Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20354 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20354 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2874 – 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Finale Emilia, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;
– controricorrenti –
avverso il decreto n. cron. 168/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositato il 22/6/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
7/12/2023 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie del RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ottennero, dal Consigliere delegato RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Firenze , decreto monocratico di liquidazione del l’indennizzo in equa riparazione del danno da irragionevole durata RAGIONE_SOCIALE procedura di fallimento, al cui passivo si erano insinuati in quanto titolari di un credito di lavoro.
Con decreto n. cron. 168/2021, la Corte d’appello di Firenze rigettò l’opposizione del RAGIONE_SOCIALE , diretta far valere il limite dell’indennizzo spettante, in applicazione dell’art. 2 bis comma 3 RAGIONE_SOCIALE l.89/2001, in riferimento all’ammontare del solo credito residuato, al tempo in cui era stata superata la durata ragionevole del processo presupposto, in seguito al pagamento parziale effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE con l’intervento del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso questo decreto il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha lamentato la violazione dell’art. 2 bis comma 3 per avere la Corte d’appello riconosciuto erroneamente l’indennizzo in riferimento al credito
originariamente ammesso al passivo, senza considerare che, oltre i termini di durata ragionevole, era residuato un credito di importo notevolmente inferiore all’indennizzo riconosciuto.
1.1. Il motivo è fondato.
Ai fini dell’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore RAGIONE_SOCIALE causa ex art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/2001 deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che tali ultimi importi dipendono da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall’entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 35319 del 30/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 31800 del 27/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 11372 del 29/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 10176 del 27/04/2018; in materia esecutiva Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24362 del 04/10/2018).
Nondimeno, ove, all’esito dei riparti parziali, l’importo residuo del credito vantato e ammesso si sia consistentemente ridotto entro i termini di durata ragionevole RAGIONE_SOCIALE procedura, l’indennizzo da superamento RAGIONE_SOCIALE soglia ragionevole deve essere parametrato all’effettiva entità RAGIONE_SOCIALE pretesa creditoria rimasta insoddisfatta.
Ciò perché lo scopo RAGIONE_SOCIALE norma, che positivizza un’esigenza avvertita, sia pure con accenti e tecniche differenti, tanto nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU (cfr. sentenza 21 dicembre 2010, divenuta definitiva il 20 giugno 2011, nel caso RAGIONE_SOCIALE ed altri c. Italia), quanto nei precedenti RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 633 del 14/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 12937 del 24/07/2012), è di evitare il rischio di sovra-compensazioni, se non addirittura di occasionali e insperati arricchimenti (così da ultimo Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22378 del 2023).
Il ricorso è perciò accolto e il decreto impugnato deve essere cassato.
Non risultando necessari altri accertamenti in merito, la causa può essere decisa ex art. 384 cod. proc. civ., con la rideterminazione degli indennizzi spettanti a ciascun istante nel rispettivo minor importo pari al valore di ciascun credito residuo, dopo l’intervento del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo quanto liquidato in dispositivo: questo valore, infatti, è considerabile quale limite ex art. 2 bis comma 3.
Le spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità sono compensate in considerazione dell’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE lite .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo in Euro 741,62 in favore di COGNOME; in Euro 794,16, in favore di COGNOME; in Euro 146,35 in favore di COGNOME; in Euro 489,96 in favore di COGNOME; in Euro 847,68 in favore di COGNOME; in Euro 4.082,36 in favore di COGNOME; in Euro 3.389,66 in favore di COGNOME, in Euro 600,93 in favore di COGNOME; in Euro 4.376,71 in favore di COGNOME, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al saldo;
compensa interamente tra le parti le spese dell’opposizione e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE seconda