DECRETO CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI – N. R.G. 00000319 2024 DEL 01 04 2025 PUBBLICATO IL 02 04 2025
, Controparte_1
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Il AVV_NOTAIO delegato AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha pronunciato il seguente DECRETO
nel procedimento iscritto al numero NUMERO_DOCUMENTO del ruolo RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2024 promosso da:
(C.F.: ), residente in San Sperate, e (C.F.: , residente in Quartucciu, entrambi elettivamente domiciliati in Parma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende, Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
ricorrenti
contro
in persona del Ministro pro tempore, resistente
*
Con ricorso pervenuto telematicamente il 9.08.2024 i ricorrenti hanno chiesto la condanna del al risarcimento dei danni non patrimoniali per l’eccessiva durata della procedura fallimentare della , dichiarata fallita dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 104/11 depositata in data 10.11.2011. I ricorrenti hanno in particolare esposto che: Controparte_2 Controparte_3
-all’udienza di verifica crediti del 18.06.2012 venivano ammessi allo stato passivo, rispettivamente al numero di ammissione n. 30 per la somma di euro 32.670,64 (di cui euro 31.686,64 in via privilegiata ed euro 984,00 in via chirografaria) e al numero di ammissione n. 33 per la somma di euro 38.065,57 (di cui euro 36.709,36 in via privilegiata ed euro 1.356,21 in via chirografaria); Parte_1 Parte_2
in data 28.02.2013 è stata versata a la somma di euro 10.716,83 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE); Parte_1
in data 28.02.2013, è stata versata a la somma di euro 12.501,40 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ed euro 1.888,38 a titolo di crediti diversi; Parte_2
la procedura fallimentare risulta ancora pendente.
Sul rilievo che il procedimento fallimentare avesse superato la soglia della durata ragionevole, i ricorrenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
‘… accertare e dichiarare che i fatti descritti in premessa integrano la violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo e che, tanto essendo, i ricorrenti, hanno diritto all’equa riparazione ex art. 2, legge n. 89/01; – per effetto e in conseguenza di ciò, condannare il , nella persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, a rifusione del sofferto danno morale, della somma quantificata: a) in via principale, valutato in ritardo in anni 7, in euro 6.240,00; b) in via meramente subordinata, € 3.500,00 (€ 500,00 x 7 anni) in applicazione art. 2 co. 3 l.89/2001 o nell’altra misura maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, giusti i parametri elaborati dalla CEDU e recepiti dalla Corte di Cassazione, nella diversa somma da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. Controparte_1
c) in ogni caso con gli interessi dalla data della domanda fino al saldo, effettivo, con vittoria di Spese e compensi professionali rifusi, oltre €27,00 per esborsi ed oltre accessori come per legge con distrazione delle spese a favore del difensore AVV_NOTAIO ex art. 93 c.p.c.’.
L’azione è ammissibile ancorché proposta, mediante deposito del ricorso, in pendenza del procedimento presupposto (cfr. Corte Cost. sentenza n. 88/2018).
Nel merito, la domanda è fondata nei termini che si vengono ad esporre.
Ai fini per cui è causa, per il calcolo della durata irragionevole del procedimento deve essere considerato, quale dies a quo , la data di ammissione allo stato passivo, come dedotto dai ricorrenti, in assenza di altra documentazione prodotta, ovvero il 18.06.2012, mentre quale dies ad quem la data di deposito del ricorso, il 9.08.2024. Pertanto, la durata complessiva della procedura è pari a 12 anni, 1 mese e 22 giorni, sicché la durata eccedente il termine ragionevole ai fini dell’indennizzo è pari a 6 anni , dovendo essere computate soltanto le frazioni temporali superiori ai sei mesi.
Per la determinazione dell’indennizzo richiesto, occorre muovere dai criteri generali indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 2-bis della legge 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n 208, il cui comma 2 prevede che: ” L’indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto: a) dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte ‘.
La misura dell’indennizzo viene individuata nella forbice prevista dall’art. 2 bis l. n.89/2001 (euro 400,00 – euro 800,00) in euro 400,00 per ogni anno.
Agli odierni ricorrenti deve pertanto essere riconosciuto un indennizzo di euro 2.400,00 ciascuno (euro 400 x 6 anni), oltre gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo
Le spese della presente procedura sono liquidate ex D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis, sulla base della tabella n. 8, rubricata ‘ procedimenti monitori ‘ (Cass. n°16512/2020), in relazione al valore correlato alla somma riconosciuta dovuta, applicato il parametro minimo stante la semplicità e la serialità della causa, oltre IVA, CPA, spese generali e spese vive.
Non è dovuta la maggiorazione richiesta per la redazione del ricorso in modalità telematica, peraltro obbligatoria, e con la tecnica informatica dei riferimenti ipertestuali, apparsa di nessuna utilità a causa del mancato funzionamento del collegamento telematico sugli allegati prodotti.
Si dispone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
INGIUNGE A
al di pagare senza dilazione, a
e
Controparte_1
Parte_1
Parte_2
la somma di euro 2.400,00 ciascuno a titolo di equa riparazione;
gli interessi al tasso previsto dall’art. 1284 c.c., con decorrenza dalla data della domanda sino al saldo;
le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 237,00 per compensi, oltre ad euro 27,00 per spese vive ed oltre, spese generali, c.p.a. e i.v.a.;
dispone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
COGNOME
alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 5, legge n. 89/2001.
DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Cagliari, 1 aprile 2025
Il AVV_NOTAIO Delegato AVV_NOTAIO NOME COGNOME