Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. U Num. 7058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 7058 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12357-RAGIONE_SOCIALE proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
COMMISSIONE ELETTORALE ISTITUITA PER L ‘ ELEZIONE DEL RAGIONE_SOCIALE-2026,
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ELEZIONI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep .
Ud. 12/12/RAGIONE_SOCIALE
CC
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, VAGLIO CINZIA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, PARENTE COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 94/RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE, depositata il 09/05/RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/RAGIONE_SOCIALE dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 94 del RAGIONE_SOCIALE, depositata e pubblicata il 9.5.RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE accoglieva i reclami elettorali presentati dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con i quali si impugnavano i verbali RAGIONE_SOCIALEa Commissione elettorale per l ‘ elezione del RAGIONE_SOCIALE che li aveva dichiarati ineleggibili ed aveva disposto lo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria RAGIONE_SOCIALE eletti.
I suddetti AVV_NOTAIO.ti COGNOME e NOME avevano ricoperto la carica di consigliere RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE per due mandati consecutivi, l ‘ ultimo dei quali era stato per la consiliatura 2015/2018, con scadenza al 31.12.2018, poi prorogata fino a maggio 2019.
I medesimi erano stati nuovamente eletti per la consiliatura 2019/2022 in data 8 maggio 2019, salvo poi a rassegnare le dimissioni con atto del 18 luglio 2019; quindi, dopo appena 2 mesi dalla proclamazione. A fronte di ciò, con
delibera del 24.7.2019, il RAGIONE_SOCIALE aveva integrato la composizione del RAGIONE_SOCIALE con il subentro dei primi sei non eletti.
Con atti del 12 gennaio RAGIONE_SOCIALE, gli AVV_NOTAIO e COGNOME avevano presentato la propria candidatura come componenti del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio RAGIONE_SOCIALE/2026 e la Commissione Elettorale ne aveva disposto l ‘ ammissione con riserva.
Successivamente, la Commissione, pur certificando che i candidati NOME e NOME risultavano collocati ai posti 2 e 3 RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, ne aveva dichiarato l ‘ ineleggibilità.
La ragione di tale decisione risiedeva nel fatto che gli RAGIONE_SOCIALE avevano svolto due mandati consecutivi, l ‘ ultimo dei quali, relativo al quadriennio 20192022, andava considerato per intero, poiché le dimissioni, seppur rassegnate dopo un periodo di consiliatura inferiore a due anni, non escludevano che fosse integrata la previsione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co. 3, terza parte RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017.
Avverso tale decisione gli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME ricorrevano innanzi al RAGIONE_SOCIALE e l ‘ AVV_NOTAIO presentava controricorso con ricorso incidentale.
Con l ‘ indicata sentenza n. 94 del RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE annullava l ‘ atto di proclamazione nella parte in cui dichiarava ineleggibili gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME per il quadriennio RAGIONE_SOCIALE/2026 e disponeva, di conseguenza, la modifica RAGIONE_SOCIALEa graduatoria RAGIONE_SOCIALE eletti.
Il RAGIONE_SOCIALE, in particolare, affermava la generale impossibilità di esercitare poteri valutativi in fase di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti e, a fortiori , nel caso in cui la Commissione elettorale, come nella vicenda in esame, si fosse già espressa in sede di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe candidature.
Con delibera del 16.5.RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE dava esecuzione alla sentenza e dichiarava eletti gli odierni resistenti al posto RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La sentenza in esame è stata impugnata dall ‘ AVV_NOTAIO, con ricorso affidato a quattro distinti motivi.
Gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il P.G. ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso.
8. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 21septies RAGIONE_SOCIALEa L. 241/1990 nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 3, 8, 9 e 15 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017 nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Nello specifico, censura la decisione del primo Collegio laddove lo stesso ha ritenuto che, in attuazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 15 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017, la Commissione Elettorale, una volta assunti i candidati, non potesse più decidere sull ‘ incandidabilità o ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE stessi, a nulla rilevando la specifica riserva operata dalla stessa, che di fatto rinviava ogni valutazione di merito ad un momento successivo alle operazioni di voto. Invero, l ‘ avvocata argomenta la legittimità RAGIONE_SOCIALE ‘ agire RAGIONE_SOCIALEa Commissione ritenendo che l ‘ art. 9, co. 3, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/17 attribuisce espressamente alla Commissione elettorale la verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di eleggibilità, ma non prevede termini e decadenze, ben potendosi la stessa riservare tale controllo ad un momento successivo all ‘ ammissione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017, nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Assume l ‘ erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, richiamando altri precedenti decisioni del RAGIONE_SOCIALE (in particolare la decisione n. 9 del 2022), non computabile il breve mandato (di circa due mesi) svolto dai consiglieri COGNOME e COGNOME ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricandidatura e RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione del divieto previsto dall ‘ art. 3.
In particolare, il collegio, in violazione RAGIONE_SOCIALEe citate norme, ha affermato che, nell ‘ ipotesi di dimissioni volontarie intervenute prima del decorso del biennio rilevante, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co. 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, ai fini del divieto di ulteriore candidatura, non trovasse applicazione la concezione del mandato in senso oggettivo (affermata, invece, da questa Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 8566 del 2021), la quale avrebbe comportato l ‘ ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.ti COGNOME e COGNOME.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3, co. 3, ultimo periodo RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, con riferimento all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Assume che la sentenza gravata ha violato le norme in epigrafe nella parte in cui ha affermato che le funzioni di consigliere svolte dagli odierni resistenti nel corso RAGIONE_SOCIALEa consiliatura 2019/2022 non si sono protratte per un tempo superiore al biennio e che oltretutto la ‘ricandidatura’ è intervenuta ben oltre il tempo in cui è stato svolto in concreto il precedente mandato.
Con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 36 L. n. 247/2012 e 59 e ss. R.D. n. 37/34, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 343 cod. proc. civ. nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
In particolare, la ricorrente censura la decisione del RAGIONE_SOCIALENRAGIONE_SOCIALEFRAGIONE_SOCIALE nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da lei proposto, volto a far accertare e dichiarare gli RAGIONE_SOCIALE NOME NOME e NOME incandidabili e, comunque, ineleggibili per il quadriennio RAGIONE_SOCIALE-2026 ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, co. 3, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017.
Infine, la ricorrente presenta un ‘ istanza di sospensione alla luce del grave periculum in mora RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la quale, pur legittimamente eletta, nelle more del giudizio, in virtù di una sentenza illegittima, sarebbe ingiustamente privata RAGIONE_SOCIALEa possibilità di svolgere il suo mandato come consigliera di maggioranza in un C.O.A. all ‘ interno del quale ricopriva anche cariche istituzionali come coordinatrice di commissioni.
Va preliminarmente respinta l ‘ istanza di sospensione proposta dalla ricorrente.
Premesso che il periculum in mora non può ritenersi insito nel provvedimento adottato dal C.N.F., è da escludere che le ragioni addotte dalla ricorrente integrino quel pregiudizio grave ed irreparabile in rapporto al beneficio di chi abbia tratto vantaggio dalla pronuncia qui impugnata.
Va, poi, rilevato che il primo motivo di ricorso pone alla Corte la questione di diritto RAGIONE_SOCIALEa ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa candidatura con riserva e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di delibare definitivamente sulla eleggibilità all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio e quindi a votazione già avvenuta.
La questione, su cui non risultano specifici precedenti di legittimità, riveste particolare rilevanza e pertanto si giustifica la trattazione in pubblica udienza,
luogo privilegiato nel quale, all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa discussione, sono assunte, in forma di sentenza, le decisioni aventi valenza nomofilattica (cfr. tra le varie, Cass., Sez. U., n. 28945 del RAGIONE_SOCIALE; Cass., Sez. U., n. 7011 del 2020; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33690; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., Sez. III, 1° agosto 2017, n. 19115).
Va richiamata, sul punto, l ‘ ordinanza interlocutoria di queste Sezioni unite n. 1113/2024 (deliberata in data 21 novembre RAGIONE_SOCIALE e pubblicata in data 10 gennaio 2024) in materia analoga.
P.Q.M.
Rigettata l ‘ istanza di sospensione, rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre RAGIONE_SOCIALE