Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9899 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9899 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16998/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE Napoli RAGIONE_SOCIALE Speciale, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
– ricorrente –
contro
Oggetto: Somministrazione
–
Gestione del servizio idrico per un Comune – Indennizzo ex art. 2041 c.c.
CC 6.12.2024
Ric. n. 16998/2022
Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domicilia in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, (pec: EMAIL;
-controricorrente –
nonché contro
COMUNE DI CASORIA , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4814/2021 pubblicata in data 30 dicembre 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
il Tribunale di Napoli con sentenza n. 5995/2014 accoglieva parzialmente la domanda della – RAGIONE_SOCIALE di Napoli s.p.aRAGIONE_SOCIALE (A.R.I.N.) e condannò la RAGIONE_SOCIALE in proprio e nella qualità di rappresentante volontaria della RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore della Azienda attrice della somma di € 116.029,13 , oltre rivalutazione e interessi; rigettò nel resto la domanda e condannò altresì la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese di lite in favore dell’A zienda nella misura di un terzo, compensando per intero le spese del giudizio principale connesso tra l ‘ Azienda ed il Comune di Casoria;
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Pres L.A. COGNOME
Est. I. COGNOME
la Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata, accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE Napoli RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE di Napoli s.p.aRAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza di prime cure ed in parziale riforma di essa, condannava RAGIONE_SOCIALE in proprio e nella qualità di mandataria dell’RAGIONE_SOCIALE costituita con la società RAGIONE_SOCIALE, al pagamento della somma di euro 134.906,53, oltre IVA, oltre interessi compensativi per euro 21.875, nonché interessi moratori sulla somma conglobata dal 1/10/21 al saldo, in favore di ABC Acqua Bene Comune di Napoli -Azienda Speciale, nonché a rifonderle le spese del grado, compensando interamente le spese del grado tra la parte appellante ed il Comune di Casoria;
avverso la sentenza d ella Corte d’ appello, società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione. Hanno resistito con distinti atti di controricorso RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Casoria;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
ha depositato memoria la controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Considerato che
con il primo motivo la società ricorrente denuncia la ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 c.p.c. ‘ ; in particolare, contesta il giudizio di infondatezza reso dalla Corte d’appello sulla ‘ domanda di furto d’acqua’ e su quella di responsabilità aquiliana della RAGIONE_SOCIALE; contesta il mancato esame della condotta di RAGIONE_SOCIALE, che con evidente dolo aveva sottratto l’acqua dalle condotte dell’odierna ricorrente, stante la consapevolezza che
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la fornitura idrica non sarebbe stata interrotta, vista la funzione di pubblico servizio, anche al fine di non prestare il consenso a tariffe idriche che non potevano essere modificate in ribasso stante il loro iter approvativo in corso. Sostiene che avrebbe errato il Tribunale prima e la Corte poi, nel non dare rilievo al fatto che il titolare di un bene non può essere considerato consenziente rispetto al prelievo dello stesso da terzi per il solo fatto che lo abbia reso disponibile, soprattutto in un caso come quello in esame in cui la risorsa idrica rappresenta un bene di prima necessità;
con il secondo motivo, lamenta la ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 5 c.p.c ‘ ; a parere della ricorrente , la Corte d’appello , come lamentato nel precedente motivo, avrebbe omesso l’esame del comportamento della RAGIONE_SOCIALE, con conseguente insufficiente motivazione sul punto;
2.1. i primi due i motivi di ricorso sono inammissibili e possono esser congiuntamente esaminati per ragioni di logica connessione in quanto con essi la ricorrente contesta sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, quanto affermato dal G iudice d’appello secondo cui la fornitura di acqua era avvenuta con il pieno consenso di RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE Napoli) e che, conseguentemente, tale comportamento era incompatibile con la qualificazione della fattispecie come domanda di furto d’acqua , escludendo di conseguenza la riconducibilità dello stesso comportamento alla fattispecie di responsabilità aquiliana;
2.2. innanzitutto, nonostante la formale denuncia di violazione di legge, le censure formulate si risolvono in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa,
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secondo una prospettiva critica non consentita in sede di legittimità;
ebbene, la stessa prospettazione delle doglianze proposte dalla odierna ricorrente è diretta, non già a dimostrare che le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, ma ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal Giudice di merito, essendo finalizzata ad un’inammissibile diversa ricostruzione del comportamento delle parti, onde negare l’esistenza de l consenso di ABC RAGIONE_SOCIALE Napoli -riconosciuto dal Giudice di merito -al la somministrazione dell’acqua utilizzata da RAGIONE_SOCIALE nell’espletamento del servizio acquedottistico di cui è concessionaria esclusiva nell’ambito del territorio del Comune di Casoria;
nonostante la formale intestazione, le censure attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’a pprezzamento -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499);
2.3. sotto altro profilo, la censura non si adegua al testo del “nuovo” art. 360 n. 5 c.p.c. insistendo nel lamentare vizi motivazionali di insufficienza non più deducibili; in proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che secondo la nuova formulazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. – applicabile alle sentenze pubblicate dopo 1’11 settembre 2012 e dunque
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pacificamente anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame – il controllo sulla motivazione è dunque possibile, per un verso, solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza e non più e non anche a quello della sufficienza e/o della contraddittorietà e, per l’altro, solo con riferimento all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione e sia decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass civ., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054);
3. con il terzo motivo, lamenta la ‘ violazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 3 ‘ in quanto la Corte d’appello nel l’affermare che l’odierna ricorrente «non ha alcuna legittimazione né ad espletare la vendita dell’acqua all’ingrosso nel detto Comune di Casoria né tanto meno a pretendere di applicare per le sole forniture idriche di fatto effettuate nel Comune di Casoria, la tariffa approvata dal Comune di Napoli per l’espletamento del servizio di distribuzione di acqua potabile affidatole nell’ambito del territorio di Napoli » avrebbe motivato la decisione in modo del tutto apodittico e contraddittorio; l’odierna ricorrente i nsiste nel lamentare che il decremento patrimoniale subito sia pari agli importi fatturati e contesta quanto ritenuto al riguardo dalla Corte d’appello – concordando con il Giudice di primo grado – e cioè che « l’obbligazione pecuniaria dovuta al creditore ex art. 2041 c.c. non può includere il mancato utile che questi avrebbe realizzato in base a operazioni commerciali compiute in attuazione di accordi validi e ritualmente formalizzati, ma deve essere limitata ai soli esborsi affrontati dal depauperato per curare la fornitura»; contesta la determinazione dell’indennizzo in quanto l’importo di € 0,16 non le sarebbe applicabile e se applicato, comporterebbe l a violazione dell’art. 2041 c.c. in quanto l a ABC,
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RAGIONE_SOCIALE Napoli, non realizza, attraverso la propria fatturazione, scopi di lucro ma solo la copertura di costi operativi che tengono conto di una molteplicità complessa di fattori;
4. con il quarto motivo, lamenta la ‘ violazione dell’art. 2041 c.c. in relazione all’art. 360, co. I, n. 5 ; contesta l’affermazione della Corte d’appello come apodittica nell’aver ritenuto che « l’obbligazione pecuniaria dovuta al creditore ex art. 2041 c.c. non può includere il mancato utile», lamentando il fatto che la Corte continuando a sostenere il criterio dell’indennizzo di cui all’art. 2041 c.c. , avrebbe omesso di esaminare criticamente il concetto di tariffa. A parere della ricorrente la motivazione sarebbe contraddittoria e mancante del collegamento puntuale tra le diverse argomentazioni utilizzate dalla Corte per sostenere il proprio convincimento circa l’assenza di utile della tariffa ;
4.1. sono parimenti inammissibili i motivi terzo e quarto del ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati ponendo entrambi, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, la stessa censura secondo cui la sentenza d ‘ appello avrebbe erroneamente determinando l’ammontare dell’indennizzo spettantele ai sensi dell’art. 2041 c.c., non mediante l’applicazione della tariffa approvata dal Comune di Napoli per l’espletamento del servizio espletato da ABC nel territorio del Comune di Napoli, ma al costo unitario di 0, 16 €/mc praticato dalla Regione Campania per le forniture di cui si avvaleva RAGIONE_SOCIALE;
ebbene, nella specie, contrariamente a quanto osserva la ricorrente, la Corte di merito ha deciso sul punto in conformità al costante orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ex art. 2041 c.c., afferma che chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultimo della
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correlativa diminuzione patrimoniale, sicché l’indennizzo per ingiustificato arricchimento va commisurato alla minor somma fra diminuzione patrimoniale ( depauperatio ) e arricchimento ( locupletatio ) che costituisce il limite invalicabile dell’attribuzione (Cass. Sez. 1, 29/05/2019, n. 14670; cfr. Cass. civ. Sez. 5, 25/01/2022, n. 2040) e, in linea con il richiamato indirizzo ha determinato il quantum dell’indennizzo;
5. con il quinto motivo, la Azienda ricorrente denuncia la ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e 24 cost. i n relazione all’art. 360, co. I, n. 4 ‘ e deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in quanto la Corte d’appello non avrebbe potuto sostituirsi al Tribunale nel colmare la mancanza di motivazione in virtù del principio affermato dall’art. 112 c.p.c. atteso che la domanda di furto e di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. c ostituivano l’oggetto della domanda principale di cui all’atto di citazione e la domanda sul pagamento delle fatture chiesta nell’atto di citazione non poteva essere ritenuta domanda nuova.
5.1. pure il quinto motivo è, infine, inammissibile;
nello specifico, il motivo non supera la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.;
difatti, l’onere di indicare nel ricorso la contrarietà dell’impugnata sentenza alla conforme giurisprudenza di legittimità, previa esatta individuazione delle decisioni e degli argomenti sui quali l’orientamento contestato sussiste nell’ipotesi di una giurisprudenza di legittimità consolidata, contraria alla tesi della parte ricorrente, come avvenuto nella materia oggetto di controversia (arresti specificatamente richiamati dalla sentenza impugnata a pag. 22 «Cass. n. 10884/2007, Cass. U. n. 1875/2009, Cass. n. 20648/2011, Cass. n. 23385/2008 e più di recente Cass. n. 12702 del 2019»);
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pertanto, a tal fine, non è sufficiente la mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi la pronuncia impugnata in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate, come non sono state individuate nel motivo in esame, le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (Cass. Sez. 3, 08/02/2011 n. 3142; Cass. Sez. 6 – 5, 05/11/2018 n. 28070);
il ricorso va dichiarato inammissibile;
la Azienda ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE secondo il principio di soccombenza che si liquidano come da dispositivo;
in considerazione del fatto che i motivi del ricorso per cassazione non hanno toccato in alcun modo la posizione dell’Ente locale e che la notifica del ricorso ha avuto pertanto valore nei suoi confronti di semplice litis denuntiatio , le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate tra la Azienda ricorrente e il controricorrente Comune di Casoria (Cass. Sez. 3, 30/06/2015 n. 13355).
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE Compensa le spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente e il controricorrente Comune di Casoria.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del l’Azienda ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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Est. I. COGNOME previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020 n. 4315).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della