Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24784/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec: EMAIL;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione del decreto di Corte di appello di Brescia n. 328/2023, depositato il 10 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con ricorso ai sensi dell’ art. 414 cod. proc. civ. al giudice del lavoro presso il Tribunale di Brescia, NOME COGNOME impugnava i contratti di lavoro a tempo determinato e relative proroghe nel corso dei quali aveva prestato lavoro subordinato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE società di somministrazione di manodopera RAGIONE_SOCIALE dal 20.6.11 al 31.7.13, rilevando il difetto di temporaneità dell’esigenza produttiva e l’intervenuto superamento dei limiti di ammissibilità di tali rapporti di lavoro precario, e chiedendo, per l’effetto, di dichiarare e accertare l’intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di detta società e di condannare la medesima alla riammissione immediata in servizio e al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dalla legge.
Il Tribunale, con sentenza del 29.1.16, e, su appello proposto dal lavoratore, la Corte d’appello , con sentenza del l’ 1.12.16, respingevano le domande del lavoratore.
Con ricorso notificato il 28.3.17, il lavoratore ricorreva in Cassazione rilevando che la sentenza d’appello non si era attenuta ai principi regolatori RAGIONE_SOCIALE materia.
Con sentenza dell’11.10.22, la Corte di cassazione accoglieva il ricorso, cassando la sentenza d’appello con rinvio alla Corte d’appello di Milano.
Sul ricorso per riassunzione proposto dal lavoratore in data 2.11.22, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 2.3.23 accoglieva le domande, condannando la società datrice di lavoro al ripristino del rapporto di lavoro e al pagamento di 12 mensilità dell’ultima retribuzione lorda globale di fatto, pari alla misura massima dell’indennità risarcitoria prevista dall’ art. 32, comma 5, l. 183/10, nella misura di complessivi euro 20.926,20 (euro 1.743,85 x 12).
Il lavoratore, tuttavia, il cui rapporto di lavoro era cessato illegittimamente sin dal 31.7.13, in costanza del rapporto di lavoro,
sino al 2.3.23 avrebbe percepito una retribuzione mensile non inferiore euro 200.542,75 (euro 1.743,85 x 9×12+7 pari a 115 mensilità). Come attesta la certificazione RAGIONE_SOCIALE situazione reddituale del lavoratore NUMERO_DOCUMENTO rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate, tuttavia, egli, nel periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro e la decisione del giudizio di rinvio, percepiva solo euro 58.284 (euro 20.619 + 10.561 + 11.962 + NUMERO_TELEFONO.027 + NUMERO_TELEFONO.115). Dunque, per effetto RAGIONE_SOCIALE durata del processo, il lavoratore percepiva solo detta somma e le 12 mensilità di indennità risarcitoria a lui assegnate dal giudice del rinvio, per complessivi euro 79.210,20 (euro 58.284,00 + 20.926,20). Il tutto per un danno provocato dalla durata del processo, stante il limite di 12 mensilità alla commisurazione dell’indennità risarcitoria posto dall’ art. 32, comma 5, l. 183/10, di euro 121.367,56 (euro 200.542,75 -79.210,20, cui vanno aggiunti i 35,01 di bollo per l’istanza di certificazione RAGIONE_SOCIALE situazione reddituale). Tanto premesso, con ricorso monitorio, il lavoratore chiedeva, disponendo, ove occorra, rimessione di questione di costituzionalità, condanna del RAGIONE_SOCIALE convenuto al pagamento dell’equa riparazione del danno patito dal lavoratore per la durata non ragionevole del processo all’esito del quale ne è stato disposto il ripristino del posto di lavoro, di cui si chiedeva la determinazione nella misura di euro 121.367,56, o nella diversa misura, minore o anche maggiore, ritenuta di giustizia.
La Corte di appello di Brescia, con decreto monocratico, ha dichiarato la domanda inammissibile per mancato esperimento del rimedio preventivo.
-Con ricorso ex art. 5 ter l. 24 marzo 2001 n. 89 il ricorrente ha proposto impugnazione, lamentando l’errato rigetto del ricorso.
Radicatasi la lite in sede di opposizione, il RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio.
La Corte di appello di Brescia, in sede di opposizione, ha liquidato in favore del lavoratore un indennizzo di euro 1.200,00, compensando le spese processuali.
-Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’ art. 380bis .1 cod. proc. civ.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 1 bis l. 89/01, 2 bis l. 89/01, 2056 cod. civ., 1223 cod. civ. e 6 § 1 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea sui diritti dell’uomo (art. 360, n.3 cod. proc. civ.). Parte ricorrente contesta il decreto nella parte in cui ha liquidato in suo favore un indennizzo irrisorio rispetto all’entità del danno subito . La parte richiama le disposizioni contenute nel l’ art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE l. 89/01 evidenziando che le espressioni ‘ di regola ‘ di cui al comma 1 e ‘ anche in deroga al comma 1 ‘ di cui al comma 3 indicano che, in situazioni particolari, come quella dedotta nel caso di specie, la misura dell’indennizzo spettante per l’eccessiva durata del processo può essere diversa e anche superiore. In ordine alle conseguenze giuridiche dell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE somministrazione di manodopera in materia di lavoro, evidenzia come la Corte costituzionale, con la sentenza n.303/11, ha ‘salvato’ la legittimità costituzionale del limite di 12 mensilità, posto dall’ art. 32, comma 5, l. 183/10 all’indennità risarcitoria dovuta nel caso di dichiarazione del diritto del lavoratore al ripristino del rapporto di lavoro, solo in ragione del fatto che ‘ disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore … devono essere escluse … per la ragione che … l’ordinamento predispone particolari rimedi, come … gli specifici meccanismi riparatori contro
la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 ‘. Da ciò deduce che l’interpretazione costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE l. 89/01, in armonia con i rilievi formulati dalla sentenza n. 303/11 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, nella parte in cui ha salvato il limite di 12 mensilità posto all’indennità risarcitoria in favore del lavoratore, imporrebbe il riconoscimento dell’indennità per la durata irragionevole del processo anche nei casi, come quello di specie, nei quali il lavoratore abbia patito un danno di gran lunga maggiore per effetto del limite delle 12 mensilità, pena l’incostituzionalità dell’attuale assetto normativo. E ove non fosse ritenuta possibile l’interpretazione costituzionalmente orientata (e prima di dover ricorrere alla CEDU di Strasburgo contro l’insufficienza del meccanismo di ristoro escogitato dal legislatore nazionale), si renderebbe necessaria la rimessione RAGIONE_SOCIALE questione di costituzionalità degli artt. 2, comma 5 e 2 bis, l. 89/01 in relazione all’ art. 32, comma 5, l. 183/10, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 Cost. in relazione all’ art. 6 RAGIONE_SOCIALE CEDU -Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 848/55.
1.1. -Il motivo è infondato.
La questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE l. 89 del 2001 è stata più volte affrontata alla Cassazione sia riguardo ai limiti edittali dell’indennizzo, sia in relazione al termine ritenuto ragionevole RAGIONE_SOCIALE durata del processo (Cass., Sez. VI-2, 24 settembre 2021, n. 25964, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2bis RAGIONE_SOCIALE l. n. 289 del 2001, nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione fissati dalla Corte E.D.U. per l’indennizzo su base annua recepisce le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte medesima nonché RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione; Cass., Sez.
II, 27 ottobre 2014, n. 22772, che ha considerato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art,. 6, par. 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, riguardanti l’art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui limita la misura dell’indennizzo in una somma di denaro, non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro, nonché l’art. 2, comma 2 bis, RAGIONE_SOCIALE stessa legge n. 89 del 2011, nella parte in cui afferma che si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità, atteso che la derogabilità dei criteri ordinari di liquidazione, la ragionevolezza del criterio di 500 euro per anno di ritardo e i parametri di durata così stabiliti recepiscono le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte E.D.U. e RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione).
La Corte costituzionale ha utilizzato un obiter – che peraltro deve essere letto nella sua interezza e non parzialmente come prospetta il ricorrente – (« Non è condivisibile neppure il rilievo RAGIONE_SOCIALE indebita omologazione, da parte del moRAGIONE_SOCIALE indennitario delineato dalla normativa in esame, di situazioni diverse. Come, ad esempio, la situazione del lavoratore il quale ottenga una sentenza favorevole in tempi brevi, possibilmente in primo grado, rispetto a quella di chi risulti vittorioso solo a notevole distanza di tempo (magari nei gradi successivi di giudizio). Ovvero del datore di lavoro il quale spontaneamente riammetta in servizio il prestatore nelle more del processo, pagandogli, intanto, il corrispettivo, rispetto ad altro datore che abbia invece ‘resistito’ ad oltranza, evitando di riprendere con sé il lavoratore. È evidente che si tratta di inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche (come l’eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari). Siffatti inconvenienti -secondo
la consolidata giurisprudenza di questa Corte -non rilevano ai fini del giudizio di legittimità costituzionale (sentenze n. 298 del 2009, n. 86 del 2008, n. 282 del 2007 e n. 354 del 2006; ordinanze n. 102 del 2011, n. 109 del 2010 e n. 125 del 2008). Sicché, non è certo dalle disposizioni legislative censurate che possono farsi discendere, in via diretta ed immediata, le discriminazioni ipotizzate. Peraltro, presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine devono essere escluse anche per la ragione che il processo è neutro rispetto alla tutela offerta, mentre l’ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonché gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile )») per affermare che comunque esiste un rimedio contro l’eccessiva durata del processo allorquando vi siano disparità di trattamento tra lavoratori che si trovino in situazione analoghe. Ma la Corte non entra nel merito di ciò che si intende né per durata ragionevole, né sull’eventuale importo da liquidare in caso di sua violazione, rinviando genericamente al sistema l. 89 del 2001, posto accanto ai rimedi cautelari, per cui non si può ricavare da questo obiter alcun argomento utile nel caso di specie.
Come chiarito dalla Corte di Strasburgo, gli Stati possono anche scegliere di creare solo un rimedio di tipo indennitario, come ha fatto l’RAGIONE_SOCIALE, senza che questo rimedio sia considerato inefficace ( Mifsud c. France (déc.) , no 57220/00, CEDH 2002-VIII). La Corte ha avuto modo di sottolineare nella sentenza Kudła c. Pologne , no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI (§§ 154-155) che, nel rispetto delle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE Convenzione, gli Stati
contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per quanto riguarda il modo in cui garantiscono agli individui il rimedio richiesto dall’art. 13 e adempiono all’obbligo che incombe loro in virtù di tale disposizione RAGIONE_SOCIALE Convenzione.
Il sistema RAGIONE_SOCIALE l. 89 del 2001 è dunque conforme alla giurisprudenza di Strasburgo.
-Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
-Non sussistono le condizioni per dichiarare il ricorrente tenuto al versamento di un importo di cui all’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115 del 2002, perché il presente giudizio è esente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda