Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28986 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28986 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27290-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore generale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO , che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso sentenza del Tribunale di Roma, n. 5452/20, depositata il 25/03/2020;
Oggetto
SOMMINISTRAZIONE
Inammissibilità del ricorso
R.G.N. 27290/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/04/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 5452/20, del 25 marzo 2020, del Tribunale di Roma, che – accogliendo il gravame esperito dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 6801/17, del 6 marzo 2017, del Giudice di Pace di Roma – ne ha respinto la domanda di pagamento di un indennizzo, per mancata risposta al reclamo in merito ad un malfunzionamento/disservizio telefonico.
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver convenuto in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, per chiederne la condanna sia al risarcimento del danno da malfunzionamento e/o disservizio della linea telefonica corrispondente alla sua utenza, a seguito di una sospensione del servizio internet e di telefonia verificatosi il 13 giugno 2014, sia al pagamento di un indennizzo per mancata risposta al reclamo, il successivo 2 luglio.
Accolta dall’adito Giudice di pace esclusivamente la seconda domanda, con condanna della convenuta a pagare € 150,00, il giudice di appello riformava anche tale statuizione, in accoglimento del secondo motivo del gravame esperito dalla società RAGIONE_SOCIALE, e dunque sul rilievo che non potesse ritenersi un reclamo la lettera inviata, per l’interessato , dal suo legale.
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con il solo motivo proposto il ricorrente denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 11, dell’allegato A), alla delibera 73/11/CONS, del 12 febbraio 2011, dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le RAGIONE_SOCIALE e dell’art. 2, lett. e), d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in merito alla interpretazione della normativa in materia di indennizzi applicabili nelle controverse tra operatori delle comunicazioni ed utenti.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha motivato l’omesso riconoscimento dell’indennizzo, per mancata risposta al reclamo dell’utente, anche sul rilievo che il disservizio lamentato sarebbe ‘pacificamente durato poche ore’, mentre l’indennizzo in esame non in alcun modo collegato alla risoluzione del guasto oggetto del reclamo o alla tempestività della stessa.
Inoltre, del pari irrilevante – per le stesse ragioni – sostiene essere la circostanza relativa alla tempestività delle spiegazioni fornite da RAGIONE_SOCIALE, agli utenti, in merito al disservizio dagli stessi subito.
Contesta, infine, l’affermazione -compiuta dal Tribunale capitolino – secondo cui il reclamo, per essere effettivamente tale, doveva provenire dall’utente e non dal suo legale, richiamando, sul punto, diversi arresti del Giudice di pace di Roma.
5.1.1. Il motivo è inammissibile.
Inammissibili risultano, in primo luogo, tutte le censure che investono quelle affermazioni della sentenza impugnata – relative alla scarsa durata del disservizio, all’adeguata pubblicizzazione dello stesso e alla tempestività della sua risoluzione – che si pongono alla stregua di meri ‘ obiter dicta ‘ nel ragionamento svolto dal Tribunale capitolino. Sul punto, infatti, deve dare seguito al principio secondo cui ‘in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte « ad abundantiam » o costituenti « obiter dicta », poiché esse, in quanto prive di effetti
giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione’ (cfr. Cass. sez. Lav, sent. 22 ottobre 2014, n. 22380, Rv. 633495-01; non diversamente anche Cass. Sez. 1, ord. 10 aprile 2018, n. 8775, Rv. 648883-01).
Inammissibile, ma per ragioni diverse, è la censura che investe la (sola) ‘ ratio decidendi ‘ della sentenza impugnata, relativa alla questione – inedita nella giurisprudenza di questa Corte – circa la possibilità che il reclamo di cui alla delibera 73/11/CONS, del 12 febbraio 2011, dell’RAGIONE_SOCIALE venga presentato non direttamente dall’utente, bensì, per costui, da un legale.
Invero, il ricorrente non ha riprodotto nel proprio atto di impugnazione il testo del reclamo oggetto del presente giudizio (né ha provveduto a ‘localizzarlo’ nel fascicolo della fase di merito, che pure ha allegato al proprio ricorso).
Questa circostanza impedisce, in particolare, di stabilire se tale atto recasse effettivamente una richiesta di indennizzo, ovvero il preannuncio di un’azione di danno, donde la necessità di dare seguito al principio secondo cui ‘sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità’ (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01).
Risulta, in questo modo, violato l’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo l’odierno ricorrente provveduto ad assolvere quell’onere di ‘puntuale indicazione’ del documento (o atto) su cui
si fonda il ricorso (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), che è richiesto da tale norma, pur nell’interpretazione ‘non formalistica’ che di essa -in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte -s’impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 900,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione