Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 7120 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 7120 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14270-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente successivo –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE -ELEZIONI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/12/2023
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti e ricorrenti incidentale –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE ELETTORALE DEL RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME,
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, SUMA ROCCO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, FESTA NOME, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati – avverso la sentenza n. 113/2023 del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE, depositata il 01/06/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.
RILEVATO CHE
Con reclamo ex art. 36 legge n. 247/2012 l ‘ AVV_NOTAIO ha impugnato il verbale del 28 gennaio 2023 di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti per la consiliatura RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE 2023/2026 con il quale si è contestualmente deliberata l ‘ ineleggibilità, oltre che del reclamante, anche RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e sono stati dichiarati eletti, per scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria elettorale, i candidati AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In particolare, nella seduta del 23 gennaio 2023 la RAGIONE_SOCIALE elettorale aveva deliberato l ‘ incandidabilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3,
co. 3, terzo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017 per non essere trascorso per i predetti un numero di anni uguale agli anni nei quali si era svolto il loro precedente mandato.
Nella seduta del 28 gennaio 2023 la RAGIONE_SOCIALE elettorale, dopo aver sottoposto a votazione la questione relativa alla possibilità di pronunciarsi sulla eleggibilità tanto dei candidati già ritenuti candidabili quanto di quelli ritenuti incandidabili (e riammessi – come era avvenuto per gli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME – a seguito dei decreti inaudita altera parte RAGIONE_SOCIALEa Presidente del RAGIONE_SOCIALE nazionale forense del 24 gennaio 2023, poi confermati con ordinanza collegiale, previa fissazione RAGIONE_SOCIALEa comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti per l ‘ udienza del 27 gennaio 2023) ed essersi espressa, con il voto prevalente del Presidente, a favore di tale possibilità, aveva confermato le incandidabilità di cui al verbale del 23 gennaio 2023 e deliberato l ‘ ineleggibilità dei suddetti AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME ed altresì deliberato l ‘ ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co. 3, terzo periodo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017.
Nel giudizio instaurato dal COGNOME dinanzi al RAGIONE_SOCIALE si costituivano gli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME e COGNOME, consiglieri eletti, chiedendo il rigetto del reclamo e proponendo, a loro volta, reclamo incidentale condizionato. Si costituiva anche l ‘ AVV_NOTAIO, nella qualità di componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale e in quella di iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del reclamo e proponendo, a sua volta, reclamo incidentale condizionato, inteso alla declaratoria di ineleggibilità del reclamante. Si costituiva anche l ‘ RAGIONE_SOCIALE, chiedendo dichiararsi l ‘ inammissibilità del reclamo. Si costituivano, altresì, gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali consiglieri eletti, chiedendo dichiararsi l ‘ inammissibilità e/o il rigetto del reclamo e spiegando altresì reclamo incidentale condizionato all ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALE ‘ atto gravato.
In particolare, il reclamante AVV_NOTAIO (odierno controricorrentericorrente incidentale) deduceva che la RAGIONE_SOCIALE elettorale, non si era limitata a prendere atto RAGIONE_SOCIALE eletti ‘ che hanno riportato il maggior numero di voti ‘ e a procedere alla loro immediata proclamazione, ma si era riunita in seduta onde procedere, nuovamente, alla verifica del rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni
di cui all ‘ art. 3, L. n. 113/2017 da parte RAGIONE_SOCIALE eletti. Al termine di tale riunione, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato ineleggibili, oltre al reclamante, gli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ‘ ai sensi del secondo periodo del comma 3, art, 3 per aver, precedentemente a questo mandato, svolto due mandati consecutivi all ‘ interno del RAGIONE_SOCIALE ancorché parziali ‘.
Nello specifico, l ‘ AVV_NOTAIO evidenziava che, dopo l ‘ ammissione RAGIONE_SOCIALEe candidature e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di voto, alla RAGIONE_SOCIALE e al Presidente è attribuita la sola funzione di certificazione dei risultati, consistente, per un verso, nella predisposizione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria con l ‘ indicazione dei candidati e dei voti riportati da ciascuno e, per altro verso, nella successiva proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti secondo l ‘ ordine decrescente dato dalla graduatoria formata. Aveva quindi sostenuto l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di ineleggibilità emessa a suo carico, siccome intervenuta quando era ormai esaurita la fase RAGIONE_SOCIALE ‘ ammissione ed ancor più considerato che la sua candidatura era stata già ammessa a partecipare alla competizione, superando il vaglio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Denunciava, inoltre, il conflitto di interessi in cui si sarebbero venuti a trovare alcuni dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale (nello specifico, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: (i) NOME COGNOME, Presidente RAGIONE_SOCIALEa commissione elettorale in considerazione RAGIONE_SOCIALEa candidatura RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, fratello e socio di capitali con lui RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; (ii) NOME COGNOME, in ragione RAGIONE_SOCIALEa candidatura RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, socio e amministratore con lui nell ‘Organismo di mediazione denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘; (iii) NOME COGNOME, stante la candidatura RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, socia con lui RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché collega di studio e convivente RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Evidenziava, infine, di essere entrato a far parte del RAGIONE_SOCIALE, relativamente al quadriennio 2015-2018, solo nel marzo 2017 in sostituzione di un consigliere cessato dalla carica e di aver svolto il suo mandato per circa un anno e nove mesi, sino al 31.12.2018, data in cui era scaduta la consiliatura 2015/2018; ed allo stesso modo, nel successivo quadriennio 2019-2022, di essere subentrato nell ‘ ottobre 2021 ad un consigliere cessato dalla carica, per svolgere il suo mandato sino al termine RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, risalente al 31/12/2022, per un periodo di un anno e due mesi.
Deduceva, perciò, l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che aveva ritenuto che entrambi i mandati, seppure entrambi inferiori a due anni, dovessero essere considerati svolti per intero.
Il RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza qui impugnata, disattendeva preliminarmente le eccezioni di difetto di potestas iudicandi (svolgendo il C.N.F. funzioni di giudice speciale e, dunque, esclusivo per le materie di cui all ‘ art. 36 L. n. 247/2012) e di integrità del contraddittorio per mancata evocazione in giudizio e comunicazione RAGIONE_SOCIALEe date di udienza alla RAGIONE_SOCIALE elettorale e ai singoli membri RAGIONE_SOCIALEa stessa (ritenendo che né l ‘ una né gli altri avessero legittimazione passiva nel presente giudizio).
Sempre in via preliminare accoglieva l ‘ eccezione relativa alla propria legittimazione passiva sollevata dall ‘ AVV_NOTAIO di cui si disponeva l ‘ estromissione (evidenziando che l ‘ oggetto del giudizio non riguardava la responsabilità dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale, questione sulla quale, oltretutto, il C.N.F. sarebbe stato privo di giurisdizione), mentre riteneva che rimanesse ferma quella RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO nella sua qualità di iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE circondariale che aveva spiegato reclamo incidentale.
Nel merito esaminava innanzitutto la questione RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 241/1990, in tema di conflitto di interessi in relazione alla posizione di tre dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che, ad avviso del reclamante, versavano in situazione di manifesto conflitto di interesse, essendo soci, parenti e/o conviventi di candidati.
Respingeva, al riguardo, le eccezioni dei controinteressati sia quanto alla dedotta inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241/1990 all ‘ operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale sia quanto alla mancata previa impugnazione RAGIONE_SOCIALEa deliberazione di designazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE medesima.
Riteneva che l ‘ art. 6bis fosse applicabile a qualsiasi procedimento amministrativo, indipendentemente dalla qualità di pubblico dipendente RAGIONE_SOCIALE ‘ agente e si aggiungesse alle diverse incompatibilità speciali previste dall ‘ ordinamento forense elettorale.
Evidenziava che la dichiarazione RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza di un conflitto, anche solo potenziale, e la conseguente astensione imposta dall ‘ art. 6bis RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241/1990, andava effettuata dai componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE con riferimento
alle posizioni da scrutinare, con la conseguenza che la violazione RAGIONE_SOCIALEa previsione normativa costituiva vizio procedimentale destinato a riflettersi sull ‘ atto conclusivo del procedimento elettorale denunciabile in via autonoma, radicandosi l ‘ interesse al ricorso con l ‘ adozione del provvedimento lesivo RAGIONE_SOCIALEa sfera giuridica RAGIONE_SOCIALEa parte coinvolta nell ‘ esercizio del pubblico potere.
Considerava fondata la censura del reclamante con riguardo alla situazione di incompatibilità di interessi prima di tutto potenziale, che sostanzia il conflitto, con riferimento alla posizione di alcuni Componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO) i quali avevano l ‘ obbligo di segnalare la situazione di conflitto e di astenersi dalla partecipazione al procedimento ed alla votazione dei provvedimenti poi reclamati.
Riteneva, poi, che la RAGIONE_SOCIALE elettorale fosse incorsa in violazione di legge ed eccesso di potere là dove aveva esercitato poteri valutativi in sede di verifica dei risultati elettorali e proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti esorbitanti da quelli previsti dalla legge. Detta RAGIONE_SOCIALE, in particolare, non solo aveva effettuato nuova e preclusa verifica RAGIONE_SOCIALE ‘ eleggibilità dei candidati eletti, ma lo aveva fatto finanche rivalutando le posizioni di altri candidati precedentemente ammessi alla competizione elettorale con il verbale del 23 gennaio 2023, in assenza di circostanze sopravvenute.
Inoltre, la RAGIONE_SOCIALE aveva assunto le deliberazioni relative al reclamante attribuendo illegittimamente valore doppio al voto del Presidente a fronte ad una votazione terminata in parità.
La RAGIONE_SOCIALE era incorsa, altresì, nell ‘ ulteriore violazione di legge denunciata dai reclamanti, là dove li aveva ritenuti ineleggibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13, co. 3 e 4, L. n. 113/2017.
Richiamava la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cost. n. 173/2019 che aveva considerato ragionevole la compressione del diritto all ‘ elettorato attivo e passivo RAGIONE_SOCIALE iscritti ad un ente associativo nel senso di impedire la candidatura esclusivamente per il terzo mandato consecutivo, consentendola una volta decorsa una tornata elettorale dopo l ‘ espletamento del secondo mandato; o comunque, rendendo possibile il terzo mandato ove uno dei due precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni ed anche le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 8566/2021, avevano adottato una interpretazione del mandato consiliare rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEe suddette disposizioni
di legge in chiave «oggettiva», ovvero ancorato alla durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura nel suo complesso e non già alle vicende a ) del singolo RAGIONE_SOCIALE -più o meno solerte nell ‘ indizione RAGIONE_SOCIALEe elezioni -ovvero b ) del singolo Consigliere, considerando irrilevanti le dimissioni volontarie.
Nel caso di specie, era evidente -né la circostanza era stata contestata da alcuno dei controinteressati -che l ‘ AVV_NOTAIO non avesse svolto nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEe due consiliature precedenti, mandati superiori al biennio. Di conseguenza tali mandati non rilevavano ai fini del divieto di eleggibilità previsto dall ‘ art. 13 L. n. 113/2017.
Accoglieva, pertanto, il reclamo proposto dall ‘ AVV_NOTAIO ed annullava integralmente per violazione di legge il verbale del 28 gennaio 2023 RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE elettorale presso il C.O.A. di RAGIONE_SOCIALE; disponeva, onerandone il C.O.A. in carica, la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento elettorale successivi alla presentazione RAGIONE_SOCIALEe candidature e disponeva altresì che la valutazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fosse demandata a una RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione; disponeva, infine l ‘ estromissione dal giudizio RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO evidenziando che l ‘ oggetto del giudizio non riguardava la responsabilità dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale, questione sulla quale, oltretutto, il CRAGIONE_SOCIALE sarebbe stato privo di giurisdizione .
Avverso tale pronuncia del RAGIONE_SOCIALE hanno proposto formali e separate impugnazioni l ‘ RAGIONE_SOCIALE e l ‘ AVV_NOTAIO. Entrambi hanno chiesto la sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecutorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale gli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME e chiesto la previa sospensione RAGIONE_SOCIALEa esecutorietà RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 113/2023 e l ‘ annullamento di quest ‘ ultima.
Ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale anche l ‘ AVV_NOTAIO.
Hanno altresì resistito con separati controricorsi, gli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Sono rimasi intimati la RAGIONE_SOCIALE e gli altri RAGIONE_SOCIALE (consiglieri eletti) cui i ricorsi (principale, successivo e incidentali) sono stati notificati.
Il P.G. ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Sono state depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
1. RICORSO RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE
1.1. Con il primo motivo, l ‘ RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 307, co. 3 e 4, cod. proc. civ. – Estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio – Violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art.102 cod. proc. civ. – Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.
In particolare, il ricorrente sostiene che il reclamante (AVV_NOTAIO) avrebbe dovuto notificare il reclamo e i relativi atti a tutti i candidati ai fini RAGIONE_SOCIALEa integrazione del contraddittorio.
1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 34, co. 1, ult. cpv. L. n. 247/2012 e conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 158 cod. proc. civ. Difetto di potestas judicandi .
Sostiene che nella nozione di ‘affari correnti’ rientrino solo gli atti dovuti e comunque privi di significativi margini di discrezionalità, e che, pertanto, nel caso di specie il RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto celebrare udienza di discussione in tema di reclamo elettorale, essendo un ‘ attività caratterizzata da ampia discrezionalità.
Vi sarebbe cioè una nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per difetto di potestas judicandi in capo ai componenti del Collegio giudicante, che sarebbero decaduti dalla carica il 31.12.2022 e da ogni funzione il 24.02.3023, a seguito RAGIONE_SOCIALEa proclamazione die nuovi consiglieri eletti.
1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 112 cod. proc. civ. per aver il C.N.F. deciso extra petita e/o ultra petita , annullando integralmente il procedimento elettorale, pur in mancanza di specifica domanda ed anzi in presenza di domande in antitesi con la pronuncia impugnata.
Sostiene che la domanda del reclamante era volta ad ottenere l ‘ annullamento del verbale del 28 gennaio 2023 di ineleggibilità e la proclamazione del reclamante e RAGIONE_SOCIALE altri candidati dichiarati ineleggibili e che, pertanto, il CRAGIONE_SOCIALE. abbia violato il principio del chiesto e del pronunciato annullando integralmente il verbale di nomina dei componenti; inoltre, l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe evidente per la violazione del favor voti , di cui all ‘ art. 48 Cost.
1.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art.159 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE ‘ art.1367 cod. civ. – Violazione del principio di conservazione RAGIONE_SOCIALE atti e conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art.48 Costituzione.
Sostiene il ricorrente che, in forza RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 159, co. 2, cod. proc. civ., l ‘ ipotesi di nullità parziale, espressamente invocata dal reclamante, non poteva colpire le altre parti RAGIONE_SOCIALE ‘ atto che ne erano indipendenti, quali la valutazione di candidabilità di tutti gli altri candidati e la proclamazione RAGIONE_SOCIALEa elezione RAGIONE_SOCIALE altri candidati eletti.
Assume esservi stata l ‘ intervenuta acquiescenza sulle operazioni elettorali, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni sopra richiamate e la definitività RAGIONE_SOCIALEa parte del verbale non impugnata – e quindi anche del risultato elettorale derivante dai voti attribuiti ad ogni candidato -.
1.5. Con il quinto motivo denuncia l ‘ error in judicando consistente nella violazione, illogica, contraddittoria e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 9, co. 5 e 15 L. n. 113/2017, in riferimento ai poteri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell ‘ ambito del procedimento elettorale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Sostiene che la sentenza impugnata sia illogica perché nega la possibilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di alcun potere decisionale in ordine alla verifica di eleggibilità dopo la votazione ponendosi, così, in contrasto con l ‘ affermazione circa le modalità di assunzione RAGIONE_SOCIALEa decisione e il contenuto RAGIONE_SOCIALEe decisioni assunte, che presuppongono un potere decisionale.
Secondo il ricorrente la decisione impugnata è abnorme laddove fa discendere da una nullità relativa (vizio del conflitto di interessi) una conseguenza maggiore e non richiesta.
Inoltre, troverebbe applicazione l ‘ art. 15 legge n. 113/2017 nella portata prevista, implicitamente, da Cass., Sez. U., n. 8566/2021, ammettendo un potere decisionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale sia in tema di candidabilità sia in tema di eleggibilità.
1.6. Con il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione: a ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis , L. n. 241/1990 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7, d.P.R. n. 62/2013 in riferimento al conflitto di interessi dei componenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Insussistenza del conflitto di interessi; b ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 157 cod. proc. civ.; c ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 669 octies , co. 6, cod. proc. civ. in merito alla esistenza di un giudicato cautelare relativo alla insussistenza e irrilevanza del preteso conflitto; d ) RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9, L. n.
113/2017 in merito alla prevalenza del voto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in caso di parità di voti.
Assume la non applicabilità, nella fattispecie, sia RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 6bis L. n. 241/1990, sia RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
Rileva, altresì, che sia stato erroneamente delineato il perimetro RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del conflitto di interessi.
Deduce che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 157 cod. proc. civ., la nullità (RAGIONE_SOCIALEe decisioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che hanno portato all ‘ annullamento del procedimento elettorale per la presenza, in RAGIONE_SOCIALE, di componenti in potenziale conflitto di interessi) non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, cioè dal resistente che, mediante l ‘ impugnazione ex art. 700 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALEa originaria composizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (priva di quei commissari in potenziale conflitto di interessi), che ha determinato la composizione per sorteggio e rileva che su tale rilievo espressamente sollevato in primo grado, il RAGIONE_SOCIALE ha del tutto omesso di pronunciarsi.
Aggiunge che il C.N.F., invece di escludere dalla RAGIONE_SOCIALE 3 membri in (preteso) conflitto di interessi, prima del voto, ha pronunciato la nullità RAGIONE_SOCIALEe intere operazioni elettorali, eliminando dalla futura commissione tutti i componenti (in conflitto e anche no) dopo il completamento RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali, peraltro demandando al ‘RAGIONE_SOCIALE carica’ -ma se le operazioni di voto sono state annullate non si comprende quale possa essere il ‘RAGIONE_SOCIALE carica’ – di rinominare la RAGIONE_SOCIALE e rifare le votazioni.
Infine, censura la sentenza del C.N.F. per avere ritenuto illegittimo il comportamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE lì dove la stessa aveva deliberato (a larga maggioranza) che, in caso di parità di voti, prevalesse la decisione per la quale aveva votato il Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, così auto regolamentando, in mancanza di norma specifica, l ‘ ipotesi di parità RAGIONE_SOCIALEe votazioni.
2. RICORSO RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO
2.1. Con i primi sei motivi di ricorso, sovrapponibili a quelli RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente (già membro RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale, considerata ferma la sua posizione di iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE), formula gli stessi rilievi sopra sintetizzati (motivi dal primo al sesto del ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE).
2.2. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co. 3, secondo e terzo periodo, legge n. 113/2017 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Censura la sentenza del C.N.F. per avere quest ‘ ultimo sancito la eleggibilità del resistente COGNOME. Sostiene che la nozione di mandato di cui all ‘ art. 3, co. 4, cit. deve essere intesa in senso oggettivo, non potendo rilevare una lettura soggettiva RAGIONE_SOCIALEo stesso, come sarebbe nel caso di minore durata del mandato per dimissioni anticipate o di subentro per scorrimento.
Evidenzia cha abbia errato il CRAGIONE_SOCIALE nella interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma apertamente dissentendo dal principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8566/2021 che ha espressamente affermato che può considerarsi l ‘ eccezione prevista dall ‘ art. 3, co. 4 suddetto solo allorquando uno dei due mandati svolti è durato meno di due anni, per motivi oggettivi, cioè per causa di legge (scioglimento, decadenza, commissariamento) e non già quando la minore durata di uno o entrambi i mandati sia dovuta a motivi soggettivi (dimissioni anticipate, subentro per scorrimento).
2.3. Con l ‘ ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 59, co., R.D. n. 37/34 e RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 50, co. 3, R.D.L. n. 1578/33.
Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile il reclamo incidentale proposto da esso AVV_NOTAIO.
Sostiene che il C.N.F. non abbia compreso la domanda proposta con il reclamo incidentale condizionato ed assume che se il C.N.RAGIONE_SOCIALE., avesse accolto l ‘ unica ed effettiva domanda proposta dal resistente, di annullamento RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui aveva dichiarato la sua ineleggibilità, per mancanza di potere decisionale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE o per la questione afferente al valore del voto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non vi sarebbe stata pronuncia sul merito RAGIONE_SOCIALEa vicenda, cioè sulla effettiva sussistenza, in capo al resistente, di una causa di ineleggibilità.
Rileva che il reclamo incidentale, proposto, come detto, in modo condizionato, avrebbe dovuto portare il C.N.F. giudicante a decidere anche in merito alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa di ineleggibilità, magari dichiarando la mancanza di potere RAGIONE_SOCIALEa commissione, ma comunque dichiarando ineleggibile il
resistente
, valutando nel merito la sua posizione, in riferimento al reclamo incidentale.
3. RICORSO INCIDENTALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOTI NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME
3.1. I predetti RAGIONE_SOCIALE formulano censure sovrapponibili al primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e di quello RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO e chiedono di dichiarare l ‘ estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio e l ‘ annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
4. RICORSO INCIDENTALE RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO COGNOME NOME
4.1. Il ricorso attiene alla parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza ove non è stato dichiara il difetto di legittimazione passiva anche del ricorrente odierno, AVV_NOTAIO, costituitosi nella qualità di componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale di RAGIONE_SOCIALE e quale iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE circondariale.
Assume in particolare il ricorrente incidentale che difetti la legittimazione del COGNOME quale componente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in quanto quest ‘ ultima è organo provvisorio e non ha rilevanza esterna; difetterebbe, altresì, la legittimazione passiva del predetto quale iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE in quanto tale legittimazione spetta solo all ‘ RAGIONE_SOCIALE e ai consiglieri eletti, non anche ad ogni iscritto all ‘ RAGIONE_SOCIALE cui spetta solo l ‘ azione popolare forense, non sussistendo una posizione differenziata tale da qualificare l ‘ interesse a resistere nel reclamo elettorale.
Vanno preliminarmente esaminate le istanze di sospensione proposte dai ricorrenti principali RAGIONE_SOCIALE e AVV_NOTAIO nonché dai ricorrenti incidentali AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le istanze sono state proposte richiamando l ‘ art. 373 cod. proc. civ. (RAGIONE_SOCIALE) ovvero l ‘ art. 36 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 247/2012 (AVV_NOTAIO).
Il richiamo all ‘ art. 373 cod. proc. civ. è invero improprio trattandosi di disposizione che prevede, al primo comma, che il ricorso per Cassazione non sospende l ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e che, tuttavia, il Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte disporre con ordinanza non impugnabile che l ‘ esecuzione sia sospesa o che sia prestata
congrua cauzione. La richiesta, quindi, deve essere formulata al giudice che ha emesso la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione.
Tuttavia, con riguardo alle pronunce del RAGIONE_SOCIALE, vi è la disposizione speciale di cui all ‘ art. 36 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 247/2012 (norma relativa a tutte le pronunce del C.N.F., sia in materia disciplinare sia in materia elezioni dei Consigli RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE) che ai commi 6 e 7 prevede che gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del C.N.F. alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge e che il ricorso non ha effetto sospensivo, tuttavia l ‘ esecuzione può essere sospesa dalle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
7. Tanto precisato le istanze non possono essere accolte.
Risulta dagli atti prodotti dal controricorrente COGNOME, ritualmente depositati nel fascicolo telematico del presente procedimento con note di deposito del 24.11.2023 e RAGIONE_SOCIALE ‘ 1.12.2023 (atti formati successivamente ai ricorsi, non contestati da alcuna RAGIONE_SOCIALEe parti) che con provvedimento del 9/10.10.2023, il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, ha disposto lo scioglimento del RAGIONE_SOCIALE, nominando quale Commissario l ‘ AVV_NOTAIO del Foro di COGNOME (provvedimento impugnato, tra gli altri, dagli AVV_NOTAIOti COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, dinanzi al TAR di Lecce, nel giudizio iscritto al n. 01023/2023, con richiesta di sospensiva, respinta dal Presidente del Collegio). Successivamente, in data 20/21/22 novembre 2023, sotto il controllo del nominato Commissario COGNOME si sono svolte le elezioni per i componenti del RAGIONE_SOCIALE, chiuse con la proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti in data 22 novembre 2023, giusta verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE elettorale in pari data. In data 27.11.2023, il RAGIONE_SOCIALE, nella sua nuova composizione, si è ritualmente insediato.
La sequenza dei suddetti atti dimostra che l ‘ evento pregiudizievole posto a fondamento del paventato pericolo si era già determinato prima RAGIONE_SOCIALEa adunanza camerale di questo Collegio con la conseguenza che l ‘ invocata tutela cautelare non potrebbe più svolgere alcuna funzione assicurativa (residuando per gli istanti la possibilità di agire per il ristoro dei danni).
In ogni caso, premesso che il periculum in mora non può ritenersi insito nel provvedimento adottato dal C.N.F., è da escludere che le ragioni addotte dai
ricorrenti integrino quel pregiudizio grave ed irreparabile in rapporto al beneficio di chi abbia tratto vantaggio dalla pronuncia qui impugnata.
8. Va, poi, rilevato che il quinto motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ed il corrispondente motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO (oltre che, sotto opposto angolo visuale, le relative deduzioni difensive del controricorrente COGNOME) pongono alla Corte la questione di diritto RAGIONE_SOCIALEa possibilità per la RAGIONE_SOCIALE elettorale, a fronte di ammissioni di candidature (con o senza riserva ovvero in ottemperanza ad un dictum cautelare del giudice speciale), di delibare definitivamente sulla eleggibilità all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio e quindi a votazione già avvenuta.
La questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, riveste particolare rilevanza e pertanto si giustifica la trattazione in pubblica udienza, luogo privilegiato nel quale, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Cass., Sez. U., n. 28945 del 2023; Cass., Sez. U., n. 7011 del 2020; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n. DATA_NASCITA).
Va richiamata, sul punto, l ‘ ordinanza interlocutoria di queste Sezioni Unite n. 1113/2024 (deliberata in data 21 novembre 2023 e pubblicata in data 10 gennaio 2024) in materia analoga.
P.Q.M.
Rigettate le istanze di sospensione, rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023