Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14806 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14806 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23623/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato presso l ‘ avvocato COGNOME -indirizzo PEC: EMAIL– che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 165/2023 depositato il 19/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE aveva domandato alla Corte d’Appello di L’Aquila l’indennizzo ex l. n.89/2001 in relazione alla irragionevole durata della procedura fallimentare in danno della debitrice COGNOME RAGIONE_SOCIALE; il fallimento era stato dichiarato il 25.3.2008 e non era stato ancora chiuso nel novembre del 2022; la società era stata ammessa al passivo fallimentare nel settembre 2009 per € 8. 645,03, in chirografo.
Il ricorso era stato accolto ma la misura dell’indennizzo era stata ridotta, in considerazione del numero elevato di creditori, da € 500,00 per anno ad € 300,00 per anno, per complessivi anni 9 di ritardo (sono stati riconosciuti, quale indennizzo, complessivi € 2.700,00, inferiori all’entità del credito ammesso al passivo).
Proposta opposizione dalla società, che aveva contestato l’applicabilità della riduzione ex art. 2 bis, comma 1 bis, l. n.89/2001 in caso di procedura fallimentare, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato il decreto monitorio, pur dando atto di seguire sulla questione sottopostale un’interpretazione in contrasto con l’orientamento consolidato del Giudice di legittimità.
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione con un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia esiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’ art.2 bis, comma 1 bis, l. n.89/2001, in relazione all’art. 6 paragrafo 1 della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 della Costituzione. La ricorrente contesta l’applicazione della diminuzione operata dalla Corte di merito per essere il numero dei creditori ammessi al passivo fallimentare superiore a 50.
Il motivo è fondato.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell’art. 2-bis e
del comma-2 bis dell’art. 2 impone di attribuire alle parole “processo” e “procedura concorsuale” un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione – secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» – in quanto espressamente riferita al “processo”, possa essere estesa alla “procedura concorsuale”, come anche confermato dall’interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l’ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l’applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione (v. Cass. n.25181/2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 80/2024, Cass. n.4602/2024, Cass. n.14602/2024, Cass. n.17354/2024-.
Nel caso di specie, la riduzione dell’indennizzo ex art.2 bis, comma 1 bis, l. n.89/2001, non era applicabile, essendo la debitrice di RAGIONE_SOCIALE una società sottoposta a procedura concorsuale fallimentare e lamentando la ricorrente, creditrice ammessa al passivo, la durata irragionevole di detta procedura: non ha infatti rilievo, alla luce del richiamato orientamento interpretativo di legittimità, che i creditori insinuati al passivo fallimentare siano complessivamente in numero superiore a cinquanta.
Le argomentazioni spese dalla Corte territoriale per giustificare il proprio diverso orientamento non sono idonee a determinare un mutamento della costante e consolidata giurisprudenza di legittimità.
La violazione di legge è palese e comporta la cassazione del decreto con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in diversa composizione, dovrà riesaminare il merito uniformandosi al principio di diritto di cui sopra.
Il Giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio della