Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 466/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA
INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 427/2022 depositata il 22/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.i ricorrenti indicati in epigrafe chiedono la cassazione del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Salerno n.3579 del 22.11.2022 con cui è stata respinta l’opposizione dagli stessi proposta ai sensi dell’art. 5 ter RAGIONE_SOCIALE l.89/2001 contro il decreto del giudice designato dal Presidente RAGIONE_SOCIALE medesima Corte, reiettivo RAGIONE_SOCIALE originaria domanda di indennizzo per danno da irragionevole durata di un processo fallimentare iniziato -per essi ricorrenti -nel 1994 e terminato nel 2020.
La Corte di Appello ha ritenuto -in relazione ‘alla ratio’ dell’art. 2, comma 2 quinquies, RAGIONE_SOCIALE l.89/2001 -che i ricorrenti non avessero diritto all’indennizzo non potendo aver subito alcun patema d’animo indennizzabile. E ciò in quanto era da presumersi ‘che nel corso RAGIONE_SOCIALE procedura e prima che la stessa avesse oltrepassato una durata ragionevole’, fosse divenuto ‘ormai evidente, già a partire dal 2000, non potervi essere alcuna seria aspettativa di ulteriore soddisfazione dei crediti chirografari vantati dai ricorrenti’ stessi, tenuto conto dell’ammontare multimilionario dei crediti privilegiati ammessi nonché dell’ammontare, pure multimilionario, degli altri crediti chirografari ammessi ‘e di un attivo inferiore a €600,00 con prospettive solo estremamente ipotetiche di realizzo di gran lunga inferiori a quelle dei suddetti crediti privilegiati per non più di €3000,00’. La Corte di Appello ha aggiunto che da una relazione del curatore, datata 5 marzo 2020, era emerso che l’attivo
disponibile avrebbe dovuto essere destinato a soddisfare un solo ‘creditore munito di privilegio speciale ex art. 39 TU 76/90’;
il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso contente ricorso incidentale;
3.i ricorrenti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciate, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., ‘la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 e comma 2 quinquies, RAGIONE_SOCIALE l. n. 89/2001, 6 CEDU, 111 Cost e 2697 c.c.’.
I ricorrenti richiamano il contenuto RAGIONE_SOCIALE ordinanza di questa Corte 4 febbraio 2021, n. 2615 ed evidenziano che il decreto impugnato è difforme dai principi affermati in quella ordinanza;
con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., ‘l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio’ costituito da ciò che la relazione del curatore a cui la Corte di Appello ha dato rilievo era stata depositata a ventisette anni dalla data di apertura del fallimento;
con l’unico motivo di ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE lamenta ‘violazione dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE l.89/91 e violazione dell’art. 75 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’ Deduce il RAGIONE_SOCIALE che sarebbe ostativo al riconoscimento delle pretese dei ricorrenti il fatto che l’irragionevole protrarsi RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare è stato causato da ‘procedimenti esterni alla procedura che hanno avuto a loro volta durata non ragionevole’ con conseguente ‘difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE procedura presupposta’;
va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale.
4.1. Esso è infondato. La tesi del RAGIONE_SOCIALE si scontra con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte. È stato infatti affermato che ‘le disposizioni RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, sono applicabili anche con riferimento alle procedure fallimentari, nella cui durata complessiva vanno ricompresi anche i tempi impiegati per risolvere questioni riguardanti controversie “parallele”, quali le azioni revocatorie promosse dalla curatela’ (Cass. Sez. 1, sentenza n.18686 del 23/09/2005). Può inoltre osservarsi che il RAGIONE_SOCIALE si è limitato alla deduzione sopra riportata laddove invece ‘in tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, non spetta al creditore concorrente che lamenti tale irragionevolezza, allegare e dimostrare il ritardo nella predisposizione del piano di riparto o nella liquidazione dei cespiti fallimentari, ma, trattandosi di valutare, ai fini del giudizio di complessità RAGIONE_SOCIALE procedura, ai sensi dell’art. 2, comma secondo, RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, attività cui sono tenuti gli organi del fallimento, spetta all’amministrazione convenuta dimostrare che il ritardo nella definizione RAGIONE_SOCIALE procedura non va ascritto ai predetti organi, essendo, invece, giustificato da documentate ragioni, quali il sollecito esperimento di azioni revocatorie fallimentari, la opposizione dello stesso creditore allo stato passivo, obiettive difficoltà incontrate nella liquidazione delle attività fallimentari od altro’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n.7664 del 13/04/2005);
i due motivi del ricorso principale sono fondati.
La Corte di Appello di Salerno ha assunto che i ricorrenti avrebbero dovuto prospettarsi, fino dal 2000 ossia da epoca antecedente alla scadenza di durata ragionevole RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, ‘non potervi essere alcuna seria aspettativa’ di soddisfacimento dei loro crediti e ciò anche con riguardo ad una relazione del curatore datata marzo 2020 e dunque di ventisei anni successiva rispetto
all’anno in cui i ricorrenti sono divenuti parte RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare.
In questo modo la Corte di Appello si è posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.
Già con la ordinanza 4 febbraio 2021, n.2615, richiamata dai ricorrenti, è stato dichiarato illegittimo un decreto con cui -analogamente a quanto ha ritenuto la Corte di Appello di Salerno -era stato ritenuto possibile superare la presunzione di danno da irragionevole durata del processo fallimentare e ravvisare la ricorrenza di un motivo ostativo, ex art. 2 , co. 2 quinquies. l. n. 89/2001, al riconoscimento del diritto all’equa riparazione, attraverso la valorizzazione di elementi quali l’ammontare dei crediti insinuati, il basso valore dell’attivo, le possibili azioni revocatorie ed, ancora, “la speranza di realizzare alcunché”, che invece, come affermato dalla Corte in detta ordinanza, sono ‘nel loro insieme, elementi inidonei a fondare il rigetto RAGIONE_SOCIALE proposta domanda di equa riparazione’.
Con ordinanza n 19555 del 2021 la Corte ha ancora statuito che ‘in tema di equa riparazione, l’ammissione del creditore al passivo fallimentare consente al giudice, una volta accertata l’irragionevole durata del processo e la sua entità secondo le norme RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, di ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dal ricorrente, stante la valutazione positiva RAGIONE_SOCIALE fondatezza delle ragioni di credito insita nel provvedimento emesso dagli organi RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, senza che rilevi, in senso contrario, l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non è riconosciuto alcun indennizzo alla parte consapevole RAGIONE_SOCIALE infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, atteso che la posizione del creditore, insinuato al passivo e
rimasto insoddisfatto per l’incapienza dell’attivo, non è assimilabile a quella RAGIONE_SOCIALE parte avente pretese, “ab origine” o per fatti sopravvenuti, infondate’;
in conclusione il ricorso principale deve essere accolto, il ricorso incidentale deve essere rigettato. All’accoglimento del ricorso principale consegue la cassazione dell’impugnato decreto. La causa va rinviata alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, rigetta il ricorso incidentale, cassa l’impugnato decreto in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Roma 10 maggio 2024
Il Presidente
NOME COGNOME