Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20637 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20637 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22494 – 2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e quale unico erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e quale erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Potenza, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi, giusta a margine del ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso il decreto n. cron. 329/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il 4/8/2022; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
7/12/2023 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria delle parti ricorrenti.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 3 luglio 2020, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME proposero opposizione avverso il decreto monocratico del Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Potenza, che aveva accolto, sia pure parzialmente, la loro domanda di equo indennizzo per l’eccessiva durata di una proce dura di fallimento al cui passivo avevano iscritto i crediti loro o dei loro danti causa; la procedura era stata aperta con sentenza del 3/6/99 e chiusa il 16/1/2020.
Rigettando l’opposizione, con decreto cron. 329/2022 del 4 agosto 2022, la Corte d’appello, pur dando atto che la procedura fallimentare era durata complessivamente vent’anni e che gli opponenti avevano ottenuto, in sede di riparto, una soddisfazione soltanto minima del loro credito, ammesso in importo maggiore, affermò che operasse il limite, ex art. 2 bis comma 3, dell’ammontare delle somme assegnate nel piano di riparto: ritenne, infatti, che l’importo ammesso al passivo non potesse corrispondere al «diritto accertato» perché oggetto di un giudicato soltanto endofallimentare, atteso che il creditore, dopo la chiusura del fallimento, può far valere il suo credito, anche in dipendenza RAGIONE_SOCIALE stesso titolo, per un importo maggiore, nei confronti del debitore tornato in bonis .
Avverso questo decreto, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a quattro motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha dapprima notificato, in data 3/11/22, un controricorso e poi, dopo due giorni, notificato altro controricorso con ricorso incidentale affidato ad un motivo, rispetto a cui i ricorrenti non si sono difesi con controricorso, limitandosi al deposito di successive memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Preliminarmente deve ritenersi ammissibile il ricorso incidentale proposto dal RAGIONE_SOCIALE, proposto con atto notificato in data 5/11/2022, nei termini ex art. 370 cod. proc. civ., ma successivo ad altro controricorso notificato due giorni prima.
In fatto, deve rilevarsi che il secondo controricorso è formulato identicamente al primo, ma contiene pure il ricorso incidentale.
Escluso, allora, che il secondo controricorso contenga nuovi motivi, in violazione del principio di unicità dell’atto, il ricorso incidentale è comunque ammissibile perché proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (nella formulazione operante ratione temporis ): in applicazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, infatti, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_SOCIALE prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nella specie, con l’atto contenente il controricorso.
Ciò precisato, c on l’unico motivo di ricorso incidentale, da esaminarsi per primo per priorità logica, il RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, in relazione al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. ,
la violazione dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge 89/2001 nonché dell’art. 75 cod. proc. civ., con riferimento alla domanda di NOME, atteso che la Corte d’appello le ha riconosciuto un indennizzo in proprio e a titolo ereditario, sebbene non risulti che ella abbia proseguito la procedura iniziata dal dante causa con l’insinuazione a passivo, dopo il decesso, avvenuto prima del superamento RAGIONE_SOCIALE durata ragionevole.
1.1. Il motivo è fondato.
Dalla motivazione del decreto impugnato non risulta se NOME COGNOME abbia o non coltivato la domanda in sede fallimentare, dopo il decesso del suo dante causa e se abbia in conseguenza diritto a un indennizzo iure proprio .
In tema di equa riparazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, infatti, gli eredi dell’imprenditore fallito nel corso RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare hanno titolo per il riconoscimento dell’indennizzo iure proprio purché abbiano partecipato alla procedura, mediante istanze, richieste o ricezione di atti, potendo solo in tal caso configurarsi un interesse giuridicamente rilevante alla definizione in tempi ragionevoli del giudizio (Cass. Sez. 6 – 2, n. 8508 del 29/04/2016; Sez. 2, n. 11048 del 27/04/2023).
Quanto all’indennizzo iure hereditatis , occorre pur sempre che al momento dell’apertura RAGIONE_SOCIALE successione sia decorso il termine di durata ragionevole del processo presupposto, non configurandosi, diversamente, alcun pregiudizio alla sfera giuridica del de cuius.
L ‘una e l’altra questione non sono precluse dalla pronuncia sull’opposizione qui impugnata , perché la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso (Sez. U, n. 2951 del 16/02/2016) è rilevabile fino alla formazione del giudicato e questa Corte ha già statuito che il giudizio di opposizione ex art. 5-ter legge n. 89 del 2001 non ha natura di impugnazione e non è limitata dai motivi di censura ( ex plurimis , Cass. 12/10/2015, n. 20463), sicché in radice non è
configurabile il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno; a ciò si aggiunga che la questione non può neppure essere esaminata in riferimento alla mancata contestazione, perché il principio di non contestazione opera sulla selezione dei fatti pacifici da quelli controversi, non sulla legitimatio ad causam , estranea alla disponibilità delle parti (Cass. Sez. 2, n. 12122 del 17/05/2018).
Sul punto, pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, il decreto impugnato deve essere cassato in parte qua .
2. Con il primo motivo di ricorso principale, articolato in riferimento al n.3 dell’art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale erede di NOME COGNOME lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 bis comma 1, 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE l.n. 89/2001, degli artt. 93, 96 e 110 l. fall e degli artt. 10 e 14 cod. proc. civ.; la Corte avrebbe erroneamente limitato il valore RAGIONE_SOCIALE domanda e il valore del diritto accertato dal giudice alla somma netta che in sede di secondo riparto è stata loro corrisposta.
2.1. Il motivo è fondato. L’art. 2 -bis legge 24 marzo 2001 n.89, il cui co.3 prevede che «la misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore RAGIONE_SOCIALE causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice», previsto al fine di evitare il rischio di sovracompensazioni se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti, comunque presuppone e lascia inalterato il nesso di dipendenza posto dal legislatore tra la liquidazione del l’indennizzo e i l giudizio nel quale si è verificato il ritardo indennizzabile, il cosiddetto giudizio presupposto: non è, pertanto, conferente all’individuazione del limite RAGIONE_SOCIALE misura spettante la considerazione, contenuta nella motivazione del decreto impugnato, RAGIONE_SOCIALE natura soltanto endofallimentare del giudicato sul provvedimento
di ammissione allo stato passivo, perché quel che rileva è la concretezza dell’aspettativa del titolare del diritto, il tempo necessario al conseguimento RAGIONE_SOCIALE tutela e al l’effettiva realizzazione RAGIONE_SOCIALE pretesa, il limite RAGIONE_SOCIALE tutela accordata.
Questa Corte, invero, ha già affermato che, nel caso di irragionevole durata di una procedura fallimentare, al fine di parametrare l’equo indennizzo preteso dal creditore insinuato all’effettivo valore del diritto azionato, in applicazione dell’art. 2 bis comma terzo, deve aversi riguardo alla misura del credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2,1. fall.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all’esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fall.), non potendo invece rilevare quale limite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE stesso terzo comma, l’ammontare RAGIONE_SOCIALE somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest’ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall’entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore. (Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24/02/2023; Sez. 2 n. 25181 del 17/09/2021).
3 . L’accoglimento del primo motivo implica, in logica conseguenza, l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno denunciato l’omesso esame del piano di riparto in tutte le sue voci, nonché del terzo motivo, articolato in riferimento al n.3, con cui è stata denunciata la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. e del d.m. 55/2014, art. 4 commi 1, 1 bis, 2 e 5, per l’omessa pronuncia sulla non applicabilità RAGIONE_SOCIALE tabella 8 utilizzata dal Consigliere delegato nel decreto opposto, nonché, infine, il quarto motivo, articolato in riferimento al n. 5, con cui è stato rappresentato che non vi era stato alcun frazionamento del credito.
Il ricorso principale è, perciò, accolto limitatamente al primo profilo, con assorbimento dell’esame delle restanti censure ed è accolto altresì il ricorso incidentale.
Il decreto impugnato è, perciò cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, perché statuisca in conformità ai principi suesposti e, decidendo in rinvio, regoli anche le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti; accoglie il ricorso incidentale; cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda