Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26615 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 26615 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso 19645-2017 proposto da: da :
NOME COGNOME
TABLE
I COGNOME
L
i COGNOME NOME COGNOME l, in proprio ed in qualità di eredi di NOME , tutti domiciliati in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME; di SUPREMA difesi
– ricorrenti –
2023 COGNOME
contro
3585 COGNOME
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ape legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO legis cui
COGNOME
–
contro
ricorrente
Numero sezionale 3585f2023
Numero di raccolta generale 2E615NUMERO_CARTA
Data pubblicazione 14,1192023
avverso la sentenza n. COGNOME 518/2016 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/02/2017 R.G.N. 382/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
con il ricorso originario, gli odierni ricorrenti, nella qualità specificata in epigrafe, premesso che il dante causa era stato sottoposto dal medico di base al vaccino antinfluenzale e che, a seguito dello stesso, aveva contratto una grave encefalo mielite, che conduceva al decesso, convenivano in giudizio il RAGIONE_SOCIALE per ottenere il riconoscimento dell’assegno una tanturn nella misura di legge;
il Tribunale di Genova, richiamate varie pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, accoglieva la domanda. Per il Giudice, l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge nr. 210 del 1992 doveva essere interpretato in senso estensivo, ricomprendendo anche i casi conseguenti a vaccinazioni che, come quella antinfluenzale, rispondono alla salvaguardia dell’interesse generale alla salute e sono incentivate dal RAGIONE_SOCIALE;
la Corte di appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, ha, invece, riformato la decisione del Tribunale, COGNOME escludendo COGNOME la COGNOME sussistenza COGNOME del COGNOME diritto all’indennizzo;
a fondamento del decisum, la Corte di merito, pur ritenuta pacifica la sussistenza di nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino antinfluenzale al dante causa ed il decesso, ha, tuttavia, osservato, in primo luogo, come
COGNOME
la raccomandazione ministeriale del vaccino a ntinfluenza le Numero sezionale 3585,2023 Nurnero di raccolta generale 28815,2023 fosse essenzialmente diretta ai soggetti portatori di un Data pubblicazione 14,1119,2023 «aumentato rischio di malattia grave», nel cui novero non andava incluso il de cuius, in ragione RAGIONE_SOCIALE età e delle condizioni di salute;
per la Corte di appello, la condizione dei soggetti semplicemente incentivati a praticare la vaccinazione antinfluenzale non poteva, inoltre, assimilarsi a quella di chi si fosse sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica (sent. 27/98 Corte Cost.) o alla somministrazione del vaccino trivalente (sent. 107/2012 Corte Cost.), casi in cui la facoltà di scelta individuale era maggiormente condizionata dalla gravità delle conseguenze derivanti dall’omissione del trattamento sanitario;
la Corte territoriale escludeva anche aspetti di illegittimità costituzionale dell’art. 1 in commento;
hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe con tre motivi, successivamente illustrati con memoria;
ha resistito il RAGIONE_SOCIALE, con controricorso;
chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE:
10. va, preliminarmente, respinta l’eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso. Deve rilevarsi, infatti, COGNOME come l’avvenuta costituzione del RAGIONE_SOCIALE ha in ogni caso sanato ogni eventuale vizio ai sensi dell’art. 156 cod.proc.civ.;
con il primo motivo, i ricorrenti deducono errata qualificazione COGNOME giuridica COGNOME eio COGNOME valutazione COGNOME dell’atto denominato «RAGIONE_SOCIALE e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2011/2012 emanato in
COGNOME
Numero sezionale 3585,2023 raccolta generale 26615,2023 ata pubblicazione 14,1119,2023 Roma il 9 agosto 2011 dal RAGIONE_SOCIALE -Numero RAGIONE_SOCIALE» D nonché RAGIONE_SOCIALE circostanza dell’età del dante causa al momento RAGIONE_SOCIALE somministrazione del vaccino. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’ad 360 nr. 3 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione dell’art 116 cod. proc. civ.; dell’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 25 febbraio 1992 nr. 210, come risultante a seguito delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale;
i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non aver ritenuto applicabile, alla fattispecie dedotta in giudizio, l’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge nr. 210 del 1992, come risultante a seguito delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale nr. 107 del 2012, nr. 226 del 2000 e nr. 27 del 1998 nonché per aver ritenuto che la raccomandazione ministeriale fosse diretta ai soli soggetti portatori di un «aumentato rischio di malattia grave» e non a tutti indistintamente, salvo specifiche controindicazioni;
in via alternativa, i ricorrenti, con il secondo motivo, deducono violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod. proc. civ., per l’errata valutazione di insussistenza di aspetti di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 25 febbraio 1992, n. 210, con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 RAGIONE_SOCIALE Costituzione;
i due motivi vanno congiuntamente trattati e sono fondati;
l’oggetto RAGIONE_SOCIALE presente causa consiste nello stabilire se l’indennizzo riconosciuto dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge nr. 210 del 1992, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, COGNOME trasfusioni COGNOME e COGNOME somministrazione COGNOME di emoderivati, spetti anche a coloro che abbiano riportato
Oscuramento d’Ufficio danni COGNOME irreversibili COGNOME conseguenti COGNOME alla COGNOME vaccinazialém re gistro generale 1%4512E117 Nurnero sezionale 3585f2023 a ntinflue nza le; COGNOME Numero di raccolta generale 2E615,2023
Data pubblicazione 14’99’2023
16. deve osservarsi che, nelle more del presente giudizio, COGNOME è COGNOME intervenuta COGNOME la COGNOME pronuncia COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME Corte Costituzionale nr. 268, pubblicata in data 20 dicembre 2017, dichiarativa RAGIONE_SOCIALE « illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 25 febbraio 1992, n. 210 , nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione a ntinfluenza le»;
17. in estrema sintesi, la Corte costituzionale ha osservato come la ragione determinante del diritto all’indennizzo non derivi dalla sottoposizione a un trattamento obbligatorio, in quanto tale; essa risiede piuttosto nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività. Per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili COGNOME derivanti COGNOME da COGNOME determinate COGNOME vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. In particolare, il carattere RAGIONE_SOCIALE vaccinazione antinfluenzale quale trattamento sanitario raccomandato emerge alla luce RAGIONE_SOCIALE sussistenza di «una serie di atti: in particolare (sono) rilevanti le raccomandazioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE salute adottate specificamente, per ogni stagione, COGNOME con COGNOME riferimento COGNOME alla COGNOME vaccinazione a ntinfluenza le»;
18. la Corte costituzionale ha affermato anche che « la traslazione sulla collettività delle conseguenze negative eventualmente derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale (pur sempre alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge n. 210 del 1992) consegue all’applicazione dei principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.), di tutela RAGIONE_SOCIALE salute anche collettiva (art. 32 Cost.) e di ragionevolezza
COGNOME
Numero sezionale 3585,2023 raccolta generale 26615,2023 ata pubblicazione 14,1119,2023 (art. 3 Cost.) » e ha, altresì, chiarito che le campagne Numero di di informazione e sensibilizzazione tese alla più ampia D copertura vaccinale coinvolgono la generalità RAGIONE_SOCIALE popolazione, a prescindere da una pregressa e specifica condizione individuale di salute, di età, di lavoro o di convivenza;
19. sulla base di quanto esposto, vanno pertanto accolti gli scrutinati motivi, restando assorbito il terzo motivo che riguarda la statuizione sulle spese;
20. la sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata e rinviata, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, cui è rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio;
PQM
La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione RAGIONE_SOCIALE presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente riportati nella ordinanza.
Così deciso in Roma il 12 luglio 2023
IL PRESIDENTE