DECRETO CORTE DI APPELLO DI BRESCIA – N. R.G. 00000002 2026 DEPOSITO MINUTA 22 01 2026 PUBBLICAZIONE 22 01 2026
in persona della AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 L. n. 89/2001 promosso con ricorso depositato in data 8.1.2026 da:
. (C.F. ), nato il DATA_NASCITA a Lendinara (RO) e ivi residente in INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Rovigo ricorrente C.F.
contro
resistente
Premesso che:
Nel ricorso si legge:
. conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale di Brescia e chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in euro 28.872,73, oltre interessi e rivalutazione, patiti a causa di un sinistro avvenuto in data 24.12.2008 quanto la stessa era inciampata rovinosamente su un collegamento elettrico all’interno del centro commerciale gestito dal
convenuto; la causa veniva iscritta a ruolo in data 2.2.2009.
Il 30.4.2009 si costituiva in giudizio il eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva allegando di non essere proprietario dell’area ove il sinistro si era verificato e rappresentando che il collegamento elettrico sul quale la COGNOME era inciampata era di proprietà e, quindi, di responsabilità di , al quale il aveva affidato un servizio di intrattenimento dei clienti del centro commerciale; il avanzava quindi istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo ;
. il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo e con atto di citazione notificato in data 18.6.2009 il conveniva in garanzia il sig. affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande della fosse accertata la di lui responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro e affinché il medesimo venisse condannato a manlevare il di qualsiasi somma fosse tenuto a sborsare in conseguenza dell’accoglimento delle domande attoree;
. si costituiva in giudizio il sig. il quale, contestando il fatto che fosse inciampata proprio su un collegamento elettrico di pertinenza del servizio di intrattenimento e rilevando che detto servizio era stato subappaltato a RAGIONE_SOCIALE, chiedeva di essere autorizzato a sua volta a chiamare quest’ultima in causa;
. il G.I. autorizzava la chiamata in causa della RAGIONE_SOCIALE
. all’udienza del 10.12.2009 la causa veniva rinviata al 20.5.2010 .
, in persona del Ministro p.t.
. in data 20.4.2020 si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE chiedendo la chiamata in causa della sua compagnia assicuratrice, pertanto la causa veniva rinviata al 16.12.2010 per l’incombente;
. in data 25.11.2010 si costituiva in giudizio ;
. all’udienza del 16.12.2010 il Giudice istruttore concedeva termini ex artt. 183 co. 6 CPC e rinviava la causa al 6.10.2011; le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 183 co. 6 CPC e in data 20.9.2011 il difensore di RAGIONE_SOCIALE rinunciava al mandato;
. all’udienza del 6.10.2011 il Giudice istruttore, stante la rinuncia al mandato, rinviava la causa all’udienza del 19.4.2012;
. all’udienza del 19.4.2012 la causa veniva rinviata al 24.1.2013 per l’ammissione dei mezzi istruttori e il Giudice si riservava;
con ordinanza del 31.1.2013 il Giudice ammetteva i mezzi istruttori e fissava udienza al 7.5.2013 per il giuramento del CTU;
. presentava istanza di modifica dell’ordinanza di ammissione prove e all’udienza di giuramento del CTU la causa veniva rinviata al 19.12.2013;
. in data 12.12.2013 il CTU depositava la relazione peritale.
. in data 18.12.2013 si costituivano in giudizio gli eredi dell’attrice, nel frattempo deceduta;
. all’udienza del 19.12.2013 la causa veniva rinviata al 5.6.2014 per dar modo agli eredi dell’attrice di completare la documentazione attestante la loro qualità, documenti depositati con nota del 13.5.2014;
. all’udienza del 5.6.2014 il Giudice istruttore fissava le prove orali per il 19.11.2014, poi concluse all’udienza del 24.3.2015, dopo un rinvio d’ufficio;
. all’udienza del 24.3.2015 la causa veniva quindi rinviata per le precisazioni delle conclusioni all’1.10.2015 e poi d’ufficio al 15.9.2016;
. all’udienza del 15.9.2016 le parti precisavano le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 per il deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica; Cont
. in data 23.1.2025, dopo ben 9 anni, rilevato che il Giudice istruttore assegnatario della causa era deceduto, la causa veniva assegnata ad altro Giudice, il quale, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di possibilità conciliative, rinviava la causa all’udienza del 5.3.2025, nel corso della quale i difensori chiedevano un differimento dell’udienza diretto a verificare la persistenza dell’interesse alla prosecuzione della causa sicché la causa veniva rinviata all’udienza del 14.5.2025 che si sarebbe svolta con le modalità di cui all’art. 127 ter CPC;
. per l’udienza del 14.5.2025 le parti non depositavano le note scritte, la causa veniva rinviata per gli stessi incombenti all’udienza cartolare del 4.6.2025, all’esito della quale, con provvedimento datato 10.6.2025, rilevato che le parti non avevano nuovamente depositato le note scritte, il Giudice dichiarava l’estinzione del processo e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 127 ter , co. 4 CPC.
. il procedimento di primo grado era quindi durato 16 anni, 4 mesi e 15 giorni (dal 29.1.2009 -data notifica citazione -al 10.6.2025 -data di estinzione del giudizio -), le parti non avevano mai chiesto
un rinvio inutile e persino alle udienze di prove testimoniali i testi erano tutti presenti e il Giudice aveva rinviato per la prosecuzione della prova, oltre al fatto che la causa era stata trattenuta in decisione dal 5.12.2016 al 5.3.2025 (8 anni e 3 mesi) per poi essere rimessa sul ruolo per decesso del giudice.
. indipendentemente dall’esito del giudizio il ricorrente vantava un diritto ad un indennizzo ex L. n. 89/2001 per il patema d’animo subito: era un piccolo imprenditore, ritenuto dalla convenuta l’unico responsabile del sinistro e la conda nna al pagamento di una somma di oltre 30.000 euro avrebbe comportato la chiusura della sua attività.
Il chiedeva quindi il riconoscimento di un indennizzo di 15.040 euro (pari a 800 euro per ogni anno di irragionevole durata, somma maggiorata del 20% dal terzo anno e del 40% dal settimo anno), oltre al pagamento delle spese di lite.
Tutto ciò premesso
Il ricorso, proposto entro il termine di cui all’art. 4 L. 89/2001, considerando quale ‘dies a quo’ quello del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio, va accolto nei limiti che seguono:
. preliminarmente si dà atto che non è richiesto, ai fini dell’ammissibilità della domanda, che siano stati esperiti i rimedi preventivi di cui all’art. 1 ter L 89/2001: infatti, come previsto dall’art. 6 comma 2 bis L 89/2001 e come affermato dalla Cassaz ione nell’ordinanza n. 422 del 2024, l’obbligo di esperire un rimedio preventivo non si applica ai giudizi la cui durata aveva già superato il termine di ragionevole durata al 31.10.2016, data di entrata in vigore dell’obbligo di esperimento dei rimedi preventivi: e nel caso in esame al 31.10.2016 il termine di durata ragionevole era già superato.
. va rilevato che l’art. 2 comma 2 sexies L. 89/2001 prevede che ‘ si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria nel caso di … c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 CPC…’: nel caso in esame, come si ricava dai verbali di causa, all’udienza del 5.3.2025, fissata per verificare se esistevano possibilità conciliative, i difensori hanno chiesto un rinvio al fine di verificare ‘la persistenza dell’interesse alla prosecuzione della causa’. La causa è stata rinviata all’udienza del 14.5.2025 fissata con le modalità di cui all’art. 127 ter CPC. Per tale udienza però nessuna parte ha depositato le note scritte e il giudice ha rinviato ex art. 127 ter IV comma CPC al 4.6.2025, udienza alla quale, verificato che nuovamente nessuna nota scritta in sostituzione di udienza era stata depositata, è stata dichiarata l’estinzione del processo e la cancellazione della causa dal ruolo ex art. 127 ter IV comma CPC: ebbene questo giudice, nonostante l’esistenza di una pronuncia della Cassazione che è andata di diverso avviso (Cass. sez. 2 ord. n. 11443/2025), ritiene che il fatto che il giudizio si sia estinto a seguito di una conciliazione tra le parti che ha portato le stesse a non presenziare più alle udienze, fissate con le forme di cui all’art. 127 ter CPC mediante deposito di note scritte, non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo in quanto l’accordo raggiunto tra le parti che ha portato all’abbandono della causa è ampiamente successivo al superamento del termine di durata ragionevole: fino al momento della transazione raggiunta tra le parti (nel caso in esame l’accordo è stato raggiunto, da quanto consta, nel 2025), il contras to tra le parti sussisteva e pertanto il ha subito il patema derivante dal fatto che era stata chiesta la sua condanna a corrispondere alla sig.ra un cospicuo risarcimento del danno.
. la durata della procedura (calcolata dal novembre 2009 – data di costituzione in giudizio del sig. – al provvedimento di estinzione – 19.6.2025 -), complessivamente considerata è stata di 15 anni e oltre 6 mesi, quindi 16 anni (le frazioni di anno superiori ai 6 mesi ex art. 2 bis comma 1 L 89/2001 valgono come anno) e detratti i 3 anni di durata ragionevole, quella irragionevole è stata di 13 anni.
. si ritiene di liquidare un indennizzo di 450 euro per ognuno dei 13 anni di durata irragionevole, quindi 5.850 euro, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e di non riconoscere l’incremento (facoltativo ex art. 2 bis, comma 1 L. n. 89/2011) del 20% per gli anni successivi al terzo e del 40% per gli anni successivi al settimo.
Le spese di lite vengono liquidate in proporzione all’entità del ristoro liquidato al ricorrente della presente vertenza: pertanto si liquidano euro 27 per spese ed euro 567 per compensi professionali (parametri previsti per i procedimenti monitori, cause di valore da 5.201 a 26.000 euro, fase unica, importi medi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
NOME il a corrispondere a titolo di equo indennizzo a la somma di 5.850 euro, oltre interessi legali dall ‘ 8.1.2026 al saldo.
NOME il a corrispondere euro 27 per spese ed euro 567 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 22.1.2026
il Consigliere rel.
NOME COGNOME