Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10076 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10076 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27737/2022 R.G. proposto da: COGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE , che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale -nonché nei confronti di
COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliati a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE, l’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti al ricorso incidentale –
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO n. 29/2022 depositato il 28/04/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1. Con ricorso ex lege 24 marzo 2001 n. 89, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME chiedevano alla Corte d’Appello di Campobasso l’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto intercorso tra gli odierni ricorrenti e il Mini stero dell’ Economica e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , l’Agenzia del Demanio, avente ad oggetto il rilascio di beni demaniali a far data dal 15.01.1987 (data dell’iscrizione a ruolo della causa di primo grado) fino al 25.01.2021 (data di pubblicazione della sentenza di appello n. 21/2021, che peraltro veniva impugnata con ricorso per cassazione, per cui alla data di presentazione della richiesta indennitaria 27.12.2021 – il giudizio presupposto risultava ancora pendente).
1.1. Il Giudice Delegato rilevava l’eccedenza di 23 anni 7 mesi e 9 giorni rispetto alla durata ragionevole, condannando il Ministero della
Giustizia a pagare ai richiedenti la somma complessiva di € . 203.040,00 (precisamente: € . 16.929,00 per ciascuno degli istanti).
1.2. Proponeva opposizione al decreto ex art. 5ter legge n. 89 del 2001 il Ministero della Giustizia, lamentando l’erroneità della liquidazione disposta per l’intero e non per quota ereditaria, nonché l’erroneità di calcolo della durata irragionevole del giudizio presupposto di primo grado.
La Corte d’Appello di Campobasso in composizione collegiale, in accoglimento parziale dei motivi di opposizione, con decreto n. 24/2022, rideterminava le liquidazioni, riducendo l’indennizzo per la durata non ragionevole del processo presupposto.
Sulla base dell’accertamento di un periodo di durata non ragionevole di anni quattro , l’indennizzo è stato rideterminato in € . 7.800,00 in favore di taluni istanti, mentre in altri casi l’attribuzione è stata effettuata pro quota hereditaria .
Con ordinanza del 19.07.2022 la Corte d’Appello di Campobasso disponeva la correzione materiale del decreto collegiale.
Il suddetto decreto veniva impugnato da NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME per la Cassazione, e il ricorso affidato a due motivi.
Resisteva il Ministero della Giustizia depositando controricorso e ricorso incidentale, contrastato dai ricorrenti.
In data 31.07.2023 veniva depositato innanzi a questa Corte atto di rinuncia dai ricorrenti ‘agli atti del giudizio’ .
Con memoria del 14.06.2024 i ricorrenti instavano per l’accoglimento del ricorso principale.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, § 1, della Convenzione Europea e contestuale e dipendente violazione e/o falsa applicazione della legge 24.3.2001, n. 98, Art. 2, comma 1 e 2, in ordine alla determinazione circa il periodo rilevante eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano il fatto che la Corte territoriale in sede di opposizione ha decurtato i tempi di durata ragionevole tenendo conto dei rinvii voluti dalle parti.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, § 1 della Convenzione Europea e contestuale e dipendente violazione e/o falsa applicazione della legge 24.3.2001, n. 98, Art. 2, comma 1 e 2, con riferimento alla posizione di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, NOME e NOME, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. I ricorrenti lamentano l’errore di valutazione delle posizioni processuali assunte dai ricorrenti menzionati nel giudizio presupposto.
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ.
Come anticipato in parte narrativa, in data antecedente alla memoria del 14.06.2024, con la quale la difesa dei ricorrenti ha insistito affinché questa Corte accogliesse il ricorso principale, i ricorrenti avevano espressamente ed inequivocabilmente manifestato la volontà di rinunciare agli atti del ricorso per cassazione.
Orbene, la revoca (quand’anche la si volesse qui ipotizzare per implicito, stante il contenuto della suddetta memoria) della rinunzia al ricorso per cassazione è inammissibile, e pertanto si deve dichiarare l’estinzione del presente giudizio per intervenuta rinuncia.
Infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione, alla stregua degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., comporta, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 dello stesso codice per la rinuncia del ricorso nel giudizio di merito che non trova applicazione al giudizio di cassazione, l’estinzione del procedimento indipendentemente dalla notificazione o comunicazione – prescritte solo al fine di sollecitare l’adesione della controparte alla rinuncia e di prevenire, quindi, alla radice la condanna alle spese della parte rinunciante – con conseguente inammissibilità della revoca della rinunzia al ricorso per cassazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19052 del 2023; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6348 del 24/03/2005; Cass. 28675 del 23/12/2005).
Deve, invece, essere esaminato il ricorso incidentale del Ministero.
Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, «se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia». Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 19/5/2011, n. 8925, Rv. 616903 -01) hanno precisato che l’art. 334, comma 2, cod. proc. civ. non trova applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale, per lo meno nell’ipotesi in cui -come nel caso dal quale scaturisce la menzionata pronuncia a Sezioni Unite, e come nel caso che ci occupa -la rinuncia all’appello principale segue la proposizione dell’appello incidentale tardivo. Ciò in quanto, posto che la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all’iniziativa dell’avversario, l’ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell’inammissibilità (e dell’improcedibilità: Cass. SU, 14/4/2008 n. 9741, Rv. 602749 -01) dell’impugnazione principale finirebbe per rimettere l’esito dell’impugnazione incidentale tardiva all’esclusiva volontà
dell’impugnante principale (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27631 del 2022).
Tanto chiarito, con il primo motivo del ricorso incidentale il Ministero della Giustizia deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 89/2001, nonché 75 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il Ministero della Giustizia censura la pronuncia nella parte in cui ha liquidato l’indennizzo sulla considerazione della durata complessiva delle diverse fasi del giudizio, senza invece tener conto dell’anticipazione del dies ad quem alla data di decesso dei diversi danti causa intervenuta in corso di giudizio.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 -sexies lett. b) legge n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il Ministero sostiene l’operatività della presunzione iuris tantum di assenza di danno normativamente prevista stante la contumacia di buona parte degli istanti e dei loro danti causa .
Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 -septies legge n. 89/2001, nonché 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il Ministero denuncia l’omessa pronuncia d ella Corte d’Appello sull’eccezione del vantaggio conseguito dai ricorrenti dalla definizione ritardata del giudizio, che si traduce nella presunzione normativa di assenza di danno risarcibile.
Con il quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il Ministero censura la pronuncia nella parte in cui ha fatto un generico riferimento al quantum dell’indennizzo liquidato ( moltiplicatore annuo di € . 600,00), motivando sbrigativamente sulle situazioni evidenziate, quali
la posizione contumaciale di buona parte degli istanti (o dei rispettivi danti causa ), oppure il vantaggio conseguito dalla non ragionevole durata.
Per ragioni di pregiudizialità logica, il terzo motivo del ricorso incidentale (omesso esame dell’eccezione del vantaggio conseguito dai ricorrenti) deve essere esaminato per primo. Esso è infondato per le ragioni che seguono.
Va disattesa la tesi del Ministero della Giustizia, per cui i ricorrenti avrebbero tratto vantaggio dal protarsi del procedimento presupposto, atteso l’esito univocamente negativo del giudizio svoltosi fino al grado di appello , vedendo in tal modo incrementare l’entità dell’equo indennizzo cui avrebbe diritto.
L’applicazione dell’art. 2, comma 2 -septies , legge n. 89/2001 suggerita dalla tesi del controricorrente risulta non conciliabile con la lettera della previsione normativa, che menziona «vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto», così evidenziando che i vantaggi in questione non possono essere costituti dall’incrementarsi dell’indennizzo medesimo cui dovrebbero essere comparati.
Per ciò che attiene alla mancata considerazione del decesso dei danti causa ai fini della liquidazione del danno, è fondato il primo motivo del ricorso incidentale.
Questa Corte ha avuto occasione di precisare che in tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, per il riconoscimento dell’indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia iure haereditatis sia iure proprio , non può assumersi come riferimento temporale l’intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata,
restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio (di recente, ex multis : Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12096 del 08/05/2023, Rv. 667771 – 01).
Nel caso di specie, nella ricostruzione della Corte d’Appello sia gli eredi di NOME COGNOME (NOME e NOME COGNOME), sia gli eredi di NOME COGNOME (NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME) avevano formulato la richiesta di indennizzo nella loro qualità di eredi. Pertanto, in applicazione del principio sopra ricordato, ai fini del riconoscimento della liquidazione il giudice di seconde cure non poteva assumere come riferimento temporale l’intero procedimento, ma avrebbe dovuto procedere alla valutazione separata della ragionevole durata per i diversi eredi e fasi del giudizio presupposto, con riferimento alle date di decesso dei rispettivi danti causa .
La sentenza merita, dunque, di essere cassata in parte qua , spettando al giudice del rinvio determinare la liquidazione del l’indenni tà spettante agli eredi degli istanti ritualmente costituiti sin dal primo grado di giudizio, in relazione alle date di decesso dei loro danti causa .
10.1. Quanto alla pretesa mancanza di legittimazione attiva di NOME COGNOME il quale agisce esclusivamente in proprio, con riguardo al primo grado del giudizio presupposto non risulta dagli atti in causa la sua mancata partecipazione alla prima fase del giudizio presupposto, come invece affermato in ricorso.
Viene accolto anche il secondo motivo del ricorso incidentale, con riferimento alla contumacia degli istanti e dei loro danti causa .
Secondo l’orientamento di questa Corte, la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del
processo per la parte rimasta contumace -peraltro limitata alla contumacia al processo civile o amministrativo (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27920 del 30/10/2019, Rv. 655685 -01) – prevista dall’art. 2, comma 2sexies , lett. b), della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, si applica ai giudizi di equa riparazione introdotti dopo l’entrata in vigore di quest’ultima legge (1° gennaio 2016), quindi anche al presente giudizio il cui ricorso è stato notificato in data 25.11.2022.
La Corte territoriale, peraltro, non ha verificato l’eventuale contumacia di taluno degli istanti: la sentenza merita, dunque, di essere cassata in parte qua , con la precisazione che l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio dovuto al superamento del ragionevole termine di durata del processo soltanto a decorrere dalla sua costituzione in giudizio (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1607 del 26/01/2021, Rv. 660156 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17685 del 21/06/2021, Rv. 661727 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4003 del 19/02/2014, Rv. 629631 -01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21646 del 19/10/2011, Rv. 620560 – 01), e purché abbia partecipato alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti, potendo solo in tal caso configurarsi un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli del giudizio (Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 3001 del 03/02/2017, Rv. 642573 -01; Cass. Sez. 6 – 2, Sentenza n. 8508 del 29/04/2016, Rv. 639782 – 01).
Con riferimento al quarto motivo di ricorso, avendo il Collegio rigettato il terzo motivo e accolto i primi due, il quarto è da ritenere assorbito.
In definitiva, dichiarato inammissibile il ricorso principale, in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso incidentale, il Collegio cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di
Campobasso, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale;
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara infondato il terzo, assorbito il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso incidentale e rinvia alla Corte d’Appello di Campobasso, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda