Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13864 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13864 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10827/2024 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 334/2023 depositata il 18/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto n.255/2021 la Corte d’Appello di Perugia, a seguito di opposizione ex art.5 l. n.89/2001 del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, aveva identificato l’importo dovuto a favore di NOME COGNOME a titolo di indennizzo per i tempi irragionevoli sia di un precedente procedimento -presupposto rispetto a quello sub iudiceex legge n.89/2001, sia RAGIONE_SOCIALEe seguenti fasi esecutiva e di ottemperanza, in complessivi € 1.150,00 (corrispondenti al valore finale RAGIONE_SOCIALEa causa presupposta, così riducendo l’iniziale importo di € 1.200,00 quantificato dal Giudice monocratico); la Corte aveva, in particolare, respinto i rilievi del RAGIONE_SOCIALE quanto alla legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE per il giudizio di ottemperanza, quanto alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa durata del procedimento ai fini RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo e quanto alla mancata riduzione RAGIONE_SOCIALEo stesso, ex art.2 bis l. n.89/01, per il numero di parti, considerando detta riduzione una facoltà e non un obbligo del Giudice.
Il ricorso per cassazione proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto n.255/2021 era stato deciso con sentenza di questa Corte n.18397/2023 che, pur respingendo i rilievi di intempestività e di condotta abusiva del privato, proposti dal ricorrente, aveva accolto con rinvio il motivo riguardante l’identificazione del soggetto legittimato/titolare passivo in relazione alla durata del giudizio di ottemperanza nel RAGIONE_SOCIALE, motivando in proposito con richiamo per relationem al principio di diritto enunciato nell’ordinanza n.33764/2022 -che, in motivazione, evidenzia come il difetto solo parziale di titolarità del RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALEa tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto (il RAGIONE_SOCIALE) ritenuto invece anche passivamente legittimato, avrebbe dovuto comportare la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica nei confronti del RAGIONE_SOCIALE pretermesso; ciò in base all’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 260 del 1958, applicabile anche nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa legge
n.89/2001, che è norma di riferimento anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, con esclusione di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione RAGIONE_SOCIALEa comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio-.
Riassunto tempestivamente il procedimento con il coinvolgimento di entrambi i Ministeri destinatari RAGIONE_SOCIALEa pretesa indennitaria, la Corte d’Appello di Perugia aveva ridefinito separatamente, per ogni RAGIONE_SOCIALE, i tempi di ritardo del procedimento di equa riparazione e del conseguente giudizio di esecuzione -da imputare economicamente al RAGIONE_SOCIALE– e i tempi del giudizio di ottemperanza -da imputare al RAGIONE_SOCIALE-, riconoscendo altresì la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per il giudizio ordinario pari al 40% su € 400 -quindi € 240,00 – per la presenza di oltre 50 ricorrenti.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a due motivi.
Non è stato presentato controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta la ‘violazione e/o falsa applicazione di legge -art.324, 336, 384, 394 c.p.c.’.
La Corte di rinvio non avrebbe potuto mettere in discussione, secondo la ricorrente, né la durata complessiva del ritardo da indennizzare, né la non debenza di riduzioni per la pluralità di parti, decise con il decreto n.255/2021 in modo da considerare ormai definitivo, essendo stato cassato con rinvio detto provvedimento solo per altri autonomi capi di pronuncia.
Il motivo di ricorso in esame è fondato per entrambi i profili evidenziati.
Non hanno formato oggetto del precedente ricorso per cassazione né la determinazione del periodo di ritardo rilevante ex art.2 bis l. n.89/2001, per il quale l’unico profilo di contestazione ha riguardato non l’identificazione ma -l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘irragionevole durata riferita al giudizio di ottemperanza al RAGIONE_SOCIALE invece che al RAGIONE_SOCIALE, né la conseguente quantificazione di quanto complessivamente comunque dovuto a titolo di indennizzo a NOME COGNOME, né la legittimità RAGIONE_SOCIALEa scelta effettuata nel decreto n.255/2021 dalla Corte d’Appello di Perugia di non operare riduzioni riferibili al numero di parti coinvolte. Le pronunce evidenziate, autonome rispetto alla corretta identificazione di tutti i soggetti legittimati/titolari passivi -tutti emanazione RAGIONE_SOCIALEo Statorispetto al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto, si dovevano considerare già definitive al momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso per cassazione deciso con la sentenza n.18397/2023, non contenendo detto ricorso critica alcuna rispetto ad esse.
In accoglimento del motivo di ricorso sub iudice il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Perugia deve essere cassato e i profili che ne sono oggetto possono essere valutati nel merito, ex art.384 c.p.c., sulla base del richiamato giudicato, non emergendo la necessità/possibilità di approfondimenti e/o ulteriori accertamenti in fatto.
Con il secondo motivo proposto si contesta la ‘Violazione e/o falsa applicazione di legge -art.92 cod. proc. civ. difetto assoluto di motivazione’
Non si comprenderebbe, secondo la ricorrente, la parziale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese per un terzo nei rapporti con il RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del quale non vi sarebbe stata alcuna soccombenza parziale essendo stata anzi pienamente accolta la domanda formulata in sede di rinvio.
Questo motivo di doglianza rimane assorbito dall’accoglimento del motivo precedente, che richiede la rideterminazione RAGIONE_SOCIALEe spese in relazione all’esito complessivo del giudizio.
In conclusione, rimane fermo l’importo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo complessivamente dovuto a NOME COGNOME per l’irragionevole durata del giudizio ex l. n.89/2001, per la successiva fase di esecuzione e quindi per il giudizio di ottemperanza, in complessivi € 1.150,00, senza decurtazioni, a fronte di una durata complessiva RAGIONE_SOCIALEe fasi indicate accertata in tre anni -come da decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Perugia n.255/2021, definitivo per i profili evidenziati -. Si pone a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE l’importo di € 800,00 per l’eccessiva durata RAGIONE_SOCIALEe fasi di cognizione e di esecuzione e a carico del RAGIONE_SOCIALE il residuo importo di € 350,00 per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza.
Si liquidano le spese dei diversi gradi di giudizio come segue, con le seguenti precisazioni: le spese per la fase di trattazione istruttoria si riconoscono solo con riferimento al primo giudizio (cfr., gli elementi di valutazione emergenti dalle pronunce di questa Corte n.34575/2021 e n.10206/2021); il RAGIONE_SOCIALE rimane estraneo alle spese relative al primo giudizio di merito e al primo ricorso per cassazione; la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese per le fasi alle quali ha partecipato anche il RAGIONE_SOCIALE si effettua una sola volta, attesa la posizione unitaria attribuibile ad entrambi i Ministeri e la sovrapponibilità RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dalla ricorrente nei confronti di entrambi; la liquidazione dei compensi si effettua tenendo conto dei minimi tariffari, data la prossimità del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia al minimo RAGIONE_SOCIALEo scaglione di riferimento.
Si liquidano quindi le spese processuali:
-per il primo giudizio ex l. n.89/2001, a carico del solo RAGIONE_SOCIALE, in complessivi € 1458,00, di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di
trattazione istruttoria ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre oneri di legge e rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%;
-per il primo ricorso per cassazione, a carico del solo RAGIONE_SOCIALE, in complessivi € 939,00, di cui € 355,00 per la fase di studio, € 388,00 per la fase introduttiva, ed € 195,00 per la fase decisionale, oltre oneri di legge e rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%;
-per il primo giudizio di rinvio, a carico di entrambi i Ministeri resistenti, in complessivi € 962,00, di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre oneri di legge e rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%;
-per il secondo giudizio di cassazione, a carico di entrambi i Ministeri resistenti, in complessivi € 939,00, di cui € 355,00 per la fase di studio, € 388,00 per la fase introduttiva ed € 195,00 per la fase decisionale, oltre oneri di legge e rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%.
Si dispone la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali liquidate a favore del difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO che, ex art.93 c.p.c., si è dichiarato antistatario per aver anticipato le spese senza riscuotere onorari.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa per quanto di ragione il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Perugia e, decidendo nel merito: -condanna il RAGIONE_SOCIALE a pagare a titolo di indennizzo ex l. n.89/2001 a NOME COGNOME € 800,00; -condanna il RAGIONE_SOCIALE a pagare a titolo di indennizzo ex l. n.89/2001 a NOME COGNOME la somma di € 350,00; -condanna il RAGIONE_SOCIALE a rifondere a NOME COGNOME le spese processuali relative al primo giudizio di merito, pari a € 1.458,00
oltre oneri di legge, e le spese relative al primo giudizio di legittimità, pari a € 939,00, oltre oneri di legge; -condanna il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE a rifondere a NOME COGNOME le spese processuali relative al giudizio di rinvio, pari a € 962,00 oltre oneri di legge, e le spese relative al presente giudizio di legittimità, pari a € 939,00, oltre oneri di legge; tutte le spese sopra liquidate sono maggiorante RAGIONE_SOCIALEe spese generali di studio nella misura del 15%;
-dispone la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese liquidate come sopra a favore del difensore AVV_NOTAIO, ex art.93 c.p.c.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa