Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28711 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28711 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 3505-2021 proposto da
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALEro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici, in INDIRIZZO, è elettivamente domiciliato ex lege
– con troricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4192 del 2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 22 dicembre 2020 (R.G.N. 778/2019).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa, svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Indennizzo per i danni da trasfusioni
FATTI DI CAUSA RAGIONE_SOCIALE
1.- Con sentenza n. 4192 del 2020, depositata il 22 dicembre 2020, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame del RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia del Tribunale di T Annunziata, ha respinto la domanda del signori COGNOME T.RAGIONE_SOCIALE L volta a ottenere l’indennizzo per i danni da trasfusioni.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, la Corte territoriale argomenta ch l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non sp quando la persona non presenti, «in ragione dello stato di quiesce RAGIONE_SOCIALE malattia, sintomi e pregiudizi funzionali attuali, che incidano capacità di produzione reddituale, in quanto l’infermità non r in alcuna delle categorie RAGIONE_SOCIALE tabella A», allegata al decr Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
Nel caso di specie, difetta «un riscontro documentale di pregiudizio attuale, sia pure di natura psichica».
2.- Il signor COGNOME COGNOME.R. COGNOME impugna per cassazione la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli, con ricorso notificato il 19 gennaio e affidato a quattro motivi.
3.- Il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, notifica 18 febbraio 2021.
4.- La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consi dinanzi a questa sezione, in base all’art. 380-bis.1., primo comma, proc. civ.
5.- Il Pubblico RAGIONE_SOCIALEero non ha depositato conclusioni scritte.
6.- Il Collegio, al termine RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, si è riserv deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-b secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli a
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16/10’2023
comma 1, e 4, comma 4, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992, secondo U thuisbaàione A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981.
Avrebbe errato la Corte territoriale nel negare l’indennizzo a fronte di una menomazione permanente dell’integrità psicofisica, riscontrata dal consulente tecnico d’ufficio, che l’avrebbe ricondotta alla categoria ottava RAGIONE_SOCIALE tabella A.
2.- Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. e 196 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata avrebbe arbitrariamente disatteso le risultanze RAGIONE_SOCIALE consulenza tecnica d’ufficio, «in assenza di contrast con altre perizie di parte o con altri elementi probatori» (pagina 10 de ricorso) e senza disporne doverosamente la rinnovazione. Nessuna motivazione adeguata i giudici d’appello avrebbero illustrato in ordine alle ragioni di dissenso dalla consulenza tecnica d’ufficio.
3.- Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il ricorrente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
Ad avviso del ricorrente, tale fatto riguarderebbe la «diversa argomentazione sul contenuto ed il valore RAGIONE_SOCIALE CTU» (pagina 12 del ricorso). Sarebbe carente, in particolare, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata su tale punto.
4.- Con la quarta censura, il ricorrente si duole, infine, RAGIONE_SOCIALE violazione o RAGIONE_SOCIALE falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.
Erroneamente la Corte d’appello di Napoli avrebbe reputato ammissibile il gravame del RAGIONE_SOCIALE, a dispetto RAGIONE_SOCIALE genericità delle argomentazioni, che si limiterebbero a reiterare i rilie già svolti nel giudizio di primo grado.
5.- Ha priorità logica l’esame del quarto mezzo, che lamenta la genericità dell’appello, al fine di sostenere il passaggio in giudic RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, favorevole al ricorrente.
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Il motivo è inammissibile.
Il vaglio RAGIONE_SOCIALE specificità dei motivi d’appello, alla stregua dell’ 434 cod. proc. civ., presuppone una puntuale valutazione comparativa RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e del tenore delle critiche espresse dall’appellante, che non si devono sostanziare nella redazione d’un progetto alternativo di sentenza (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199).
Le censure rammentano in linea generale i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla specificità dei motivi d gravame, senza corroborare, tuttavia, tali asserzioni con il richiamo agli atti processuali rilevanti e con la disamina del dibattito che s dispiegato nel presente giudizio.
Il motivo di ricorso (pagine 13 e 14) poggia in via esclusiv sull’assunto, tuttavia sfornito di un convincente riscontro, dell coincidenza tra gli argomenti addotti nel giudizio di primo grado e quelli prospettati dinanzi alla Corte d’appello di Napoli.
I giudici del gravame, nel passare in rassegna gli antecedenti processuali, ragguagliano sulle critiche rivolte dalla parte appellant riguardo al punto saliente del contendere (pagine 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), «l’assenza di segni clinico-laboristici di malattia».
L’eccezione d’inammissibilità dell’appello, a fronte di tal emergenze, che attestano la formulazione di rilievi circostanziati e pertinenti, non è avvalorata dal necessario supporto argomentativo e si rivela, pertanto, insanabilmente generica.
6.- Possono essere quindi scrutinati congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, che sottendono questioni tra loro connesse e s palesano egualmente inammissibili.
6.1.- Come ha evidenziato nel controricorso il RAGIONE_SOCIALE (pagina 5), la sentenza impugnata non ha pretermesso gli accertamenti di fatto compiuti dal consulente tecnico d’ufficio, ma, sulla
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scorta degli elementi menzionati nella relazione peritale, ha provveduto a inquadrare sub specie Turis la vicenda controversa.
Tale compito spetta in via esclusiva al giudice e, nel caso di speci la Corte d’appello ha espresso un’argomentazione particolareggiata e coerente in ordine alla sussunzione RAGIONE_SOCIALE fattispecie per cui è causa.
La relazione peritale ha dato conto RAGIONE_SOCIALE «assenza di segni clinicolaboristici di malattia e menomazione permanente dell’integrità psicofisica», oltre che RAGIONE_SOCIALE assenza di citolisi epatica (cfr., a riguardo, anche le pagine 5, 6, 7 e 8 del controricorso).
Poste tali premesse di fatto, la Corte territoriale ha fatto corret applicazione dell’insegnamento costante di questa Corte (da ultimo, Cass., sez. VI-L, 3 marzo 2023, n. 6373, punto 8 del Considerato), che riconosce l’indennizzo a favore delle persone danneggiate da epatite post-trasfusionale, a condizione che i danni irreversibili si possan inquadrare, pur se alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, nelle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabell (annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834).
Ne consegue che, ove la persona non presenti, in ragione dello stato di quiescenza RAGIONE_SOCIALE malattia, sintomi e pregiudizi funzional attuali, idonei a incidere sulla capacità di produzione di reddito, no può essere riconosciuto alcun indennizzo, in quanto l’infermità non rientra in alcuna delle categorie RAGIONE_SOCIALE menzionata tabella A (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2012, n. 1635, e Cass., sez. VI-L, 31 marzo 2017, n 8452, richiamate entrambe dalla Corte d’appello di Napoli nella pronuncia impugnata).
Quando la persona, come avviene nel caso di specie, non presenti sintomi e pregiudizi funzionali attuali, in considerazione dell’assenza d citolisi epatica in atto, non è portatrice di un’infermità rientrante nel
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13121i RAGIONE_SOCIALE 16/1 Of2023 tabella A, annessa al d.P.R. n. 834 del 1981, e perciò inderPt2 -i -riDit é (sul punto, già Cass., sez. lav., 24 giugno 2008, n. 17158)
È demandata, invero, alla discrezionalità del legislatore la previsione d’una soglia minima d’indennizzabilità del danno permanente (Cass., sez. VI-L, 8 novembre 2010, n. 22706, e Cass., SAL, 1° aprile 2010, n. 8064).
6.2.Secondo un iter logico esente da censure, la Corte territoriale ha valorizzato, anzitutto, le acquisizioni dell’elaborato peritale, c documentano il mancato superamento RAGIONE_SOCIALE soglia d’indennizzabilità in considerazione RAGIONE_SOCIALE quiescenza RAGIONE_SOCIALE malattia e l’inidoneità delle menomazioni a ripercuotersi sul requisito imprescindibile RAGIONE_SOCIALE capacità di produrre reddito.
Le argomentazioni appena descritte, illustrate in termini perspicui e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, sono idonee a sorreggere la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda d’indennizzo.
Le critiche articolate dal ricorrente non scalfiscono la basilare ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello, incentrata sul dato dirimente dell’insussistenza di un’attuale compromissione funzionale e sulla conseguente impossibilità di riconoscere un danno biologico indennizzabile, in base a elementi apprezzabili dal punto di vista medico-legale.
6.3.Né il profilo decisivo dell’assenza di ripercussioni attuali, i ragione dello stato quiescente RAGIONE_SOCIALE malattia, è incrinato dall osservazioni del ricorrente sul danno psichico.
A tale riguardo, la Corte territoriale ha soggiunto, con motivazione congrua e perspicua, che «nessun riscontro documentale né clinico si rinviene» (pagina 2 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) di tale pregiudizio.
Né si dimostra che il pregiudizio in esame, ben lungi dall’essere in re ipsa, sia stato debitamente allegato e suffragato da elementi di valutazione oggettivi e pertinenti, che non si possono risolvere in rilie indeterminati sulla «maggioranza dei casi».
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La sentenza impugnata, dopo le considerazioni risolutive sull’assenza di un danno indennizzabile alla stregua dell’assenza di citolisi epatica, ha escluso, per di più, il carattere decisivo dei rilie danno psichico, in quanto sforniti di un più solido ubi consistam e inidonei ad attestare in maniera plausibile, sulla scorta di dati specifi di evidenze concrete, di deduzioni analitiche, la riconducibilità de pregiudizio adombrato alle infermità tipizzate dalla legge e dalla tabella che la legge richiama.
Si verte nell’ambito di un apprezzamento di fatto, che la Corte territoriale ha condotto in conformità al paradigma normativa e sulla base dei dati oggettivi acclarati dal consulente tecnico d’ufficio in ordi all’assenza di «segni di patologia infettiva in atto».
La sentenza impugnata, con l’autonomo vaglio critico che sempre s’impone al giudice, non ha mancato di ponderare a tale riguardo le allegazioni introdotte nel dibattito processuale e tutti gli elemen acquisiti e li ha ritenuti inidonei a suffragare con la necessar specificità un pregiudizio attuale e suscettibile d’incidere sulla capaci di produzione del reddito, secondo i caratteri rigorosi enucleati dall legge e dalle tabelle che la legge richiama.
All’apprezzamento di fatto RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, sorretto da una motivazione intelligibile e adeguata che consente di ricostruire l ragioni del convincimento espresso, i motivi di ricorso tendono a contrapporre una diversa, più favorevole, lettura dei dati probatori acquisiti, dietro lo schermo RAGIONE_SOCIALE violazione di legge e dell’omess esame di un fatto decisivo
Ne deriva l’inammissibilità delle censure.
7.- Per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere dichiarato, nel su complesso, inammissibile.
8.- Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. Le conclusioni del ricorso (pagine 14 e 15) non
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richiamano alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. utile ai fini dell’esonero dalle spese.
9.- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo d contributo unificato, pari a quello previsto per l’impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
10.- A tutela dei diritti RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, che ha instaurato un giudizio per ottenere l’indennizzo dei danni arrecati da trasfusioni, s deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma dell presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dat identificativi RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il sorgere dell’obbligo de ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dat identificativi RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione civile del 12 luglio 2023.