Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5362 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 5362 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26176/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME elettivamente domiciliati in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrenti –
Contro
FICO NOME
-intimata – avverso la sentenza n.754/2019 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO, depositata in data 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2026 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con un primo atto di citazione NOME COGNOME, proprietaria di un immobile edificato in Agropoli, convenne in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari dell’immobile confinante, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, per ivi sentirli condannare alla demolizione delle opere pregiudizievoli al godimento della servitù di veduta, realizzate dai convenuti in violazione della normativa urbanistico-edilizia e di quella delle distanze legali, oltre che al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni.
Si costituirono il COGNOME e la COGNOME, resistendo e proponendo domanda riconvenzionale per la demolizione o arretramento delle opere illegittime realizzate da parte attrice.
Nel corso del giudizio la COGNOME propose azione di manutenzione nel possesso della veduta diretta sul fondo dei convenuti, chiedendo il ripristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione della sovrastruttura in legno e cemento e delle tegole apposte dai convenuti, e lamentando, altresì, la realizzazione di ulteriori opere una struttura in ferro a pochi centimetri dalla veduta ed un terrazzino con parapetto – in violazione delle distanze dal confine e dalla propria veduta.
Il Tribunale, in accoglimento parziale del ricorso, ordinò ai convenuti l’arretramento dei loro manufatti fino alla distanza di tre metri e rigettò la domanda possessoria relativa alle distanze legali violate dalla sovrastruttura in legno e cemento, dichiarandosi incompetente per le residue pretese.
Con successivo atto di citazione la COGNOME, asserendo che l’immobile di proprietà avesse mantenuto le vedute originarie (finestra e terrazza a livello) così come realizzate dal costruttore, convenne nuovamente in giudizio il COGNOME e la COGNOME, per sentirli condannare alla demolizione della sopraelevazione e del terrazzo da questi realizzati in violazione del vincolo di inedificabilità, delle distanze dal confine e dalle vedute, come già accertato in sede possessoria, chiedendo altresì dichiararsi l’ intervenuta usucapione della servitù di veduta,
nonché la condanna alla rimozione di ulteriori opere abusive (serbatoio, tubazioni), al ripristino dei luoghi e al risarcimento dei danni, e, in subordine, al risarcimento per il deprezzamento dell’immobile. I convenuti si costituirono resistendo e proponendo domanda riconvenzionale di demolizione delle opere abusive realizzate dall’attrice .
Previa riunione dei procedimenti pendenti tra le parti, il Tribunale rigettò le domande attoree formulate nel primo giudizio e le riconvenzionali proposte in entrambi, rigettò la domanda attorea di usucapione della servitù di veduta, accogliendo le ulteriori domande principali proposte nel secondo giudizio, con assorbimento delle subordinate, ordinando per l’effetto la demolizione delle porzioni di sopraelevazione abusive come individuate nella C.T.U.
Avverso l’anzidetta sentenza p ropose appello NOME COGNOME, mentre i convenuti resistettero con impugnazione incidentale.
La Corte d’appello di Salerno , in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò gli appellati alla demolizione dell’intera sopraelevazione e delle annesse strutture, con conseguente rigetto della censura incidentale, nonché al risarcimento del danno patito medio tempore per la violazione delle distanze tra costruzioni.
Le opere dei convenuti vennero qualificate come ‘nuove costruzioni’ e, rilevando la loro esecuzione in zona soggetta a divieto assoluto di edificazione, venne applicata la disciplina ex art. 9 del D.M. n.1444/1968, nonché, per quanto afferente la violazione delle distanze legali, quella codicistica ex art. 873 c.c., in virtù della quale la demolizione ed il ripristino andavano disposti per la parte non realizzata in aderenza tra i fabbricati; il danno venne ritenuto ‘ conseguenza ‘ dell’abusiva imposizione di una servitù sul fondo e della susseguente limitazione al godimento del medesimo, traducendosi in una temporanea diminuzione del valore della proprietà risarcibile in via equitativa.
Contro l’anzidetta sentenza ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME sulla scorta di tre motivi.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
Con la prima censura i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione de ll’art. 9 del D.M. n.1444/1968 e dell’art. 873 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto illegittima l’intera sopraelevazione , malgrado l’accertata regolarità di tutta la porzione di essa realizzata nel rispetto delle distanze, come verificato dalla C.T.U in primo grado.
Il primo motivo è infondato, anche se va corretta la motivazione ai sensi dell’ art. 384 ultimo comma cod. civ..
La Corte d’appello di Salerno ha basato il suo accertamento sulla sopraelevazione della sagoma e su un conseguente aumento di volume rispetto alla preesistente costruzione.
In particolare, la sentenza impugnata (pagg. 9-10) ha affermato: ‘ Nel caso che ci occupa risulta dirimente osservare che l’edificio oggetto di causa ricade in zona ‘A’ per la quale vige il divieto assoluto di edificabilità, salvo risanamenti o ristrutturazioni conservative, nei limiti, quindi, dei volumi edificati preesistenti …. Dalla relazione tecnica dell’AVV_NOTAIO, depositata il 31 agosto 1998, e dalla relazione tecnica dell’AVV_NOTAIO, depositata il 19 ottobre 2011, nonché dalla integrazione del 12 dicembre 2014, si evince con chiarezza come i convenuti appellati abbiano realizzato una sopraelevazione, costituente nuova costruzione vietata , in quanto, anche se l’intervento è stato e seguito per il rifacimento del tetto ammalorato, nella esecuzione dei lavori è stato compiuto l’innalzamento del piano costituente la falda originaria del tetto di mt. 1,25 …. A ciò si aggiunga che oltre al nuovo volume ricavato con la sopraelevazione i convenuti appellati hanno
anche realizzato, per quanto qui di interesse, un balcone ad ante con relativo terrazzino, parapetto e struttura in ferro e vetro con apertura (finestra ) verso il terrazzo dell’attrice appellante, in violazione delle distanze legali ‘.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, ‘Nelle zone A, nelle quali sono consentiti esclusivamente interventi di risanamento conservativo senza incremento delle densità edilizia di zona e territoriale preesistenti, é stato in sostanza imposto un vincolo conformativo inerente alle caratteristiche intrinseche del territorio -non temporaneo e, come tale, non caducabile. Ciò comporta che il vincolo di inedificabilità assoluta impedisce in radice che possano trovare applicazione i criteri stabiliti dall’art. 873 cod. civ., nonché quelli di cui alla L. n. 875 del 1967, art. 17, comma 1’ ( Sez. 2, n. 12562 del 10 maggio 2023; Sez. 2, n. 29732 del 12 dicembre 2017. Cfr. altresì Sez. 2, n. 6767 del 14 marzo 2025; Sez. 2, n. 19405 del 15 luglio 2024; Sez. 2, n. 1360 del 19 gennaio 2018).
Nel caso in esame, trattandosi di interventi eseguiti in zona A ove esiste il vincolo assoluto di inedificabilità, la sopraelevazione non era ammessa e quindi, così corretta la motivazione, l’ordine di demolizione impartito dalla Corte d’Appello appare conforme a diritto.
Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione a ll’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 390 c.p.c. Il Giudice di seconde cure nella parte in cui aveva disposto la demolizione integrale delle opere sarebbe altresì incorso nel vizio di motivazione, avendo erroneamente applicato nel giudizio petitorio relativo alla violazione delle distanze tra costruzioni, elementi istruttori tratti dal distinto giudizio possessorio instaurato a tutela delle distanze dalle vedute, nonostante l’appellante avesse rinunciato alla relativa domanda.
Il motivo è inammissibile.
Per un verso, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).
Nel motivo non viene censurato alcun singolo fatto storico, ma si parla piuttosto di ‘ erronea applicazione delle risultanze del giudizio possessorio nel decidere la domanda petitoria, aventi causa petendi e petitum diversi e così incorrendo anche nel vizio di ultrapetizione ‘. Per altro verso, nel vigente ordinamento processuale, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023). Pertanto, la censura non coglie nel segno, non essendo censurabile la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.
Attraverso il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c. e 872 c.c. in relazione a ll’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. giacché la Corte territoriale avrebbe erroneamente pronunciato la condanna al risarcimento del danno in assenza dei presupposti, essendo il danno per violazione delle distanze tra edifici in re ipsa , e non avrebbe illustrato i criteri e l’iter logico seguito per giungere alla determinazione della somma in concreto liquidata in via equitativa.
Il rilievo è infondato.
Va premesso che il danno alla proprietà consiste nella concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godere del bene in modo pieno ed esclusivo, che il danneggiato ha l’onere di allegare (sia pure facendo ricorso a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza) e provare, anche per presunzioni (Sez. 2, n. 10328 del 18 aprile 2025; Sez. U. n. 33645 del 15 novembre 2022). I ricorrenti assumono che nella decisione di secondo grado non sarebbe possibile rinvenire il criterio ‘che dia conto dell’iter logico seguito dalla Corte per giungere alla determinazione della somma in concreto liquidata’.
L’assunto è però smentito dalla lettura della sentenza impugnata, secondo cui, in mancanza di ulteriori parametri (come il valore reddituale de ll’immobile), la lesione del diritto di proprietà non avrebbe impedito in assoluto la veduta dal terrazzo della COGNOME, posto in posizione più elevata, e comunque si effettuava su un tetto da ristrutturare perché ammalorato , mentre l’ampia veduta frontale non sarebbe stata compromessa. In conseguenza di ciò, la Corte di Salerno ha provveduto ad una liquidazione equitativa, a decorrere dalla domanda e fino alla decisione di primo grado, in misura di € 200,00 all’anno (dal gennaio 1997 al gennaio 2016).
In altri termini, i giudici di appello si sono conformati al principio, ribadito da questa Suprema Corte, secondo cui, nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di
assolvere l’onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima (Sez. 3, n. 21607 del 28 luglio 2025).
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato senza alcuna pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’altra parte in questa sede.
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Dà atto che sussistono le condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE NOME COGNOME