Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12791 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.2913/2019 pubblicata il 4.12.2019, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto:
Finanziamento bancario
Intimazione di
pagamento
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio, innanzi alla Corte di Appello di Firenze, la RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE spa, proponendo gravame avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 912/2015 che, in rigetto dell’opposizione avanzata da essa impugnante, confermava il decreto ingiuntivo n. 93/2018 del 6.2.2018, con cui era stato ingiunto il pagamento dell’importo di € 543 .501,90.
-Il d.i. era stato emesso per la concessione da parte di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S.p.A. alla RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE S.p.A. di una garanzia, gravante sul RAGIONE_SOCIALE – previsto dell’art. 2, comma 100, lettera a, l. n. 662/1996 dell’importo di € 560.000 e rilasciata in riferimento ad un finanziamento di € 700.000 concesso da RAGIONE_SOCIALE MPS alla ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE , finanziamento non onorato dalla debitrice per cui RAGIONE_SOCIALE, con raccomandata del 5.4.2011 (inviata alla RAGIONE_SOCIALE e per conoscenza anche alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE), aveva invitato la debitrice al pagamento delle rate scadute, preavvertendola che diversamente l’avrebbe considerate decaduta dal beneficio del termine.
-Il primo Giudice, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingeva anche l’ulteriore eccezione attinente all’intimazione di pagamento e alla corretta attivazione della garanzia, non scalfita dalla invocata Circolare interna 611/2011 della MCC.
-Per quanto qui di interesse la Corte di Appello di Firenze statuiva che:
i due motivi erano entrambi attinenti all’esame e all’interpretazione della racc. 5.4.2011; il primo Giudice avrebbe omesso di considerare che la lettera del 5.4.2011 non poteva essere considerata una valida intimazione di pagamento alle stregua delle Disposizioni Operative inerenti del RAGIONE_SOCIALE, poiché la speciale disciplina regolamentare non sarebbe stata
osservata in quanto, in caso di inadempimento dell’impresa debitrice, la RAGIONE_SOCIALE finanziatrice, pena l’inefficacia della garanzia prestata dal RAGIONE_SOCIALE (punto 12.4), deve avviare le procedure di recupero con modalità predeterminate;
b) dopo la racc. del 5.4.2011 era stata inviata la racc. del 14.5.2011 al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indicando, in tal caso, anche il Capitale residuo e gli interessi di mora; quel che l’appellante ometteva di prendere in considerazione è la fungibilità e l’ampiezza delle modalità di diffida previste dalle citate Disposizioni Operative, dato che, ai sensi dell’ art. 11.3, l’intimazione di pagamento di cui al punto 11.1 può avvenire sia con diffida che con decreto ingiuntivo, ma soprattutto che gli unici casi in cui le disposizioni operative contemplano ‘l’inefficacia’ della garanzia (punto 12.4 ) attengono alla mancata rispondenza dei dati di bilancio e della documentazione richiesta o in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai punti 11.1,11.2 e 12.2;
il tentativo di sostenere la sussistenza del “mancato rispetto dei termini’ e segnatamente di quello di 12 mesi dalla data di inadempimento, affermando che la racc. del 5.4.2011 non poteva essere considerata una vera e propria intimazione, non poteva fondarsi ignorando la successiva raccomandata del 14.6.2011 e/o evocando una Circolare interna (del RAGIONE_SOCIALE, come riferisce la attuale ricorrente) emessa il 23.12.2011, in una data successiva alle ricevute intimazioni;
d) in ogni caso , l’art. 1219 c.c. non richiede che l’intimazione di pagamento abbia requisiti formali all’infuori della scrittura e non richiede l’uso di forme solenni o contenuto predeterminato, essendo sufficiente che entrambi consentano al debitore di conoscere la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione con un motivo ed anche memoria.
RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE Spa, ha presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 1362 ss. c.c in relazione all’interpretazione dei punti 11.1 e 12.4 delle Disposizioni operative regolanti il RAGIONE_SOCIALE, nonché del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 settembre 2005 e s.m.i, di approvazione delle predette Disposizioni. Si sostiene che la Corte d’appello abbia disatteso il chiaro significato letterale del punto 11.1 delle Disposizioni, secondo cui l’intimazione deve contenere l’indicazione dell’ammontare delle rate scadute, del capitale residuo e degli interessi; abbia erroneamente valorizzato la raccomandata 14 giugno 2011, che non è assimilabile alla intimazione di pagamento indicata al punto 11.1, bensì è la richiesta, rivolta al garante, di attivazione della garanzia del RAGIONE_SOCIALE; abbia erroneamente considerato la circolare 23 dicembre 2011 come atto integrativo, anziché meramente ricognitivo, della disciplina contenuta nelle Disposizioni; abbia fatto applicazione dell’art. 1219 c.c., trascurando che lo stesso è derogato dalle richiamate Disposizioni.
5.1. Il motivo è inammissibile per le assorbenti considerazioni che seguono. La ricorrente fa riferimento al significato letterale del punto 11.1 delle Disposizioni operative, senza considerare che, però, la previsione dell’inefficacia della garanzia e le ipote si in cui essa si verifica è contenuta al punto 12.4. È dunque soprattutto al significato di tale disposizione che, come del resto osservato dalla Corte d’appello, occorre far riferimento per stabilire se l’inefficacia allegata dall'(allora) appellante si sia o meno prodotta: se cioè, il richiamo all’intimazione di cui al punto 11.1, in essa contenuto, sia da intendere nel senso che l’intimazione stessa debba, per impedire il verificarsi dell’inefficacia della garanzia, necessariamente contenere tutte le indicazioni ivi previste, oppure sia sufficiente che contenga,
come invece ritenuto dalla Corte d’appello, la sola manifestazione della volontà di ottenere il pagamento del credito. Della disposizione di cui al punto 12.4, invece, la ricorrente non trascrive neppure il testo integrale, ma si limita a richiamare il documento in cui sarebbe contenuto: con ciò incorrendo anzitutto nel difetto di specificità e autosufficienza della censura. Essa omette, inoltre, di censurare in maniera appropriata l’interpretazione data alla medesima disposizione dalla Corte di merito -secondo la quale essa prevedeva la sufficienza, per impedire il prodursi dell’inefficacia della garanzia, della sola manifestazione della volontà di ottenere il pagamento del credito -che non viene criticata mediante la deduzione della violazione di specifiche regole ermeneutiche, eccettuata la regola del rispetto del chiaro significato letterale, che viene riferita, però, incongruamente, come si è visto, al solo punto 11.1 delle Disposizioni.
6 . -Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente, che liquida in € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 25 gennaio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME