Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13864 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13864 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10827/2024 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE
-intimati- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 334/2023 depositata il 18/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il decreto n.255/2021 la Corte d’Appello di Perugia, a seguito di opposizione ex art.5 l. n.89/2001 del Ministero di Giustizia, aveva identificato l’importo dovuto a favore di NOME COGNOME a titolo di indennizzo per i tempi irragionevoli sia di un precedente procedimento -presupposto rispetto a quello sub iudiceex legge n.89/2001, sia delle seguenti fasi esecutiva e di ottemperanza, in complessivi € 1.150,00 (corrispondenti al valore finale della causa presupposta, così riducendo l’iniziale importo di € 1.200,00 quantificato dal Giudice monocratico); la Corte aveva, in particolare, respinto i rilievi del Ministero quanto alla legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il giudizio di ottemperanza, quanto alla determinazione della durata del procedimento ai fini dell’indennizzo e quanto alla mancata riduzione dello stesso, ex art.2 bis l. n.89/01, per il numero di parti, considerando detta riduzione una facoltà e non un obbligo del Giudice.
Il ricorso per cassazione proposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto n.255/2021 era stato deciso con sentenza di questa Corte n.18397/2023 che, pur respingendo i rilievi di intempestività e di condotta abusiva del privato, proposti dal ricorrente, aveva accolto con rinvio il motivo riguardante l’identificazione del soggetto legittimato/titolare passivo in relazione alla durata del giudizio di ottemperanza nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, motivando in proposito con richiamo per relationem al principio di diritto enunciato nell’ordinanza n.33764/2022 -che, in motivazione, evidenzia come il difetto solo parziale di titolarità del Ministero della Giustizia, a fronte della tempestiva deduzione, con l’indicazione del soggetto (il Ministero dell’Economia e delle Finanze) ritenuto invece anche passivamente legittimato, avrebbe dovuto comportare la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero pretermesso; ciò in base all’art. 4 della l. n. 260 del 1958, applicabile anche nell’ambito della legge
n.89/2001, che è norma di riferimento anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, con esclusione di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio-.
Riassunto tempestivamente il procedimento con il coinvolgimento di entrambi i Ministeri destinatari della pretesa indennitaria, la Corte d’Appello di Perugia aveva ridefinito separatamente, per ogni Ministero, i tempi di ritardo del procedimento di equa riparazione e del conseguente giudizio di esecuzione -da imputare economicamente al Ministero della Giustizia- e i tempi del giudizio di ottemperanza -da imputare al Ministero delle Finanze-, riconoscendo altresì la riduzione dell’indennizzo per il giudizio ordinario pari al 40% su € 400 -quindi € 240,00 – per la presenza di oltre 50 ricorrenti.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandolo a due motivi.
Non è stato presentato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta la ‘violazione e/o falsa applicazione di legge -art.324, 336, 384, 394 c.p.c.’.
La Corte di rinvio non avrebbe potuto mettere in discussione, secondo la ricorrente, né la durata complessiva del ritardo da indennizzare, né la non debenza di riduzioni per la pluralità di parti, decise con il decreto n.255/2021 in modo da considerare ormai definitivo, essendo stato cassato con rinvio detto provvedimento solo per altri autonomi capi di pronuncia.
Il motivo di ricorso in esame è fondato per entrambi i profili evidenziati.
Non hanno formato oggetto del precedente ricorso per cassazione né la determinazione del periodo di ritardo rilevante ex art.2 bis l. n.89/2001, per il quale l’unico profilo di contestazione ha riguardato non l’identificazione ma -l’attribuzione dell’irragionevole durata riferita al giudizio di ottemperanza al Ministero dell’Economia e delle Finanze invece che al Ministero della Giustizia, né la conseguente quantificazione di quanto complessivamente comunque dovuto a titolo di indennizzo a NOME COGNOME né la legittimità della scelta effettuata nel decreto n.255/2021 dalla Corte d’Appello di Perugia di non operare riduzioni riferibili al numero di parti coinvolte. Le pronunce evidenziate, autonome rispetto alla corretta identificazione di tutti i soggetti legittimati/titolari passivi -tutti emanazione dello Statorispetto al pagamento dell’indennizzo richiesto, si dovevano considerare già definitive al momento della proposizione del ricorso per cassazione deciso con la sentenza n.18397/2023, non contenendo detto ricorso critica alcuna rispetto ad esse.
In accoglimento del motivo di ricorso sub iudice il decreto della Corte d’Appello di Perugia deve essere cassato e i profili che ne sono oggetto possono essere valutati nel merito, ex art.384 c.p.c., sulla base del richiamato giudicato, non emergendo la necessità/possibilità di approfondimenti e/o ulteriori accertamenti in fatto.
Con il secondo motivo proposto si contesta la ‘Violazione e/o falsa applicazione di legge -art.92 cod. proc. civ. difetto assoluto di motivazione’
Non si comprenderebbe, secondo la ricorrente, la parziale compensazione delle spese per un terzo nei rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei confronti del quale non vi sarebbe stata alcuna soccombenza parziale essendo stata anzi pienamente accolta la domanda formulata in sede di rinvio.
Questo motivo di doglianza rimane assorbito dall’accoglimento del motivo precedente, che richiede la rideterminazione delle spese in relazione all’esito complessivo del giudizio.
In conclusione, rimane fermo l’importo dell’indennizzo complessivamente dovuto a NOME COGNOME per l’irragionevole durata del giudizio ex l. n.89/2001, per la successiva fase di esecuzione e quindi per il giudizio di ottemperanza, in complessivi € 1.150,00, senza decurtazioni, a fronte di una durata complessiva delle fasi indicate accertata in tre anni -come da decreto della Corte d’Appello di Perugia n.255/2021, definitivo per i profili evidenziati -. Si pone a carico del Ministero della Giustizia l’importo di € 800,00 per l’eccessiva durata delle fasi di cognizione e di esecuzione e a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze il residuo importo di € 350,00 per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza.
Si liquidano le spese dei diversi gradi di giudizio come segue, con le seguenti precisazioni: le spese per la fase di trattazione istruttoria si riconoscono solo con riferimento al primo giudizio (cfr., gli elementi di valutazione emergenti dalle pronunce di questa Corte n.34575/2021 e n.10206/2021); il Ministero dell’Economia e delle Finanze rimane estraneo alle spese relative al primo giudizio di merito e al primo ricorso per cassazione; la liquidazione delle spese per le fasi alle quali ha partecipato anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze si effettua una sola volta, attesa la posizione unitaria attribuibile ad entrambi i Ministeri e la sovrapponibilità delle difese svolte dalla ricorrente nei confronti di entrambi; la liquidazione dei compensi si effettua tenendo conto dei minimi tariffari, data la prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione di riferimento.
Si liquidano quindi le spese processuali:
-per il primo giudizio ex l. n.89/2001, a carico del solo Ministero della Giustizia, in complessivi € 1458,00, di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di
trattazione istruttoria ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre oneri di legge e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
-per il primo ricorso per cassazione, a carico del solo Ministero della Giustizia, in complessivi € 939,00, di cui € 355,00 per la fase di studio, € 388,00 per la fase introduttiva, ed € 195,00 per la fase decisionale, oltre oneri di legge e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
-per il primo giudizio di rinvio, a carico di entrambi i Ministeri resistenti, in complessivi € 962,00, di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisionale, oltre oneri di legge e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
-per il secondo giudizio di cassazione, a carico di entrambi i Ministeri resistenti, in complessivi € 939,00, di cui € 355,00 per la fase di studio, € 388,00 per la fase introduttiva ed € 195,00 per la fase decisionale, oltre oneri di legge e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.
Si dispone la distrazione delle spese processuali liquidate a favore del difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME che, ex art.93 c.p.c., si è dichiarato antistatario per aver anticipato le spese senza riscuotere onorari.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa per quanto di ragione il provvedimento della Corte d’Appello di Perugia e, decidendo nel merito: -condanna il Ministero della Giustizia a pagare a titolo di indennizzo ex l. n.89/2001 a NOME COGNOME € 800,00; -condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare a titolo di indennizzo ex l. n.89/2001 a NOME COGNOME la somma di € 350,00; -condanna il Ministero della Giustizia a rifondere a NOME COGNOME le spese processuali relative al primo giudizio di merito, pari a € 1.458,00
oltre oneri di legge, e le spese relative al primo giudizio di legittimità, pari a € 939,00, oltre oneri di legge; -condanna il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rifondere a NOME COGNOME le spese processuali relative al giudizio di rinvio, pari a € 962,00 oltre oneri di legge, e le spese relative al presente giudizio di legittimità, pari a € 939,00, oltre oneri di legge; tutte le spese sopra liquidate sono maggiorante delle spese generali di studio nella misura del 15%;
-dispone la distrazione delle spese liquidate come sopra a favore del difensore avv. NOME COGNOME ex art.93 c.p.c.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio della