Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11654 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11654 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/05/2025
sul ricorso 115662024 proposto da:
COMUNE DI BRUGNATO rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso l ‘ordinanza della CORTE D’APPELLO di GENOVA depositata il 26/04/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Genova, pronunciando con l’ordinanza riportata in epigrafe sul contenzioso corrente tra la RAGIONE_SOCIALE ed il Comune di Brugnato in merito all’indennità reclamata dal primo in ragione del provvedimento di acquisizione sanante di un proprio fondo oggetto di occupazione e di trasformazione irreversibile da parte del secondo, ha rigettato l’eccezione di tardività dell’opposizione alla stima opposta dal Comune sul presupposto che nella specie dovesse trovare applicazione il termine di cui all’art. 29, comma 3, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in adesione all’indirizzo in tal senso enunciato da questa Corte con sentenza 35287/2023; ed in accoglimento del proposto ricorso ha quindi proceduto, tra l’altro, a liquidare le spese di lite in favore della parte vittoriosa senza tuttavia accordare il compenso per la fase di trattazione e la rifusione delle spese di ctp e del contributo unificato.
Avverso l’ordinanza in questione ricorrono ora in via principale il Comune con un solo motivo, seguito da memoria, e la Trafileria con ricorso incidentale affidato a due motivi, il primo dei quali condizionato, seguito anch’esso da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo del ricorso principale -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. 150/2011 in relazione agli artt. 42bis e 54 TUE per avere il decidente ritenuto ammissibile il ricorso in opposizione della Trafileria, quantunque l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità a tal fine richiamato non fosse incontestato tenuto conto che, in più occasioni questa stessa Corte, sul filo delle considerazioni esternate dalle SS.UU. in punto
all’individuazione della Corte di Appello quale giudice unico del contenzioso espropriativo, avesse espresso il diverso avviso che anche per l’opposizione di che trattasi dovesse essere osservato il termine decadenziale dell’art. 29 d.lgs. 150/2011 -è infondato e va pertanto disatteso.
Confermandosi, per vero, il principio di diritto enunciato da Cass., 35287/2023, a cui si è appellato il decidente -secondo cui «il termine perentorio previsto dall’art. 54, comma 2, del d.P.R n. 327 del 2001 e, successivamente, dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per l’opposizione alla stima definitiva dell’indennità di esproprio, non è applicabile alla contestazione relativa alla determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del d.P.R n. 327 del 2001, con la conseguenza che il soggetto attinto dal decreto di acquisizione ha facoltà di contestare la liquidazione e chiederne la determinazione giudiziale nel termine ordinario di prescrizione; infatti, l’art. 29 citato, pur essendo successivo, non effettua alcun rinvio al precedente art. 42-bis del menzionato d.P.R n. 327, non risultando peraltro, in ogni caso, consentite interpretazioni estensive e analogiche di norme che condizionano l’esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di decadenza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge; al contempo, se la comune natura indennitaria del credito pecuniario dell’espropriato e del soggetto attinto dal decreto di acquisizione può valorizzarsi per giustificare la giurisdizione ordinaria e la competenza funzionale della Corte d’appello, quale giudice delle indennità in materia, ciò non consente di superare le diversità strutturale dei relativi procedimenti amministrativi» – atteso che su di esso si è attestata tutta la giurisprudenza successiva fra cui, da ultimo, Cass. 4791/2025, va qui osservato, in merito a quanto dedotto con il motivo, non solo che l’orientamento ora vivente e quello a cui si richiama il
ricorrente non sono coevi, in quanto le pronunce citate al riguardo sono tutte precedenti a Cass. 35287/23, ma che questa pronuncia è stata adottata all’esito della trattazione in udienza pubblica della questione proprio per dirimere il contrasto sezionale che si era determinato a seguito del superamento da parte delle pronunce citate dal ricorrente del pregresso diverso insegnamento inizialmente enunciato da Cass. 11687/2020.
E dunque, nulla vi è più da aggiungere a confutazione della declinata doglianza.
Venendo al ricorso incidentale il primo motivo di esso è condizionato e resta dunque assorbito.
Il secondo motivo -con cui la Trafileria si duole, denunciando la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ. che la Corte di appello nel liquidare a proprio favore le spese di lite avesse omesso di accordare il compenso per la fase istruttoria e di decretare la rifusione delle spese di CTP e del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo -è fondato quanto alla prima allegazione e alle altre voci di spesa reclamate, mentre è inammissibile quanto alle spese di consulenza.
Non è dubitabile per vero, alla luce dello svolgimento processuale illustrato in motivazione che il giudizio abbia conosciuto anche una fase istruttoria, come identificata dall’art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 10 marzo 2014, n. 55, onde il suo riconoscimento in sede di liquidazione delle spese a carico della parte soccombente non poteva essere negato; così, come d’altro canto, costituendo una “spesa” comunque gravante sulla medesima parte soccombente (Cass., Sez. I, 10/07/2019, n. 18529), va rifuso il contributo unificato e, per analogia, anche la marca di iscrizione a ruolo; onde sotto questa angolazione la doglianza merita senz’altro adesione.
Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, si rende possibile decidere nel merito, liquidandosi la fase istruttoria, considerato il relativo scaglione di valore, nella somma determinata in euro 4326,00 e disponendosi il rimborso delle altre viste voci di spesa.
E’ invece inammissibile la doglianza afferente alle spese di CTP giacché il contrario avviso espresso dal decidente, che ha rilevato essere stata allegata al riguardo solo la fattura, ma non la quietanza, integra la formulazione di un apprezzamento in fatto che si sottrae al giudizio di legittimità.
Va quindi respinto il ricorso principale; va dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e va accolto nei limiti di cui in motivazione, pronunciando quindi nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. risultando per il resto inammissibile, il secondo motivo del ricorso incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale; dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale ed accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso incidentale e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente principale al pagamento in favore del controricorrente e ricorrente incidentale delle spese del giudizio di merito corrispondenti alla fase di trattazione che liquida in euro 4326,00 e al rimborso del contributo unificato e della marca di iscrizione a ruolo, nonché delle spese dell’odierno giudizio che li quida in euro 6200,00 di cui euro
200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il