DECRETO CORTE DI APPELLO DI BRESCIA – N. R.G. 00000449 2025 DEPOSITO MINUTA 15 01 2026 PUBBLICAZIONE 15 01 2026
LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai Magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere rel. est.
NOME COGNOME Consigliere aus.
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento n. 449 /2025 VG avente ad oggetto l’opposizione ai sensi dell’art. 5 ter L. n. 89/2001 promossa con ricorso depositato il 29.09.2025 dalla società
con l’AVV_NOTAIO , contro il RAGIONE_SOCIALE, con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia avverso il decreto n. 658/2025 pubblicato il 06.08.2025.
Premesso
con ricorso depositato il 22.7.2025 chiedeva a questa Corte
D’Appello il r iconoscimento di un equo indennizzo per l’irragionevole durata del fallimento RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , dichiarato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE in data 02.10.2014 e tuttora pendente; esponeva di essere stata ammessa allo stato passivo fallimentare su istanza depositata il 13.01.2015 per un credito di 1.400,56 euro al chirografo. La procedura era durata 10 anni, 6 mesi e 12 giorni da cui andavano detratti 6 anni di durata ragionevole, quindi la durata irragionevole era stata di 5 anni; la ricorrente non aveva beneficiato di alcun riparto: infatti il fallimento con primo riparto parziale del 31.8.2016, dichiarato esecutivo il 04.10.2016, aveva disposto il saldo dei creditori ammessi in prededuzione e un acconto in favore di quelli ipotecari nella misura del 57,23% e di quelli muniti di privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili nella misura del 10,03%; con secondo riparto parziale del 04.08.2018, dichiarato esecutivo in data 02.10.2018, era stato disposto un acconto in favore dei creditori ipotecari, di quelli privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 CC nella misura del 32,15% e di quelli muniti di privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili nella misura del 8,15%; tutto ciò premesso, la
ritenuto il diritto ad ottenere un indennizzo di 2.700 euro (500 euro per i primi 3 anni di ritardo e 600 euro per il quarto e quinto anno di ritardo), limitava la richiesta a euro € 1.400, pari al credito ammesso al passivo.
Con decreto monocratico n. 658/2025 pubblicato il 6.8.2025 il Consigliere delegato rigettava il ricorso evidenziando che è una solida azienda che opera da oltre cinquanta anni nel mercato italiano ed europeo nell’ambito dell’estrazione, lavorazione ed
esportazione del con un fatturato 2023 di € 79.534.960 e 239 dipendenti sicché non poteva avere sofferto alcun turbamento a causa del ritardo RAGIONE_SOCIALE procedura vista la natura irrisoria del credito in relazione alle condizioni economiche.
Avverso tale decreto con ricorso depositato in data 29.09.2025 ha proposto opposizione chiedendo, in riforma dell’impugnato decreto, il riconoscimento di un indennizzo pari ad euro 1.400, valore del credito ammesso al passivo, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, con refusione dei compensi professionali delle due fasi e rimborso spese pari a 54 euro, oltre la maggiorazione del 30% per redazione con tecniche telematiche e con distrazione in favore del difensore antistatario. Osserva che, come da consolidata giurisprudenza, si può parlare di ‘irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa’ o di ‘assenza del pregiudizio’ solo quando la pretesa economica è pari o inferiore ad euro 500: ebbene, nel caso in esame il credito RAGIONE_SOCIALE ammonta ad euro 1.400,56, importo nettamente superiore alla soglia indicata dalla giurisprudenza come criterio per ritenere una pretesa irrisoria. Altresì si evidenzia che la Corte di Cassazione ha più volte specificato che il criterio delle condizioni personali non può costituire elemento sufficiente a negare il diritto all’indennizzo a soggetti economicamente solidi. Infine si richiama l’art. 2 bis comma 3 L. 89/2001 ove prevede che: ‘ La misura dell’indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore RAGIONE_SOCIALE causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice ‘, ciò a dimostrazione che , nei casi in cui la pretesa sia di modico valore ma non tanto da ritenerla irrisoria, la soluzione non è il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda quanto piuttosto la limitazione del quantum dell’indennizzo al valore RAGIONE_SOCIALE causa.
In data 19.11.2025 si è costituito il chiedendo il rigetto dell’opposizione evidenziando che parte opponente non ha fornito la prova circa l’esistenza di una sofferenza psichica subita a seguito del ritardo e pertanto conclude che è pacifica l’assenza di danno non patrimoniale a carico RAGIONE_SOCIALE suddetta società. Chiede comunque che la Corte assuma quale durata ragionevole nel caso in esame non 6 ma 7 anni in ragione RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare risultante dalla relazione del curatore che si produce richiamando la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte che ha riconosciuto la possibilità di estendere a sette anni la durata ragionevole di procedure fallimentari particolarmente complesse.
Veniva fissata l’udienza del 9.12 .2025 con le forme di cui all’art. 127 ter CPC .
La Corte il 9.12.2025, verificato che non erano state depositate entro il termine indicato del 5.12.2025 le note scritte in sostituzione di udienza, rinviava ai sensi dell’art . 12 7 ter IV comma CP all’udienza del 13.1.2026, sempre con le moda lità di cui all’art . 127 ter CPC.
Per tale udienza venivano depositate note scritte di udienza e la Corte si riservava.
Tutto ciò premesso
La Corte ritiene che l’opposizione sia fondata con i limiti sotto indicati:
. costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, conforme agli orientamenti sul punto espressi dalla CEDU e confermata anche dalla sentenza del 13.12.2023 n. 34861, insegna che ‘è escluso
l’equo indennizzo in casi in cui il processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità davvero minima, sempre inferiore a euro 500 (cfr. Cass. 11228/2019, anche con riferimento ad ulteriori precedenti) ‘. Questa Corte non ha motivi per discostarsi da questo insegnamento, del resto già fatto proprio in molti altri decreti: nel caso in esame l’ entità del credito vantato dall ‘opponente nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare (€ 1.400,56 in via chirografaria) è ampiamente sopra la soglia indicata dal Supremo Collegio sicché un indennizzo va riconosciuto.
. i n relazione al ‘quantum’ liquidabile, questa Corte in numerosi provvedimenti ha valorizzato la sentenza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 34861/2023 secondo cui “il carattere comparativamente bagatellare RAGIONE_SOCIALE pretesa dedotta nel giudizio presupposto, in via tendenziale, rileva non già per escludere integralmente l’indennizzo, bensì per scendere al di sotto RAGIONE_SOCIALE soglia minima di € 400′ (in questo senso anche Cass. 974/2020; Cass. 20373/2019; Cass 28750118) per arrivare a liquidare indennizzi inferiori ai 400 euro per ogni anno di durata irragionevole in situazioni nelle quali il credito ammesso al passivo, pur superiore ai 500 euro, era comunque poco significativo in relazione alle caratteristiche soggettive RAGIONE_SOCIALE società di capitali creditrice che aveva ottenuto l’ammissione al passivo. Tali pronunce di questa Corte che hanno liquidato un indennizzo quantificandolo in somme inferiori ai 400 euro per anno sono ora al vaglio RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, che si ritiene possa fornire a breve ulteriori indicazioni.
Si evidenzia comunque che l’interpretazione seguita da questa Corte non è isolata, dal momento che è seguita anche dalla Corte di Appello di Milano (decreto 320/23 del 25.1.2023 e decreto emesso il 15.10.2024 nel proc. 740/24 che hanno riconosciuto un indennizzo di 300 euro per ogni anno di durata irragionevole, facendo riferimento a un costante indirizzo RAGIONE_SOCIALE sezione).
Inoltre vanno citate sia la sentenza RAGIONE_SOCIALE Cass. n. 1103/2025 sia l’ordinanza n. 10508/2025 secondo cui vi sono circostanze che possono giustificare un’eventuale decurtazione del ‘quantum’ di indennizzo rispetto al minimo annuo previsto dalla L. 89/2001: nella sentenza n. 1103/2025 tale affermazione viene svolta con riferimento all’ipotesi in cui il lavoratore ammesso al passivo non abbia fatto ricorso, nel corso RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare, a strumenti che avrebbero potuto consentirgli la tempestiva realizzazione di almeno una parte del suo credito – quale il ricorso al RAGIONE_SOCIALE – mentre Cass. ord. 10508/25, nel richiamare e rifarsi al principio di diritto espresso nella sentenza n. 1103/2025, ha affermato che la Corte d’Appello di Milano, che in quel caso aveva riconosciuto un indennizzo di 200 euro per ogni anno di durata irragionevole a un lavoratore il cui credito ammesso al passivo era di circa 10.831 euro e al quale all’esito RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare era rimasta insoddisfatta solo la somma di 1.195 euro essendo la residua parte stata soddisfatta dall’ entro il termine ragionevole, aveva ben operato nel co nsiderare giustificato ‘uno scostamento significativo verso il basso dai parametri ordinari di liquidazione dell’indennizzo’; pare quindi che anche la Cassazione ammetta che, in alcune circostanze particolari che devono essere ben poste in rilievo dal giudice , il giudice dell’equa riparazione possa scendere sotto i 400 euro annui.
Ebbene, nel caso in esame, come rilevato dal giudice monocratico, la è un società di capitali che opera da oltre cinquanta anni nel mercato italiano ed europeo, con un fatturato nel 2024 di € 77.529.813 e con circa 242 dipendenti nel 2025: tale dato, se considerato unitamente all’ammontare del credito chirografario ammesso al passivo , davvero modesto, (1.400,56 euro), porta a ritenere che il patema subito dalla a causa dell’ecces siva durata del procedimento fallimentare sia davvero stato minimo; dunque, in conclusione, il Collegio ritiene di non potere
escludere l’indennizzo così come fatto dal giudice monocratico, ma piuttosto di determinarlo in una misura che si stima congrua di euro 100 per ogni anno di durata irragionevole.
. in ordine alla durata si ritiene, come suggerito dal nell’atto di costituzione, di considerare quale durata ragionevole 7 anni anziché 6: la Corte di Cassazione ha ripetutamente e recentemente affermato che, se sussistono particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentari presupposte (il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare come partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc., la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti), queste circostanze possono essere valutate non già per escludere integralmente l’equo indennizzo ma al fine di estendere la durata non irragionevole del processo ai fini RAGIONE_SOCIALE liquidazione dell’equo indennizzo fino ad un massimo di sette anni (Cass. sent. 22340/2023; Cass. ord. 6576/2023; Cass. 28707/2023, Cass. 34836/2023; Cass. 26289/2023; Cass. 28705/2023; Cass. ord. 12.1.2024 n. 1286).
Inoltre anche la Corte Costituzionale, recentemente, con la sentenza n. 102/2025, nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 -bis, Legge 24.3.2001, n. 89, come introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del Decreto Legge 2 2.6.2012, n. 83, ha rilevato che ‘… la giurisprudenza di legittimità consolidata, che costituisce diritto vivente, ha infatti introdotto un temperamento alla previsione contenuta nel comma 2bis, ritenendo ‘tollerabile’, nel caso di procedura concorsuale di notevole complessità, una durata di sette anni (ex plurimis Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ord. 25.7.2023, n. 22340, con ampi richiami ai precedenti, e ordinanza n. 31274 del 2022), secondo lo standard ricavato dalle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, che trovava applicazione già prima dell’intervento con cui il legislatore del 2012 ha fissato i termini di durata ragionevole. Il temperamento introdotto in via interpretativa peraltro impone al giudice dell’equa riparazione di dare conto delle ragioni RAGIONE_SOCIALE ‘notevole complessità’ RAGIONE_SOCIALE procedura, a loro volta desunte dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU, quali il numero dei creditori, la particolare natura o situazione dei beni da liquidare (ad esempio partecipazioni societarie, beni indivisi), la proliferazione di giudizi connessi, la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti. Tale affermazione la Corte Costituzionale ha fatto in via generale, senza alcun riferimento alla data di deposito del ricorso ex art. 3 L. 89/2001; invero prima dell’inter vento RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale la Corte di Cassazione con ordinanza n. 555/2025 aveva affermato che l”estensione’ RAGIONE_SOCIALE durata ragionevole da 6 a 7 anni era possibile solo per le fattispecie non soggette alla disciplina introdotta dal DL n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 2012, disciplina applicabile ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge di conversione (art. 55 comma 2 DL) e dunque dall’11.9.2012. E, leggendo l’art. 55 comma 2 succitato, si ricava agevolmente che col termine ‘ricorsi’ si intendono i ricorsi ex art. 3 L. 89/2001 coi quali si chiede l’indennizzo da irragionevole durata del processo.
Pertanto questa Corte d’Appello, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE pronuncia n. 555/2025 RAGIONE_SOCIALE Cassazione, prima dell’intervento RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, aveva ritenuto di non potere più estendere la durata ragionevole di una procedura fallimentare a 7 anni per i ricorsi ex Legge 89/2001 proposti dopo il settembre 2012; estensione che invece dopo l’intervento RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale pare potersi applicare per tutte le procedure fallimentari particolarmente complesse indipendentemente dalla data di deposito del ricorso ex art. 3 L. 89/2001.
Ebbene, nel caso in esame dalla relazione del curatore fallimentare depositata dal RAGIONE_SOCIALE il 19.11.2025 in allegato alla comparsa di costituzione si ricava che il fallimento RAGIONE_SOCIALE
società può essere in effetti considerata una procedura complessa: il numero di creditori ammessi al passivo non è elevatissimo (sono 189) ma l’attivo fallimentare era molto corposo e frammentato (composto da un compendio immobiliare e da numerosi cespiti mobiliari registrati e non), la società fallita era altresì detentrice di numerosi beni in locazione finanziaria e che tra i beni appresi rientrava un importante complesso immobiliare industriale sito in Borgo Virgilio, oggetto di contratto di leasing che ha generato un articolato contenzioso con la concedente Banco BPMRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE. La società fallita aveva la disponibilità di un immobile sito a INDIRIZZO, di proprietà del Banco BPM, del valore stimato di 1.000.000 di euro, in forza di contratto di leasing ed era insorto un contenzioso tra il fallimento e la concedente in ordine alle spese di liberazione dell’immobile, lite transatta con Banco BPM, rappresentato da RAGIONE_SOCIALE, con l’accordo che la concedente avrebbe venduto l’immobile al migliore realizzo possibile e corrisposto alla procedura il prezzo detratto il suo credito; i tentativi di vendita si sono protratti per anni – fino al novembre 2024 – e la concedente ha disatteso gli impegni assunti con la transazione; ciò ha reso necessario l’adozione di un supplemento del programma di liquidazione e il Giudice delegato ha autorizzato l’avvio di un’azione giudiziale nei confronti RAGIONE_SOCIALE concedente.
Dunque, nel caso in esame la durata RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare da considerare ai fini del riconoscimento di un equo indennizzo è pari a 10 anni e oltre 6 mesi, calcolati dal 13.01.2015 – data in cui è stata depositata la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento – al 22.07.2025 data di deposito del ricorso; quindi la durata è di 11 anni atteso che le frazioni di anno superiore ai 6 mesi valgono come anno ex art. 2 bis I comma L. 89/2001. Detratti 7 anni di durata ragionevole la durata irragionevole è stata di 4 anni.
In conclusione si ritiene di liquidare alla un indennizzo di 400 euro (100 euro x 4 anni), oltre agli interessi legali dal 22.07.2025 al saldo.
Le spese di entrambe le fasi vanno poste a carico del atteso che la ha dovuto proporre opposizi one per ottenere l’indennizzo che le era stato negato in fase monocratica e atteso che l’ammontare liquidato non incide sul diritto a ll’indennizzo , che è stato riconosciuto. Tali spese vengono liquidate in proporzione all’entità del ristoro liquidato oggetto RAGIONE_SOCIALE vertenza e non in proporzione all’entità dei crediti vantati nella procedura fallimentare, i quali sono stati fatti valere nella competente procedura concorsuale e, per tale motivo, non è quindi possibile che siano presi a riferimento in questa sede: per la fase monocratica si liquidano euro 27 per spese ed euro 237 per onorari (parametri previsti per i procedimenti monitori, cause di valore fino ai 5.200 euro, fase unica, importo minimo stante la serialità RAGIONE_SOCIALE causa), importo poi aumentato del 30% per l’utilizzo dei collegamenti ipertestuali, a 308,10 euro . Le spese RAGIONE_SOCIALE fase di opposizione si liquidano in 438,10 euro (parametri previsti per i procedimenti davanti alla Corte d’Appello, valore fino a 1.100 euro, importi minimi – stante la serialità RAGIONE_SOCIALE causa – per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria), comprensivi dell’aumento per l’utilizzo di collegamenti ipe rtestuali. In entrambi i casi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Corte di Appello di Brescia, definitivamente decidendo sull’opposizione proposta da avverso il decreto monocratico n. cronol. 658/2025 reso nel proc. V.G. n. 357/2025 di questa Corte di Appello, così decide:
. condanna il a corrispondere in favore di un indennizzo ex art. 3 L 89/2001 di 400 euro, oltre interessi legali dal 22.07.2025 al saldo.
. condanna il
a rifondere in favore di
7 euro per spese e 308,10 euro per onorari per la fase monocratica e 27 euro per spese e 438,10 euro per onorari per la fase di opposizione, per entrambi gli importi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Brescia, 13.1.2026
Il Cons. rel. est. il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME