel caso in cui una legge di interpretazione autentica, per sua natura retroattiva, intervenga sulla causa di ineleggibilità a posteriori, modificando i presupposti di fatto a cui la stessa è ricollegata: infatti, una volta che la competizione elettorale sia avvenuta e si sia esaurita, la condizione di ineleggibilità non può più essere modificata nei suoi presupposti di fatto e rimane regolata dalla legge vigente nel momento in cui il corpo elettorale ha espresso il proprio suffragio.
7.3 Il riferimento compiuto dalla Corte territoriale al disposto dei primi due commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge citata (secondo cui, nel testo vigente al momento RAGIONE_SOCIALEe elezioni, ‘ 1. Qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti assegnati, l’RAGIONE_SOCIALE, dispone, previa diffida, la nomina di commissari straordinari, nei seguenti casi: a) mancato espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 7 o manc ata elezione degli organi RAGIONE_SOCIALEe S.R.R., nei termini previsti dalla presente legge; b) mancata adozione del piano d’ambito; c) mancata approvazione dei bilanci RAGIONE_SOCIALEe S.R.R. nei termini previsti; d) mancato espletamento RAGIONE_SOCIALEe procedure per l’affidamento del RAGIONE_SOCIALEo e degli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 5. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c), e d), laddove
i sindaci ed i presidenti RAGIONE_SOCIALEa provincia non diano corso agli adempimenti necessari, previa diffida non inferiore a novanta giorni, si fa luogo alla nomina di un commissario straordinario che li sostituisce nelle funzioni societarie. Il commissario straordinario provvede, nell’esercizio dei relativi poteri, all’adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE commissariata ed all’avvio RAGIONE_SOCIALEe consequenziali RAGIONE_SOCIALE di responsabilità. Il commissario straordinario assume altresì le funzioni rivestite dai sindaci e dal presidente RAGIONE_SOCIALEa provincia nella S.R.R. I commissari straordinari durano in carica sei mesi e possono essere rinnovati, per una volta sola, per un corrispondente periodo di tempo. Il rinnovo RAGIONE_SOCIALE ‘incarico è disposto con decreto RAGIONE_SOCIALE‘assessore RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE e i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, adottato almeno novanta giorni prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del mandato commissariale. Nei due mesi antecedenti alla conclusione RAGIONE_SOCIALE‘incarico, il commissario straordinario provvede agli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi RAGIONE_SOCIALEa S.R.R. ‘ ) permette di ravvisare quella concreta potestà di ingerenza diretta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sul funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ente, consistente in poteri di direzione o controllo idonei a incidere sul processo formativo RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘ente, che questa Corte (cfr. Cass. 16877/2010; in termini analoghi Cass. 16990/2007, Cass. 22346/2006, Cass. 5216/2001) ha ritenuto indicativa del potere in presenza del quale si verifica la causa di ineleggibilità prevista dall’ art. 10, comma 1, l.r. Sicilia 29/1951.
La norma nel suo complesso presuppone che l’RAGIONE_SOCIALE svolga una complessa funzione di vigilanza e controllo nei confronti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE per la regolamentazione del RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, in particolare verificando che le stesse avviino e diano continuità alla propria attività operativa attraverso l’adozione dei necessari organi, strumenti e provvedimenti, sollecitando (nei casi di cui al comma 1, lettere b, c
e d) i sindaci ed i presidenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a dare corso agli adempimenti necessari e fino ad allora omessi e procedendo, ove necessario, alla nomina di un commissario straordinario, il quale assume le funzioni rivestite da questi ultimi nella S.R.R sostituendoli nelle funzioni societarie, provvede all’adozione RAGIONE_SOCIALEa delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali negli organi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE commissariata (e all’avvio RAGIONE_SOCIALEe consequenziali RAGIONE_SOCIALE di responsabilità) e si fa carico degli adempimenti funzionali alla ricostituzione degli organi RAGIONE_SOCIALEa S.R.R..
Risultano così più che evidenti gli elementi normativi che attribuiscono al governo RAGIONE_SOCIALE poteri di ingerenza immediata sulle S.R.R., dato che i compiti di vigilanza e controllo previsti dall’art. 14 citato presuppongono una continuativa attività di informazione e verifica RAGIONE_SOCIALEe modalità operative RAGIONE_SOCIALEe S.R.R., implicano un intervento di stimolo al compimento degli atti indispensabili al loro funzionamento e si spingono fino all’adozione di provvedimenti sostitutivi sì dei sindaci e dei presidenti RAGIONE_SOCIALEa P rovincia (destinatari RAGIONE_SOCIALEa sostituzione), ma nelle ‘ funzioni societarie ‘ e ‘ nella SRAGIONE_SOCIALE ‘ (ambito in cui l’ingerenza viene esercitata), incidendo così direttamente sul processo formativo RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel chiaro intento di assicurare un’efficiente e virtuosa gestione del RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘importanza ch e lo stesso riveste per la comunità RAGIONE_SOCIALE.
Non è così revocabile in dubbio che a causa di simile complessa attività di vigilanza e controllo svolta dalla RAGIONE_SOCIALE l’amministratore di una S.R.R. non sia eleggibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, lett. f), l. 29/1951
7.4 Queste conclusioni non possono certo essere superate dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa certificazione rilasciata dal dirigente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE preposto all’attività di vigilanza appena descritta, in quanto la verifica del ricorrere dei presupposti per l’applicazion e di una determinata norma non rimane affidata alla RAGIONE_SOCIALE
Amministrazione e a convincimenti, giudizi o interpretRAGIONE_SOCIALE espressi dai suoi funzionari, ma rientra nei compiti istituzionalmente demandati all’autorità giudiziaria al fine di definire le liti portate alla sua cognizione.
Infine, non assume valore ostativo all’approdo interpretativo appena illustrato il fatto che la RAGIONE_SOCIALE non fosse inserita nell’
sindaci e presidenti di provincia che impedisca la regolare attività RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma anche perché tale elenco è volto ad assicurare una finalità di trasparenza esterna RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE, nel senso previsto dall’art. 1 del medesimo decreto, e l’obbligo ‘
‘ non condiziona in alcun modo l’esistenza e l’esercizio di un’attività di vigilanza e controllo da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ma ‘
‘, nel senso previsto dal successivo art. 5, comma 1 (oltre alle responsabilità e alle sanzioni stabilite dagli artt. 46 e 47).
8. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione degli artt. 10, comma 1, lett. f), 10quater e 10quinquies l.r. Sicilia 29/1951: la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, la causa di ineleggibilità prevista dall’art. 10, lett. f), citato, anziché la causa di incompatibilità di cui al successivo art. 10quater, malgrado il tenore RAGIONE_SOCIALEa norma, laddove si riferisce ad ‘aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla RAGIONE_SOCIALE ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza ‘, debba essere inteso -in tesi di parte ricorrente – attribuendo al
termine ‘ ovvero ‘ una finalità esplicativa RAGIONE_SOCIALE‘unica categoria di ineleggibilità prevista, costituita dal rapporto di dipendenza dalla RAGIONE_SOCIALE, e considerando il riferimento alla ‘tutela’ o alla ‘vigilanza’ come finalizzato solo a indicare in modo esemplificativo e chiarificatore talune RAGIONE_SOCIALEe modalità in cui si esplica il controllo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sulle RAGIONE_SOCIALE dipendenti.
L’interpretazione fornita dai giudici distrettuali determina sostiene il ricorrente un’evidente antinomia tra tale disposizione e il successivo art. 10quater , che prevede una situazione di incompatibilità per la medesima categoria di soggetti (ossia l’amministratore di RAGIONE_SOCIALE vigilate o controllate); questa antinomia, quand’anche sussistente, andrebbe comunque risolta ritenendo prevalente l’art. 10 -quater , ai sensi del quale gli amministratori RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE vigilate o controllate dalla RAGIONE_SOCIALE sono incompatibili con la carica di deputato RAGIONE_SOCIALE, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata che incida nella misura minore possibile sul diritto di elettorato passivo.
Il motivo non è fondato.
9.1 Il ricorrente interpreta il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, lett. f), l.r. Sicilia 29/1951 (a mente del quale, lo si ripete, ‘ non sono eleggibili inoltre: f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla RAGIONE_SOCIALE ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza ‘) attribuendo alla congiunzione ‘ ovvero ‘ una funzione dichiarativa piuttosto che disgiuntiva, con il risultato di ridurre da due (enti dipendenti dalla RAGIONE_SOCIALE ed enti soggetti a tutela e vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) a una (enti dipendenti dalla RAGIONE_SOCIALE) le categorie che determinano la causa di ineleggibilità in questione.
Una simile operazione semantica non può che trovare suffragio nella verifica RAGIONE_SOCIALEe proposizioni che la congiunzione pone in correlazione,
analizzando se la proposizione congiunta intervenga nel periodo in termini coerenti ed esplicativi RAGIONE_SOCIALEa prima proposizione.
In altre parole, in tanto può essere predicata una funzione dichiarativa in quanto le due proposizioni contengano affermRAGIONE_SOCIALE armoniche di cui l’una sia chiarificatrice e esplicativa RAGIONE_SOCIALE‘altra.
Questa Corte ha già chiarito che un conto è la ‘direzione’ da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dall’ente (« quando essa possa sostituirsi nell’esprimere la volontà del soggetto controllato, che si qualifica ‘strumentale’ per la realizzazione di RAGIONE_SOCIALE di interesse pubblico per conto RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione RAGIONE_SOCIALE cui gli stessi competono », per usare le parole di Cass. 16877/2010, § 4.1), attraverso l’esercizio di un penetrante e significativo potere di ingerenza che la ponga in condizioni di dirigere quell’ente, utilizzandolo come strumento RAGIONE_SOCIALEe proprie determinRAGIONE_SOCIALE deliberative ed operative (Cass. 16889/2006), un altro è il caso in cui la RAGIONE_SOCIALE si avvalga di un soggetto che collabori nel perseguimento di interessi e obiettivi pubblici propri (nel caso di specie quelli affidati alla competenza RAGIONE_SOCIALE dall’art. 196 d. lgs. 152/2006) mantenendo una sua autonomia e sia sottoposto a controllo e vigilanza funzionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE al fine di verificare il suo regolare andamento e il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità pubbliche così perseguite.
In presenza di categorie nient’affatto coincidenti ed anzi antitetiche fra loro non è possibile ipotizzare che la seconda sia esplicativa RAGIONE_SOCIALEa prima, dovendosi per contro ritenere che la norma preveda un’ineleggibilità per gli amministratori non solo di enti dipendenti dalla RAGIONE_SOCIALE, e dunque diretti dalla stessa, ma pure di enti anche solo soggetti a tutela o vigilanza RAGIONE_SOCIALEa stessa, attraverso un controllo meno invasivo.
9.2 L’art. 10 -quinquies l.r. 29/1951 stabilisce che ‘ non può ricoprire la carica di deputato RAGIONE_SOCIALE colui che, nel corso del mandato,
viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista agli articoli 8, lettere k) e l), 9 e 10 ‘.
Questa disposizione, nel fare richiamo anche al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, lett. f), prevede che la medesima situazione che prima RAGIONE_SOCIALEe elezioni determina l’ineleggibilità comporti, ove intervenga nel corso del mandato, una condizione di incompatibilità.
Le due norme non fanno altro che stabilire, pur nella diversità ontologica esistente tra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità (« le prime tradizionalmente intese a limitare lo ius ad officium, onde evitare lo strumentale insorgere di fenomeni di captatio benevolentiae e di metus publicae potestatis; le altre incidenti sullo ius in officio, per scongiurare l’insorgere di conflitti di interessi»; Corte cost. 5 giugno 2013, n. 120; 17 luglio 2007, n. 288; 3 marzo 1988, n. 235 »; cfr. Cass. 11580/2016), che la medesima situazione assuma rilievo al fine tanto di limitare il diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEe cariche elettive, ove esistente prima RAGIONE_SOCIALEe elezioni, quanto di mantenere le stesse, nel caso in cui venga ad esistenza nel corso del mandato.
9.3 Va infine escluso che questa interpretazione renda l’art. 10 -quater l.r. 29/1959 (secondo cui ‘ Fuori dei casi previsti nell’articolo 10 ter, comma 2, i deputati regionali non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo: .. b) in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ‘) una norma inutile e p riva di reali effetti, in quanto la stessa, pur replicando, a fini di chiarezza e completezza, l’incompatibilità già prevista dal combinato disposto degli artt. 10 -quinquies e 10, lett. f), nella sola parte concernente gli amministratori in enti, istituti, agenzie o aziende sottoposti a tutela o vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, estende l’incompatibilità a situRAGIONE_SOCIALE (quali, ad esempio, l’incarico di revisione o consulenza) non
ricomprese nell’ambito regolato dalle norme appena richiamate, assumendo così un precipuo carattere di specialità.
10. Il quarto motivo di ricorso denuncia l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata laddove la stessa ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa all’art. 10, lett. f), l.r. Sicilia 29/51, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, sollevata dall’appellante; non sussiste , infatti, a giudizio del ricorrente, né è stata indicata dalla Corte d’appello, nessuna peculiare situazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Sicilia idonea a giustificare la causa di ineleggibilità prevista per l’amministratore di enti soggetti alla tutela o vigilanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il quale, di per sé, non può esercitare alcuna particolare captatio benevolentiae né ricopre -in ragione RAGIONE_SOCIALEa vigilanza esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE medesima -una posizione più rilevante rispetto a quella RAGIONE_SOCIALE‘amministratore di un’ azienda non vigilata, avente uguali dimensioni.
11. Il motivo non merita accoglimento, giacché la questione di legittimità costituzionale proposta risulta manifestamente infondata. 11.1 La Corte costituzionale (cfr. ord. 162/2019), nell’esaminare una questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto alla medesima norma RAGIONE_SOCIALE, ha ricordato che: i) secondo l’attuale disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 122 Cost. i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali costituiscono materia di legislazione ripartita tra lo Stato e le Regioni ordinarie, le quali possono esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale; ii) in attuazione di questa legge costituzionale è stata adottata la legge 2 luglio 2004, n. 165, la quale ha fissato i princìpi fondamentali che le Regioni a statuto ordinario devono osservare; iii) l’art. 2, comma 1, lett. a), l. 165/2004 stabilisce che le Regioni a statuto ordinario possono prevedere i casi di ineleggibilità « qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Regioni, possano
turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati »; iv) « il nuovo assetto RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni legislative in materia e l’ampio spazio lasciato alla legislazione RAGIONE_SOCIALE dall’intervenuta disciplina statale di cornice relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità hanno consentito nuove e diverse possibilità di intervento legislativo RAGIONE_SOCIALEe regioni ordinarie » (sentenza n. 134/2018); v) la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, « non può incontrare, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa propria potestà legislativa primaria, limiti eguali a quelli che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 122 Cost., si impongono alle Regioni a statuto ordinario, ciò di cui si ha conferma nell’art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V RAGIONE_SOCIALEa Parte II RAGIONE_SOCIALEa Costituzione )» (sentenza n. 143/2010); vi) l’ordinanza di rimessione di una questione di legittimità in questa materia deve considerare l’evoluzione legislativa seguita alla riforma RAGIONE_SOCIALE‘art. 122 Cost. e i riflessi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 165/2004 sull’autonomia legislativa RAGIONE_SOCIALE in materia elettorale, al fine di individuare nella disciplina statale l’espressione di un’esigenza di uniformità tale da limitare anche la competenza primaria statutariamente attribuita alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
11.2 Il mezzo in esame sottolinea come secondo l’art. 2, lett. a), l. 165/2004 sussistano cause di ineleggibilità nel caso in cui le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati e non per evitare una situazione di conflitto di interessi.
La circostanza che un candidato ricopra la carica di amministratore di una azienda vigilata non sarebbe -in tesi di parte ricorrente -di per sè idonea a falsare il regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEa competizione elettorale e ad alterare la libera espressione del voto e la par condicio
tra i candidati, perché l’amministratore di un’azienda vigilata non può esercitare alcuna particolare captatio benevolentiae .
Una simile tesi dimentica la caratteristica precipua RAGIONE_SOCIALE‘attività di vigilanza e controllo svolta dalla RAGIONE_SOCIALE Sicilia, che viene espletata non rispetto a una qualsiasi attività, ma solo rispetto a quelle, di regola previste anche in via normativa, esercitate da enti privati i cui compiti siano inerenti a quelli istituzionali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. 16877/2010, pag. 20).
Ne consegue che la possibilità di influenzare il corpo elettorale deve essere valutata tenendo conto che l’amministratore, nell’esercitare il proprio compito, interviene in un ambito di specifico interesse pubblico, dove può avvalersi RAGIONE_SOCIALEa propria particolare carica per influire sul pubblico degli utenti e condizionare così la libera decisione di voto.
12. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 22, comma 15, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma in data 25 ottobre 2024.