Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 1625 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 1625 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 2770/2021 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, come da procura speciale in atti;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’ RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 556/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 22/10/2020.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso ed affermi la giurisdizione del giudice ordinario.
FATTI DI CAUSA
1.- La Corte di appello di Potenza, con sentenza n.556/2020, depositata il 22 ottobre 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Lagonegro n.99/2009 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella controversia instaurata da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME in COGNOME, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME (n.d.r. nella sentenza impugnata sono indicati tutti come eredi COGNOME), con atto di citazione notificato in data 10 giugno 2005, avevano agito in primo grado in qualità di proprietari di un compendio immobiliare ubicato nel territorio del RAGIONE_SOCIALE nazionale del RAGIONE_SOCIALE istituito con d.P.R. del 15 novembre 1993, meglio individuato in atti, e avevano convenuto l’RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’indennizzo ex art.15 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 394/1991 -deducendo, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ist ituzione del RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALEa suddetta legge n.394 /1991, l’imposizione di vincoli sostanzialmente ablativi del loro dirit to di proprietà sui terreni siti nel Comune di Viggianello per complessivi 510 ettari, di cui 370 di fustaia di faggio e 140 di ceduo RAGIONE_SOCIALEa stessa specie, vincoli che non consentivano l’attività agro -silvo- pastorale, compreso il taglio selvicolturale.
Avevano chiesto il riconoscimento giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, con condanna RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione di una somma di denaro pari ad euro 5.000.000,00, o comunque non inferiore a euro 2.500.00,00. L’RAGIONE_SOCIALE, nel
costituirsi, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, aveva contestato la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Il giudice di primo grado aveva declinato la giurisdizione perché, dopo avere rimarcato che la domanda azionata non aveva ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito RAGIONE_SOCIALEa P.A., bensì l ‘ indennizzo per le limitazioni derivate al diritto di proprietà degli attori in conseguenza di un ‘ attività legittima RAGIONE_SOCIALEa stessa PRAGIONE_SOCIALEA., aveva evidenziato che l ‘ art.15 RAGIONE_SOCIALEa legge n.394/1991 contemplava un potere discrezionale RAGIONE_SOCIALEa P.A. sia in ordine all ‘ an, sia in ordine al quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, con la conseguenza che la posizione vantata dagli attori non poteva qualificarsi di diritto soggettivo, ma di mero interesse legittimo.
La Corte di merito ha confermato la decisione osservando che l’art.15, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n.394/1991, non pone un obbligo all’indennizzo, ma una facoltà discrezionale RAGIONE_SOCIALEa P.A. laddove recita: «I vincoli… possono dar luogo a compensi ed indennizzi … Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma». La Corte territoriale ha dedotto che la posizione giuridica vantata nel caso di specie non poteva qualificarsi di diritto soggettivo, ma di mero interesse legittimo con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo , richiamata all’uopo la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di concessione dì indennizzi o sovvenzioni da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A., ai fini del riparto di giurisdizione occorre distinguere a seconda che l ‘ interesse del privato sia tutelato dall ‘ ordinamento in via immediata e diretta, ovvero unitamente all ‘ interesse pubblico prevalente, ricorrendo nel primo caso una posizione di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, e nel secondo caso una posizione di interesse legittimo, da far valere dinanzi al giudice amministrativo, fin quando l’amministrazione non abbia riscontrato la sussistenza dei presupposti di legge per l’effettiva erogazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo .
NOME COGNOME, NOME COGNOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME in COGNOME, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il
18 gennaio 2021, articolato in un unico motivo. L’RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
Sono state depositate memorie da entrambe le parti.
I ricorrenti hanno chiesto due volte il differimento RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso e tali istanze sono state accolte con decreti del 20 febbraio 2024 e del 29 aprile 2024.
Il AVV_NOTAIO Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la affermazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice ordinario.
I ricorrenti hanno depositato in data 2 ottobre 2024 una nuova istanza di differimento RAGIONE_SOCIALEa trattazione, che è stata respinta con decreto del AVV_NOTAIO Aggiunto del 18 novembre 2024.
È stata disposta la trattazione camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla giurisdizione (errore di diritto nel riparto di giurisdizione), dedotto ex art.360, primo comma, n.1, c.p.c., per avere il giudice ordinario erroneamente declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
3.- Il motivo è fondato e va accolto.
3.1.- Secondo principio consolidato, la giurisdizione si determina sulla base RAGIONE_SOCIALEa domanda e, ai fini del riparto, rileva il petitum sostanziale.
Questo va identificato non solo e non tanto in funzione RAGIONE_SOCIALEa concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto e soprattutto in funzione RAGIONE_SOCIALEa causa petendi , ossia RAGIONE_SOCIALE‘intrinseca natura RAGIONE_SOCIALEa posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (indicativamente, Cass. Sez. U. n. 22486/2024, Cass. Sez. U. n.15911/2024; Cass. Sez. U. n. 19966/2023; Cass. Sez. U. n. 9771/2020; Cass. Sez. U n. 23600/2020, tra molte): pertanto, ai fini RAGIONE_SOCIALEa soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica RAGIONE_SOCIALEa situazione giuridica azionata, prescindendo dall ‘ effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del
diritto fatto valere, che attengono al merito RAGIONE_SOCIALEa controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione.
3.2.- Il petitum del presente giudizio concerne la domanda di liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo proposta dai proprietari di un’area inclusa all’interno del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.15 RAGIONE_SOCIALEa legge n.394/1991 – legge quadro per l ‘ istituzione e la gestione RAGIONE_SOCIALEe aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, istituito con d.P.R. 15 novembre 1993.
I ricorrenti, come si rileva dagli atti di causa, dopo avere esposto che il complesso immobiliare di loro proprietà ricade nella Zona 1 di cui alla legge n.394/1991, hanno illustrato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa domanda e hanno dedotto che ciò comporta la soggezione RAGIONE_SOCIALE‘area a vincoli che impediscono loro di godere in modo pieno e libero del diritto di proprietà di cui sono titolari, non consentendo di esercitare l’attività agro -silvopastorale e il taglio selvicolturale; che l’ RAGIONE_SOCIALE aveva autorizzato il taglio di alberi per dei lotti, ma non in Zona 1; che la richiesta di indennizzo presentata nel febbraio 2003 all’RAGIONE_SOCIALE non aveva avuto riscontro; che il terreno, a causa dei vincoli imposti per disposizione legislativa, risultava improduttivo perché ricompreso in un’area di fatto interdetta a qualsiasi attività economica -produttiva.
Secondo i ricorrenti i vincoli imposti in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa legge 394/1991 avrebbero svuotato il contenuto del diritto dominicale limitandone il godimento e l’uso pieno sine die (fol.17 del ric.).
Pur senza contestare la legittimità RAGIONE_SOCIALEa imposizione del vincolo ambientale al terreno di loro proprietà, in quanto rispondente ad un interesse generale, i ricorrenti hanno chiesto il ristoro dei danni e/o l ‘ indennizzo, conseguenti allo svuotamento permanente del loro diritto di proprietà, deducendo di averne diritto indipendentemente dalla previsione di una norma ordinaria nazionale (nella specie tuttavia esistente) o dalle indicazione dei criteri di liquidazione del ristoro spettante al proprietario.
4.In via preliminare occorre delineare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento sui criteri di riparto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione in materia
di indennità per atti di natura espropriativa o ablativa e in tema di apposizione di vincoli ambientali ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 394/1991.
4.1. – In tema di giurisdizione va ricordato che l ‘art. 133, comma 1, lett. f ), cod. proc. amm., prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: « le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti RAGIONE_SOCIALE‘uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore RAGIONE_SOCIALEe acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe indennità in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ».
Alla successiva lett. g ), il legislatore ha poi previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle « controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe indennità in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ».
L’art. 133 del d.lgs. n.104 del 20 10 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 7, comma 5, del medesimo d.lgs. il quale prevede che « nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall’art. 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche RAGIONE_SOCIALEe controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi» .
L ‘art. 53 (Disposizioni processuali) del d.P.R. n 327 del 2001 (TUE) , inserito nel Titolo IV (Disposizioni sulla tutela giurisdizionale), prevede che « 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione RAGIONE_SOCIALEe indennità in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ».
4.2.- In tema di vincoli ambientali, la legge quadro n. 394/1991 sulle aree protette , che ha previsto l’istituzione dei Parchi Nazionali, detta i principi
fondamentali per l ‘ istituzione e la gestione RAGIONE_SOCIALEe aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del ‘patrimonio naturale del paese’.
La legge concorre all’attuazione de lla «tutela RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘ecosistema», di cui all ‘ art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.
4.3.- Sulla natura dei vincoli conformativi RAGIONE_SOCIALEa proprietà, conseguenti alla tutela ambientale, è intervenuta la giurisprudenza costituzionale.
Con la sentenza n.276 del 2020 la Corte costituzionale ha puntualizzato che «A partire dalla sentenza n. 56 del 1968, la giurisprudenza di questa Corte esclude che i limiti alla proprietà aventi finalità di tutela paesaggistica e, in senso lato, ambientale ricadano nell’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 42, terzo comma, Cost., abbiano cioè carattere espropriativo e richiedano per questo un indennizzo. A differenza dei vincoli di carattere urbanistico che derivano da scelte RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione idonee a condizionare discrezionalmente le facoltà di godimento del bene, i vincoli di tipo ambientale sono espressivi di caratteristiche intrinseche del bene, di cui l’amministrazione si limita a registrare l’esistenza, e costituiscono attuazione di quanto previsto dall’art. 42, secondo comma, Cost., ossia RAGIONE_SOCIALEa determinazione per legge del regime del diritto di proprietà. La legge che limita le facoltà edificatorie dei beni connotati da particolare pregio (culturale, artistico, paesaggistico, ambientale) non comporta infatti un’illegittima compressione del relativo diritto di proprietà, giacché «questo diritto è nato con il corrispondente limite e con quel limite vive» (sentenza n. 56 del 1968), e ciò tanto più assume rilievo quando si tratti RAGIONE_SOCIALEa tutela de gli interessi protetti dall’art. 9, secondo comma, e dall’art. 32 Cost. (norme richiamate dall’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 394 del 1991) e qualificati come «valori costituzionali primari» da questa Corte (sentenza n. 126 del 2016).» dando poi atto, con riferimento specifico ai Parchi, che «la legge n. 394 del 1991 prende in considerazione il tema degli indennizzi relativi ai limiti derivanti dall’istituzione del parco (art. 15, comma 2: «I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di princìpi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei
vantaggi e degli svantaggi derivanti dall’attività del parco») ma non contempla alcun indennizzo per le limitazioni, per finalità di tutela ambientale, RAGIONE_SOCIALEe aspettative edificatorie suscitate da uno strumento urbanistico attuativo.» .
Dunque, i vincoli di tipo ambientale di cui alla legge n. 394/1991, con riguardo alle aree ricomprese nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, impongono limiti alla proprietà che non comportano tuttavia un’illegittima compressione del relativo diritto di proprietà, in quanto sono espressivi di caratteristiche intrinseche del bene, di cui l’amministrazione si limita a registrare l’esistenza, e costituiscono attuazione di quanto previsto dall’art. 42, secondo comma, Cost., ossia RAGIONE_SOCIALEa determinazione per legge del regime del diritto di proprietà.
Entro questo ambito, la concreta regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe attività compatibili con le finalità istitutive del P arco è rimessa all’RAGIONE_SOCIALE che, ai sensi degli artt.11 e 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n.394/1991, può disciplinare, mediante lo svolgimento di attività agro-silvo- pastorali, nelle aree di protezione nelle quali queste attività, in deroga al generale divieto, siano state ritenute compatibili e possano continuare ad essere svolte (v., art.12, comma 2, lett. c ).
Solo i vincoli derivanti dal Piano, di cui all’ art.12 RAGIONE_SOCIALEa legge n.394/1991, alle attività agro-silvo-pastorali ritenute compatibili, possono essere indennizzati sulla base di princìpi equitativi e secondo i criteri indicati dall’art.15, comma 2, legge n.394/1991, che stabilisce «2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall’attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa presente legge il Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.» , così individuando limiti e presupposti specifici RAGIONE_SOCIALEa eventuale indennizzabilità prevista solo per i vincoli riguardanti attività già ritenute compatibili dall’RAGIONE_SOCIALE, in deroga al divieto generale.
4.4.- Nella individuazione RAGIONE_SOCIALEa graduazione dei vincoli ambientali introdotti dalla legge n. 394/1991, ha particolare rilievo la sentenza n. 19389/2012 di
queste Sezioni Unite, la quale, in piena sintonia con le decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, ha chiarito, con riferimento alla disciplina RAGIONE_SOCIALEe attività consentite entro il territorio del RAGIONE_SOCIALE, dettata dall’art.11, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n.394/1991, che non ha costituito oggetto di novellazione, che «3.1 – La piana lettura RAGIONE_SOCIALEa L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, consente, infatti, di individuarvi due momenti prescrittivi. Il primo, che (fatti salvi diritti reali e usi civici RAGIONE_SOCIALEe collettività locali, nei termini indicati dal successivo comma 5), impone inequivocamente, nei parchi, il divieto di tutte indistintamente le attività e le opere che possano comunque recar pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati. Il secondo, che, introdotto dal perentorio incipit “In particolare, sono vietati: …”, delinea, altrettanto inequivocamente, un catalogo di attività ed interventi declinato alle lettere da a ad h (…) -direttamente inibiti dalla legge, in quanto, ritenuti, in forza di presunzione assoluta, di per sé idonei a compromettere “la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati” e, di conseguenza, vietati già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità».
Dunque, la norma stabilisce che nelle aree istituite in RAGIONE_SOCIALE Naturale è la tutela RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ad assumere, per specifica scelta del legislatore, rilievo preminente su qualsiasi altro interesse anche di primaria importanza, di talché sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat .
In particolare, l’art. 11, comma 3, lett. a ), vieta ‘(…) la raccolta e il danneggiamento RAGIONE_SOCIALEe specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l ‘ introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l ‘equilibrio naturale’ .
Eventuali deroghe ai divieti stabiliti dal comma 3, possono essere stabilite con il regolamento del RAGIONE_SOCIALE, approvato dal Ministro RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE su proposta RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE , come sancito dal comma 4, pur nella salvaguardia RAGIONE_SOCIALEa tutela dei valori ambientali affermata dalla Costituzione.
Questa Corte ha già avuto modo di esaminare l’art. 15, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n . 394 del 1991, anch’esso rimast o invariato, già sopra richiamato.
Con la sentenza Cass. n. 10803/2006, si è affermato che non è dovuta alcuna indennità per il solo fatto RAGIONE_SOCIALE ‘inclusione dei fondi all’interno del RAGIONE_SOCIALE nazionale, in base alla suddetta disposizione, qualora il RAGIONE_SOCIALE non abbia esercitato il potere discrezionale di regolamentare e concedere provvidenze a carattere equitativo, né alla stregua RAGIONE_SOCIALEa natura espropriativa di detti vincoli, atteso che l’espropriazione di valore è in genere ravvisabile ove si privi il diritto dominicale RAGIONE_SOCIALEo ius aedificandi (nella specie si tratta di terreni indubbiamente agricoli), e che, inoltre, la finalità ambientale del vincolo ne giustifica la natura conformativa, non indennizzabile (v., in precedenza, Cass. n. 9433/1998).
Di recente è stato ribadito, sia pure con riferimento allo ius aedificandi , che ove un bene sia incluso in un’area di protezione di una riserva naturale non si è in presenza di un vincolo preordinato all’esproprio o avente analoga natura, ma di un vincolo ambientale imposto per legge, avente carattere ricognitivo e confermativo RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche paesaggistiche e ambientali già possedute dal bene, da ritenersi giustificato alla luce RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio costituzionale, che, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa funzione sociale RAGIONE_SOCIALEa proprietà, vede alcune facoltà dominicali recessive di fronte alle esigenze di salvaguardia dei valori culturali ed ambientali di interesse generale, e alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Prot. n. 1 RAGIONE_SOCIALEa CEDU, che non esclude il sacrificio RAGIONE_SOCIALEo ius aedificandi per la salvaguardia dei predetti interessi (Cass. n.8079/2024).
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, si osserva che il petitum sostanziale non involge l’esercizio del potere pubblico.
Premesso che la questione se l’indennizzo sia in concreto dovuto o meno non rileva ai fini RAGIONE_SOCIALEa pronuncia sulla giurisdizione ora richiesta a questa Corte, trattandosi di questione attinente al merito (Cass. Sez. U. n. 9216/1987), si osserva che i ricorrenti sostengono che il vincolo ambientale, la cui legittimità non contestano, abbia svuotato il contenuto del diritto dominicale limitandone il godimento e l’uso pieno sine die poiché nella Zona 1 del RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, in cui ricade la loro proprietà, non sono previste attività produttive compatibili e per ciò solo chiedono il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Come si evince dagli atti di causa, i ricorrenti nella qualità di proprietari hanno fatto valere la sussistenza di una posizione di diritto soggettivo, incondizionata ed automatica, a percepire l ‘ indennizzo per il pregiudizio subito alle facoltà dominicali in ragione del vincolo ambientale che, come si è sopra illustrato, si connota come ricognitivo e conformativo ex lege : nella specie, la individuazione del giudice munito di giurisdizione è agevolata dal fatto che il petitum e la causa petendi , nonché tutte le argomentazioni svolte dalla parte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa pretesa fatta valere, si riconnettono, senza possibilità di dubbi, alla allegazione RAGIONE_SOCIALEa esistenza del diritto pieno di proprietà e al preteso pregiudizio subito dallo stesso.
La controversia non concerne l’eventuale mancato esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione del potere discrezionale di regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe attività compatibili in deroga al divieto generale, come previsto dagli artt. 11 e 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n.394/1991.
Pertanto, il petitum sostanziale non involge l’esercizio del pubblico potere, ma prospetta la lesione RAGIONE_SOCIALEa posizione di diritto soggettivo per la conformazione legale del diritto di proprietà, di talché la controversia non può che essere devoluta alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria ordinaria.
La pretesa fatta valere ha sicuramente la consistenza del diritto soggettivo, e quindi il giudice munito RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione è il giudice ordinario (Cass. Sez. U. n. 9216/1987; Cass. Sez. U. n. 10465/2008).
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, nel declinare la propria giurisdizione, ha fatto erronea applicazione dei principi di cui sopra e va cassata.
6. -In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.382, primo comma, c.p.c., si deve statuire determinando anche il giudice competente e, a tal fine, va tenuto presente il criterio indicato dall’art.383, terzo comma, c.p.c. secondo cui «La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest ‘ ultimo» .
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.5 , c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti RAGIONE_SOCIALEa
legge o RAGIONE_SOCIALEo stato medesimo, di guisa che è decisivo considerare che, nel caso di specie, i giudici di merito in primo e secondo grado hanno declinato entrambi la giurisdizione in favore del giudice amministrativo e che il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione è stato notificato il 18 gennaio 2021.
Ne consegue che la fattispecie in esame resta regolata dal combinato disposto degli artt. 382, primo comma, 383, terzo comma e 353, c.p.c. – che concerne la remissione al primo giudice per ragioni di giurisdizione da parte del giudice di appello -nel testo anteriore all’abrogazione, avvenuta per effetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 26, del d.lgs. n. 149/2022, che spiega effetto sulle impugnazioni proposte a decorrere dal 28 febbraio 2023 [art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. cit., come sostituito dall’art. 1, comma 380, let t. a ), l. n. 197 del 2022] tra le quali non rientra la presente (in tema di applicazione del novellato art.353 c.p.c., v. Cass. Sez. U. n. 23155/2024; Cass. Sez. U. n. 23712/2024).
7.- Pertanto, previa cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Potenza n.556/2020, che ha erroneamente confermato la declinatoria RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione già pronunciata dal giudice di primo grado, la causa va rinviata per l’esame al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione.
Il giudice del rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lagonegro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite Civili, in data 26