Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2508 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2508 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19576/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE Mandataria In Nome E Per Conto Della RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
–
contro
ricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila n. 836/2021 depositata il 01/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– TECNOIMPIANTI RAGIONE_SOCIALE e COGNOME RAGIONE_SOCIALE ricorrono per quattro mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del 1° giugno 2021, con cui la corte d’appello di L’Aquila ha respinto il loro appello avverso sentenza del tribunale di Lanciano, resa in rigetto di una domanda volta alla dichiarazione di nullità di alcune clausole di un contratto di mutuo bancario.
– RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
– Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. – Il ricorso contiene i seguenti motivi.
I MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., nonché dell’art. 117, comma 4, T.U.B., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., attesa la contestuale presenza di un tasso fisso e di un tasso variabile.
II MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1367 e 1368 c.c., e degli artt. 1346 e 1418 c.c., nonché dell’art. 117, comma 4, T.U.B., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., attesa l’indicazione nel contratto di ‘rate costanti’, pag. 16
III MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, VI° comma, Cost., e 132, I° comma, n. 4) c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c., quanto al significato attributo dalla Corte territoriale al sintagma ‘rate costanti’.
IV MOTIVO: Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., nonché dell’art. 117, comma 4, T.U.B., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., attesa la mancanza dei criteri di calcolo degli interessi e la relativa formula all’interno del testo contrattuale.
5. – Il ricorso è inammissibile.
Occorre premettere che, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno riconosciuto, in linea di principio, la piena validità del contratto di mutuo con piano di ammortamento cosiddetto alla francese. E cioè, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento « alla francese » di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (Cass., Sez. Un., n. 15130 del 2024). Dopodiché lo stesso principio è stato esteso ai mutui a tasso variabile (Cass. n. 7382 del 2025).
Ciò premesso, tutti i motivi (primo: indeterminabilità dell’oggetto del contratto per esservi due determinazioni contrastanti, fisso e variabile, del tasso d’interesse; secondo: indeterminabilità dell’oggetto per la coesistenza della rata costante con il tasso variabile; terzo: in subordine, contraddittorietà della motivazione; quarto: esistenza di uno spazio di discrezionalità circa la determinazione degli interessi), possono essere trattati congiuntamente e sono inammissibili perché versati in fatto.
E cioè, i quattro motivi di ricorso sono tutti quanti volti a ribaltare l’accertamento di merito operato dalla Corte territoriale, la quale ha osservato che: « le varie condizioni contrattuali, nei termini peraltro già indicati, soddisfano a pieno il requisito della determinatezza o comunque della determinabilità richiesto dall’art. 1346 cod civ.. Risultano, in effetti, nitidamente indicati i vari tassi applicati sia per quanto concerne gli interessi corrispettivi che per quelli moratori ed anche infine per quanto concerne il TAEG ».
Vale in proposito osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782).
Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta -è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile
2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).
Nel caso di specie, è palese che i quattro motivi di ricorso sollecitano questa Corte di cassazione a riesaminare la documentazione contrattuale concernente il mutuo oggetto del contendere, al fine di riscontrare i vizi la cui sussistenza il giudice di merito, sulla base dell’accertamento espletato, ha escluso.
6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.200,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME