Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 2269 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11144/2020 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , domiciliata ope legis
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Medici specializzandi -Tardivo recepimento direttive unionali
R.G.N. 11144/2020
Ud. 10/01/2024 CC
in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende
-ricorrente incidentale – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 154/2020 depositata il 21/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 154/2020 del 21 gennaio 2020 la Corte d’appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c., a seguito della sentenza di questa Corte n. 3539/2017 del 9 febbraio 2017, ha accolto la domanda, proposta da NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME, volta a conseguire la condanna della Repubblica Italia, PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, alla corresponsione dell’indennità per mancato adempimento statuale all’obbligo di dare attuazione dopo il 31 dicembre 1982 alla direttiva 82/76 CEE /75.
La Corte fiorentina, premesso che questa Corte aveva accolto il ricorso di legittimità in relazione alla individuazione del termine di prescrizione da applicare alla domanda, e preso atto del fatto che l’appellata PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE a veva dichiarato non esservi più questione in ordine a tale profilo, ha invece esaminato le ulteriori deduzioni della stessa PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, e, per quel che rileva ancora nella presente sede, ha affermato che:
-l’indennizzo spettante agli appellanti doveva essere quantificato secondo il criterio di cui all’art. 11 della L. n. 370/1999;
-tale credito, in quanto credito avente natura indennitaria, costituisce credito di valore come tale suscettibile di rivalutazione monetaria;
-con riferimento alla posizione di COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, era da ritenersi che i medesimi avessero diritto all’indennizzo in quanto, sebbene avessero frequentato un corso di specializzazione in endocrinochirurgia non compreso tra quello indicati come fra quelli indicati come comuni a tutti gli Stati membri nell’art. 5 della direttiva 75/363, esso era però equivalente ad un corso di specializzazione comune a due o più dei medesimi Stati membri e come tale da ritenersi indicato nell’art. 7 della stessa Direttiva, non potendosi ritenere che la specializzazione in “Endocrinochirurgia” fosse diversa da quelle di “Endocrinologia” e di “Chirurgia”.
Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di Firenze hanno presentato separati ricorsi sia NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME sia la PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE.
Le parti ricorrenti, principale e incidentale, hanno altresì rispettivamente depositato controricorso per resistere all’avverso ricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis .1, c.p.c.
Le parti hanno entrambe depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME è affidato a tre motivi.
1.1. Il primo motivo di ricorso è -testualmente -rubricato: ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 C.P.C.). Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.) Violazione o falsa applicazione dell’art. 11 L. 370/1999 e dell’art. 6 del D.Lgs. 257/1991. Violazione del diritto comunitario conseguente alla sentenza n. 616 del 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia Europea in punto di individuazione del criterio di quantificazione del danno. NOME in iudicando. NOME in procedendo.’
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto applicabile -ai fini della quantificazione dell’indennizzo spettante agli odierni ricorrenti – il criterio di cui all’art. 11 della L. n. 370/1999, laddove, alla luce delle indicazioni desumibili sentenza n. 616 del 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia UE, l’indennizzo dovrebbe essere determinato in base a quanto previsto dalla “normativa nazionale di trasposizione” della direttiva, e cioè sulla scorta del D. Lgs. n. 257/1991.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è -testualmente -rubricato: ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. c.p.c.). Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 comma 1 n. 4 C.P.C.). Violazione del diritto comunitario conseguente alla sentenza n. 616 del 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia Europea in punto di decorrenza e di curata dei corsi in relazione ai quali spetta l’indennizzo. NOME in indicando. NOME in procedendo.’
Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata avrebbe erroneamente riconosciuto l’indennizzo a COGNOME
NOME per cinque anni -anziché otto -di specializzazione; a NOME COGNOME per sei anni -invece di otto – ed a COGNOME NOME di quattro anni in luogo di cinque, in tal modo incorrendo nella violazione del diritto comunitario come interpretato dalla sentenza n. 616 del 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia UE, la quale avrebbe stabilito che qualsiasi formazione come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata, aggiungendo che una remunerazione adeguata per la formazione dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è -testualmente -rubricato:
‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 comma 1 n. 4 C.P.C.). Violazione del diritto comunitario conseguente alla sentenza n. 616 del 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia Europea in punto di risarcibilità dei corsi iniziati prima del 1.01.1983 e per l’anno 1982. NOME in iudicando. NOME in procedendo.’ .
In relazione alla sola posizione di NOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME, il ricorso censura la decisione impugnata per avere la stessa negato il riconoscimento del diritto all’indennizzo per il periodo anteriore al 1982, deducendo il contrasto della decisione con l’interpretazione fornita dalla sentenza n. 616 del 24 gennaio 2018 della Corte di Giustizia UE, la quale avrebbe riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da inadempimento anche ai soggetti che avevano già iniziato il corso di specializzazione prima del 31 dicembre 1982 e, dunque, dell’emanazione della direttiva stessa.
Il ricorso -da qualificarsi come incidentale – della PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE è affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1219 e 1224 c.c. e 11 L. n. 370/1999, per avere la Corte territoriale riconosciuto la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo indennitario.
La ricorrente argomenta, per contro, che tali somme costituiscono debito di valuta, non suscettibile di rivalutazione, in quanto l’applicazione del parametro di cui all’art. 11, L. n. 370/1999 deve ritenersi di per sé sufficiente a coprire integralmente il pregiudizio derivato dalla ritardata attuazione della direttiva comunitaria.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. – e con riferimento alla sola posizione di COGNOME NOME e NOME COGNOME – la violazione degli artt. 5 e 7 Dir. 75/362/CEE; 5 e 189, Tratt. Istitutivo CE; 10 Tratt. di Roma, 117 Cost. per avere la Corte fiorentina riconosciuto ai suddetti medici l’indennizzo, nonostante la specializzazione da essi conseguita non fosse compresa n ell’elenco delle specializzazioni comuni a tutti gli stati membri.
2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce -in via subordinata e sempre con riferimento alla sola posizione di COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1173 e 2043 c.c.; 5 e 189, Tratt. Istitutivo CE; 10 Tratt. di Roma, 14 e 16 Dir. 82/76/CE, per avere la corte d’appello accolto integralmente la domanda dei due medici con riferimento all’anno accademico 1982/1983, argomentando che tale domanda avrebbe potuto trovare accoglimento unicamente con riferimento al periodo successivo al 1° gennaio 1983.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
In primo luogo, infatti, è da sottolineare che il motivo di ricorso si mantiene in un ambito di assoluta genericità, non provvedendo neppure ad evidenziare quali conseguenze migliorative dovrebbero trarsi a favore dei ricorrenti dalla scelta dell’uno o dell’altro parametro.
In secondo luogo, e in ogni caso, questa Corte ha già reiteratamente affermato il principio per cui gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati alla borsa di studio così come introdotta e quantificata nel d.lgs. n. 257/1991 – che non ha efficacia retroattiva ed è diretta ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi -e ciò in quanto l’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive non ha natura né retributiva né risarcitoria, ma indennitaria e pararisarcitoria, con la conseguenza che non può dare luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo del d.lgs. n. 257/1991, ma va quantificata scegliendo un parametro equitativo, fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe, che deve essere ricavato dalle indicazioni contenute nella l. n. 370/1999, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie ed è idoneo a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano al suo dovere di trasposizione della normativa europea, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e
analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. Sez. U Sentenza n. 30649 del 27/11/2018; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 41076 del 21/12/2021).
Circostanze diverse da quelle normali che, nella specie, la Corte territoriale ha radicalmente omesso di individuare, limitandosi a disattendere il principio appena richiamato.
Appare, a questo punto, opportuno esaminare, per la loro connessione, sia il secondo e terzo motivo di ricorso principale, sia il terzo motivo del ricorso incidentale.
Va evidenziato, in primo luogo, che le affermazioni non univoche contenute nella decisione impugnata in ordine alla individuazione dell’anno a partire dal quale è possibile riconoscere l’indennizzo ai ricorrenti sono venute a cagionare la formulazione, ad opera delle parti, di motivi di ricorso diametralmente opposti e perfino logicamente incompatibili.
Mentre, infatti, la PRESIDENZA DEL RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, nel proprio terzo motivo di ricorso, viene a dolersi del riconoscimento in favore di COGNOME NOME e NOME COGNOME del l’indennizzo anche in relazione a corso di specializzazione seguito in parte nel l’anno 1982 , per contro, il ricorso principale viene a dolersi dell’esatto contrario, e cioè del mancato riconoscimento dell’indennizzo per l’anno 1982 .
Risulta ulteriormente -e si tratta di doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso principale -che, in ordine alla determinazione dell’indennizzo spettante ai suddetti COGNOME NOME e NOME COGNOME, nella decisione impugnata non è ravvisabile una comprensibile corrispondenza tra l’elenco degli anni dei corsi specializzazione frequentati – anche per frazione – a partire dal 1°
gennaio 1983 così come individuato nella stessa decisione (pag. 9 della motivazione) e la successiva indicazione complessiva degli anni di corso sulla cui scorta procedere alla determinazione finale dell’indennizzo (pag. 11 della motivazione).
Consegue che:
-da un lato deve essere richiamato il consolidato principio enunciato da questa Corte -peraltro conformandosi a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16) – a mente del quale, il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee (Cass. Sez. U – Sentenza n. 20278 del 23/06/2022; Cass. Sez. U -Sentenza n. 20348 del 31/07/2018 e Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 12677 del 10/05/2023);
-dall’altro lato deve ritenersi sussistente un errore nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli stessi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8287 del 07/04/2006), e cioè un errore di individuazione dei criteri generali sulla cui scorta effettuare il computo, la quale si traduce in una erronea all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un
certo risultato (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23704 del 22/11/2016);
da ciò emergendo conseguentemente l’esigenza che si proceda ad un nuovo calcolo delle indennità, il quale tenga conto del principio generale enunciato da queta Corte, ma provveda alla corretta individuazione dei parametri temporali e cioè degli anni effettivi di frequenza dei corsi di specializzazione a partire dal 1° gennaio 1983.
5. Il primo motivo del ricorso incidentale è, parimenti, fondato.
Nel riconoscere in modo automatico la rivalutazione alle somme riconosciute ai ricorrenti principali, infatti, la Corte d’appello non si è conformata al principio consolidato di questa Corte, a mente del quale, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, a seguito dell’intervento con il quale il legislatore – dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 -ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 c.c. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza della rivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1641 del 24/01/2020; Cass. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 14376 del 09/07/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23635 del 06/11/2014).
6. Il secondo motivo del ricorso incidentale è, invece, infondato.
Come ripetutamente chiarito da questa Corte, se, da un lato, la mancata inclusione del corso di specializzazione tra quelli espressamente previsti negli elenchi contenuti nelle direttive costituisce una questione di puro diritto, come tale sempre rilevabile dal giudice, anche di ufficio, indipendentemente dalle allegazioni in fatto delle parti, dall’altro lato, l’eventuale equipollenza del corso stesso ad altri corsi riconosciuti in almeno due stati membri -la quale parimenti consente il riconoscimento del diritto alla borsa di studio (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 19730 del 23/07/2019) – costituisce una questione mista, di fatto e di diritto, che deve essere valutata anche in base alle specifiche allegazioni della parte attrice in ordine alle circostanze di fatto da cui emerga tale equipollenza, nonché alle relative contestazioni della controparte e, ove necessario, con riguardo alla sufficienza delle prove che la parte attrice deve fornire in merito all’equipollenza stessa (da ultimo Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 18736 del 03/07/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 25363 del 25/08/2022; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 14404 del 24/05/2023).
Operata tale premessa, si deve rilevare che, nella specie, la Corte d’appello , nel valutare il requisito della equipollenza delle specializzazioni dedotte, non si è limitata ad una valutazione meramente lessicale, ma risulta avere svolto un accertamento in fatto sulle caratteristiche concrete dei corsi, accertamento che, adeguatamente motivato, non risulta censurabile nella presente sede.
Alla luce delle considerazioni che precedono, accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, e disattesi gli altri, la decisione impugnata deve essere
cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell ‘adunanza camerale in data 10 gennaio