Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29248 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2023 , proposto da
COGNOME , Cod.Fisc. CODICE_FISCALE (residente in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO), con domicilio eletto ai fini del ricorso presso lo RAGIONE_SOCIALE (CF: CODICE_FISCALE) in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni alla pec EMAIL o al n fax NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, (C.F. CODICE_FISCALE) in persona del Sindaco p. t. NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale rilasciata su atto separato, dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) che dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec: EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO) giusta determina n 3071 del 18.10.23 e di eleggere domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO alla INDIRIZZO, in Roma (cap. 00184).
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 274/2023 depositata il 9 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Su domanda di NOME COGNOME, proprietario di un suolo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, la Corte d’appello di quella città con l’ordinanza indicata in intestazione liquidava l’indennizzo di euro 3.081,65 a titolo di reiterazione di vincolo espropriativo sulla particella n° 2022 del foglio 196 (di mq 500), di proprietà dell’attore, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio ammessa in corso di lite.
2.- Per quello che qui ancora interessa, osservava la Corte che il valore venale del fondo, desumibile mediante il metodo analitico seguito dal Consulente tecnico d’ufficio (di seguito C .t.u.), era pari al volume di grano producibile in un anno, pari a 30 quintali.
Quindi, assunto pari ad euro 35 al quintale il prezzo del cereale, ne derivava una produzione annua lorda pari ad euro 1.050,00, dalla quale dovevano essere detratti i costi di produzione, pari al 40% del predetto importo.
Il reddito netto annuo del fondo era, dunque, pari ad euro 630,00, che -moltiplicato per il tasso di interesse del 2% (0,02) -dava il valore venale finale di euro 31,5 mila, pari ad euro 3,15 al mq.
Facendo la media tra questo valore venale e quello determinato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nell’offerta di indennizzo, pari ad euro 6 al mq, e moltiplicando il tutto per l’estensione del predio (mq 500), discendeva che l’indennizzo totale spettante al COGNOME era pari ad euro 2.287,50, al quale andavano aggiunti euro 4.312,74 per il soprassuolo (corrispondenti, in sostanza, al valore di un muro di m.l. 100, per ml 0,40, per ml 0,80), per complessivi euro 6.600,24.
Su tale importo andava riconosciuto un indennizzo pari alla redditività perduta per 23 anni (dal 1995, prima reiterazione, sino al 2018, anno di esproprio del suolo).
3.- Ricorre per cassazione il COGNOME, affidando il gravame ad un unico mezzo.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE, che conclude per la reiezione dell’impugnazione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- Col primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n . 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 d.p.r. 327/2001 e l’adesione acritica alle risultanze della c.t.u.
5.- Il ricorso, pur caratterizzato in più parti da una esposizione difficilmente intellegibile, da proposizioni incomplete, da ripetizioni testuali e da asserzioni non concludenti appare in parte ammissibile e fondato.
Il COGNOME, infatti, lamenta -in ultima analisi -che il C.t.u. abbia assunto come parametro per la quantificazione dell’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo sul mappale 2022 di mq 500 la redditività del fondo, partendo dal presupposto che esso fosse coltivabile solo a cereali; assumendo, quindi, che le spese di conduzione fossero pari al 40% della produzione lorda; e, infine, procedendo alla media del valore di indennizzo riconosciuto dal RAGIONE_SOCIALE e quello accertato dallo stesso c.t.u.
Giova premettere che per infirmare la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni del C.t.u., di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice del merito, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari
passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass., sez. 1, 12 maggio 2017, n° 11913).
Questo requisito di ammissibilità risulta rispettato nel caso di specie, atteso che il ricorrente, pur con i limiti sopra indicati, ha trascritto i passaggi erronei della c.t.u. che si sarebbero tradotti in altrettanti errori della Corte.
Inoltre, sebbene il motivo faccia riferimento nella sua intitolazione alla sola violazione dell’art. 39 del d.P.R. n° 327/2001, il ricorrente lamenta nella sostanza anche una nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, a sua volta discesa dalla predicata incoerenza della relazione del c.t.u. (ricostruzione interpretativa ortopedica non preclusa a questa Corte, secondo i principi di Cass., sez. trib., 23 maggio 2018, n° 12690 e Cass., sez. 1, 27 giugno 2017, n° 15936), che, nondimeno -tenuto conto del tenore della censura -non coinvolge l’indennità per il sopras suolo (che deve, pertanto, ritenersi definitivamente fissata in euro 4.312,74).
6. – Passando al merito del ricorso, osserva il Collegio che è rimasta incontrastata l’asserzione, contenuta nell’ordinanza impugnata (pagina 9), secondo la quale la reiterazione del vincolo espropriativo sulla particella 2022 di mq 500 ha prodotto un pregiudizio al ricorrente per ventitré anni, ossia dal 1995 al 2018.
Tanto premesso, occorre rammentare che la reiterazione del vincolo espropriativo, sebbene lecita, determina un sacrificio per il proprietario del fondo, che ‘ consiste, nella maggior parte dei casi, in una diminuzione di valore di scambio o di utilità ‘ (Corte cost. n° 179/1999, sulla quale si basa l’indirizzo di questa SC: per tutte Cass., sez. 1, 21 maggio 2018, n° 12468).
Ora, la Corte sembra non aver tenuto conto del fatto che il COGNOME -dopo aver chiesto al RAGIONE_SOCIALE di riqualificare la ‘ zona bianca ‘ (divenuta tale a seguito della decadenza dei vincoli preordinati
all’esproprio) impugnò davanti al TAR il diniego e il giudice amministrativo con sentenza ordinò al RAGIONE_SOCIALE di procedere alla riqualificazione dell’intera area, la quale avvenne, previa proposta di variante e approvazione da parte della Giunta regionale, con delibera del Consiglio comunale n° 45 del 18 aprile 2018 che riqualificava la particella 1735 in zona F23, ‘ attrezzature sportive, cliniche, stazioni di servizio, scuole ‘, ad esclusione di una parte di circa 500 mq (la particella 2022, quella poi ablata) destinata all’allargamento e dunque a opere di viabilità.
Sicché, anche la qualificazione agricola del terreno recepita nell’ordinanza impugnata non risulta adeguatamente spiegata.
Da ultimo, l’indennizzo di euro 2.287,50 per la reiterazione dei vincoli espropriativi sulla sola particella 2022 di mq 500 viene calcolato in base ad una salomonica media tra il valore della produzione di cereali per metro quadrato indicato dal RAGIONE_SOCIALE (euro 6 al mq) e quello quantificato dal c.t.u. (euro 3,15 al mq).
Tanto premesso, occorre considerare che il vizio di erronea adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è denunciabile in sede di legittimità solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza applicata al caso concreto, la cui fonte va indicata; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (per tutte: Cass., sez. 3, 11 dicembre 2023, n° 34395).
Le incoerenze della c.t.u. segnalate dal ricorrente, sussumibili tra quelle indicate da Cass. 34395/2023, appena citata, si sono ripercosse nell’ordinanza impugnata, nella quale il giudice territoriale, dopo aver riportato alcuni passaggi della relazione (pagine 3, 7 ed 8), arriva ad attribuire al COGNOME a titolo di indennizzo per la reiterazione dei vincoli espropriativi la somma di euro 3.081,65, corrispondente all’indennizzo per la sola particella 2022 e procedendo ad una inspiegabile (ed inspiegata) media tra il
valore venale determinato dal RAGIONE_SOCIALE, parte in causa, con quello accertato dal consulente.
In conclusione, l’ordinanza impugnata appare fondata su una motivazione non rispettosa del limite previsto degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.. proc. civ.
Ne deriva che essa va cassata, affinché il giudice territoriale proceda, se del caso previa riconvocazione del C.t.u. o rinnovazione del mezzo istruttorio, ad esporre nuovamente il percorso logico-giuridico della sua decisione (porti esso, o non porti, ad una diversa ed eventualmente minore determinazione dell’indennizzo, ferma restando, come già detto, la parte di indennizzo relativa al soprasuolo).
8.Alla cassazione dell’ordinanza, segue la rimessione della causa alla medesima sezione della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2024, nella camera di consiglio