Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20631 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20631 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24353 -2022 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi giuste procure allegate al ricorso , con indicazione dell’ indirizzo pec;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 505/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 14/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del //2023 dal consigliere COGNOME; rilevato che:
– con decreto n. cronol. 506/2022, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, tutti in servizio presso la Guardia di finanza, avverso il decreto monocratico che aveva rigettato la richiesta di ulteriore indennizzo da durata irragionevole di un giudizio presupposto dinnanzi al Tar, proposto per il riconoscimento di benefici demografici; in precedenza era stato loro riconosciuto un indennizzo annuo di Euro 350,00 per complessivi Euro 2.240,00 per ciascuno ed essi avevano proposto una sec onda domanda di indennizzo per l’ulteriore protrarsi del giudizio per altri 11 mesi; il Consigliere delegato aveva ritenuto irrisoria la pretesa e abusiva la parcellizzazione della domanda con una richiesta di indennizzo per soli ulteriori 11 mesi e aveva escluso la prova di ulteriore patema d’animo sofferto ;
– avverso questo decreto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME
COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un motivo; il Ministero intimato non ha svolto difese; considerato che:
-con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 , §1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 2, 2 bis e 4 della legge n. 89/2001 , per avere la Corte d’appello negato la sussistenza dell’ulteriore pregiudizio non patrimoniale lamentato per il prolungarsi del giudizio amministrativo, la cui durata era già stata giudicata eccedente il termine ragionevole con un primo decreto, ravvisando nella domanda un abuso del processo; hanno rimarcato che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26/4/2018, la domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001 è proponibile pur in pendenza del procedimento presupposto, sicché una seconda domanda di indennizzo per l’ulteriore protrarsi del giudizio è esercizio di una facoltà prevista dalla legge e perciò stesso non può costituire abuso del processo;
– il motivo è fondato, perché come già affermato da questa Corte con l’o rdinanza n. 16815 del 13/06/2023, la parte che, in pendenza del giudizio presupposto, abbia già proposto domanda di indennizzo in relazione al ritardo irragionevole maturato, può, al termine del detto giudizio, proporre una nuova domanda per ottenere l’ulteriore indennizzo del successivo ritardo maturato dopo l’emanazione del primo decreto ex lege n. 89 del 2001; la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 26/4/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della L. n. 89/2001 nella parte in cui non prevedeva che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, potesse essere proposta in pendenza del procedimento presupposto; in conseguenza, deve escludersi che il soggetto che abbia già ottenuto la
liquidazione di un indennizzo per la durata irragionevole del processo presupposto ancora pendente, proponendo alla Corte d’Appello una seconda domanda di equa riparazione relativa al protrarsi dello stesso giudizio, ponga in essere una condotta di abusivo frazionamento del credito o contraria a lealtà processuale, perché con questa domanda egli si avvale di una facoltà riconosciutagli dalla legge, coerente con il diritto alla reintegrazione dalla violazione del diritto ad ottenere una decisione in tempo ragionevole, come sancito dall’ art. 6 CEDU; questa violazione deve essere valutata in relazione all’intera durata del giudizio e al giudicato formatosi sul l’accertamento del la irragionevole durata già effettuato con l’accoglimento della prima domanda (Cass. Sez. 6 – 1, n. 27935 del 21/12/2011);
il ricorso è, perciò accolto e il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda