Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29057 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29057 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 03/11/2025
quo
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 9/10/2025 CC
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO – COGNOME.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. 12801/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona dei commissari straordinari e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dal l’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO .
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. e P_IVA.iva P_IVA), con sede in INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1589/2021, pubblicata in data 2 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma, decidendo sull’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Roma e di cui al n. 12629/2017, sentenza con la quale era stata dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 44 l. fall., del pagamento di euro 104.984,31 effettuato da RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna restitutoria.
2. La Corte territoriale pur non ignorando l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7477/2020; Cass. 5781/2019 e Cass. 14799/2016) secondo cui il fallito resta privo dell’amministrazione e della disponibilità dei beni sin dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione – ha ritenuto tuttavia che la lacuna normativa esistente sul punto dovesse essere colmata, avendo riguardo agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 210/2001 (‘Attuazione della Direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in sistema di pagamento o di regolamento titoli’); ha osservato che la suddetta direttiva, diversamente da quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 5781/2019, era applicabile nella materia in esame, in quanto la stessa concerneva anche i pagamenti effettuati, come nel caso di specie, attraverso il sistema bancario; ha evidenziato che la circostanza che il sistema normativo interno non fosse organizzato per la precisa individuazione della determinazione dello stato di insolvenza, speci e con riferimento all’orario, non avrebbe potuto condurre a farne retroagire gli effetti, in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso, ad un orario sicuramente anteriore, e cioè le ore zero del giorno di adozione del provvedimento giudiziale o amministrativo di declaratoria dello stato di insolvenza; ha comunque osservato che, anche a voler ritenere non applicabile nella materia in esame il d.lgs. n. 210/2001, lo stesso avrebbe rappresentato l’ espressione di un
principio più generale di certezza dei rapporti giuridici, che, non solo, non era assicurato dalla sola data, ma che in un ‘ interpretazione costituzionalmente orientata della norma, doveva o far riferimento all’orario del provvedimento giudiziale o amministrativo di declaratoria dello stato di insolvenza ovvero determinare gli effetti dalle ore 23,59, non potendosi accogliere una interpretazione in senso ‘potenzialmente retroattivo’ della n orma; ha da ultimo rilevato che in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 2697 c.c. – rappresenta onere del soggetto, che agisce ex art. 44 l. fall., fornire la prova che il pagamento sia stato eseguito successivamente al provvedimento dichiarativo dello stato di insolvenza e laddove vi sia coincidenza di data, in un orario successivo, e che nella fattispecie in esame l’appellata non aveva fornito tale prova – la domanda di RAGIONE_SOCIALE doveva comunque essere rigettata. 3. La sentenza, pubblicata il 2 marzo 2021, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione ‘degli artt. 2 e 3 del D.lgs. 210/2001 …’, nonché ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 delle Preleggi (e il ricorso all’analogia legis e iuris’) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
Con il secondo mezzo si deduce ‘ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 44 l. fall. e dell’art. 1 del d.p.c.m. del 29 agosto 2008 in combinato disposto con gli artt. 2, commi 2, 2 bis e 6 D.L. n. 347 del 2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’.
Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‘ per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 132, n. 4 c.p.c. … e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’
Va esaminato unitamente al ricorso principale anche il primo motivo del ricorso incidentale, stante la coincidenza delle questioni prospettate in quest’ultimo con le doglianze sollevate col ricorso principale.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha infatti proposto ricorso incidentale condizionato, articolato su due motivi: (i) il primo articolato come ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 44 l.f. nonché dell’art. 16, 2 comma, l. fall., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’ ; (ii) il secondo declinato come ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c. 1, 92 c. 2 e 2233 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’.
Il ricorso principale va accolto ed il primo motivo del ricorso incidentale va invece conseguentemente rigettato.
5.1 Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (v., da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020), nella disciplina successiva al d.lgs. n. 5 del 2006, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento si producono sin dall’ora “zero” del giorno della sua pubblicazione o iscrizione nel registro delle imprese con riguardo, rispettivamente, da una parte, al debitore fallito ed al creditore istante, e, dall’altra, ai terzi, poiché la legge ricollega detti effetti alla sola data di esecuzione di tali adempimenti, senza ulteriori riferimenti cronologici (si legga, in tal senso, anche: Sentenza n. 14779 del 19/07/2016).
5.2 Conseguentemente la diversa tesi espressa sul punto dalla Corte territoriale (peraltro, in consapevole contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per come sopra ricordati) non può trovare seguito, essendo peraltro incentrata su una evidente forzatura interpretativa: niente autorizza a dire che la Direttiva 98/26-CE, attuata dal d.lgs. 210 del 2001, si applichi per il sol fatto dell’esistenza di pagamenti eseguiti mediante il sistema bancario.
Come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6-1 n. 5781-19), il richiamo che l’art. 3 comma 1 della normativa sopra richiamata fa al «giorno, l’ora e il minuto in cui si producono gli effetti della sospensione di pagamenti» risulta espressamente circoscritto «ai fini del presente decreto». E dunque, ai fini di un impianto propriamente destinato a regolare il tema della «definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o
di regolamento titoli» (: «insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento tra i partecipanti, che sia contestualmente applicabile a tre o più partecipanti; … assoggettato alla legge di uno Stato membro dell’Unione europea; … designato come sistema e notificato alla Commissione europea»).
Ne discende ancora come ulteriore conseguenza la piena applicabilità, anche al caso di specie, del principio cd. ‘zero hour rule’ , con le ulteriori precisazioni, tuttavia, che si vengono qui di seguito ad esporre, in relazione alla procedura di amministrazione straordinaria, oggetto di contestazione anche da parte della società ricorrente incidentale.
5.3 Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato è infatti infondato.
Dispone l’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, conv. con l. n. 39/2004 : « con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all’articolo 1 all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro». Il successivo comma 2bis , introdotto dall’art. 4 -bis d.l. n. 119/2004 dispone che « il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 247. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario straordinario».
L’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, nel momento in cui fa rinvio all’art. 38 d. lgs. n. 270/1999, denominato « decreto legislativo n. 270» ex art. 1 d.l. n. 347/2003, rinvia anche alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa (stante il rinvio operato dall’art. 36 d. lgs. n. 270/1999 a tale disciplina) e, conseguentemente, all’art. 200 l. fall., che prevede, per quanto qui rileva, che « dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l’impresa è una società o una persona giuridica
cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo».
Ne consegue che, a mente dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, deve farsi applicazione per l’amministrazione straordinaria della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’art. 200 l. fall., laddove estende alla liquidazione coatta amministrativa gli effetti previsti dall’art. 45 l. fall. con decorrenza dalla data del provvedimento amministrativo che la dispone, e non da quella della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non discrimina tra soggetti coinvolti nella procedura concorsuale e nel fallimento (Cass., n. 17290/2014; Cass., n. 605/2013; Cass., n. 15960/2007).
Tale disposizione ha, peraltro, superato indenne il vaglio del giudice delle leggi in relazione al dedotto vulnus della conoscibilità da parte dei terzi, osservandosi che il terzo interessato può « assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l’esistenza e il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell’impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche eventualmente in via d’accesso informale (art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352). In compiuta analogia a quanto previsto per la sentenza ed in attuazione dei principi di trasparenza che devono informare l’azione della pubblica amministrazione» (Corte cost., n. 337/1998).
Parimenti, si è osservato che « l’inopponibilità alla massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall’inefficacia conseguente all’utile esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, si ricollega al principio generale secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio trasferendoli agli organi della procedura fallimentare» (Corte cost., n. 234/1998; Corte cost., n. 248/2014), dandosi rilievo decisivo al momento dello spossessamento del debitore ai fini dell’inefficacia dei pagamenti nei confronti dei terzi e, di converso, alla emissione del decreto di nomina del commissario liquidatore.
A fronte di questo quadro interpretativo, implicitamente richiamato dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, il comma 2bis d.l. cit. – nella parte in cui
dispone che ‘ il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente» e che «determina altresì gli effetti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47» l. fall. – ha ulteriormente specificato che è dalla data dell ‘ emissione del decreto di nomina del commissario straordinario che si determinano gli effetti di cui al l’art. 44 l. fall.
Ne consegue che i pagamenti eseguiti dal debitore ai propri creditori ex art. 44, primo comma, l. fall. successivamente alla nomina del commissario straordinario sono inefficaci dalla data del decreto di nomina dell’organo commissariale.
L’interpretazione additiva propugnata dal la ricorrente incidentale, secondo cui l’efficacia nei confronti dei terzi del decreto di nomina del commissario straordinario decorrerebbe dalla pubblicazione sul registro delle imprese per applicazione analogica dell’art. 16 l. fall., come avviene per la nomina del curatore nel fallimento (Cass., n. 7477/2020), si scontra oltre che con la lettera delle citate disposizioni, con l’interpretazione che ne è stata data anche dal Giudice delle Leggi, secondo il quale l’e fficacia immediata nei confronti dei terzi del decreto di nomina del commissario straordinario costituisce una scelta del legislatore, non manifestamente irragionevole e incensurabile sul piano della legittimità costituzionale.
Ne consegue che deve affermarsi il seguente principio:
«ai pagamenti eseguiti dal debitore assoggettato ad amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003, conv. con l. n. 39/2004, si applica l’art. 44, primo comma, l. fall., computando gli effetti dell’inopponibilità dei pagamenti sin dall’ora zero del giorno della emissione del decreto di nomina del commissario straordinario, essendo a tale data ascrivibili gli effetti nei confronti dei terzi dello spossessamento del solvens ».
5.4 Il secondo motivo del ricorso incidentale, articolato sulle spese del giudizio di gravame, rimane pertanto assorbito.
Si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che si uniformerà al principio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME