Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10915 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28770/2022 R.G. proposto da:
CASCELLA RITANOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME CONCETTA, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocata AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA RG n. 50166/2022 depositato il 09/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
NOME COGNOME ed altri, indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso il decreto RG n. 50166/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, depositato il 9 maggio 2022.
L’intimato RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensive.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Il decreto impugnato ha rigettato l’opposizione ex art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, proposta dai ricorrenti avverso il decreto del magistrato designato del 13 dicembre 2021, con cui era stata
rigettata la domanda di equo indennizzo per la durata non ragionevole di un processo amministrativo instaurato nel maggio 2011 dinanzi al TAR Lazio e definito nel 2021. La Corte d’appello di Roma ha ritenuto applicabile l’ipotesi di esclusione del diritto all’indennizzo di cui all’art. 2, comma 2 -quinquie s, lettera a) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, avendo lo stesso TAR Lazio adito evidenziato l’esistenza di una consolidata giurisprudenza in punto di difetto di legittimazione dei pubblici dipendenti, quali singole persone fisiche, ad attivare la procedure inerenti alla previsione legislativa dettata dalla l. 8 agosto 1995 n. 335 sulla previdenza complementare. È stata poi irrogata ai ricorrenti opponenti la sanzione di cui all’art. 5quater RAGIONE_SOCIALEa legge 24 marzo 2001, n. 89, nell’importo di € 2.000,00 ciascuno.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 2 -quinquies , lett. a) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 paragrafo 1 CEDU, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., contestando la ritenuta originaria infondatezza, ovvero la temerarietà, RAGIONE_SOCIALEa domanda azionata nel processo presupposto, che neppure emergeva dalla sentenza del TAR.
Il secondo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione ad azionare la previdenza integrativa e l’adito TAR aveva disposto altresì la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, a conferma RAGIONE_SOCIALEa non temerarietà RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. per disparità di trattamento dei ricorrenti rispetto all’esito avuto
in altre pronunce RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte d’appello di Roma su identiche domande.
Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5quater RAGIONE_SOCIALEa legge 24 marzo 2001, n. 89, per mancanza dei presupposti RAGIONE_SOCIALEa irrogata sanzione.
I quattro motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano non fondati.
5.1. L’art. 2, comma 2 quinquies , lettera a) RAGIONE_SOCIALEa l. n. 89 del 2001, come modificato dalla l. n. 208 del 2015, esclude l’indennizzo in favore RAGIONE_SOCIALEa parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza originaria o sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEe proprie domande e difese. Come più volte ribadito da questa Corte (già nella disciplina anteriore all’introduzione del vigente comma 2-quinquies, lettera a, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 89/2001), in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il patema d’animo derivante dalla situazione di incertezza per l’esito RAGIONE_SOCIALEa causa è perciò da escludersi non solo ogni qualvolta la parte rimasta soccombente abbia proposto una lite temeraria, difettando in questi casi la stessa condizione soggettiva di incertezza sin dal momento RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio, ma anche per il periodo comunque conseguente alla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza RAGIONE_SOCIALEe proprie pretese che sia sopravvenuta dopo che la durata del processo abbia superato il termine di durata ragionevole (Cass. n. 2020 del 2023).
La valutazione di temerarietà del giudizio presupposto operata dal giudice del merito RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione non va soggetta al sindacato di legittimità motivazionale, per effetto dei limiti introdotti dal nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., il quale prevede il solo vizio RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto storico,
principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia).
Non sussiste, in ogni caso, nella specie il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: i fatti indicati dai ricorrenti, rilevanti in causa, sono stati comunque presi in considerazione dai giudici del merito, ancorché la decisione abbia apprezzato gli stessi in modo difforme dalle allegazioni operate al riguardo dai medesimi instanti.
5.2. La Corte d’appello di Roma ha fatto applicazione del comma 2quinquies, lettera a), RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 89/2001 in una fattispecie in cui il giudizio presupposto aveva ad oggetto l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni resistenti di dare avvio alle procedure di negoziazione per istituire le forme pensionistiche complementari di cui alla l. 8 agosto 1995 n. 335, con riguardo particolare al personale militare, RAGIONE_SOCIALEa GdF e RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE Polizia, come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 195 del 1995. I ricorrenti, appartenenti ai ruoli RAGIONE_SOCIALEa Polizia RAGIONE_SOCIALE e ad associazioni sindacali RAGIONE_SOCIALEa Polizia, avevano impugnato il silenzioinadempimento RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni resistenti formatosi sulle diffide inviate, nelle quali si chiedeva di dare attuazione a forme di previdenza complementare a beneficio dei dipendenti.
Consta sul punto un orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza amministrativa già esplicito all’epoca RAGIONE_SOCIALEa instaurazione del giudizio presupposto, e poi consolidatosi negli anni, secondo cui i dipendenti pubblici destinatari RAGIONE_SOCIALE‘attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti RAGIONE_SOCIALEa procedura di concertazione sono titolari di un interesse indiretto
e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e conclusione dei procedimenti negoziali di cui all’art. 67, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, che appartiene in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per quanto attiene alle Forze di Polizia a ordinamento civile, e ai Comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali d’interessi collettivi, per quanto attiene alle Forze di polizia a ordinamento militare e al personale RAGIONE_SOCIALEe Forze armate, chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali; di conseguenza, sono stati dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti pubblici dipendenti, i ricorsi da essi proposti avverso il silenzio inadempimento serbato dal Governo circa la previsione legislativa dettata dalla l. 8 agosto 1995 n. 335 sulla previdenza complementare da attuarsi mediante i c.d. Fondi pensione relativamente al personale del pubblico impiego, atteso che la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi, anche mediante la speciale procedura d’impugnazione del silenzio inadempimento, spetta in via generale ai soli soggetti titolari RAGIONE_SOCIALE‘interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo, i quali proprio in ragione di tale titolarità sono legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo (Consiglio di RAGIONE_SOCIALE sez. IV, 24 ottobre 2011, n. 5697; TAR Lazio, I-bis, 15 aprile 2021, n. 4430 e n. 4431; TAR Lazio, I Stralcio, 1 febbraio 2021, n. 1292; ma già T.A.R. Lazio, sez. I, 8.3.2011, n. 2092; id. n. 8008 del 2010; nn. 7448, 7456 e 7458 del 19 aprile 2010 e n. 10560 del 30 ottobre 2009 e n. 2991 del 24 febbraio 2010).
5.3. Il decreto impugnato è perciò immune dalle proposte censure di violazione di norme di diritto, avendo apprezzato in fatto la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, che la loro domanda era stata proposta dinanzi al Tar in conclamata carenza di legittimazione attiva e perciò era insuscettibile di arrecare pregiudizio per la protrazione del processo oltre il limite RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata.
Perché la parte possa dirsi consapevole RAGIONE_SOCIALEa infondatezza RAGIONE_SOCIALEe proprie domande o difese, agli effetti del comma 2quinquies, lettera a), RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 89/2001, non è necessario l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa mala fede, essendo sufficiente altresì la carenza di quella pur minima diligenza che le avrebbe consentito di rendersi conto immediatamente di tale assoluta infondatezza, e che può appunto desumersi dalla contrarietà RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa giudiziaria alla giurisprudenza consolidata.
5.4. Non è preclusa al giudice RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione la valutazione che la parte abbia agito o resistito nel processo presupposto consapevole RAGIONE_SOCIALEa infondatezza originaria o sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEe proprie domande o difese dalla decisione che in quella sede fu adottata tra le parti in sede di regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite o di eventuale responsabilità ex art. 96 c.p.c., potendo venire in gioco ai fini RAGIONE_SOCIALEe statuizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. ragioni legate ai termini RAGIONE_SOCIALEa controversia che non si ripercuotono automaticamente sul diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo a norma del citato comma 2quinquies, lettera a, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 89/2001.
5.5. Infine, non è dirimente il richiamo di precedenti giurisprudenziali difformi in tema di equa riparazione, poiché i motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione, in tanto possono essere viziati, in quanto siano di per sé erronei, in fatto o in diritto, in relazione alla
fattispecie concreta, non già perché eventualmente in contrasto con quelli addotti in decisioni riguardanti altre fattispecie analoghe, simili o addirittura identiche (Cass. n. 15846 del 2017).
6. È altresì da respingere il quarto motivo di ricorso. L’art. 5quater RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 prevede che il giudice, che dichiari inammissibile o manifestamente infondata la domanda per equa riparazione, possa condannare il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende di una somma di denaro non inferiore ad € 1.000 e non superiore ad € 10.000. Come già affermato da questa Corte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito valutare se sussistono i presupposti per disporre una sanzione pecuniaria a carico RAGIONE_SOCIALEa parte nelle ipotesi di declaratoria di inammissibilità o rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda per manifesta infondatezza, rimanendo detta sanzione compatibile con il principio di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale, che, per realizzarsi concretamente, presuppone misure volte a ridurre i rischi di abuso del processo (Cass. n. 5433 del 2016; Cass. n. 26497 del 2019). E’ stato altresì già precisato in giurisprudenza, a proposito del medesimo art. 5quater RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, che “ciò a cui il legislatore ha attribuito rilievo decisivo è la repressione RAGIONE_SOCIALE‘uso abusivo e distorto del processo, prevedendo l’assoggettabilità a sanzione sia di coloro che azionano processi pur non avendo ab origine diritto all’equo indennizzo, sia di coloro che propongono ricorsi viziati da irregolarità non sanabili e ascrivibili a colpa RAGIONE_SOCIALEa parte”; di tal che “il criterio di discrimine nella applicazione del meccanismo sanzionatorio va individuato nella colpa del ricorrente, desunta dall’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità o di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda riparatoria. Del resto si tratta di norma del tutto coerente con la finalità di
disincentivare, senza alcun automatismo, pretese avanzate dalle parti benché temerarie o inosservanti, sul piano processuale, del dettato normativo: l’introduzione di detto meccanismo potrebbe ridurre il carico RAGIONE_SOCIALEe Corti territoriali consentendo una più sollecita e celere definizione RAGIONE_SOCIALEe controversie nelle quali venga fondatamente fatto valere il diritto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa violazione del termine di ragionevole durata del processo” (Cass. n. 6614 del 2016).
Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo svolto utili difese l’intimato RAGIONE_SOCIALE. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda