Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34122 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 350/2024 R.G. proposto da: dall’avvocato
COGNOME rappresentata e difesa COGNOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1432/2023, depositata in data 29/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 609/2019, il Giudice di Pace di Airola accoglieva la domanda con cui NOME COGNOME aveva chiesto
la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione degli indennizzi automatici previsti dalla normativa di settore (art. 11 e 14 della delibera ARG 126/2004 s.m.i.), per non aver ricevuto più fatturazioni da maggio 2010 ad agosto 2014 e per non essere state riportate nella fattura di chiusura le letture periodiche dei misuratori; per l’effetto, condannava la convenuta a versare all’attrice a titolo di indennizzo la somma, determinata equitativamente, di euro 760,00.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 1432/2023, depositata il 29/06/2023, ha accolto l’impugnazione di Eni RAGIONE_SOCIALE perché: a) la delibera ARERA n. 126/2004 di approvazione del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali dispone la corresponsione di un indennizzo automatico pari a trenta euro per mancata lettura del contatore solo in favore dei clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile (cioè di un misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore, ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori, non necessità della presenza di alcuna persona fisica); b) l’utente non aveva allegato né provato che il suo misuratore era accessibile e, per converso, l’appellante aveva prodotto in giudizio la schermata dell’utenza per cui è causa, tratta dal sistema informatico del distributore di RAGIONE_SOCIALE, che nella pagina dei dati tecnici indicava la non accessibilità del misuratore.
NOME COGNOME ricorre ora per la cassazione di detta sentenza, formulando tre motivi.
Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
La ricorrente deposita un atto che non ha i caratteri della memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 e dell’art. 14.1 della Delibera ARERA 126/2004, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.
L’art. 11 della delibera 126/04 prescrive, per quanto di interesse, la necessità di indicare nel contratto, alla lett. e), <>, alla lett. f), <<le garanzie riconosciute ai clienti per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi, alla lett. g), le modalità di fatturazione e le modalità di pagamento del servizio da parte del cliente, specificando la periodicità di emissione delle fatture e, qualora sia prevista l'emissione di fatture basate sulla stima dei consumi, il criterio adottato per la stima dei consumi, alla lett. i), <>; il successivo art. 14 comma 1° stabilisce l’indennizzo automatico per la violazione delle clausole contrattuali definite dal precedente art. 11 con la lett. e) limitatamente ai casi di mancata lettura di gruppi di misura accessibili, e per la violazione delle clausole di cui alla lettera g) punto i). Allora, secondo la ricorrente, dal combinato disposto degli artt. 11 e 14 della delibera ARERA si evince che l’indennizzo previsto, alla lett. e) dell’art. 11, riguardante le modalità e la periodicità di rilevazione dei consumi ai fini della fatturazione, è limitato ai contatori accessibili, mentre tale limitazione non è prevista per le mancate fatturazioni periodiche di cui alla lett. g, punto i). Sarebbe evidente quindi l’errore di diritto in cui è incorso il giudicante nell’interpretare le norme richiamate, anche alla luce del fatto che
la domanda riguardava principalmente proprio il mancato rispetto dell’obbligo di fatturazione periodica, la cui conseguenza è stata anche il mancato rispetto delle modalità e della periodicità della rilevazione dei consumi.
Il motivo è fondato p.q.r.
L’indennizzo automatico di cui all’art. 14 è previsto non solo con riferimento alla violazione delle clausole recanti le modalità e la periodicità della rilevazione dei consumi, ma anche per la violazione delle clausole relative all’obbligo di fatturazione periodica.
È vero anche che, stando al tenore letterale dell’art. 14, l’inaccessibilità dell’unità di misurazione fa venir meno solo l’indennizzo per il mancato rispetto dell’obbligo di rilevazione periodica dei consumi.
Di qui l’errore del tribunale che invece ha esteso detto limite anche alla periodicità della fatturazione. Ora, non può non rilevarsi che la fatturazione può essere anche emessa a conguaglio, sulla base di valori di stima, in assenza quindi di una lettura effettiva dell’unità di misura, e che ove il contatore non sia accessibile non si configurerebbe l’impossibilità di leggerne le rilevazioni, ma implicherebbe solo che la lettura dei consumi dovrebbe avvenire con la collaborazione dell’utente o secondo le modalità previste dalle condizioni generali di contratto. Il che significa che l’indennizzo automatico previsto per la mancata lettura dei consumi è subordinata al fatto che l’unità di misura sia accessibile nel senso anzidetto, e che la violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica può essere indipendente dalla impossibilità di lettura dell’unità di misura in via autonoma, data la sua inaccessibilità. Pertanto, il tribunale ha erroneamente escluso che all’utente spettasse l’indennizzo automatico anche con riferimento alla violazione dell’obbligo di fatturazione periodica.
2) Con il secondo motivo è denunziato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti ex
art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., rappresentato dalla produzione in giudizio da parte di Eni Gas e RAGIONE_SOCIALEp.ARAGIONE_SOCIALE delle letture del 31/07/2014, 04/11/2013, 13/05/2013, 19/11/2012, 02/05/2012, 11/11/2011, 5/05/2011 e 08/07/2010 che avrebbe dovuto dimostrare l’inconsistenza della tesi della inaccessibilità del contatore, visto che il thema decidendum era se le letture fossero state effettuate oppure no. In particolare, dalla p. 15 dell’atto di citazione in appello si evinceva che Eni RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.A. aveva sostenuto: <>; ciò proverebbe, secondo la ricorrente, che il contatore era accessibile e che Eni Gas e Luce S.p.A. avrebbe potuto trasporre le letture nelle fatture, incorrendo, per non averlo fatto, nella violazione delle modalità e della periodicità di raccolta dei consumi ai fini della fatturazione di cui al punto e) dell’art. 11 della delibera 126/04 e al punto f) dell’art. 11 della delibera 104/10.
La ricorrente aggiunge che: i) la documentazione consistente nella schermata delle letture non accompagnata da foto era stata disconosciuta, come si evinceva dal verbale della prima udienza del 31.01.2018 che dava atto che l’attrice <>, perché di formazione unilaterale; ii) di tali letture non vi era traccia nella bolletta di chiusura: iii) spettava al convenuto dare prova della non accessibilità del contatore, secondo il noto principio che l’onere della prova incombe su chi afferma, e soprattutto in considerazione delle avvenute letture; iv) se il contatore non fosse stato accessibile, sarebbe stato obbligo della impresa fissare un appuntamento per la rilevazione, come si evince dalle condizioni generali del contratto applicate da Eni Gas e Luce S.p.A. a tutti i clienti finali nonché dalla delibera ARERA 47/2000 e dalla successiva 120/2008.
Un altro dato trascurato sarebbe costituito dal punto 6 del contratto, relativo alle modalità di informazione del cliente circa l’eventuale esito negativo del tentativo di lettura, il quale stabiliva che in caso di mancata lettura del contatore del gas, Eni Gas e Luce S.p.A. avrebbe informato il cliente tramite la fattura: non essendo state emesse le fatture era evidente che non era stata trasferita alcuna informazione.
Il motivo è fondato p.q.r.
Come già si è detto, la lettura dei consumi non avviene solo in via autonoma da parte del somministrante, là dove il gruppo di misura sia accessibile, ma può avvenire anche con la cooperazione dell’utente o secondo altre modalità stabilite nelle condizioni generali di contratto. Perciò, deve escludersi che la disponibilità della lettura dei consumi implicasse la prova dell’accessibilità del contatore, come pretende la ricorrente, la quale però ha ragione quando lamenta la violazione dell’obbligo di fatturazione periodica: a) perché la fatturazione può avvenire anche sulla scorta dei valori di stima; b) perché la lettura effettiva dei consumi può essere avvenuta, come peraltro, sostiene Eni Gas e Luce S.p.A. attraverso il coinvolgimento delle persone di competenza. Pertanto, l’indennizzo automatico spettava alla ricorrente per il fatto che la somministrante non aveva provveduto a inviare le fatture con la periodicità contrattualmente prevista e non anche come ha correttamente rilevato il tribunale e non perché Enel RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto a leggere i consumi periodicamente, essendo detta richiesta subordinata alla prova, gravante sulla ricorrente, rappresentando un fatto costitutivo della pretesa, che il contatore fosse <>.
Va pertanto accolto il motivo p.q.r., cioè limitatamente alla richiesta dell’indennizzo automatico per il mancato adempimento dell’obbligo di fatturare i consumi con la periodicità prevista.
Vanno invece disattese le altre censure che si basano su circostanze di fatto dedotte in violazione degli obblighi di allegazione che devono supportare la deduzione del vizio di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ.; manca l’indicazione del dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario.
3) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della <>.
Attinta da censura è la statuizione con il tribunale ha affermato che anche qualora si volesse ritenere applicabile al rapporto di fornitura di cui è causa la disciplina del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, la non accessibilità del misuratore precludeva il riconoscimento dell’indennizzo. Detta motivazione sarebbe perplessa, <>, senza prova del regime tariffario applicato all’utenza (mercato libero o tutelato): punto su cui si era ampiamente dibattuto.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha fatto applicazione del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., là dove ha affermato che <> (v., ex plurimis , Cass. 09/01/2019, n. 363).
Nella sostanza, risulta evidente che la questione della mancata prova dell’accessibilità al contatore ha assorbito quella del se all’utente fosse applicabile il regime tariffario del mercato libero o di quello tutelato.
Deve, di conseguenza, escludersi che il tribunale sia incorso nel vizio motivazionale imputatogli, perché la motivazione c’è ed è quella che ha portato all’assorbimento.
Alla fondatezza p.q.r. del primo e del secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Benevento, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, rigetta il terzo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Benevento, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024 dalla Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME