Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29282 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29080/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studi o dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso DECRETO di TRIBUNALE BARI n. 4459/2015 depositata il 30/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Bari, con decreto depositato il 30.10.2017, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato la sua domanda di insinuazione al passivo dei crediti rispettivamente dell’importo di € 82.923,63, richiesto con grado di privilegio ed in prededuzione, e di € 509.155,51, in privilegio, per l’attività dallo stessa prestata di assistenza e difesa in giudizio della società fallita in una pluralità di controversie giudiziarie.
Il Tribunale di Bari ha ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti dall’odierno ricorrente, già opponente, contestualmente al deposito del ricorso nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fall., per omessa indicazione specifica dei predetti documenti, e ciò in violazione dell’art. 99 legge fall., che prevede testualmente che il ricorso deve contenere, a pena di decadenza, l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. In particolare, il giudice di merito ha osservato, quanto alla produzione documentale nuova (sub, 5, sub. 6, sub. 7, sub 8 e sub 9) che vi fosse una generica indicazione testuale ‘copia del fascicolo del ricorso’, senza indicazione specifica dei documenti prodotti.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a sette motivi..
Il fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod.proc. civ..
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 99, co. 2, n. 4 legge fall., per avere il Tribunale di Bari erroneamente considerato inesistente la specifica indicazione dei documenti prodotti dall’opponente a prova dell’attività professionale dallo stesso svolta nei vari giudizi in favore della società di poi fallita.
2. Il motivo è fondato.
Va, preliminarmente, osservato che questa Corte si è posta la questione della interpretazione dell’art. 99 legge fall. – nella parte in cui prevede che il ricorso in opposizione debba contenere “a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti” (art. 99, comma 2, n. 4) nell’esaminare casi in cui si era posto il quesito se tale norma imponga o meno al creditore opponente l’onere di depositare, contestualmente al ricorso in opposizione ex art. 98 legge fall., i documenti già prodotti nella fase di ammissione al passivo innanzi al giudice delegato e dunque contenuti nel fascicolo di parte.
In alcuni precedenti arresti (vedi Cass. n. 25174/2015; Cass. n. 493/2012; Cass. n. 22711/2010), infatti, questa Corte aveva espresso il principio secondo il quale il creditore avrebbe avuto l’onere di riprodurre siffatti documenti nel giudizio di opposizione, optando per un’interpretazione estensiva della decadenza (che imporrebbe quindi al creditore non solo l’onere di indicare ma anche di ridepositare, in sede di opposizione, i documenti contenuti nel fascicolo di parte predisposto per la fase di ammissione al passivo) e valorizzando il principio dispositivo che governerebbe il
giudizio di opposizione, aggiungendosi che il tribunale non poteva supplire all’inattività colpevole del ricorrente.
Tuttavia, a partire dall’ordinanza n. 12548/2017 ( conf. Cass. n. 5570/2018, di recente, Cass. n. 9593/2021 e molti altri) questa Corte ha rimediato il proprio orientamento.
E’ stato, in particolare, evidenziato che l’inciso sopra indicato, contenuto nell’art. 99, comma 2, n. 4 legge fall., nel delineare il concreto perimetro dell’effetto decadenziale, lungi dal prevedere un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, avendo fatto semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nell’atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo. Si è quindi affermato che se un effetto preclusivo può ricavarsi dall’esame del dato normativo, esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto ma, semmai, all’impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell’opposizione. E ciò in relazione alla ratio di concentrazione processuale che emerge dall’intero dettato dell’art. 99, comma 2, n. 4 legge fall. che ha indotto il legislatore ad imporre all’opponente ex art. 98 legge fall. di indicare, in via ultimativa ed al momento del ricorso, tutti i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi innanzi al tribunale, sicchè è solo quel materiale che ha titolo per restare nel processo, escludendosi, nel corso del giudizio, la possibilità di avvalersi di mezzi di prova nuovi o di documenti differenti da quelli già prodotti ed indicati nell’atto introduttivo.
E’ stato quindi condivisibilmente osservato che se questa è allora la ragione che giustifica la previsione della decadenza, non vi è ragione di estenderne la portata fino a provocare un effetto
ulteriore e non voluto dal legislatore (attraverso l’imposizione dell’onere a carico del creditore di produrre nuovamente innanzi al tribunale documenti già depositati), anche in considerazione del fatto che le norme in tema di decadenza, per loro natura, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 4351 del 2016): al contrario l’evidenza che si ricava dall’utilizzo letterale del participio congiunto (in funzione aggettivale) “prodotti”, riferito ai documenti da indicare specificamente, depone soltanto nel senso che il ricorrente debba limitarsi a valorizzare specificamente, nel quadro del ricorso introduttivo, quelli che, tra i documenti già prodotti, appaiono maggiormente idonei a sostenere la propria prospettazione (perché trascurati o non adeguatamente apprezzati dal giudice delegato).
E’, pertanto, ormai, orientamento consolidato di questa Corte che, una volta soddisfatta dall’opponente la condizione prescritta dalla norma circa la specifica indicazione dei documenti prodotti, il tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione, seppur non prodotti, nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase.
Il caso sottoposto all’esame di questa nel caso di specie è completamente differente. Non viene in considerazione la problematica dell’utilizzabilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo di quei documenti allegati alla domanda di insinuazione allo stato passivo e non prodotti nuovamente dal creditore contestualmente al deposito del ricorso in opposizione ex art. 98 legge fall., ma di quei documenti prodotti per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, ai quali, parimenti, si applica -ad avviso di questo Collegio -il principio della specificazione indicazione dei documenti e dei mezzi di prova, dato il chiaro tenore testuale dell’art. 99 comma 2° n. 4 le gge fall., che non
contiene un richiamo circoscritto ai documenti allegati alla domanda di insinuazione.
Il quesito che si pone nella presente causa è se il giudice dell’opposizione ex art. 98 legge fall. possa utilizzare, ai fini della formazione del suo convincimento, documenti che, oltre ad essere stati pacificamente prodotti per la prima volta contestualmente al deposito del ricorso in opposizione, non siano stati individualmente indicati nel ricorso in opposizione ex art. 98 legge fall, essendo i nuovi documenti (rispetto a quelli allegati alla domanda di insinuazione al passivo) stati indicati con la denominazione testuale ‘copia del fascicolo del ricorso’, con gli estremi del fascicolo e dell’organo giurisdizionale presso cui era stato depositato, che contiene, comunque, a sua volta un indice analitico separato, seppur non trascritto nell’indice dei documenti allegai al ricorso in opposizione.
Per rispondere a tale quesito, è utile ricordare una recentissima ordinanza (n. 18909/2023) di questa Corte, in cui è stata affermata la violazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall., in una fattispecie in cui il giudice di primo grado, a fronte della richiesta della parte opponente di acquisire l’istanza di ammissione al passivo e i documenti che la corredavano, aveva omesso di provvedere in tal senso, intendendo la richiesta generica, come una formula di stile.
Orbene, in quel caso, questa Corte, nell’accogliere il primo motivo del ricorso, ha osservato:’.. Ciò nondimeno, il disposto della norma fallimentare non può essere inteso in senso così formale da ritenere che l’opponente debba comunque indicare ciascuno dei documenti che intende porre a base delle proprie difese anche quando sia del tutto chiaro, dal tenore dei suoi scritti, a quali atti, fra quelli già prodotti in sede di verifica, egli intenda riferirsi, anche con espressioni di tenore complessivo e riassuntivo».
Sebbene tale pronuncia facesse riferimento a documenti già depositati nella fase di verifica dello stato passivo, la stessa ha enunciato un principio che, ad avviso di questo Collegio, vale per tutti i documenti, compresi, quindi, quelli prodotti per la prima volta in sede di opposizione, ovvero che il parametro della specificazione indicazione dei documenti e mezzi di prova debba essere inteso in senso non formalistico, anche con il riferimento ad espressioni di tenore complessivo e riassuntivo, in relazione al caso concreto sottoposto all’esame del giudice di merito, ed alla natura del credito preteso dall’opponente.
Nel caso in esame, i documenti la cui mancata specificazione il Tribunale ha ritenuto di sanzionare con l’inutilizzabilità gli atti giurisdizionali e i documenti relativi ai procedimenti amministrativi nei quali il NOME aveva prestato assistenza a favore della società poi fallita – erano stati depositati per la prima volta con il ricorso in opposizione e, pur non essendo stati individualmente identificati nel ricorso, né era stato, nello stesso atto, comunque indicato specificamente l’oggetto, trattandosi di ‘copia del fa scicolo del ricorso’ rispettivamente al ‘TAR Puglia -Bari, Sez. II n.r. 2774/04, al Consiglio di Stato sez IV n.r. 2700/05, al Consiglio di Stato sez IV n. 110/08, al Consiglio di Stato sez IV n.r. 5869/12, Al Consiglio di Stato sez IV n. 59/12 (vedi pag. 6 del ricorso per cassazione, in cui sono stati trascritti gli estremi dei fascicoli presso gli organi giurisdizionali amministrativi, già riportati a pag. 9 del ricorso in opposizione ex 98 legge fall.).
Ne consegue, che avuto riguardo anche alla natura del credito di cui l’opponente doveva dimostrare l’entità (si trattava, appunto, di compensi per l’attività giurisdizionale prestata dal ricorrente a favore della società poi fallita per rivendicare i quali l’istante doveva documentare l’attività giurisdizio nale svolta a favore della parte), il riferimento, in via riassuntiva, agli atti e i documenti relativi ai fascicoli di procedimenti amministrativi di cui erano stati
comunque esattamente indicati gli estremi è sufficiente per ritenere assolto l’onere dell a specificazione indicazione dei documenti di cui all’art. 99 comma 2° n. 4 legge fall., tenuto conto, peraltro, che nel ricorso ex art. 98 legge fall. era stato precisato che ciascuno dei fascicoli, che erano stati radicati presso il Tar o Consiglio di Stato, conteneva, a sua volta, un separato indice analitico.
I motivi residui in cui è stato dedotto rispettivamente l’omesso esame, ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (secondo motivo), la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 c.c., 99 comma 7°, 95, comma 1° e 5° legge fall., 112 c.p.c. (terzo motivo), violazione e falsa applicazione del principio della leale colla borazione ex art. 183 comma 4° c.p.c. (quarto motivo), violazione e falsa applicazione degli artt. 112 115 e 260 comma 1 n. 5 c.p.c. (quinto motivo), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74 e 87 disp. att c.p.c. (sesto motivo), violazione e falsa applicazione dell’art. 92 comma 1° e 2° c.p.c. (settimo motivo) -sono assorbiti.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i motivi dal secondo al settimo, cassa il decreto impugnata e rinvia al Tribunale di Bari, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso in data 11.10.2023