Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 1662 Anno 2025
Civile Sent. Sez. U Num. 1662 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso 12357-2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE ‘ avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchè contro
COMMISSIONE ELETTORALE ISTITUITA PER L ‘ ELEZIONE DEL RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
AVVOCATI RAGIONE_SOCIALE COGNOME ‘ ORDINE ELEZIONI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
UP 12/11/2024
COGNOME ‘ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE 2023-2026, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE, COGNOME NOME, VAGLIO CINZIA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati – avverso la sentenza n. 94/2023 del RAGIONE_SOCIALE NAZIONALE FORENSE, depositata il 09/05/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal RAGIONE_SOCIALEere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO il quale, riportandosi alle conclusioni scritte, ha concluso per l ‘ accoglimento dei motivi due e tre del ricorso, con richiesta di affermazione del principio di diritto per il motivo primo;
uditi gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 94 del 2023, depositata e pubblicata il 9.5.2023, il RAGIONE_SOCIALE accoglieva i reclami elettorali presentati dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con i quali si impugnavano i verbali RAGIONE_SOCIALEa Commissione elettorale per l ‘ elezione del RAGIONE_SOCIALE che li aveva dichiarati ineleggibili ed aveva disposto lo scorrimento RAGIONE_SOCIALEa graduatoria RAGIONE_SOCIALE eletti.
I suddetti AVV_NOTAIO.ti COGNOME e NOME avevano ricoperto la carica di consigliere RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE per due mandati consecutivi, l ‘ ultimo dei quali era stato per la consiliatura 2015/2018, con scadenza al 31.12.2018, poi prorogata fino a maggio 2019.
I medesimi erano stati nuovamente eletti per la consiliatura 2019/2022 in data 8 maggio 2019, salvo poi a rassegnare le dimissioni con atto del 18 luglio 2019, dopo appena 2 mesi dalla proclamazione (ciò a seguito RAGIONE_SOCIALEa impugnazione dinanzi al RAGIONE_SOCIALE, con vari reclami, del verbale di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti con riguardo agli AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO COGNOME oltre che ad altri quattro consiglieri risultati eletti). Con delibera del 24.7.2019, il RAGIONE_SOCIALE aveva integrato la composizione del RAGIONE_SOCIALE con il subentro dei primi sei non eletti.
Con atti del 12 gennaio 2023, gli AVV_NOTAIO e COGNOME avevano presentato la propria candidatura come componenti del RAGIONE_SOCIALE per il quadriennio 2023/2026 e la Commissione Elettorale ne aveva disposto l ‘ ammissione con riserva.
Successivamente, la Commissione, pur certificando che i candidati NOME e NOME risultavano collocati ai posti 2° e 3° RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, ne aveva dichiarato l ‘ ineleggibilità.
La ragione di tale decisione risiedeva nel fatto che detti RAGIONE_SOCIALE avevano svolto due mandati consecutivi, l ‘ ultimo dei quali, relativo al quadriennio 2019-2022, andava considerato per intero, poiché le dimissioni, seppur rassegnate dopo un periodo di consiliatura inferiore a due anni, non escludevano che fosse integrata la previsione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 3, terza parte RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017.
Avverso tale decisione gli AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME ricorrevano innanzi al RAGIONE_SOCIALE e l ‘ AVV_NOTAIO presentava controricorso con ricorso incidentale.
Con l ‘ indicata sentenza n. 94 del 2023, il RAGIONE_SOCIALE annullava l ‘ atto di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti RAGIONE_SOCIALEa Commissione elettorale nella parte in cui dichiarava ineleggibili gli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME per il quadriennio 2023/2026 e disponeva, di conseguenza, la modifica RAGIONE_SOCIALEa graduatoria RAGIONE_SOCIALE eletti.
Il RAGIONE_SOCIALE, in particolare, affermava la generale impossibilità di esercitare poteri valutativi in fase di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti e, a fortiori , nel caso in cui la Commissione elettorale, come nella vicenda in esame, si fosse già espressa in sede di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe candidature.
Con delibera del 16.5.2023, il RAGIONE_SOCIALE dava esecuzione alla sentenza e dichiarava eletti gli odierni resistenti al posto RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La sentenza in esame è stata impugnata dall ‘ AVV_NOTAIO, con ricorso affidato a quattro distinti motivi.
Gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Fissata l ‘ adunanza camerale del 12/12/2023, il P.G. ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso.
In vista di detta adunanza sono state depositato memorie.
Con ordinanza interlocutoria n. 7058 del 2024, respinta l ‘ istanza di sospensione proposta dalla ricorrente, rilevato che il primo motivo di ricorso poneva alla Corte la questione di diritto, su cui non risultavano specifici precedenti di legittimità, RAGIONE_SOCIALEa ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa candidatura con riserva e RAGIONE_SOCIALEa possibilità di delibare definitivamente sulla eleggibilità all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEo scrutinio e quindi a votazione già avvenuta, si è ritenuto di rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Il P.G. ha concluso per l ‘ accoglimento del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 21septies RAGIONE_SOCIALEa L. 241/1990 nonché RAGIONE_SOCIALE artt. 3, 8, 9 e 15 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017 nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Nello specifico, censura la decisione del primo Collegio laddove lo stesso ha ritenuto che, in attuazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 15 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017, la Commissione Elettorale, una volta assunti i candidati, non potesse più decidere sull ‘ incandidabilità o ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE stessi, a nulla rilevando la specifica riserva operata dalla stessa, che di fatto rinviava ogni valutazione di merito ad un momento successivo alle operazioni di voto. Invero, l ‘ avvocata argomenta la legittimità RAGIONE_SOCIALE ‘ agire RAGIONE_SOCIALEa Commissione ritenendo che l ‘ art. 9, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/17 attribuisce espressamente alla Commissione elettorale la verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni di eleggibilità, ma non prevede termini e
decadenze, ben potendosi la stessa riservare tale controllo ad un momento successivo all ‘ ammissione.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017, nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Assume l ‘ erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, richiamando altri precedenti decisioni del RAGIONE_SOCIALE (in particolare la decisione n. 9 del 2022), non computabile il breve mandato (di circa due mesi) svolto dai consiglieri COGNOME e COGNOME ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricandidatura e RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione del divieto previsto dall ‘ art. 3.
In particolare, il Collegio, in violazione RAGIONE_SOCIALEe citate norme, ha affermato che, nell ‘ ipotesi di dimissioni volontarie intervenute prima del decorso del biennio rilevante, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, ai fini del divieto di ulteriore candidatura, non trovasse applicazione la concezione del mandato in senso oggettivo (affermata, invece, da questa Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 8566 del 2021), la quale avrebbe comportato l ‘ ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 3, comma 3, ultimo periodo RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, con riferimento all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Assume che la sentenza gravata ha violato le norme in epigrafe nella parte in cui ha affermato che le funzioni di consigliere svolte dagli odierni resistenti nel corso RAGIONE_SOCIALEa consiliatura 2019/2022 non si sono protratte per un tempo superiore al biennio e che oltretutto la ‘ricandidatura’ è intervenuta ben oltre il tempo in cui è stato svolto in concreto il precedente mandato.
Con il quarto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 36 L. n. 247/2012 e 59 e ss. R.D. n. 37/34, RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 343 cod. proc. civ. nonché RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi in relazione all ‘ art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
In particolare, la ricorrente censura la decisione del RAGIONE_SOCIALENRAGIONE_SOCIALEFRAGIONE_SOCIALE nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da lei proposto, volto a far accertare e dichiarare gli RAGIONE_SOCIALE NOME NOME e NOME incandidabili e, comunque, ineleggibili per il quadriennio 2023-2026 ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017.
Va preliminarmente respinta l ‘ eccezione di intervenuta acquiescenza formulata dai controricorrenti alla luce RAGIONE_SOCIALEa mancata impugnazione RAGIONE_SOCIALEa delibera del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 6 maggio 2023 di rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa composizione del consiglio, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in questa sede.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, l ‘ acquiescenza tacita (alla sentenza) ex art. 329 cod. proc. civ. può sussistere soltanto qualora l ‘ interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare (Cass., Sez. 2, 29 febbraio 2016, n. 3934).
La pendenza del presente ricorso già esclude ogni acquiescenza.
Il primo motivo è infondato.
6.1. Il motivo pone la questione se sia consentito alla Commissione elettorale, in sede di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, l ‘ esercizio di un potere decisionale in RAGIONE_SOCIALE alla eleggibilità dopo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni di voto e ciò anche con riguardo a candidature escluse ed ammesse con riserva.
Ci si chiede, in particolare, se correttamente il RAGIONE_SOCIALE abbia ritenuto la carenza, in capo alla Commissione Elettorale, del potere di dichiarare, dopo lo scrutinio dei voti e in sede di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, l ‘ ineleggibilità dei candidati ammessi, dalla medesima Commissione, alla competizione elettorale.
6.2. La questione è stata già affrontata da questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 22624 del 09/08/2024 e n. 23101 del 26/08/2024).
Si è, al riguardo, affermato che deve escludersi, in mancanza di una indicazione normativa, l ‘ istituto RAGIONE_SOCIALEa ammissione con riserva al voto per la designazione dei componenti dei RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe previsioni normative, il potere attribuito alla Commissione elettorale dall ‘ art. 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017 è esclusivamente quello di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge e, in caso negativo, escludere uno o più candidati, per poi lasciare al candidato la scelta di tutelarsi proponendo una eventuale impugnazione RAGIONE_SOCIALEa decisione anche in via cautelare davanti all ‘ organo competente, ovvero il C.N.F., ex art. 28 RAGIONE_SOCIALEa
medesima legge, organo dotato di competenza giurisdizionale esclusiva in materia (proponendo in quella sede una eventuale richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE ‘ efficacia del provvedimento di esclusione, eventualmente, al fine di non precludere al candidato il diritto di partecipare alla votazione).
A differenza dei pubblici concorsi per titoli o esami, in cui l ‘ ammissione con riserva non incide, o incide marginalmente sulla posizione RAGIONE_SOCIALE altri candidati, consentendo al candidato di dar prova RAGIONE_SOCIALEa sua preparazione mediante l ‘ espletamento RAGIONE_SOCIALEa prova, fruendo di una possibilità che andrebbe diversamente perduta, si tratta invece di una competizione elettorale ed, in particolare, di una competizione dotata di una base di elettorato attivo molto circoscritta, in cui l ‘ elezione è frutto, anche, RAGIONE_SOCIALEa visibilità e RAGIONE_SOCIALEa stima di cui gode il candidato all ‘ interno del suo RAGIONE_SOCIALE professionale nell ‘ ambito territoriale in cui esercita la professione.
L ‘ ammissione con riserva non è prevista e non pare che corrisponda, in caso di selezione elettorale, ad un principio generale.
Specie in ambiti territorialmente o corporativisticamente ristretti, come quello RAGIONE_SOCIALEe elezioni ai consigli RAGIONE_SOCIALE, connotati da tratti peculiari di prossimità, mutuando l ‘ espressione utilizzata dalla Corte costituzionale, inevitabilmente consentirebbe all ‘ ammesso con riserva di condizionare l ‘ esito RAGIONE_SOCIALEe elezioni, svolgendo campagna elettorale in proprio favore e veicolando a suo favore voti che, in caso di sua esclusione dalla competizione, sarebbero stati diversamente assegnati dai votanti.
In mancanza di una chiara previsione di legge, deve escludersi che rientri nei poteri RAGIONE_SOCIALEa Commissione elettorale istituita in occasione RAGIONE_SOCIALEe elezioni dei componenti del RAGIONE_SOCIALE, in sede di verifiche preventive di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe candidature, ammettere con riserva uno o più candidati.
6.3. Quanto alla fase successiva al voto, dalla scansione procedimentale RAGIONE_SOCIALEe procedure di voto, ed in particolare dall ‘ art. 15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113 del 2017, si deduce che la Commissione elettorale non può effettuare alcun tipo di attività di verifica RAGIONE_SOCIALEe candidature dopo che lo scrutinio è terminato. Nella fase successiva allo scrutinio, i compiti RAGIONE_SOCIALEa Commissione elettorale sono specificamente indicati dalla legge e sono solo quelli indicati dalla legge: essa deve procedere al conteggio dei voti, alla formazione RAGIONE_SOCIALEa graduatoria e alla
proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, dandone le comunicazioni agli organi previsti dalla legge. Una volta espletata l ‘ elezione sulla base di un determinato elettorato, non è più dato alla Commissione elettorale modificarne i risultati escludendo un candidato precedentemente ammesso, perché in tal modo altererebbe gli esiti RAGIONE_SOCIALEa votazione.
Ipotizzando l ‘ ammissibilità con riserva di un candidato in una competizione elettorale con un elettorato molto circoscritto, e questo, come nella specie, risultasse tra gli eletti ma potesse essere successivamente escluso dalla stessa Commissione preposta a vigilare sul regolare svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali, l ‘ intero esito RAGIONE_SOCIALE ‘ elezione ne risulterebbe alterato. Ed infatti, il candidato subentrante per effetto RAGIONE_SOCIALEa esclusione di altro candidato successivamente disposta potrebbe non essere quello che nella competizione elettorale svoltasi ha riportato un maggior numero di preferenze, pur non risultando eletto. Se l ‘ ammesso con riserva non fosse stato tra gli eleggibili, infatti, tutti i voti avrebbero potuto essere ripartiti diversamente non risentendo RAGIONE_SOCIALEa campagna elettorale da questi svolta in proprio favore.
Deve ritenersi preferibile l ‘ interpretazione secondo la quale la Commissione elettorale, che è organo preposto a vegliare sul regolare espletamento del voto, non abbia poteri preventivi di ammissione con riserva al voto, né poteri successivi di esclusione.
6.4. Gli aventi diritto al voto non sono peraltro privi di mezzi di reazione contro una fallace interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione stessa (che ammetta un candidato che non ne ha diritto, o che escluda uno che ne ha diritto): nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEa fase procedimentale precedente alla espressione del voto, gli interessati possono rivolgersi alla stessa Commissione, perché modifichi in sede di autotutela i propri provvedimenti finché non hanno inizio le operazioni di voto. Dopo le operazioni di voto e la proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, questo atto è impugnabile in sede giurisdizionale davanti all ‘ organo competente, ovvero il RAGIONE_SOCIALE, ex art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge professionale RAGIONE_SOCIALE, che ha la competenza di verificare la legittimità o meno dei provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale.
6.5. La suddetta delimitazione dei poteri RAGIONE_SOCIALEa Commissione risulta evidente dal confronto tra l ‘ art. 9, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 113 del 2017 il quale
prevede che « la commissione elettorale procede alla verifica RAGIONE_SOCIALEe candidature nonché del rispetto RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 RAGIONE_SOCIALEa presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti» e l ‘ art. 15 RAGIONE_SOCIALEa medesima legge che, rispettivamente ai commi 4, 5, 6 e 7, dispone che: « effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l ‘ indicazione di tutti gli RAGIONE_SOCIALE che hanno riportato voti », « risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire », « in caso di parità di voti risulta eletto l ‘ avvocato più anziano per iscrizione all ‘ albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età », « terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti, dandone immediata comunicazione al RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri RAGIONE_SOCIALE e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio RAGIONE_SOCIALE ».
Si aggiunga che solo nelle ipotesi espressamente previste dal successivo art. 16 il risultato espresso dalla votazione può essere modificato (« In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all ‘ albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all ‘ integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi RAGIONE_SOCIALE ‘ evento »).
Il fatto che l ‘ art. 9 citato preveda che la Commissione « sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti» non consente di ritenere che in sede di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti la stessa possa rinnovare o modificare il proprio già espresso giudizio di candidabilità trattandosi di mera attività di controllo e vigilanza circa la regolarità del voto come reso evidente dall ‘ art. 11, comma 5 (« La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti RAGIONE_SOCIALEa commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l ‘ accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo
strettamente necessario all ‘ espressione del voto »), dall ‘ art. 12, comma 2 (« Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 11, nell ‘ ora, nel giorno e nel luogo indicati nell ‘ avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario RAGIONE_SOCIALEa commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio »), dall ‘ art. 13, comma 4 (« L ‘ accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo RAGIONE_SOCIALEa commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell ‘ urna la ricevuta del suo voto »).
È evidente, allora, che corretta è la decisione del C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE che ha ritenuto precluso alla Commissione elettorale l ‘ esercizio di poteri valutativi in fase di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti là dove detta Commissione si sia già espressa in sede di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEe candidature ed ha affermato competere al COA, nei termini di legge, provvedere alla rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa compagine consiliare ottemperando alla decisione del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. intervenuta a seguito del ricorso RAGIONE_SOCIALE interessati.
Sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente stante l ‘ intrinseca connessione.
7.1. Gli AVV_NOTAIO.ti COGNOME e COGNOME avevano ricoperto la carica di RAGIONE_SOCIALEere RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE per due mandati consecutivi, l ‘ ultimo dei quali per il quadriennio 2015 -2018, prorogato, per effetto del D.L. 2/2019 e poi RAGIONE_SOCIALEa L. 12/2019. Si erano ricandidati alle elezioni per il quadriennio 2019-2022, tenutesi nei giorni 8 e 9 maggio 2019 ed erano risultati eletti. Il nuovo RAGIONE_SOCIALE si insediava il 18 maggio 2019. La proclamazione veniva impugnata avanti al RAGIONE_SOCIALE, inducendo l ‘ AVV_NOTAIO e l ‘ AVV_NOTAIO NOME a rassegnare le dimissioni dalla carica, formalizzate con atto del 18.7.2019. Con delibera del 24.7.2019 il COA di RAGIONE_SOCIALE, pertanto, provvedeva ad integrare la composizione del RAGIONE_SOCIALE con il subentro di altri consiglieri.
In data 12.1.2023 entrambi i ricorrenti presentavano la propria candidatura quali componenti del RAGIONE_SOCIALE, per il quadriennio 2023-2026, rappresentando in modo esplicito la loro posizione personale, riferita ai mandati precedentemente svolti.
La Commissione elettorale disponeva l ‘ ammissione alla competizione elettorale di tutte le candidature presentate, riservando al momento RAGIONE_SOCIALEa proclamazione ogni provvedimento in RAGIONE_SOCIALE ad eventuali ineleggibilità. All ‘ esito RAGIONE_SOCIALEe votazioni l ‘ AVV_NOTAIO e l ‘ AVV_NOTAIO risultavano eletti, collocandosi rispettivamente in terza posizione e in seconda posizione nella graduatoria, per numero di voti ricevuti. La Commissione elettorale, riunitasi dopo lo scrutinio, pur dando atto dei voti ricevuti dagli AVV_NOTAIO, ne dichiarava l ‘ineleggibilità ‘per avere svolto due mandati consecutivi, l ‘ ultimo dei quali 2019/2022 considerato per intero, poiché le rassegnate dimissioni dopo un periodo di consiliatura inferiore a due anni non rientrano nella previsione del quarto comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017 (« Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3 » – c.d. divieto del terzo mandato consecutivo -). Proclamava quindi eletti ventuno consiglieri, con esclusione RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO e RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO.
Il RAGIONE_SOCIALE riteneva non corretta tale impostazione assumendo che le dimissioni rassegnate dai reclamanti dopo soli due mesi dalla proclamazione alla carica di consiglieri per il quadriennio 2019/022 rendessero non computabile il mandato ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricandidatura e non potessero integrare la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3, terza parte RAGIONE_SOCIALEa L. n. 113/2017 ; di conseguenza, annullava l ‘ atto di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti RAGIONE_SOCIALEa Commissione Elettorale istituita presso il RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui aveva dichiarato ineleggibili gli RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e NOME COGNOME per il quadriennio 2023/2026.
7.2. Questa Corte si è già pronunciata sulle intervenute dimissioni successive alla proclamazione.
Con sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021, le Sezioni Unite di questa Corte, richiamata la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e ribadito che – per quanto già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità – la ratio del divieto di terzo mandato consecutivo è quella di ‘assicurare la più ampia partecipazione RAGIONE_SOCIALE iscritti all ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni di governo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, favorendone l ‘ avvicendamento nell ‘accesso agli organi di vertice’, hanno affermato il seguente principio di diritto: ‘ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di cui al terzo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017, che prevede che i
consiglieri RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Né può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del terzo comma, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un ‘ immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura’.
La pronuncia RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite ruota intorno alla nozione oggettiva di mandato, correlata alla ‘durata oggettiva RAGIONE_SOCIALEa consiliatura’, negando rilevanza alla minor durata ‘soggettiva’ che sia dipesa da dimissioni volontarie del singolo consigliere ed evidenziando che, in tale ottica ‘oggettiva’, la previsione del terzo periodo del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘ art. 3 L. n. 113/2017 (« La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato ») vale a disciplinare le ipotesi in cui, dopo l ‘ espletamento di due mandati consecutivi, l ‘ ex consigliere non si sia candidato alla terza consiliatura e, tuttavia, questa abbia avuto una durata inferiore a quella legale (quadriennale), per tale ipotesi prevedendo che la candidatura alla nuova consiliatura sia possibile solo se sia trascorso un numero di anni uguale a quello nei quali si è svolto il precedente mandato (‘garantendo in tal modo che il divieto di presentazione per tre mandati consecutivi, cui è correlata l ‘ esigenza di un decorso temporale tale da favorire il ricambio all ‘ interno RAGIONE_SOCIALE ‘ organo, superando quelle rendite di posizione collegate al precedente svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni elettive non sia eluso approfittando RAGIONE_SOCIALE ‘anomala cessazione anticipata RAGIONE_SOCIALEa consiliatura’).
7.3. L ‘ irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe dimissioni volontarie al fine RAGIONE_SOCIALE ‘ integrazione di un mandato inferiore a due anni per gli effetti di cui all ‘ art. 3, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa L.
n. 113/2017 è stata affermata anche da Cass., Sez. Un., n. 9755 RAGIONE_SOCIALE ‘ 11 aprile 2024 evidenziandosi che tali dimissioni non sono idonee a elidere il fatto che il mandato sia stato ricevuto per l ‘ intera consiliatura. In tal caso, dunque, il mandato, per come conferito, va parametrato alla durata (oggettiva) RAGIONE_SOCIALEa consiliatura, a prescindere dalla sua minor durata soggettiva, dipesa dalla volontà RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato (senza che rilevino le ragioni sottese alla scelta RAGIONE_SOCIALEe dimissioni).
La suddetta sentenza ha, altresì, marcato la differenza tra l ‘ ipotesi, come quella qui in esame, del mandato soggettivamente infrabiennale (tale solo per effetto RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE ‘ eletto) e quella del mandato oggettivamente infrabiennale (subentro di un consigliere non eletto per un limitato periodo di consiliatura), in riferimento alla già citata disposizione del comma 4 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3 l. n. 113/2017 (« Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3 »), inidoneo a determinare un qualche condizionamento del corpo elettorale e quindi a costituire una cesura RAGIONE_SOCIALEa possibilità di condizionamento derivante dall ‘ espletamento di precedenti mandati (cfr., Cass., Sez. Un., n. 25040 del 16 settembre 2021, al punto 7.5).
7.4. Va, quindi, ribadito che le dimissioni volontarie del consigliere eletto per l ‘ intero mandato non consentono di fare applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017.
8. Il quarto motivo è infondato.
Esso si sostanzia nella censura rivolta alla decisione del RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale proposto dall ‘ AVV_NOTAIO inteso a far accertare e dichiarare l ‘ ineleggibilità RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.ti COGNOME e COGNOME.
Va fatta applicazione di quanto già affermato da queste Sezioni Unite nella già citata Cass. n. 22624/2024 (punto 8 del Considerato in diritto).
Il RAGIONE_SOCIALE è l ‘ organo avente competenza giurisdizionale a decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, ex art. 36 RAGIONE_SOCIALEa legge professionale RAGIONE_SOCIALE, e quindi preposto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa procedura elettorale seguita dai RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE territoriali.
Esso effettua, su ricorso RAGIONE_SOCIALE interessati, un controllo di legalità sul corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALEe operazioni elettorali e provvede ad annullare il
provvedimento di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge.
Nel far ciò, è chiamato a decidere nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere che gli viene sottoposta dagli interessati.
Nello specifico, adito dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO con reclamo avverso il provvedimento di proclamazione RAGIONE_SOCIALE eletti che si era concluso con la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa loro ineleggibilità, rientrava nelle competenze del RAGIONE_SOCIALE. verificare la regolarità del procedimento elettorale in relazione a quanto lamentato e, ove avesse accertato – come nella specie – il compimento di attività in violazione di legge, era suo compito annullare la proclamazione.
Non avrebbe potuto invece in quella sede, come ipotizzato dalla ricorrente, andare a verificare se i reclamanti avessero o meno i requisiti di eleggibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 3, comma 3, secondo e terzo periodo RAGIONE_SOCIALEa legge n. 113/2017 RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO (a prescindere dalla dedotta carenza di potere RAGIONE_SOCIALEa Commissione elettorale e dalla richiesta formulata dai reclamati principali di essere dichiarati eletti). Non era dunque possibile un reclamo incidentale avverso un provvedimento già precedentemente impugnato da altro soggetto legittimato al fine di devolvere alla cognizione del giudice profili diversi da quelli già devoluti in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione principale.
Non poteva, del resto, l ‘ AVV_NOTAIO dolersi in via principale di una pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Commissione elettorale a lei favorevole.
Né è preclusa agli interessati la possibilità RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti di eleggibilità in capo a chi abbia già espletato due mandati consecutivi che potrà essere effettuata nella sede opportuna, anche impugnando per questo motivo la nuova delibera del RAGIONE_SOCIALE.O.A. che proclami eletti RAGIONE_SOCIALE ineleggibili.
Da tanto consegue che vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigettati gli altri.
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, per un nuovo esame, al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
La novità e complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate giustifica l ‘ integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione; compensa le spese di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite civili RAGIONE_SOCIALEa