DECRETO CORTE DI APPELLO DI ANCONA – N. R.G. 00000642 2025 DEPOSITO MINUTA 27 10 2025 PUBBLICAZIONE 29 10 2025
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Il Consigliere designato, esaminato il ricorso formulato ai sensi della legge n. 89 del 2001
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale alle liti; P.
NEI CONFRONTI DI
;
depositato in data 23.9.2025 e che ivi si abbia per integralmente richiamato;
RILEVATO
che dalla documentazione depositata unitamente al ricorso, che ivi si abbia per integralmente richiamata, emerge quanto segue:
con sentenza del 14.10.2013, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE; – all’esito di presentazione di domanda di insinuazione, la ricorrente è stata ammessa in data 20.3.2014 allo stato passivo del fallimento per il credito complessivo di euro 5.362,09 in via chirografaria;
lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo in data 17.12.2024;
l’esame del rendiconto della gestione e dei progetti di ripartizione conferma il mancato pagamento del credito;
con decreto emesso in data 8.4.2025 è stata dichiarata la chiusura del fallimento;
che, pertanto, il ricorso risulta depositato nel rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001, termine sottoposto alla sospensione feriale;
che, assumendo come dies a quo la data di ammissione allo stato passivo fallimentare (20.3.2014), come richiesto dal ricorrente, nonché come dies a quem la data di chiusura del fallimento (8.4.2025), ed escluso il periodo della c.d. sospensione covid 19 di mesi 2 e giorni 4 (dal 8 marzo al 11 maggio 2020), la procedura concorsuale si è protratta per anni 10, mesi 10 e n. 642/2025 V.G.
giorni 15, sì da eccedere di anni 5 (in ragione della frazione di mesi superiore a sei) il termine di ragionevole durata così come previsto dall’art. 2 legge 89/2001;
-con ricorso depositato in data 28.3.2023 l’odierna ricorrente adiva la medesima Corte al fine di ottenere il risarcimento del danno subito ex art. 2 l. n. 89/2001, in relazione alla medesima procedura presupposta;
-con decreto di accoglimento n. 1063/2023, nell’ambito del giudizio recante iscrizione al n. 278/23 R.G. V.G., la Corte d’Appello di Ancona liquidava alla ricorrente la somma di euro 1.200,00 a titolo di indennizzo complessivo per i tre anni eccedenti l’irragionevole durata del processo;
che, tenuto conto dei parametri di legge nonché della natura chirografaria del credito (circostanza che induce a ritenere che la ricorrente non sia mai stata portatrice di consistenti aspettative di pagamento) e della sua limitata entità (occorre presumere che vi sia più intensa sofferenza allorquando l’insinuazione abbia ad oggetto un credito ingente), della natura del creditore (società RAGIONE_SOCIALE), appare equo e congruo liquidare la somma di euro 400,00 per ogni ulteriore anno di ritardo decorso dalla pronuncia del decreto di accoglimento sopra richiamato, senza compiere alcun adeguamento in aumento in carenza della prova di una più intensa sofferenza;
che la somma liquidata deve essere integrata dal computo degli interessi legali, in adesione alla richiesta della ricorrente, mentre non occorre compiere alcuna rivalutazione attesa la natura indennitaria dell’obbligazione (Cass. 18150/2011);
che la regolamentazione delle spese della presente fase processuale deve avvenire alla luce della soccombenza ed in ragione della tariffa prevista per i procedimenti di ingiunzione, del pari connotati dalla mancanza di contraddittorio;
che l’AVV_NOTAIO si è dichiarato antistatario;
che l’impiego dei collegamenti ipertestuali non è stato di utilità alcuna al fine della delibazione del ricorso, anche sul piano tecnico;
P.Q.M.
Così decide:
-ingiunge al il pagamento immediato, in favore di
in atti compiutamente generalizzata, della somma di euro 800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
-ingiunge al il pagamento immediato, in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 473,00 per compenso ed euro 27,00 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
autorizza in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (Procura presso la Corte dei Conti e Procura Generale presso la Corte di Cassazione).
Ancona, 27.10.2025
Il Consigliere designato AVV_NOTAIO NOME COGNOME