Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9899 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9899 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16998/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
– ricorrente – contro
Oggetto: Somministrazione
–
Gestione del servizio idrico per un RAGIONE_SOCIALE – Indennizzo ex art. 2041 c.c.
CC 6.12.2024
Ric. n. 16998/2022
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domicilia in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, (pec: EMAIL);
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 4814/2021 pubblicata in data 30 dicembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 5995/2014 accoglieva parzialmente la domanda della – RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) e condannò la RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di rappresentante volontaria della RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE attrice della somma di € 116.029,13 , oltre rivalutazione e interessi; rigettò nel resto la domanda e condannò altresì la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite in favore dell’A zienda nella misura di un terzo, compensando per intero le spese del giudizio principale connesso tra l ‘ RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
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Ric. n. 16998/2022
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza di prime cure ed in parziale riforma di essa, condannava RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI costituita con la società RAGIONE_SOCIALE, al pagamento della somma di euro 134.906,53, oltre IVA, oltre interessi compensativi per euro 21.875, nonché interessi moratori sulla somma conglobata dal 1/10/21 al saldo, in favore di RAGIONE_SOCIALE, nonché a rifonderle le spese del grado, compensando interamente le spese del grado tra la parte appellante ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello, società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione. Hanno resistito con distinti atti di controricorso RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
ha depositato memoria la controricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che
con il primo motivo la società ricorrente denuncia la ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c. ‘ ; in particolare, contesta il giudizio di infondatezza reso dalla Corte d’appello sulla ‘ domanda di furto d’acqua’ e su quella di responsabilità aquiliana della RAGIONE_SOCIALE; contesta il mancato esame della condotta di RAGIONE_SOCIALE, che con evidente dolo aveva sottratto l’acqua dalle condotte dell’odierna ricorrente, stante la consapevolezza che
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la fornitura idrica non sarebbe stata interrotta, vista la funzione di pubblico servizio, anche al fine di non prestare il consenso a tariffe idriche che non potevano essere modificate in ribasso stante il loro iter approvativo in corso. Sostiene che avrebbe errato il Tribunale prima e la Corte poi, nel non dare rilievo al fatto che il titolare di un bene non può essere considerato consenziente rispetto al prelievo dello stesso da terzi per il solo fatto che lo abbia reso disponibile, soprattutto in un caso come quello in esame in cui la risorsa idrica rappresenta un bene di prima necessità;
con il secondo motivo, lamenta la ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 5 c.p.c ‘ ; a parere della ricorrente , la Corte d’appello , come lamentato nel precedente motivo, avrebbe omesso l’esame del comportamento della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente insufficiente motivazione sul punto;
2.1. i primi due i motivi di ricorso sono inammissibili e possono esser congiuntamente esaminati per ragioni di logica connessione in quanto con essi la ricorrente contesta sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, quanto affermato dal G iudice d’appello secondo cui la fornitura di acqua era avvenuta con il pieno consenso di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) e che, conseguentemente, tale comportamento era incompatibile con la qualificazione della fattispecie come domanda di furto d’acqua , escludendo di conseguenza la riconducibilità dello stesso comportamento alla fattispecie di responsabilità aquiliana;
2.2. innanzitutto, nonostante la formale denuncia di violazione di legge, le censure formulate si risolvono in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa,
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secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità;
ebbene, la stessa prospettazione delle doglianze proposte dalla odierna ricorrente è diretta, non già a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, ma ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice di merito, essendo finalizzata ad un’inammissibile diversa ricostruzione del comportamento delle parti, onde negare l’esistenza de l consenso di RAGIONE_SOCIALE -riconosciuto dal Giudice di merito -al la somministrazione dell’acqua utilizzata da RAGIONE_SOCIALE nell’espletamento del servizio acquedottistico di cui è concessionaria esclusiva nell’ambito del territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
nonostante la formale intestazione, le censure attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’a pprezzamento -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499);
2.3. sotto altro profilo, la censura non si adegua al testo del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c. insistendo nel lamentare vizi motivazionali di insufficienza non più deducibili; in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che secondo la nuova formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. – applicabile alle sentenze pubblicate dopo 1’11 settembre 2012 e dunque
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pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame – il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza e non più e non anche a quello della sufficienza e/o della contraddittorietà e, per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054);
3. con il terzo motivo, lamenta la ‘ violazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 ‘ in quanto la Corte d’appello nel l’affermare che l’odierna ricorrente «non ha alcuna legittimazione né ad espletare la vendita dell’acqua all’ingrosso nel detto RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE né tanto meno a pretendere di applicare per le sole forniture idriche di fatto effettuate nel RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la tariffa approvata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’espletamento del servizio di distribuzione di acqua potabile affidatole nell’ambito del territorio di RAGIONE_SOCIALE » avrebbe motivato la decisione in modo del tutto apodittico e contraddittorio; l’odierna ricorrente i nsiste nel lamentare che il decremento patrimoniale subito sia pari agli importi fatturati e contesta quanto ritenuto al riguardo dalla Corte d’appello – concordando con il Giudice di primo grado – e cioè che « l’obbligazione pecuniaria dovuta al creditore ex art. 2041 c.c. non può includere il mancato utile che questi avrebbe realizzato in base a operazioni commerciali compiute in attuazione di accordi validi e ritualmente formalizzati, ma deve essere limitata ai soli esborsi affrontati dal depauperato per curare la fornitura»; contesta la determinazione dell’indennizzo in quanto l’importo di € 0,16 non le sarebbe applicabile e se applicato, comporterebbe l a violazione dell’art. 2041 c.c. in quanto l a ABC,
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RAGIONE_SOCIALE, non realizza, attraverso la propria fatturazione, scopi di lucro ma solo la copertura di costi operativi che tengono conto di una molteplicità complessa di fattori;
4. con il quarto motivo, lamenta la ‘ violazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 5 ; contesta l’affermazione della Corte d’appello come apodittica nell’aver ritenuto che « l’obbligazione pecuniaria dovuta al creditore ex art. 2041 c.c. non può includere il mancato utile», lamentando il fatto che la Corte continuando a sostenere il criterio dell’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c. , avrebbe omesso di esaminare criticamente il concetto di tariffa. A parere della ricorrente la motivazione sarebbe contraddittoria e mancante del collegamento puntuale tra le diverse argomentazioni utilizzate dalla Corte per sostenere il proprio convincimento circa l’assenza di utile della tariffa ;
4.1. sono parimenti inammissibili i motivi terzo e quarto del ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati ponendo entrambi, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, la stessa censura secondo cui la sentenza d ‘ appello avrebbe erroneamente determinando l’ammontare dell’indennizzo spettantele ai sensi dell’art. 2041 c.c., non mediante l’applicazione della tariffa approvata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per l’espletamento del servizio espletato da RAGIONE_SOCIALE nel territorio del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ma al costo unitario di 0, 16 €/mc praticato dalla Regione Campania per le forniture di cui si avvaleva RAGIONE_SOCIALE;
ebbene, nella specie, contrariamente a quanto osserva la ricorrente, la Corte di merito ha deciso sul punto in conformità al costante orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ex art. 2041 c.c., afferma che chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultimo della
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correlativa diminuzione patrimoniale, sicché l’indennizzo per ingiustificato arricchimento va commisurato alla minor somma fra diminuzione patrimoniale ( depauperatio ) e arricchimento ( locupletatio ) che costituisce il limite invalicabile dell’attribuzione (Cass. Sez. 1, 29/05/2019, n. 14670; cfr. Cass. civ. Sez. 5, 25/01/2022, n. 2040) e, in linea con il richiamato indirizzo ha determinato il quantum dell’indennizzo;
5. con il quinto motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 24 cost. i n relazione all’art. 360, co. I, n. 4 ‘ e deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in quanto la Corte d’appello non avrebbe potuto sostituirsi al Tribunale nel colmare la mancanza di motivazione in virtù del principio affermato dall’art. 112 c.p.c. atteso che la domanda di furto e di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. c ostituivano l’oggetto della domanda principale di cui all’atto di citazione e la domanda sul pagamento delle fatture chiesta nell’atto di citazione non poteva essere ritenuta domanda nuova.
5.1. pure il quinto motivo è, infine, inammissibile;
nello specifico, il motivo non supera la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.;
difatti, l’onere di indicare nel ricorso la contrarietà dell’impugnata sentenza alla conforme giurisprudenza di legittimità, previa esatta individuazione delle decisioni e degli argomenti sui quali l’orientamento contestato sussiste nell’ipotesi di una giurisprudenza di legittimità consolidata, contraria alla tesi della parte ricorrente, come avvenuto nella materia oggetto di controversia (arresti specificatamente richiamati dalla sentenza impugnata a pag. 22 «Cass. n. 10884/2007, Cass. U. n. 1875/2009, Cass. n. 20648/2011, Cass. n. 23385/2008 e più di recente Cass. n. 12702 del 2019»);
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pertanto, a tal fine, non è sufficiente la mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi la pronuncia impugnata in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate, come non sono state individuate nel motivo in esame, le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (Cass. Sez. 3, 08/02/2011 n. 3142; Cass. Sez. 6 – 5, 05/11/2018 n. 28070);
il ricorso va dichiarato inammissibile;
la RAGIONE_SOCIALE ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE secondo il principio di soccombenza che si liquidano come da dispositivo;
in considerazione del fatto che i motivi del ricorso per cassazione non hanno toccato in alcun modo la posizione dell’Ente locale e che la notifica del ricorso ha avuto pertanto valore nei suoi confronti di semplice litis denuntiatio , le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra la RAGIONE_SOCIALE ricorrente e il controricorrente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (Cass. Sez. 3, 30/06/2015 n. 13355).
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e il controricorrente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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RAGIONE_SOCIALE previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della