Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28025 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 28025  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 852/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta  e  difende  unitamente  agli  avvocati  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE,  RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA  della CORTE  D’APPELLO di ROMA  n. 6655/2021 depositata il 08/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE -la cui procedura è stata aperta con decreto in data 29 agosto 2008, pubblicato mediante iscrizione sul Registro delle Imprese in data 3 settembre 2008 – ha convenuto davanti al Tribunale di Roma Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (BPS) e RAGIONE_SOCIALE, nelle more divenuta RAGIONE_SOCIALE, per sentir dichiarare l’inefficacia ex art. 44 l. fall. del pagamento di € 4 69.653,61 eseguito da RAGIONE_SOCIALE in favore del fornitore, effettuato in pari data con bonifico e tratto sul conto corrente di RAGIONE_SOCIALE acceso presso BPS.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di inefficacia ex art. 44 l. fall.,  ritenendo che il  pagamento  eseguito da RAGIONE_SOCIALE dovesse  ritenersi intervenuto  prima  dello  spossessamento  del debitore, ascrivendo lo spossessamento al momento della pubblicazione del decreto di apertura della A.S. sul Registro delle Imprese.
852/2022 R.G. 3. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di KAI. Il giudice di appello ha ritenuto che il pagamento eseguito da RAGIONE_SOCIALE sia avvenuto dopo l’apertura della procedura concorsuale, avuto riguardo al giorno del l’emissione del decreto ministeriale e non alla sua successiva pubblicazione, essendo tale data quella alla quale ancorare il vincolo di indisponibilità dei pagamenti. Da tale data, il giudice di appello ha fatto decorrere la retrodatazione degli effetti della apertura della procedura alle ore 0:00 del medesimo giorno ( zero hour rule ), retrodatazione propria del fallimento, con
conseguente  inefficacia  dei  pagamenti  che  vengano  eseguiti  lo stesso  giorno dell’emissione  del  decreto  di  apertura.  E’,  invece, stata rigettata la  domanda  nei  confronti  di  BPS  perché  non destinataria del pagamento, né responsabile dello stesso.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidato a cinque motivi (il primo dei quali articolato sotto diversi profili) e ulteriormente illustrato da memoria. Le intimate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non si sono costituite in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., « violazione e falsa applicazione dell’art. 16 l.f., nonché degli artt. 2 e 6 della legge Marzano, nonché degli artt. 42 e 44 l.f., Per avere la corte d’appello di Roma (i) escluso l’applicazione del principio generale di cui all’art. 16 l.f.; (ii) erroneamente identificato il dies a quo per l’azione di inefficacia ex art 44 l.f.; (iii) e per aver erroneamente applicato il principio della c.d. zero hour rule » . Sotto un primo profilo, parte ricorrente deduce che alla disciplina dell’amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003 sia applicabile il disposto dell’art. 16 l. fall. L’applicazione di questa norma comporterebbe che l’effetto dello spossessamento nei confronti dei terzi , ai fini dell’applicazione dell’art. 44 l. fall., sia ascrivibile al momento della conoscenza o conoscibilità giuridica dell’evento dell’apertura della procedura per effetto dell’iscrizione nel Registro delle Imprese , al pari della sentenza dichiarativa di fallimento, ciò a tutela del principio generale di buona fede e certezza del diritto. Per l’effetto, il pagamento intervenuto in data 29 agosto 2008 deve ritenersi inefficace, attesa l’iscrizione dell’apertura della procedura di A.S. in data 3 settembre 2008. Sarebbe, pertanto, l’iscrizione del decreto di apertura sul Registro delle Imprese a provocare gli effetti esterni
nei  confronti  dei  terzi,  laddove  il  decreto  produrrebbe,  dalla  sua emissione, i propri effetti nei confronti degli organi e del l’impresa.
Sotto  un  altro profilo,  si  deduce  che  l’applicazione  della zero hour rule è intrinsecamente collegata non allo spossessamento del debitore, bensì agli effetti che vengono a prodursi nei confronti dei  terzi,  tutelati  in  virtù  del  principio  di  buona  fede,  trattandosi (sotto  questo  profilo)  i  terzi  allo  stesso  modo,  sia  che  si  verta  in tema  di  sentenza  dichiarativa  di  fallimento,  sia  di  decreto  di apertura dell’amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003.
Il primo motivo è infondato. Dispone l’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, conv. con l. n. 39/2004 « con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all’articolo 1 all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro». Il successivo comma 2bis , introdotto dall’art. 4bis d.l. n. 119/2004 dispone che « il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 247. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell’impresa, sta in giudizio il commissario straordinario».
852/2022 R.G. 4. L’art.  2,  comma  2,  d.l. n.  347/2003,  laddove  fa  rinvio all’art. 38 d. lgs. n. 270/ 1999 – denominato « decreto legislativo n. 270» ex art. 1 d.l. n. 347/2003 – rinvia anche alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa (stante il rinvio operato dall’art. 36 d. lgs. n. 270/1999 alla l.c.a. ) e, conseguentemente, all’art. 200
 fall.,  che  prevede,  per  quanto  qui  rileva,  che  « dalla  data  del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44,  45,  46  e  47  e  se  l’impresa  è  una  società  o  una  persona giuridica  cessano  le  funzioni  delle  assemblee  e  degli  organi  di amministrazione e di controllo».
Ne consegue che , già a mente dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, deve farsi applicazione per l’amministrazione straordinaria della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’art. 200 l. fall., laddove estende alla liquidazione coatta amministrativa gli effetti previsti dall’art. 45 l. fall. con decorrenza dalla data del provvedimento amministrativo che la dispone, e non da quella della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non discrimina tra soggetti coinvolti nella procedura concorsuale e nel fallimento (Cass., n. 17290/2014; Cass., n. 605/2013; Cass., n. 15960/2007).
La norma dell’art. 200 l. fall. ha superato indenne il vaglio del Giudice delle Leggi in relazione al dedotto vulnus della conoscibilità da parte dei terzi, osservandosi che il terzo interessato può « assumere, prima di pagare, le opportune informazioni, presso la competente amministrazione, circa l’esistenza e il contenuto di un eventuale decreto di liquidazione dell’impresa ed ottenerne copia, ai sensi degli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche eventualmente in via d’accesso informale (art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352). In compiuta analogia a quanto previsto per la sentenza ed in attuazione dei principi di trasparenza che devono informare l’azione della pubblica amministrazione» (Corte cost., n. 337/1998).
Parimenti,  si  è  osservato  che  « l’inopponibilità  alla  massa dei creditori dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, diversamente dall’inefficacia conseguente all’utile esercizio dell’azione revocatoria
fallimentare, si ricollega al principio generale secondo cui la dichiarazione di fallimento priva il fallito, dalla data di deposito della relativa sentenza, dei poteri di amministrazione e disposizione del suo patrimonio trasferendoli agli organi della procedura fallimentare» (Corte cost., n. 234/1998; Corte cost., n. 248/2014), dandosi rilievo decisivo al momento dello spossessamento del debitore, ai fini del l’inefficacia dei pagamenti nei confronti dei terzi , sin dalla emissione del decreto di nomina dell’organo commissariale, rendendo -nella sostanza -subvalente il principio della conoscenza o conoscibilità del provvedimento da parte dei terzi rispetto all’immediato spossessamento del debitore .
A fronte di questo quadro interpretativo, implicitamente richiamato dall’art. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, il comma 2 -bis d.l. cit., nella parte in cui dispone sia che « il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l’affidamento al commissario straordinario della gestione dell’impresa e dell’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente» , sia che « determina altresì gli effetti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47» l. fall., ha voluto rafforzare l’interpretazione secondo cui è dalla data della emissione del decreto di nomina del commissario straordinario che si determinano gli effetti di cui all’art. 44 l. fall. Ne consegue che i pagamenti eseguiti dal debitore ai propri creditori ex art. 44, primo comma, l. fall. successivamente alla nomina del commissario straordinario sono inefficaci dalla data del decreto di nomina dell’organo commissariale.
L’interpretazione additiva propugnata dal ricorrente, secondo cui l’efficacia nei confronti dei terzi del decreto di nomina del commissario straordinario decorrerebbe dalla pubblicazione sul registro delle imprese per applicazione analogica dell’art. 16 l. fall. , come avviene per gli effetti della nomina del curatore nel fallimento
(Cass.,  n.  7477/2020),  si  scontra  oltre  che  con  la  lettera  delle citate disposizioni , con l’interpretazione che ne è stata data anche dal  Giudice  delle  Leggi,  secondo  il  quale l’efficacia  immediata  nei confronti dei terzi del decreto di nomina del commissario straordinario costituisce una scelta del legislatore, non manifestamente irragionevole e incensurabile sul piano della legittimità costituzionale.
10. Da tali premesse deve trarsi la conclusione che anche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria si applica il principio dell’ora zero, o zero hour rule , secondo cui -ai fini dell’inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l. fall. – gli effetti dell’apertura della procedura concorsuale si producono sin dall’ora zero del giorno dell’apertura della procedura (Cass., n. 14779/2016; Cass., n. 21698/2018; Cass., n. 5781/2019; Cass., n. 10696/2019; Cass., n. 21198/2021; Cass., n. 31629/2023; Cass., n. 21256/2024), ma questo termine, quanto all’Amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003, va computato dalla data di emissione del provvedimento che dispone la nomina del commissario straordinario a termini dell’art. 2 d. l. n. 347/2003. Deve, pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:
«ai pagamenti eseguiti dal debitore assoggettato ad amministrazione straordinaria di cui al d.l. n. 347/2003, conv. con l. n. 39/2004, si applica l’art.  44 , primo comma, l. fall., computando gli effetti dell’inopponibilità dei pagamenti sin dall’ora zero  del  giorno  della  emissione  del  decreto  di  nomina  del commissario straordinario, essendo a tale data ascrivibili gli effetti nei confronti dei terzi dello spossessamento del solvens ».
La  sentenza  impugnata  ha  fatto  corretta  applicazione  del suddetto principio.
n. 852/2022 R.G. 11. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione
dell’art. 44 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il pagamento sia stato eseguito in data 29 agosto 2008. Osserva parte ricorrente di avere riproposto tale questione, secondo cui il pagamento sarebbe stato antecedente al decreto di ammissione di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE Sotto questo profilo, osserva parte ricorrente che il bonifico sarebbe stato disposto il 27 agosto 2008, così uscendo da tale data dalla disponibilità del debitore, data alla quale il debitore non sarebbe stato in condizioni di revocare l’esecuzione del bonifico.
12. Il motivo è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata non riferisce della questione prospettata dal ricorrente che, pertanto, costituisce questione nuova; il ricorrente non ha assolto all’onere , imposto dal principio di specificità, di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e di indicare in quale atto del giudizio di merito lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., n. 32804/2019; Cass., n. 2038/2019).
13. Con  il  terzo  motivo  si  deduce,  in  relazione  all’art.  360, primo  comma,  n.  4  cod.  proc.  civ.,  nullità  della  sentenza  per omessa  pronuncia  in  violazione  dell’art.  112  cod.  proc.  civ.  « sul primo  motivo  di appello incidentale condizionato relativo alla mancanza di  supporto  probatorio  a  dimostrazione  del  pagamento per cui é causa» , in quanto non vi sarebbe prova che il beneficiario del bonifico sarebbe stato RAGIONE_SOCIALE
14. Il  motivo  è  inammissibile  per  difetto  di  specificità,  non avendo  il  ricorrente  trascritto  nel  ricorso  (né  documentato  col ricorso) l’avvenuta proposizione di un appello incidentale condizionato su tale specifica questione, essendosi limitato a pagg. 7-8 a una mera trascrizione delle conclusioni dell’appello incidentale condizionato senza contezza delle questioni ivi dedotte.
n. 852/2022 R.G.
15. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo consistente nella continuità dei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE senza soluzione di continuità, questione già dedotta in primo grado e riproposta in appello, con conseguente subentro dell’Amministrazione Straordinaria nei rapporti pendenti e preclusione della proposizione dell’azione di inefficacia, stante l’obbligo ad adempiere di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME.
16. Il motivo è inammissibile, in quanto non ha ad oggetto un fatto  storico,  bensì  una  questione  giuridica,  ossia  l’inammissibilità dell’azione di cui all’art. 44 l. fall. ove il commissario straordinario abbia  inteso  subentrare  nel  contratto  di  fornitura,  questione  non deducibile con il vizio suddetto.
17. Con  il  quinto  motivo  si  deduce,  in  relazione  all’art.  360, primo  comma.  n.  4  cod.  proc.  civ.,  nullità  della  sentenza  per « omissione e incongruenza delle argomentazioni anche in relazione alle  prove »,  nonché  in  relazione  alla  proposizione  dell’appello incidentale.
18. Il quinto motivo è infondato, essendo la sentenza impugnata ben al di sopra del « minimo costituzionale» (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo ritenuto, con motivazione compiuta e comprensibile, che ai pagamenti eseguiti da un debitore ammesso all’amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347/2003 si applica l’art. 44 l. fall., avuto riguardo al giorno dell’emissione del decreto ministeriale e non alla sua successiva pubblicazione, nonché facendosi retrodatare gli effetti della apertura della procedura, quanto ai pagamenti eseguiti, alle ore 0:00 del medesimo giorno.
19. Né  il  giudice  del  merito,  al  fine  di  assolvere  l’onere  di adeguatezza  della  motivazione,  è  tenuto  a  esaminare  tutte  le argomentazioni  delle  parti,  essendo  sufficiente  che  egli  esponga concisamente  le  ragioni  della  decisione  così  da  doversi  ritenere
implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass., n. 25509/2014; Cass., n. 24542/2009). In altre parole, non è necessaria l’analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., n. 7662/2020).
20. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con raddoppio del contributo  unificato.  Non  vi  è  pronuncia  sulle  spese  stante  la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.  n.  115  del  2002,  inserito  dall’art.  1,  comma  17  della  l.  n. 228  del  2012,  dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  per  il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 09/10/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME