Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21401 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21401 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6264/2025 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
QUESTORE DI COSENZA
-intimato-
avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA n. 531/2025 depositata il 17/03/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2025 dalla presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, a seguito della condanna alla pena di un anno di reclusione e di euro 400,00 di multa, con sospensione condizionale della pena e cessazione della misura inframuraria, inflitta dal Tribunale di Castrovillari per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, nonché comma 2 c.p., veniva scarcerato nella notte del 12 marzo 2025.
Contestualmente, insieme a tre connazionali, veniva condotto presso la Stazione di Polizia di Castrovillari, ove rimaneva trattenuto fino alla mattina del 13 marzo 2025, per essere successivamente trasferito presso la Questura di Castrovillari.
Giunto in questura, in pari data, gli veniva notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Cosenza, unitamente al provvedimento del Questore di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE Caltanissetta -Pian del Lago.
Il difensore, nominato in data 14 marzo 2025, avanzava reiterate richieste, rimaste senza riscontro, di trasmissione della documentazione relativa alla procedura di espulsione e al provvedimento di trattenimento (si segnalano in particolare le richieste PEC inviate alle ore 11:07, 11:34 e 12:40 del medesimo giorno) e un’ora prima dell’udienza di convalida, fissata per le ore 10:00 del 17 marzo 2025, riceveva notifica del relativo decreto di convocazione.
All’esito dell’udienza, il Giudice di Pace convalidava il trattenimento, ritenendo insussistenti i presupposti per l’applicazione di una delle misure alternative al trattenimento previste dal comma 1-bis dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sul presupposto che:
« pur essendo lo straniero in possesso di valido documento, la finalità propria della misura alternativa (ossia l’esecuzione del decreto di espulsione) risulta compromessa dalla sussistenza del pericolo di fuga ai sensi degli artt. 13, commi 4 e 5, T.U.I., desumibile dal contenuto del decreto di espulsione posto a fondamento del trattenimento, non contestato in giudizio -con gli effetti di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c. e nel quale si dà atto che lo straniero ha fornito false generalità in occasione di precedenti controlli di polizia, oltre a non aver documentato la disponibilità di un alloggio o di fonti lecite di sostentamento » (cfr. p. 1 del provvedimento impugnato).
Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., affidandolo a tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente censurava la violazione dell’art. 6, co. 5 bis, d. lgs. n. 14272015 in relazione all’art. 14, co. 6, d. lgs. n. 286/1998 e agli artt. 3, 13, 25 e 111 Cost. con riferimento agli artt. 3, 13 e 14 CEDU, ritenendo che le norme relative al nuovo rito, nella parte in cui prevedono la riduzione del termine di impugnazione del provvedimento a cinque giorni, comportino un’indebita discriminazione del soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale in forza di provvedimento di trattenimento rispetto a quelli sottoposti a restrizione presso gli istituti penali, sottraendolo, peraltro, al giudice naturale civile precostituito per legge.
Con il secondo motivo, il ricorrente censurava il provvedimento impugnato per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché delle norme processuali ex art. 606, co. 1, lett. a), b), c) c.p.p. nonché la nullità della sentenza ex art. 178 e 179 c.p.p. per mancato avviso, intervento, assistenza e rappresentanza in giudizio non essendo il difensore stato messo in condizione di svolgere adeguatamente la propria attività difensiva.
Con il terzo motivo il ricorrente censurava la violazione degli artt. 10 co. 2, 13 co. 2, 14 co. 3 e 5 ter, d. lgs. 286/1998; nonché art. 15 par. 2 Direttiva 2008/115/CE per avere il giudice del merito omesso di vagliare i presupposti di legittimità del trattenimento e aver omesso l’esame della documentazione fornita dal ricorrente.
Si segnala che in data 24 marzo 2025, l’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi presso la Prima Sezione Penale disponeva la trasmissione degli atti alla Prima Sezione Civile, in applicazione del criterio tabellare di riparto, trattandosi di ricorso avente ad oggetto la convalida del trattenimento pronunciata ai sensi dell’art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, e non già del provvedimento emesso ex art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142/2015.
In data 10 maggio 2025, il ricorrente depositava note illustrative a integrazione del ricorso, producendo il provvedimento del Giudice di Pace di Cosenza del 4 aprile 2025, con cui, a seguito del ricorso proposto il 31 marzo 2025 avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Cosenza del 13 marzo 2025, veniva disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento in data 4/4/2025 e fissata l’udienza di comparizione per il 17 aprile 2025, successivamente rinviata al 4 giugno 2025 per la decisione.
Il fatto sopravvenuto deve essere oggetto, secondo l’ordine logico delle questioni, di trattazione pregiudiziale.
La sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento espulsivo, emesso il 13 marzo 2025, priva il successivo provvedimento di accompagnamento coattivo, disposto in pari data, di un titolo esecutivo idoneo a sorreggerlo.
Non rileva che alla data della convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo (il 17 marzo 2025) il provvedimento esecutivo fosse ancora munito di efficacia esecutiva, dal momento che all’attuazione dell’ordine di rimpatrio (11/4/2025) il provvedimento di accompagnamento coattivo era privo di efficacia
esecutiva, per la sospensione della medesima efficacia dell’atto presupposto.
Si è, conseguentemente, consumata un’ipotesi d’inefficacia sopravvenuta del provvedimento esecutivo (l’accompagnamento coattivo) sulla base del quale è stato attuato il rimpatrio.
Tale profilo ha rilievo assorbente, tenuto conto, altresì, che il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’espulsione amministrativa è stato prodotto (ed il fatto dell’inefficacia esecutivo dell’accompagnamento coattivo allegato) nel primo segmento procedimentale utile, essendo stato introdotto il ricorso secondo il rito stabilito all’art. 14, c.6 d.lgs. n. 286 del 1998, nei tempi contratti previsti dalla novella legislativa, non applicabile, tuttavia, alla fattispecie dedotta in giudizio.
Ne consegue la superfluità dell’esame dei motivi e l’accoglimento del ricorso con decisione di merito consistente nella declaratoria d’inefficacia sopravvenuta del provvedimento di convalida dell’accompagnamento coattivo disposto dal giudice di pace di Caltanissetta del 17 marzo 2025.
Le spese processuali del grado di merito e del presente giudizio devono essere compensate in considerazione delle rilevanti incertezze interpretative relative al rito applicabile, dovute alle recenti modifiche legislative e alla riscontrata sopravvenienza rilevante.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento impugnato. Compensa interamente le spese fra le parti. Roma 22 maggio 2025
La Presidente NOMEAVV_NOTAIO NOME COGNOME